La pretesa dei Cardinali di avere una dispensa, era una completa e totale menzogna

La pretesa dei Cardinali riuniti il 30 aprile 2025 di avere una dispensa per non osservare il precetto formale contenuto nel paragrafo n. 33 della Legge Pontificia sui Conclavi, era una completa e totale menzogna, come si evince dal paragrafo n. 4 della stessa Legge Pontificia che vieta espressamente qualsiasi dispensa da qualsiasi parte della Legge Pontificia. Universi Dominic Gregis, di Papa Giovanni Paulo II:

4. Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari contigerit, id suprema Nostra auctoritate nullum et irritum declaramus.

Che, in una precisa traduzione italiana, reciterebbe:

4. Con la Sede Apostolica vacante, non è lecito che le leggi emanate dai Romani Pontefici siano in alcun modo corrette e/o modificate, né che si tolga o si aggiunga qualcosa da esse e/o si dispensi dalle loro parti, soprattutto da quelle che riguardano l’ordinamento dello svolgimento dell’elezione del Romano Pontefice. Se si dovesse fare e/o tentare di fare qualcosa contro questa prescrizione, Noi, con la Nostra Suprema Autorità, la dichiariamo nulla e irrita.

Pertanto, poiché la loro pretesa di avere una dispensa implica che essere dispensati da una parte della Legge papale, il n. 4 dichiara la loro pretesa nulla e irrita. E così, permettendo a 133 Cardinali Elettori di entrare in Conclave, era impossibile che il risultato non fosse reso nullo e irritus dal paragrafo n. 76 della Legge Pontificia. Pertanto, Prevosto non è il Papa, e non è necessario che la sua elezione sia dichiarata nulla, in quanto è già tale, perché secondo n. 76, nessun diritto o dignità o ufficio gli è stato conferito accettando la sua elezione illegittima.

76. Quodsi electio aliter celebrata fuerit, quam haec Constitutio statuit, aut non servatis condicionibus pariter hic praescriptis, electio eo ipso est nulla et invalida absque ulla declaratione, ideoque electo nullum ius tribuit.

Che in Italiano, reciterebbe:

76. Perciò se l’elezione fosse celebrata altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate anche le condizioni qui prescritte, l’elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta.

Inoltre, la pretesa dei cardinali non si basa su alcuna decisione promulgata da Papa Francesco e arriva dopo 6 mesi in cui ognuno di loro avrebbe potuto chiedere a Papa Francesco una deroga alla regola del 120. È quindi assurdo ritenere che la loro pretesa abbia più autorità, dopo la sua morte, del testo scritto della legge che hanno giurato di sostenere, che proibisce di dispensare da qualsiasi parte di essa. Si tratta di un’azione oltraggiosamente illegale, che non può essere scusata o tollerata.

Infatti, poiché le dispense sono esplicitamente vietate dalla UDG n. 4, Papa Francesco nel concedere una dispensa avrebbe dovuto promulgare anche una deroga, dal momento che anche il canone 86 proibisce le dispense di questo tipo e il canone 335 proibisce qualsiasi innovazione del diritto durante una sedevacante. Quindi Papa Francesco avrebbe dovuto modificare la legge prima della sua morte, cosa che ovviamente non ha fatto e non poteva fare con un commento verbale. È così che funzionano le leggi della Chiesa, altrimenti nessuna legge sarebbe certa nella Chiesa. Ma è così che i senza legge vogliono che le leggi funzionino. La Chiesa di Roma, tuttavia, non è una senza legge, poiché è stata fondata dagli Apostoli della verità, che si sono opposti allo spirito dell’uomo senza legge (cf. 2 Tessalonicesi 2,3 : ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας).

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