Come compilare la Delega canonica per votare all’Assemblea?

Si può scaricare la Delega canonica in formato PDF QUI.

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Una delega canonica è una concessione ecclesiastica di un diritto, da parte di chi detiene tale diritto, a un altro soggetto che lo rappresenterà in un’azione canonica. Le deleghe canoniche vengono talvolta utilizzate quando un coniuge non può essere presente al matrimonio per motivi ragionevoli, quali il servizio militare o gravi inconvenienti.

Nel diritto ecclesiastico, le deleghe canoniche non possono essere sempre utilizzate, poiché alcuni atti richiedono che sia il titolare del diritto ad agire e alcuni canoni non consentono la delega di determinati diritti.

Nell’elezione del Pontefice Romano, tuttavia, secondo l’insegnamento di Papa Niccolò II, è consentita una delega canonica del diritto di voto. La prima testimonianza storica che abbiamo di ciò è l’elezione di Papa Urbano II (Odo di Laghery), Cardinale Vescovo di Velletri, a Terracina, dove un sacerdote di Roma portò con sé una delega canonica del clero e dei laici e votò a favore del Vescovo Odo.

Le elezioni del Romano Pontefice secondo il diritto apostolico, cioè secondo le modalità con cui venivano condotte prima di ogni legislazione papale o sinodale, venivano condotte di persona, ma nulla vieta il ricorso alla delega, poiché la legge papale di Papa Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, ha esplicitamente abolito tutte le precedenti leggi positive in materia.

Proprio per questo, Papa Niccolò II nella sua Bolla, In Nomine Domini, n. 3, afferma che in condizioni straordinarie di malversazione e cospirazione, l’elettorato originario ottiene il diritto di poter (ius potestatis) tenere le elezioni fuori Roma, concedendo in linea di principio che l’elettorato originario, senza alcuna altra restrizione, possa partecipare alle elezioni di persona o tramite una delega canonica.

Se desiderate partecipare tramite una delegazione, potete utilizzare il modulo suggerito sopra, compilandolo con i vostri dati personali e indicando come vostro delegato una persona che sapete sarà presente all’Assemblea. Il vostro delegato potrà esprimere il vostro voto per chiunque ritenga essere il candidato migliore, mentre voi potrete condividere il merito di aver salvato la Chiesa da un anticristo eretico senza l’inconveniente personale di dover partecipare.

Potete quindi affidare la vostra delega al vostro delegato o a una terza parte affinché la porti all’Assemblea e gliela consegni. Per ulteriori informazioni, consultate l’e-mail che avete ricevuto.

Si può scaricare la Delega canonical in formato PDF QUI.

È importante notare che le formule utilizzate nella suddetta Delega limitano l’uso della vostra delega di diritto alle elezioni di diritto apostolico, come quella specificata da Papa Niccolò II nella sua Bolla, In Nomine Domini, n. 3, poiché la delega limita il diritto concesso solo a quelle elezioni ecclesiastiche alle quali potete partecipare in ragione della residenza ecclesiastica. Pertanto, qualsiasi diritto di partecipare ad altri tipi di elezioni ecclesiastiche, in base al diritto positivo, al diritto canonico, alla tradizione o alle norme particolari della vostra comunità, rimane vostro e non viene concesso dalla suddetta delega.

Va inoltre sottolineato che, se Lei è membro del clero incardinato in una delle diocesi di Roma, anche se non risiedi in nessuna città della Sua diocesi perché presti servizio fuori sede come sacerdote fide donum o missionario, oppure sei uno studente, un docente o un cappellano militare ecc. altrove, puoi comunque partecipare a questa elezione tramite delega. In tale caso, nello spazio apposito per municipio di residenza, metti la Diocesi in cui Lei è incardinato.

Leone XIV, è scismatico? Cosa insegna la Chiesa?

di Frà Alexis Bugnolo

English Original

Secondo il Codice di Diritto Canonico del 1983, promulgato da Papa Giovanni Paolo II dal Palazzo Apostolico il 25 gennaio 1983, tutti coloro che prendono parte formalmente e pubblicamente a uno scisma ecclesiastico perdono ogni diritto nella Chiesa. Per questo motivo, tutti i cattolici che entrano in comunione, consapevolmente o inconsapevolmente, con un antipapa perdono ogni diritto ecclesiastico di compiere atti che conferiscono un diritto.

Per “atti che conferiscono un diritto” intendo quegli atti giuridici in cui e mediante i quali una persona che ha il diritto di conferire un diritto, tenta di fatto di conferire un diritto. Tali diritti includono l’elezione, la nomina, l’autorizzazione, ecc.

In questo articolo, dimostrerò la veridicità di questa affermazione.

Qui discuterò brevemente cosa dice il Codice di Diritto Canonico su queste questioni, per coloro che non hanno familiarità con le leggi della Chiesa e per coloro che desiderano condividere questo articolo con altri cattolici che, allo stesso modo, sono disinformati e vogliono sapere cosa insegna veramente la Chiesa su queste questioni.

Il canone 1364 impone la scomunica ipso facto a tutti gli scismatici

Questo canone recita in latino:

Canone 1364 § 1. Apostata a fide, haereticus vel schismaticus in excommunicationem latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 194 §1, n. 2: …

Che in italiano recita:

Canone 1364 §1. L’apostata dalla Fede, l’eretico e/o lo scismatico, incorre nella scomunica latae sententiae, fermo restando il disposto del canone 194 §1, n. 2; ,,,

Qui l’espressione latina, “latae sententiae”,  significa “senza la necessità di una condanna dichiarata”.

Canone 1331, gli effetti giuridici dell’essere scismatico includono la perdita dei diritti

Il canone successivo spiega quali sono gli effetti dell’essere scomunicato latae sententiae, senza che alcun tribunale o autorità lo dichiari, ovvero cosa accadrebbe se qualcuno si unisse a uno scisma o diventasse scismatico, quali diritti perderebbe:

Canone 1331 §1. Excommunicatus vetatur:

1° ullam habere partecipazioniem miisterialem in celebrandis Eucaristiae Sacraficio vel quibuslibet aliis cultus caerimonalis;

2° sacramenta vel ssacramentalia celebrare et sacramenta ricettare;

3° ecclesiasticis officiis vel ministeriis vel munierubus qualibuslibet fugi vel actus regiminis ponere.

Che in italiano è:

Canone 1331 §1. Allo scomunicato è proibito:

1° avere alcuna partecipazione come ministro nella celebrazione del Sacrificio dell’Eucaristia e/o in ogni altro culto cerimoniale di qualunque genere;

2° celebrare i Sacramenti o sacramentali e ricevere i Sacramenti;

3° esercitare qualsiasi tipo di uffici ecclesiastici e/o munera di qualunque genere e/o porre un atto di governo.

Papa Niccolò II dichiara scismatici tutti gli antipapi

Citerò qui la Bolla di Papa Niccolò II, “In Nomine Domini”, n. 4, promulgata il 13 aprile 1059 nella Basilica Patriarcale Costantiniana del Laterano, alla presenza del Sinodo di tutto il Clero Romano:

§4. Per questo motivo, se qualcuno è stato eletto, o anche ordinato, o intronizzato, contro questo nostro decreto promulgato con sentenza sinodale, sia per sedizione, e/o presunzione, o qualsiasi inganno, sia abbattuto dall’autorità divina e da quella dei santi apostoli, Pietro e Paolo, con un anatema perpetuo insieme ai suoi promotori, sostenitori e seguaci come uno separato dalle soglie della santa Chiesa, proprio come l’Anticristo, invasore e distruttore di tutta la cristianità, e non gli venga data udienza su questo, ma sia deposto da ogni grado ecclesiastico a qualsiasi altro che lo precedesse, senza alcuna obiezione fatta, al quale se qualcuno in qualsiasi modo aderisce, e/o mostra qualsiasi tipo di riverenza nei confronti del Pontefice, o presume di difenderlo in qualcosa, sia abbandonato con uguale sentenza, che se qualcuno si dimostra un violatore di questa sentenza del nostro santo decreto, e ha cercato di confondere la chiesa romana con la sua presunzione, e di suscitare disordini contro questo Statuto, sia dannato con anatema e scomunica perpetui, e sia reputato tra gli “empi”, che “non risorgeranno in giudizio” (Salmo 1:5), conosca l’ira dell’Onnipotente contro di lui, e quella dei Santi Apostoli, Pietro e Paolo, la cui Chiesa ha presunto di ingannare, conosca una follia devastante in questa vita e in quella futura; “La sua dimora diventi deserta, e non ci sia nessuno che abiti nelle sue tende” (cfr. Salmo 69:26): “I suoi figli siano orfani e sua moglie vedova” (Salmo 108:9), “sia scosso completamente” (cfr. Salmo 108:10) fino alla follia, e “i suoi figli vadano in giro mendicando e siano cacciati dalle loro dimore” (Salmo 108:10). «L’usuraio divori tutti i suoi beni, e lo straniero distrugga tutte le sue fatiche» (Sal 108,11); «Tutto il mondo combatta contro di lui» (cfr Sap 5,21), e tutti gli altri elementi siano contro di lui, e i meriti di tutti i Santi, in pace, lo confondano e in questa vita si vendichino apertamente di lui.

Leone XIV non è papa, perché è stato eletto non canonicamente, e quindi, è un antipapa.

Per le prove di ciò, vedere:

Come Papa Giovanni Paolo II dichiara invalido il Conclave del maggio 2025, non conferendo alcun diritto di essere papa al Cardinale Prevost, inviato a oltre 5000 tra chierici e religiosi a Roma.

Lettera aperta a un Cardinale, riguardo all’invalidità del Conclave del maggio 2025, inviata a oltre 150 Cardinali.

Pertanto, tutti i cattolici in comunione con l’Antipapa Leone XIV hanno subito la perdita di ogni diritto

L’effetto di essere in comunione con un falso papa, cioè con qualcuno che ha usurpato l’Ufficio Apostolico, la Dignità o il Munus, con una falsa o illegittima pretesa al papato, è che egli è uno scismatico, separato da Cristo, e lo sono anche tutti coloro che lo riconoscono come “Romano Pontefice”, perché si stanno unendo a un impostore, un uomo NON in comunione con Gesù Cristo o con la Chiesa Cattolica.

Poiché sono trascorsi quasi sei mesi da questo atto di scisma, e poiché tutte le parti sono state debitamente ammonite per lettera, qui a Roma, e poiché tutte le parti persistono, consapevolmente, nel loro crimine e nella loro frode, senza rimorso o vergogna, si può ragionevolmente presumere che siano ostinati e acconsentano formalmente a essere in scisma con un antipapa, cioè con un uomo eletto non canonicamente.

Per dimostrare come un completo spirito di menzogna e frode si sia impossessato delle menti e dei cuori di questi scismatici, che sono a conoscenza di tutti i documenti e i fatti sopra menzionati, mi limiterò a citare due esempi: Un vescovo ha recentemente affermato: “Se tutti i cardinali e i vescovi del mondo accettano questa elezione, essa diventa valida”. E un altro, uno dei cardinali vicini a Prevost e a Papa Francesco, ha recentemente affermato che rifiutare Papa Leone dimostra la totale mancanza di spirito di comunione, e questa è una bestemmia contro lo Spirito Santo.

È ovvio che tali affermazioni rifiutano implicitamente le leggi della Chiesa e la verità della storia recente, per non parlare del fatto che sono o implicano sia una bestemmia che una negazione dell’insegnamento di Cristo, il Quale ha dichiarato, come Re, che “qualunque cosa” Pietro “leghi sulla terra, sarà legata in Cielo”, nel Suo Regno. Inoltre, tutti coloro che rifiutano le leggi di Cristo Re sono ribelli e sono coinvolti in una cospirazione aperta contro il Suo Regno. Pertanto, nessuno di questi ecclesiastici ha o gode più del diritto di rivendicare autorità o giurisdizione su alcun cattolico. Non possono imporre leggi, non nominare nessuno a nessuna carica, non eleggere nessuno a nessuna carica, non determinare nulla per nessuno, né ora né in futuro. Sono scomunicati e sono al di fuori della Chiesa cattolica e separati da Cristo. E non possono essere salvati, secondo la Bolla di Papa Bonifacio VIII, Unam Sanctam (testo latino, testo italiano), poiché ovviamente NON si sottomettono a un vero papa.

Infine, nessuno di questi ha più di fatto il diritto di eleggere il Papa, perché o hanno perso tale diritto in virtù del canone 1331, sezione 1, o non vogliono esercitarlo, poiché ritengono che Leone XIV sia un papa legittimo.

Quindi hanno subito la decadenza del diritto.

E questo è ciò che ho promesso di dimostrare.

Di conseguenza, sebbene questi “cattolici” esistano ancora e vivano, e abbiano diritti naturali e civili secondo il diritto ecclesiastico, poiché hanno subito la perdita di ogni diritto di compiere atti che conferiscono diritti, è come se non esistessero fisicamente o fossero morti. Quindi, gli scismatici di Leone XIV non hanno voce in capitolo su chi sia il Papa.

Quanto a come il papato possa essere ripristinato in circostanze così orribili, il canonista Guido Ferro Canale lo ha già spiegato due anni fa, QUI, e io l’ho dimostrato 6 anni fa QUI.

Come avere elezione legittima, quando i Cardinali elettori sono tutti in scisma?

Così, tra poche settimane, quando i cattolici di Roma, che respingono le pretese di Roberto Prevosto (Leone XIV), si riuniranno in accordo con l’insegnamento di Papa Niccolò II, nella sua Bolla In Nomine Domini, n. 3, possano partecipare in una elezione legittima del Romano Pontefice. Ascoltiamo le sue parole, che spiegano come risolvere tali crisi, parlando dei cattolici che sono membri della Chiesa di Roma, cioè di coloro che hanno residenza ecclesiastica nella Diocesi di Roma e nelle sue diocesi suburbicarie, così:

§ 3. Pertanto, se la perversità degli uomini depravati e iniqui prevale a tal punto che non è possibile tenere un’elezione pura, sincera e libera nella Città, i Cardinali Vescovi con i chierici religiosi e i laici cattolici, anche se pochi, ottengano il diritto di potere (ius potestatis) di eleggere il Pontefice della Sede Apostolica, dove ritengano più opportuno. Chiaramente, una volta completata l’elezione, se dovesse scoppiare un conflitto bellicoso e/o se la lotta di qualsiasi tipo di uomini resistesse con la serietà della malvagità, tale che colui che è stato eletto non potesse prevalere per essere intronizzato nella Sede Apostolica secondo la consuetudine, tuttavia, che l’eletto ottenga come Papa l’autorità di governare la Chiesa Romana e di disporre di tutte le sue facoltà, che il Beato Gregorio, come sappiamo, fece prima della sua consacrazione.

La procedura per convocare, condurre e tenere questa elezione è già iniziata, come riportato su ChiesaRomana.Info, con il consenso di oltre 5000 chierici e religiosi della Chiesa di Roma, che, debitamente informati, non si sono opposti alla convocazione.

Lettera aperta alla Chiesa Romana

L’Assemblea Apostolica per eleggere un Papa Cattolico è stata convocata

Ogni Sacerdote, Religioso e Cattolico fedele
ha diritto di partecipare se voglia

Questa Lettera Aperta è stata inviata a quasi sei mille sacerdoti e religiosi in Lazio, durante la settimana ultima di Settembre, 2025

Cari Fedeli della Chiesa Romana,

vi scrivo per informarvi dei vostri diritti canonici, concessi da San Pietro Apostolo e dai Papi Niccolò II e Giovanni Paolo II. La presente comunicazione non riguarda alcuna imputazione di colpa da parte vostra, né comporta alcun obbligo da parte vostra d’intraprendere alcuna azione. Vi scrivo perché credo e ritengo che abbiate il diritto di conoscere la verità, specialmente per quanto riguarda quelle verità sulle quali potete agire nel vostro servizio a Cristo Gesù, Nostro Signore, Dio e Salvatore.

Le scrivo in conformità con il diritto che mi è stato concesso dal Canone 212 del Codex Iuris Canonicis, pubblicato da Papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, in merito a una questione che sta causando grave preoccupazione a tutti i cattolici, in particolare a quelli della Chiesa di Roma: le gravi irregolarità che circondano l’elezione del Cardinale Robert Francis Prevost a Vescovo di Roma.

Come forse saprete, il 30 aprile 2025 la Sala Stampa della Santa Sede ha pubblicato una dichiarazione dei Cardinali riguardante la loro richiesta di dispensa dalla violazione del precetto formale contenuto al n. 33 della Legge Pontificia sui Conclavi, Universi Dominici Gregis, promulgata da Papa Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1996, che recita in latino:

“Maximus autem Cardinalium electorum numerus centum viginti ne excedat.”

“Inoltre, il numero massimo dei Cardinali elettori non ecceda i centoventi”.

Questo precetto è una delle disposizioni giuridiche essenziali di tale legge papale, poiché sancisce il pensiero del legislatore, Papa Giovanni Paolo II, il quale ha stabilito che il numero di 120 cardinali elettori partecipanti al Conclave è sufficiente (cfr. paragrafo 7 dell’introduzione alla stessa legge papale).

Nel suddetto comunicato stampa del 30 aprile, tuttavia, i cardinali hanno affermato di avere il diritto d’interpretare l’atto di Papa Francesco relativo alla nomina dei cardinali come equivalente alla concessione di una dispensa da questo precetto. Nella loro affermazione, non citano alcun documento o dichiarazione verbale del defunto Pontefice romano per giustificare o documentare la loro affermazione.

Per questo motivo, è certo che la loro dispensa è invalida, poiché, secondo il Canone 16, il diritto d’interpretazione in grado di dispensare da una legge appartiene solo ai superiori e a coloro ai quali è stato concesso in un atto giuridico. Inoltre, il Canone 86 proibisce le dispense dalle disposizioni giuridiche essenziali delle leggi papali; inoltre, il Canone 335 proibisce qualsiasi innovazione della legge durante una sede vacante. Inoltre, le concessioni verbali espresse da un superiore, che non sono promulgate, non possono avere forza di legge dopo la sua morte; altrimenti, l’intero sistema giuridico della Chiesa diventerebbe dubbio dopo la morte di qualsiasi superiore. Infatti, il diritto di voto di un cardinale in un conclave non è concesso dall’atto di nomina, né dal Codice di Diritto Canonico, ma solo dalla legge particolare sui conclavi, e in ogni caso solo con la restrizione del Canone 120.

Allo stesso modo, il ragionamento avanzato dai Cardinali nella loro dichiarazione del 30 aprile non invoca la loro autorità di cui al paragrafo 5 della legge pontificia riguardo all’interpretazione di passaggi dubbi o controversi: da ciò risulta chiaro che essi hanno tacitamente ammesso che la loro affermazione non ha alcun fondamento nei diritti loro concessi in quel paragrafo della Universi Dominici Gregis.

Inoltre, la loro affermazione relativa al diritto di voto concesso ad alcuni cardinali nel n. 36, utilizzata come argomento contro la suddetta restrizione nel n. 33 della stessa legge, è incoerente, poiché secondo le norme universali di giurisprudenza, le definizioni e le restrizioni iniziali di una legge hanno la precedenza nell’interpretazione del vero significato di una legge in tutti i paragrafi successivi. Pertanto, non è autentico appellarsi al n. 36 contro il n. 33, tanto più che nel n. 36 l’affermazione del diritto è esplicitamente subordinata alla restrizione del n. 33.

Di conseguenza sembra che Papa Giovanni Paolo II nel penultimo paragrafo della promulgazione di questa legge papale sui conclavi – dove dichiara irrita qualsiasi cosa fatta, consapevolmente o inconsapevolmente, da qualsiasi persona di qualsiasi dignità ecclesiastica – abbia effettivamente abrogato la rivendicazione avanzata dai Cardinali nella loro dichiarazione del 30 aprile. — Inoltre, la dispensa che essi sostengono di avere non può essere utilizzata, poiché nel’UDG n. 4 Papa Giovanni Paolo vieta la dispensa da qualsiasi legge durante un periodo di sede vacante. Pertanto, senza una deroga all’UDG n. 4, la dispensa da loro rivendicata è priva di valore. E nessuno sostiene che Papa Francesco abbia concesso una deroga del genere.

Per tutti questi motivi, il recente Conclave, tenutosi con 133 cardinali elettori in ciascuna delle sessioni di conteggio, ha oggettivamente violato l’obbligo previsto dal n. 68 della stessa legge pontificia, poiché in ciascuna sessione di conteggio sono stati conteggiati 133 voti invece di 120. Pertanto, è stato attribuito un valore non giuridico contrario alla norma del n. 68 a ciascuna scheda elettorale nell’atto stesso della votazione, un’azione che è giuridicamente irritante in sé e che ha causato la nullità dell’elezione del Cardinale Provost secondo la censura prevista dal n. 76 della stessa legge, decretata da Papa Giovanni Paolo II, poiché nell’atto di elezione i Cardinali non hanno l’autorità di esercitare i diritti loro concessi dal n. 5 della stessa legge, come la stessa legge espressamente stabilisce.

Pertanto, poiché Nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che è il Capo della Chiesa e Legislatore Divino, ha dichiarato a San Pietro e ai suoi successori: «Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato in cielo, ecc.», rimane teologicamente e giuridicamente impossibile che il Conclave abbia avuto un esito giuridico valido e che il Cardinale Prevost abbia una valida pretesa all’ufficio di Pontefice Romano, per non parlare del fatto che egli non avrebbe mai potuto ricevere la grazia di tale munus dalle mani di Nostro Signore Gesù Cristo.

Inoltre, poiché il cardinale Prevost, prima dell’apertura del Conclave, era noto per aver pubblicamente espresso opinioni contrarie ad almeno cinque verità il cui obbligo di fede è sempre stato sostenuto dalla Chiesa, ne consegue che, anche se per il resto regolare, la sua elezione è resa nulla, inane e irrita tramite la censura contenuta nel n. 6 della Bolla di Paolo IV, Cum ex apostolatus officio, del 15 febbraio 1559, e confermata da Papa San Pio V nel suo Motu Proprio, «Inter multiplices curas», del 12 gennaio 1567, in questa particolare censura mai abrogata, obrogata, surrogata o derogata. Per maggiori informazioni su queste 5 verità della fede, vedi ChiesaRomana.Info.

Pertanto, mi rivolgo a voi, fedeli della Chiesa Romana, cioè delle diocesi di Roma e delle sue sedi suburbicarie, e di quelle che fanno parte della Conferenza Episcopale del Lazio, per esortarvi ad esprimere ai vostri superiori ecclesiastici il pericolo di questa azione sconsiderata dei Cardinali, che ha posto la Chiesa in una grave crisi giuridica, in virtù della loro pretesa di dare alla Chiesa stessa, come Papa, un uomo che, a causa delle irregolarità della sua elezione e del suo dissenso dalla Fide Cattolica, non ha alcun diritto all’Ufficio Papale.

Come rimedio, non sembra esserci altra linea di condotta onesta se non l’abdicazione del cardinale Prevost e la sua rinuncia alla pretesa al pontificato, nonché il ritorno dei cardinali al Conclave seguito, in conformità con la legge papale, dall’elezione di un altro soggetto, tenendo presente la censura di Papa Paolo IV. Altrimenti, data la mera competenza ministeriale dei cardinali, in assenza di un privilegio, ai sensi del canone 349, il diritto di eleggere il Pontefice Romano tornerebbe all’elettorato istituzionale originario, ovvero all’intero corpo dei fedeli della Chiesa di Roma e delle sue diocesi suburbicarie, secondo la norma del diritto apostolico e del diritto naturale (cfr. Niccolò II, In Nomine Domini, n. 3, 13 aprile 1059). Infatti, se i Cardinali rifiutassero di riconoscere l’invalidità delle loro azioni del 7 e 8 maggio 2025, tale ostinazione nell’errore fa decadere totalmente, nel caso di specie, la loro competenza ad eleggere il Romano Pontefice.

Per quanto riguarda la regola dei 120 cardinali elettori, questi ultimi possono facilmente rispettarla se 13 di loro si astengono volontariamente dal voto in ogni scrutinio, rinunciando al loro diritto o accettando di essere scelti a sorte prima di ogni scrutinio, lasciando la Cappella Sistina. Una tale soluzione non violerebbe il diritto pontificio e sarebbe anche conforme all’antico principio giuridico, citato da Graziano, secondo cui i privilegi devono cedere il passo alle norme generali (cfr. Generale praescriptum beneficio speciali anteferendum est (Codice Teodosiano: DEM AAA. VICTORIO P(RO)C(ONSULI) ASIAE). Pertanto, il fatto che essi si siano rifiutati di farlo per molti mesi non può essere configurato semplicemente come un misfatto derivante dall’ignoranza: è diventato un crimine noto di cattiva volontà.

Ciò è particolarmente vero, poiché io e le decine di cattolici che collaborano con me abbiamo scritto lettere personali a quasi tutti i cardinali chiedendo la correzione di questa irregolarità, che ha reso il cardinale Prevost un antipapa, cosa denunciata con forza da papa Niccolò II come opera dell’anticristo.

Come forse saprete, negli ultimi 12 anni la Chiesa cattolica è stata oggetto di attacchi dall’interno, come afferma il cardinale Mueller, e ha subito un tentativo di presa di potere ideologica da parte di un gruppo di uomini che non credono nella veridicità delle affermazioni attribuite a Gesù Cristo nei Vangeli, né nell’autorità dei Suoi Apostoli di stabilire regole immutabili di moralità e disciplina sacramentale.

Per questo motivo, ciascuno di noi che serve il Dio vivente, Gesù Cristo, sia attraverso l’ordinazione sacerdotale che attraverso la consacrazione dei voti religiosi o i voti del battesimo , ha il dovere solenne di usare tutti i mezzi legittimi per strappare la Chiesa dalle mani di questa setta eretica. Questo è il chiaro insegnamento di Papa Paolo IV nella sua Costituzione Apostolica “Cum ex apostolatus officio”, che riassume in modo chiaro e autentico il magistero perenne su come noi cattolici dovremmo considerare gli eretici.

Più di 90 giorni fa ho scritto a 750 membri del clero romano che hanno mandati pastorali nella diocesi di Roma, e ora, con l’aiuto di molti volontari, scrivo a voi, avendo acquisito un database più ampio di indirizzi e-mail disponibili al pubblico (vedi in fondo a questa lettera, se desiderate cancellarvi). Ho scritto a ciascuno di voi al vostro indirizzo e-mail pubblico con l’intenzione di informarvi dei vostri diritti.

Se vogliamo essere fedeli a Gesù Cristo e se crediamo veramente che Egli è Dio e il Capo della Chiesa, non possiamo essere come gli egoisti dell’antichità, che il profeta Aggeo rimproverò perché si preoccupavano dei propri interessi personali, lasciando che la Casa del Signore cadesse in rovina. Dobbiamo fare tutto il possibile, nei limiti della legalità, per difendere e salvare la Santa Madre Chiesa da questa cospirazione eretica.

Ed in questo anno del Signore 2025, il vero Dio misericordioso, Gesù Cristo ci ha dato un mezzo legittimo ed efficace, colpendo i Suoi nemici con la cecità, affinché agli occhi di tutta la Chiesa essi perpetrassero il Conclave più illegittimo e irregolare degli ultimi 1000 anni. Ora, in accordo con l’insegnamento infallibile di Papa Niccolò II, nella sua Bolla In Nomine Domini, n. 3, i Vescovi, il Clero, i Religiosi e i Fedeli riacquistano il diritto di eleggere il Pontefice Romano, come era prima che Papa Niccolò II lo limitasse ai soli Cardinali Vescovi. Come spiega Papa Niccolò II, questa acquisizione di diritto ha a che fare con la decadenza di diritto da parte degli elettori che hanno agito in modo contrario alla legge, persistendo nella loro disonesta ostinazione negli ultimi quattro mesi nonostante le rimostranze di molti membri del clero e laici.

Per questo motivo, più che 100 giorni fa ho scritto al clero della diocesi di Roma, chiedendo loro di agire e spiegando quanto sopra, informandoli che, se non avessero agito o non avessero avuto successo, dopo il 24 settembre 2025 avrei agito io. Ed ormai ho scritto a quasi 6000 sacerdoti, religiosi e religiose nella provincia ecclesiastica romana.

Pertanto, vi informo che, dato il tacito consenso del clero di Roma alla mia proposta, convoco un’assemblea alla quale tutti potremo partecipare per eleggere un papa cattolico secondo l’insegnamento di papa Niccolò II. Se desiderate partecipare di persona, Vi chiedo di iscrivervi a ChiesaRomana.Info per avere maggiori informazioni.

Si prega di notare che quando esercitiamo i nostri diritti non danneggiamo nessuno. E quando esercitiamo i nostri diritti straordinari per salvare la Sede Apostolica da un anticristo e da un partito eretico e depravato, meriteremo grazie incalcolabili per noi stessi e per le nostre comunità, oltre a liberare l’intero mondo cattolico dal più orribile inganno, propagato dai media finanziati dall’USAID che non servono gli interessi di Cristo o della Sua Chiesa.

Come postilla, scrivo questa lettera solo per amore di Gesù Cristo e della Chiesa Romana, Sua Sposa Immacolata, che Egli non ha mai riconosciuto come valida un’elezione irregolare del Pontefice Romano, credendo come voi che, per quanto riguarda la selezione del candidato alla carica di Successore di San Pietro, le regole e le leggi stabilite dal Vicario di Cristo siano osservate da Cristo Gesù stesso in Cielo; pertanto, devono essere osservate con la massima scrupolosità dalla Sua Sposa sulla Terra.