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Sulla perdita di diritto e di competenza
In quest’articolo si spiega come il clero, i religiosi e i laici della Chiesa di Roma recuperano il loro diritto di eleggere il Pontefice Romano a cagione del misfatto dei Cardinali nel Conclave ricente
di Frà Alexis Bugnolo
Viviamo in una moderna democrazia liberale, quindi molti di noi godiamo del diritto di voto. E non siamo obbligati a votare. Quindi, se non abbiamo fiducia in nessun candidato, possiamo astenerci dal voto. E poiché una situazione del genere è comune per i cattolici fedeli, dato che molti candidati sostengono programmi contrari alla fede cristiana, siamo abituati ad astenerci spesso dal voto. — Quando lo facciamo, tuttavia, rinunciamo all’uso del nostro diritto di voto ed lo perdiamo de facto.
Qui, si deve distinguere tra la perdita del diritto, in senso proprio, cioè quando uno non ha più il diritto per legge, e la perdita del diritto per uso improprio, quando uno non usa il diritto correttamente o non lo usa affatto. In questo articolo, quando parlo di perdita del diritto, mi riferisco a quest’ultima specie, quella che nel diritto comune è chiamata “decadenza del diritto” o “forfeiture of right”: la perdita, da parte di un soggetto, della possibilità di esercitare un diritto a causa del mancato compimento di un’azione.
La rinuncia o la perdita del diritto è quindi un evento molto comune nei moderni Stati nazionali, quindi di solito non ci pensiamo. Ciò è ancora più vero nell’elezione del Pontefice Romano. Ma quest’anno è molto importante prestare attenzione a questa de facto perdita di diritto.
Decadenza di diritto in Elezione Papali del passato
Secondo le norme attuali, Papa Giovanni Paolo II nella sua legge sui Conclavi, Universi Dominici Gregis, (di seguito UDG) limita al n. 33 il diritto di voto a un massimo di 120 cardinali, e solo ai cardinali che avevano meno di 80 anni il giorno della morte o delle dimissioni valide del papa precedente.
E poiché il diritto di eleggere il Pontefice Romano era riservato esclusivamente ai cardinali, fin dal 1059 ci sono state molte occasioni in cui i cardinali de facto hanno perso il loro diritto di voto.
Ciò può accadere perché erano troppo malati per votare o per recarsi sul luogo dell’elezione. Oppure perché la notizia della morte del Papa è arrivata contemporaneamente alla notizia dell’elezione del suo successore. In molti altri casi, guerre, carestie e pestilenze hanno impedito ai cardinali di arrivare in tempo per l’elezione.
Questi sono esempi in cui si può essere costretti a rinunciare al proprio diritto a causa di un ostacolo insormontabile: in giurisprudenza questo si chiama ” forza maggiore “. Potreste aver visto questo termine in un contratto di assicurazione, dove sono elencate le condizioni in cui la polizza non paga, come guerre, terremoti, tornado, uragani, terrorismo e “atti di Dio”, come la caduta di un meteorite.
Ma cosa si deve fare quando tutti coloro che hanno il diritto de facto perdano il loro diritto?
Ciò può avvenire volontariamente, per forza maggiore o come conseguenza della decisione di non agire correttamente.
Ho già menzionato le prime due cause, ma che dire della terza? Ad esempio, se tutti votassero per un candidato non autorizzato a presentarsi alle elezioni, nella maggior parte delle nazioni, pur esercitando apparentemente il proprio diritto, lo perderebbero di fatto. Escludere un candidato dalle elezioni è una tattica comune degli Stati massonici per tenere sotto controllo il popolo.
Ma anche votando in modo improprio o illegale si può perdere il proprio diritto: ad esempio, votando in modo errato o nel seggio sbagliato.
Un esempio di elezione papale in cui si è verificata la decadenza del diritto
Nell’elezione del Pontefice Romano, abbiamo molti casi in cui i cardinali hanno perso il loro diritto partecipando a elezioni illegali. Un esempio di ciò è stato, alla morte di Papa Stefano IX nel’1058, dopo che egli aveva promulgato un decreto secondo cui nessuna elezione del suo successore poteva aver luogo fino al ritorno di Sant’Ildebrando dalla corte imperiale in Germania. Tuttavia, i cardinali e la nobiltà romana, non volendo che fosse eletto un candidato riformista, procedettero all’elezione di Giovanni, vescovo suburbicano di Velletri, utilizzando le truppe per prendere il controllo della città di Roma e pacificare qualsiasi opposizione alle loro azioni.
Tale decadenza di diritto è normalmente quasi permanente, perché se non solo si partecipa a un’elezione illegale, ma si aderisce al candidato eletto, ovviamente si rifiuterà di partecipare a un’elezione legale, perdendo così il diritto di voto in un’elezione legale.
Papa Niccolò II, eletto dai cardinali alla corte del vicario imperiale a Firenze, in seguito alla rivendicazione di Giovanni di essere papa Benedetto X, aveva quindi forti motivi per chiarire una volta per tutte cosa significasse la perdita del diritto in un’elezione papale. E lo fece nella bolla In Nomine Domini, del 15 febbraio 1059, al n. 3 di quella legge. Potete leggerla in latino QUI, in formato PDF.
Applicazione di questi principi al Conclave del 7-8 maggio 2025
Questa breve considerazione sugli aspetti teorici della perdita de facto dei diritti è molto pertinente al modo in cui i cattolici dovrebbero affrontare il Conclave del 7-8 maggio 2025, perché la maggior parte dei cattolici, che non hanno alcuna comprensione o conoscenza della storia delle elezioni papali, subiscono semplicemente un cortocircuito intellettuale quando si trovano di fronte a possibili prove che il Conclave non ha avuto un risultato valido, semplicemente perché non sanno cosa fare in una circostanza del genere. È come se li sorprendeste portando un buco nero nel loro salotto. La reazione spesso non è molto diversa.
Ma ora forse potete capire: tenendo un Conclave in modo illegale, sostenendo di avere una dispensa che secondo la Legge Papale, UDG, n. 4, non potevano utilizzare, hanno contato 133 voti in modo irregolare, cosicché nessuno avrebbe potuto essere validamente eletto. Hanno anche votato per un uomo che era pubblicamente noto per essersi allontanato dalla fede cattolica prima della sua elezione, in violazione della legge papale di Papa Paolo IV, Cum ex apostolatus Officio, n. 6, che dichiara l’elezione di tutti questi uomini nulla, invalida e irrita, cioè da considerarsi come mai avvenuta, indipendentemente dal numero di cardinali, vescovi o capi di Stato che riconoscono l’“eletto” come Papa. Questi cardinali, quindi, hanno perso de facto il loro diritto di voto nel misfatto, perché a meno che non riconoscano il loro errore.
E poiché, per quanto ne so, finora nessun cardinale elettore si è espresso contro questa elezione irregolare, la Chiesa si trova di fronte alla mancanza di un papa valido e rimane in sede vacante, che apparentemente durerebbe decenni, se non ci fosse un rimedio legale.
Ecco perché l’autorevole insegnamento di Papa Niccolò II su cosa fare in un caso del genere ha un valore così importante per la Chiesa oggi. Applicando il principio secondo cui «la necessità non conosce legge», come egli insegna in n. 3 della sua bolla papale, In Nomine Domini, e il principio secondo cui la restrizione dell’elezione del Pontefice Romano al clero cardinale della diocesi di Roma è solo prudenziale, la stessa soluzione si applica ora, con la loro perdita di fatto del diritto, come sarebbe necessario se tutti i cardinali elettori fossero apostatati o morti, vale a dire che il diritto di voto tornerebbe all’elettorato originario a cui San Pietro Apostolo ha conferito tale diritto: l’intera Chiesa di Roma, clero, religiosi e laici.
I cattolici che non comprendono come la perdita del diritto influisca sulle elezioni continueranno tuttavia ad aspettare per sempre che i cardinali si pentano o che Prevost muoia o abdichi. E per rimediare a questa ignoranza, che li condannerà, ho scritto oggi questo articolo sulla perdita del diritto.
Nel 1058, quando i cardinali che elessero Benedetto X agirono come fecero, il partito cattolico dei cardinali non attese per procedere a un’elezione legittima. Non si sedettero a dialogare o negoziare, e certamente non pensarono che, solo perché Benedetto X era stato eletto per primo, la sua elezione fosse valida. Né invitarono il gruppo di cardinali che aveva eletto l’antipapa all’elezione legale a Firenze. Né hanno considerato che la loro assenza potesse in alcun modo causare l’invalidità della loro stessa elezione di Nicola II.
La validità di un’elezione non deriva dalla dignità di coloro che votano, ma dal loro rispetto delle regole di voto. I cardinali elettori nel maggio del 2025 hanno perso il loro diritto de facto tramite un misfatto, ed è solo una questione di cortesia che il clero cattolico e i fedeli di Roma li informino del loro errore e ritardino sperando nel loro pentimento. Se i fedeli cattolici di Roma vogliono imitare San Ildebrando e San Pietro Damiani, tuttavia, dovrebbero procedere immediatamente a un’elezione da parte dell’elettorato originale. Ciò è particolarmente vero perché, aderendo a qualcuno che non è né potrà mai essere Papa, i cardinali sono coinvolti sia in un atto di scisma che in una cospirazione di eresia, entrambi i quali causano loro la scomunica latae sententiae.
Papa Benedetto XVI li conosceva bene
Nella sua Declaratio dell’11 febbraio 2013, Papa Benedetto XVI ha affermato che il suo successore dovrà essere eletto da coloro «che sono competenti». Ha usato lo stesso linguaggio del Canone 349, dove i Cardinali sono indicati come i competenti per eleggere il Pontefice Romano. Ma la competenza viene completamente distrutta quando il tenente usa i propri diritti ministeriali per violare ogni fiducia che Dio e la Chiesa ripongono in lui per eleggere validamente un cattolico come Papa. Visto che i Cardinali hanno violato questa fiducia due volte negli ultimi 12 anni, il commento di Papa Benedetto XVI è davvero attuale. “Competenza” si riferisce alla capacità di un’abilità che, a causa della sua qualità superiore, rende chi la possiede ricercato prima di tutti gli altri: questo è il senso del latino cum- e peto-, cercare completamente. Ovviamente, quando tutti i Cardinali elettori agiscono in modo illegale da far decadere i propri diritti di eleggere il Pontefice Romano, non soddisfano più i requisiti del canone 349.
Infatti, come i Santi Cardinali Pietro Damiano ed Ildebrando sono agiti nel 1058, in risposta all’elezione illegale di Benedetto X, perpetrato dai Cardinali, chierici e Laici della Chiesa di Roma, così oggi, a causa dell’intera defezione dei Cardinali Elettori dai loro doveri, il Clero, i Religiosi e i Laici della Chiesa di Roma recuperano il loro diritto, per ordinanza apostolica e per la salvezza della Chiesa, di eleggere un Papa cattolico.
Qui i principi giuridici sono gli stessi, ma si muovono in direzioni opposte.
Per maggiori informazioni, vedi:
https://www.chiesaromana.info/index.php/2025/05/23/appello-a-tutti-i-cattolici-della-chiesa-romana/
https://www.chiesaromana.info/index.php/2025/05/27/cattolici-conoscete-i-vostri-diritti/
Un’analisi canonica del perché il Conclave del maggio 2025 non ha avuto un risultato valido
A causa della violazione delle prescrizioni delle leggi papali di Papa Giovanni Paolo II e Paolo IV
di Frà Alexis Bugnolo
Questo è un articolo per i cattolici che desiderano riflettere e conoscere le leggi della Chiesa e i problemi giuridici del Conclave del 2025. Dedicate almeno 30 minuti alla lettura di questo articolo.
Tuttavia, se desiderate leggere una breve esposizione diretta, invece di un lungo articolo, leggete semplicemente la Lettera aperta a un cardinale, qui.
PARTE I: Sulle violazioni delle prescrizioni della legge papale di Giovanni Paolo II
INTRODUZIONE
Come ho scritto nel 2020, alla conclusione del mio articolo in cui ho ripubblicato le accuse del vescovo Donald Sandborn sulla pedofilia tra i sacerdoti della Fraternità San Pio X:
Infine, chi è e chi non è il papa non è una questione di opinione. È determinato dalla norma del diritto canonico e dal giudizio della Chiesa in caso di dubbio. Sebbene in casi controversi possiamo esprimere giudizi personali e siamo tenuti a farlo, dobbiamo comunque riconoscere che i termini del diritto canonico o della legge papale sono determinanti e oggettivi e portano a conclusioni che non sono opinioni ma obbligatorie per tutti.
E se nei molti anni di discussione sui problemi del cosiddetto Conclave del 2013 ho notato qualche difficoltà per i cattolici anche solo ad ascoltare l’argomento, è questa: poiché la maggior parte dei cattolici non conosce le leggi della Chiesa, non è disposta a rischiare di entrare in una discussione che non capisce.
Non posso biasimarli per questo, poiché c’è una buona dose di umiltà intellettuale e di ragionevole cautela al riguardo, se quando parlano dell’elezione del Papa incontrano un altro cattolico che dice: «Sai che le regole del Conclave sono state violate e che X non è il vero Papa?». Infatti, essi classificano tale affermazione come equivalente a dire: «Lascia che ti spieghi perché tutti i cattolici che conosci e rispetti, compresi il clero e i religiosi, vengono ingannati o raggirati».
Certo, per chi non ha mai osato mettere in discussione la veridicità della narrativa dominante che gli è stata propinata, un’affermazione del genere è una follia, o almeno sembra talmente improbabile da non meritare nemmeno di essere presa in considerazione.
Ed è così che la maggior parte dei cattolici è stata ingannata e ha accettato di farsi somministrare i letali e pericolosi «vaccini» contro il Covid, che erano in realtà iniezioni sperimentali contenenti più di 53 agenti letali. Dato che tutti in TV, alla radio e su Internet dicevano la stessa cosa, hanno creduto che ci fosse una pandemia e che solo il “vaccino” Covid potesse salvarli, anche se, se avessero mai avuto dei dubbi, non sarebbe stato difficile trovare qualcuno che lo mettesse in discussione, SE avessero già iniziato a fare domande e a pensare con la propria testa.
Purtroppo, ci sono ancora molti che credono alla narrativa Covid e sostengono che ci sia stata una pandemia e che non ci fosse nulla di sbagliato in essa. E questo include circa il 95% del clero.
Quindi capisco bene come molti cattolici non abbiano ancora capito che solo perché qualcuno è gentile, amichevole, disponibile, o è un prete, un religioso o un vescovo, questo NON garantisce che sia degno di fiducia in tutte le questioni. Ma capisco come i cattolici semplici credano semplicemente a tutto ciò che i preti dicono loro, anche se so che se si ha un po’ di intelligenza, gli ultimi 65 anni dovrebbero essere stati sufficienti per rendersi conto che non tutti i preti sono onesti, virtuosi o affidabili.
Quindi, confrontarsi con il suggerimento di un altro cattolico di esaminare il Conclave del maggio 2025, perché sostengono che ci fossero gravi problemi legali in esso, o che non abbia validamente eletto il cardinale Prevost come Leone XIV, è forse impossibile da considerare per tali cattolici.
Ma per i cattolici che hanno iniziato a usare le facoltà del proprio intelletto, che Dio ha dato loro, e che vogliono conoscere la verità, perché amano la verità, ciò che segue è la mia spiegazione legale dettagliata del perché il Conclave ha infranto così tante regole da non avere un esito legalmente valido e che, quindi, il cardinale Prevost non è mai stato validamente eletto Papa.
In primo luogo, questa non ha assolutamente nulla a che vedere con il fatto che mi piaccia o meno il cardinale Prevost, o che egli sia americano, peruviano, italo-americano, ecc., agostiniano, ecc. Quanto segue riguarda semplicemente le regole su come un uomo dovrebbe essere eletto papa e ciò che i papi dicono essere il risultato di tale elezione quando essa non segue le regole.
In secondo luogo, questi problemi legali non hanno nulla a che vedere con presunte cospirazioni o complotti avvenuti durante il Conclave, la violazione di segreti, dicerie o sospetti. L’intera esposizione che segue si basa semplicemente sui fatti e su come questi non siano in armonia con le leggi della Chiesa relative a un’elezione valida.
Ora, se volete un’esposizione breve e diretta, invece di un lungo articolo, leggete semplicemente la Lettera aperta a un cardinale, qui.
Infine, se non ammetti che la verità possa essere conosciuta, ma che di essa si possano avere solo opinioni, puoi comunque leggere l’articolo che segue, anche se il beneficio che ne trarrai non sarà così grande. Riflettete sulle argomentazioni e, se trovate qualche errore nella mia esposizione, lasciate un commento qui sotto, perché a differenza di tutti gli altri siti cattolici che potete leggere, apprezzo chi trova errori o propone controargomentazioni coerenti, anche se sono convinto che i problemi giuridici del Conclave siano così chiari da rendere impossibile qualsiasi attacco diretto alla mia argomentazione.
Il comunicato stampa del 30 aprile: la rivendicazione di avere una dispensa
Il primo problema giuridico deriva dal comunicato stampa autorizzato dai cardinali presenti nella Congregazione Generale per il Conclave, il 30 aprile 2025, il cui testo è stato pubblicato da Vatican News, QUI, e dal sito web del Vaticano, QUI. Quel comunicato parlava di due cose: (1) la pretesa dei cardinali di aver ricevuto una dispensa da Papa Francesco e (2) questioni relative alla presenza di specifici cardinali al Conclave.
Ecco il testo di tale affermazione:
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La Congregazione dei Cardinali desidera rendere note le seguenti due questioni di carattere procedurale sulle quali ha avuto modo di riflettere e dibattere nei giorni scorsi:
1) circa i Cardinali elettori, la Congregazione ha rilevato che Sua Santità Papa Francesco, creando un numero di Cardinali superiore ai 120, come stabilito dal n. 33 della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di San Giovanni Paolo II, del 22 febbraio 1996, nell’esercizio della Sua suprema potestà, ha dispensato da tale disposizione legislativa, per cui i Cardinali eccedenti il numero limite hanno acquisito, a norma del n. 36 della stessa Costituzione Apostolica, il diritto di eleggere il Romano Pontefice, dal momento della loro creazione e pubblicazione;
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Problemi giuridici relativi alla dichiarazione del 30 aprile
1. Basata sulla rivelazione di un fatto non di dominio pubblico
I problemi giuridici in questo comunicato stampa sono immediatamente evidenti. In primo luogo, i cardinali affermano di rivelare qualcosa che non era di dominio pubblico. Ciò è sorprendente, poiché l’ultima volta che i cardinali hanno fatto una simile affermazione prima di un’elezione papale è stato nel 1130 d.C., quando il papa precedente, ormai deceduto, aveva preso una decisione che avrebbe influito in qualche modo sulle modalità dell’elezione. Quando la cosa da rivelare è documentata, non c’è alcun problema, ma un segreto che non è documentato non può mai avere forza di diritto o di legge: questo è un antico principio della giurisprudenza romana.
Ed è ancora più sorprendente che i cardinali affermino di rivelare al mondo solo ora che questa decisione è stata presa, anche se si riferiscono a un evento dell’8 dicembre 2024, quasi sei mesi prima!
Se volete capire quanto questo sia radicalmente problematico, basta chiamare un avvocato specializzato in successioni e chiedergli quale sarebbe il valore legale se gli eredi di una persona deceduta affermassero, prima della lettura del testamento, di essere a conoscenza di un segreto sul contenuto del testamento del defunto, che stanno rivelando solo ora.
2. Alla base della rivendicazione vi è un evidente conflitto di interessi
Anche il secondo problema è evidente: il comunicato stampa dei cardinali è influenzata da interessi personali, poiché consente a 13 di loro in più di votare durante il Conclave rispetto a quanto previsto dalla legge papale.
3. La rivendicazione è in contrasto con un precetto formale o una prescrizione della legge scritta
L’Universi Dominici Gregis, promulgato da Papa Giovanni Paolo II (testo qui), consente al paragrafo n. 33, anche se nella legge papale si legge in latino:
Maximus autem Cardinalium electorum numerus centum viginti ne excedat.
O, in italiano, “Inoltre, il numero massimo dei cardinali elettori non ecceda i centoventi”. — Nota bene, che la traduzione italiana al Vaticano legge, “non deve superare”, che non vale poiché il verbo dovere in italiano può significare una necessità meramente di convenienza e non obbligo formale, non come fa il congiuntivo esortativo di eccedere.
Come è chiaro a chiunque, questa affermazione verbale (Maximus autem etc.) è un comando. In diritto si chiama precetto o prescrizione. Un precetto si riferisce a una regola che viene stabilita prima che venga intrapresa un’azione; una prescrizione è una regola scritta in anticipo in un testo vincolante.
La legge papale sui conclavi è una costituzione, perché spiega completamente come deve essere eletto un papa, nel normale corso delle cose. È stata promulgata dal Vicario di Cristo, Papa Giovanni Paolo II, e come tale rappresenta la norma vincolante e obbligatoria, che nessuno può eludere o ignorare.
Quindi affermare di avere una dispensa per non seguirne una parte è davvero un’affermazione importante, non una cosa da poco.
4. La loro rivendicazione non è supportata da alcun documento scritto
Pertanto, esaminando l’affermazione, diventa evidente che c’è qualcosa di molto sbagliato: prima di tutto, che la loro affermazione non ha alcuna prova di essere vera. Cioè, non stanno facendo questa affermazione perché hanno un documento scritto da Papa Francesco che concede formalmente questa dispensa dalla regola che prevede che non più di 120 cardinali elettori possano partecipare al Conclave in qualsiasi momento.
5. La loro rivendicazione non cita alcuna dichiarazione verbale specifica di Papa Francesco
Ciò che è ancora più sorprendente è che i cardinali avanzano questa pretesa senza nemmeno citare un momento specifico, nel tempo o nello spazio, in cui tutti abbiano sentito dalle labbra di Papa Francesco la stessa dichiarazione in cui egli concedeva tale dispensa, o parole equivalenti. Questo è assolutamente straordinario. Una dispensa rivendicata su un base del genere non soddisferebbe nemmeno i requisiti minimi per essere ammessa come prova in qualsiasi tribunale del mondo!
6. La rivedicazione comporta un’interpretazione di un altro atto giuridico da parte di persone che non hanno alcuna autorità per interpretare tale atto, come dichiarano il Canone 16 e l’UDG 1
Nessuna autorità di interpretazione
E per aggiungere la beffa al danno, i cardinali sostengono che un atto specifico di Papa Francesco fosse equivalente alla concessione della dispensa che essi affermano di avere. Questo è davvero straordinario, per usare un eufemismo! Perché se l’atto giuridico ha tale significato, i cardinali potrebbero benissimo citare la legge che lo dichiara. Ma non esiste alcuna legge del genere. E poiché non citano alcuna legge o documento che dichiari che la nomina di più di 120 cardinali dispensa di per sé dalla regola, hanno ammesso che non esiste alcun documento o legge del genere.
E questo è molto grave: perché nel diritto canonico, canone 16 §1, i cardinali NON hanno l’autorità di interpretare gli atti papali, a meno che questa non sia stata loro concessa da qualche papa o canone del Codice di diritto canonico. Ecco il latino di quel canone:
Canone 16 §1. Leges authentice interpretatur legislator et is cui potestas authentice interpretandi fuerit ab eodem commissa.
O in italiano,
Canone 16 §1. Il legislatore e colui al quale è stata conferita dall’autore stesso l’autorità di interpretarle autenticamente, interpretano autenticamente le leggi.
Quindi, se la rivendicazione dei cardinali implica un’interpretazione, cosa che ovviamente fa, poiché essi sostengono che l’atto di nominare i cardinali ha un effetto giuridico, cosa che nessuna legge papale afferma, essi devono citare qualche legge papale che abbia loro concesso l’autorità di interpretare l’atto papale in questo modo. Pertanto, la loro implicita pretesa di interpretare non ha alcun fondamento né nella legge né nella concessione dell’autorità di interpretare. Questo è semplicemente scandaloso.
Lettura errata della legge
Ho già detto altrove, ma vale la pena ripeterlo qui, che l’affermazione dei cardinali contiene un argomento incoerente e falso, poiché essi sostengono che l’UDG n. 36 conferisce a tutti loro il diritto di voto nel Conclave, anche se l’UDG n. 36 dichiara espressamente che la sua dichiarazione è vincolata dalle restrizioni contenute nell’UDG. n. 33, che limita a 120 il numero degli elettori durante il Conclave. — Inoltre, sembrano non essere nemmeno in grado di leggere, perché l’UDG n. 33 non pone restrizioni al numero di cardinali che un papa può nominare, ma pone solo una restrizione al numero di quelli che possono votare in un dato momento durante un Conclave! Pertanto, la loro pretesa che esista una sorta di connessione tra l’atto di essere nominati cardinali e il diritto di voto è totalmente vacua e insensata, una lettura basata su una presunzione interpretativa che non hanno il diritto di fare poiché non sono legislatori.
Materia sulla quale essi pretendono di interpretare, esclusa dall’UDG n. 1
Inoltre, desidero aggiungere qui, dall’osservazione di una esperta in diritto, che l’UDG n. 1 vieta ai cardinali ogni autorità e diritto di fare dichiarazioni ex post facto sulle azioni del defunto Pontefice Romano,
1. Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium nullam potestatem aut iurisdictionem habet in ea quae pertinebant ad Summum Pontificem dum vivebat vel muneribus officii sui fungebatur; ea omnia exclusive uni Pontifici futuro debent reservari. Quapropter invalidum et irritum esse decernimus quidquid potestatis aut iurisdictionis – ad Romanum Pontificem dum vivit pertinentes, vel ad perfunctionem officii ipsius – coetus ipse Cardinalium duxerit exercendum nisi quatenus in hac Nostra Constitutione expresse permittatur.
Il che in italiano sarebbe:
1. Con la Sede Apostolica vacante, il Collegio dei Cardinali non ha alcuna autorità o giurisdizione in quelle cose che appartenevano al Sommo Pontefice mentre era in vita e/o mentre esercitava i munera del suo Ufficio; tutte queste cose devono essere riservate esclusivamente al futuro Pontefice. Per questo motivo, giudichiamo invalida e irrita qualsiasi autorità o giurisdizione – relativa al Romano Pontefice mentre era in vita e/o all’esercizio del suo ufficio – che la congregazione dei Cardinali stessa decidesse di esercitare, salvo nella misura espressamente consentita nella presente Nostra Costituzione.
Pertanto, dovrebbe essere chiaro che i Cardinali non hanno mai avuto alcuna autorità di interpretare l’atto di essere nominati Cardinali come aventi il diritto di voto nel Conclave, poiché su tale atto del defunto Romano Pontefice non hanno mai avuto alcuna autorità o giurisdizione, nemmeno quella di interpretarlo come avente un effetto intrinseco o consequenziale.
7. La rivendicazione dei Cardinali è esplicitamente annullata dall’UDG n. 4
Oltre a tutti questi problemi giuridici, la legge papale di Giovanni Paolo II, Universi Dominic Gregis, al paragrafo n. 4, afferma esplicitamente che nessuna legge può essere dispensata durante la sede vacante e che se qualcuno sostiene di avere tale dispensa, indipendentemente da come la rivendichi, la sua pretesa di averla è nulla e priva di validità:
4. Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Se dovesse accadere qualcosa in contrasto con questa prescrizione, lo dichiariamo nullo e irragionevole con la nostra suprema autorità.
Che in italiano sarebbe:
4. Con la Sede Apostolica vacante, non è lecito che le leggi promulgate dai Pontefici Romani siano in alcun modo corrette e/o modificate, né che vi sia sottratto o aggiunto alcunché e/o dispensato riguardo alle loro parti, specialmente quelle che riguardano l’ordinamento delle questioni relative all’elezione del Pontefice Romano. Se qualcosa dovesse essere fatta e/o tentata contro questa prescrizione, Noi, con la Nostra Suprema Autorità, lo dichiariamo nulla e irrita.
Qui, “nulla” significa che deve essere considerato privo di valore, e ‘irrita’, come se non fosse mai stato fatto o concesso. E poiché questa prescrizione nell’UDG n. 4 NON dice: “Durante la sede vacante nessuno può dispensare o ricevere una dispensa”, ma piuttosto “Con la sede vacante, non è lecito in alcun modo dispensare alcuna legge”, non solo l’affermazione che Papa Francesco abbia dispensato, mentre era in vita, non ha alcun valore per sfuggire alla nullità di questo precetto, ma anche se lo avesse fatto, tale dispensa non potrebbe essere utilizzata in relazione a nessuna parte di alcuna legge papale, come l’UDG n. 33, dove il numero massimo di cardinali elettori è fissato a 120. — In altre parole, le dispense per loro stessa natura sono impotenti a modificare l’osservanza delle leggi papali dopo la morte di un papa!
Obiezione: Papa Francesco è il legislatore supremo, quindi può concedere una dispensa, anche se Papa Giovanni Paolo II l’ha proibita, perché un papa non può vincolare un altro papa.
Risposta: È vero che un papa vivente può modificare le leggi dei suoi predecessori, poiché mentre è in vita è il legislatore supremo. Ma dopo la sua morte, le sue decisioni e volontà non hanno più la forza dell’autorità di legislatore supremo, perché non ricopre più la carica di Pontefice Romano. L’unico modo in cui un papa può far sì che le sue decisioni e volontà continuino ad avere autorità è promulgandole in una legge.
Ecco perché quando Papa Giovanni Paolo II ha pubblicato la sua legge sui Conclavi e ha posto il limite massimo di 120 elettori nel paragrafo n. 33, vietando poi qualsiasi deroga a questa regola nella sua censura generale nel paragrafo n. 4, Papa Francesco, essendo morto, non può annullarla. E Papa Francesco, concedendo una dispensa mentre era in vita, avrebbe concesso una dispensa che non poteva essere utilizzata, A MENO CHE non avesse concesso una deroga riguardo all’UDG n. 4, per permettere l’uso della dispensa.
Ora, come Papa, avrebbe potuto concederla. Sarebbe stato un atto giuridico di deroga: cioè una modifica della legge che avrebbe avuto valore durante il prossimo Conclave. Ma una deroga avrebbe dovuto essere scritta, firmata da Papa Francesco alla presenza di due testimoni e pubblicata nell’Acta Apostolica Sedis, che è la Gazzetta ufficiale degli atti legali del Papa.
Ma i cardinali non rivendicano né citano alcuna deroga all’UDG n. 4. Pertanto, la loro problematica rivendicazione di avere una dispensa dall’UDG n. 33 è priva di valore e di forza giuridica.
Conseguenze giuridiche dell’uso della presunta dispensa durante il Conclave del maggio 2025
Le conseguenze giuridiche sono gravi, quindi, a causa dell’errore giuridico dei cardinali, se vogliamo usare il linguaggio più educato per la loro affermazione oltraggiosa, infondata e illegale, che rende l’elezione NULLA, IRRITA e INVALIDA, senza conferire alcun diritto al cardinale Prevost.
SPIEGAZIONE:
Quando il Conclave inizia le sue sessioni segrete di voto, l’UDG n. 68 richiede loro di determinare se il numero dei voti espressi è uguale al numero dei cardinali elettori presenti:
68. … Quodsi schedularum numerus non respondet numero electorum, omnes comburendae sunt, et iterum, id est altera vice, ad suffragia ferenda procedatur; si vero schedularum numerus numero electorum respondet, subsequitur publicatio scrutinii, quae hoc modo fit.
Che in italiano si traduce come:…
68. … Pertanto, se il numero delle schede non corrisponde al numero degli elettori, tutte devono essere bruciate e si procede nuovamente, cioè un’altra volta, alla votazione; se invece il numero delle schede corrisponde al numero degli elettori, segue la pubblicazione dei risultati della votazione, che avviene in questo modo.
E poiché l’UDG n. 33 fissa il numero massimo a 120, se vengono espressi più di 120 voti, l’UDG n. 68 richiede che le schede elettorali vengano bruciate e NON conteggiate. Pertanto, in ogni sessione di voto in cui erano presenti più di 120 cardinali elettori, nessun conteggio era legale e quindi nessuno avrebbe mai potuto essere eletto.
E da questa conclusione non si può sfuggire, perché i cardinali non possono sostenere che 133 Cardinali elettori possano votare, poiché il n. 68 non dice nulla sul limite, per due ragioni: in primo luogo, il n. 68 è una sezione della legge sulla quale l’UDG 5 proibisce loro di dare qualsiasi interpretazione; e in secondo luogo, non possono fingere di usare una dispensa per cambiare il significato del n. 68, quando, come è stato dimostrato, senza una deroga all’UDG n. 4, non possono esimersi dal limite al numero dei cardinali elettori previsto dal n. 33.
O, in altre parole, non si può affermare di avere in mano un pezzo di torta che non esiste e poi affermare di averlo mangiato. Ciò non farebbe che aggiungere menzogna su menzogna, poiché nessuna affermazione falsa può essere utilizzata per fare un’altra affermazione. La logica non funziona in questo modo. E la legge non funziona in questo modo.
Pertanto, contando i voti in modo errato, quando non avrebbero dovuto essere contati, i conteggi effettuati erano IRRITI, cioè effettuati contro la norma della prescrizione da seguire, e quindi privi di valore legale, come se non fossero mai stati effettuati o conteggiati.
E la certezza che fossero irriti si ha dalla censura promulgativa contenuta nel penultimo paragrafo della UDG, dove si dichiara “irritus” tutto ciò che viene fatto da persone di qualsiasi dignità “contro la presente costituzione”. Perché permettere a più di 120 persone di votare è agire contro il precetto del n. 33 della UDG e contare più di 120 persone durante l’elezione è contrario al n. 68 letto nel contesto del n. 33.
Ma ancora di più, poiché l’UDG n. 76 dichiara NULLA e INVALIDA qualsiasi elezione papale in cui, nell’atto stesso di votare, venga apportata qualsiasi alterazione:
76. Quodsi electio aliter celebrata fuerit, quam haec Constitutio statuit, aut non servatis condicionibus pariter hic praescriptis, electio eo ipso est nulla et invalida absque ulla declaratione, ideoque electo nullum ius tribuit.
Che in italiano significa:
76. Pertanto, se l’elezione sarà stata celebrata in modo diverso da quanto stabilito dalla presente Costituzione, o senza che siano state osservate anche le condizioni qui prescritte, l’elezione per ciò stesso è nulla e invalida senza alcuna dichiarazione, e per questo motivo non conferisce alcun diritto a chi è stato eletto.
Questa prescrizione riguarda due parti della Legge Papale sui Conclavi: in primo luogo l’intera costituzione, “se l’elezione … diversa da quella stabilita dalla presente Costituzione” – come ad esempio consentire a 133 cardinali di votare – e in secondo luogo il capitolo in cui è contenuto il n. 76 dell’UDG, che include il n. 68: «o con le condizioni qui prescritte ugualmente non osservate» – come il conteggio di 133 voti in ogni sessione di votazione, sebbene solo 120 siano autorizzati a votare. — E la scelta dell’avverbio, qui, è molto importante: aliter, che in latino significa «in altro modo», cioè «in qualsiasi modo diverso». Questo avverbio non ammette gradi di differenza, cioè non significa «in qualsiasi altro modo significativo» o «in qualsiasi altro modo importante». Significa semplicemente «in qualsiasi altro modo». Quindi la conclusione è inevitabile.
Pertanto, è inevitabile che il Conclave del maggio 2025 non abbia avuto un risultato valido e che il cardinale Prevost non sia il Papa. E non dobbiamo chiedere a nessuno di dichiararlo per renderlo tale, lo è per il fatto stesso della discrepanza tra ciò che i cardinali hanno fatto e le prescrizioni della legge.
Un cattolico deve presumere che Papa Leone XIV sia un Papa validamente eletto?
Un cattolico deve presumere che Papa Leone XIV sia un Papa validamente eletto?
di Frà Alexis Bugnolo
No, per due ragioni:
In primo luogo, perché, che un uomo sia il Papa non è una presunzione di fatto, ma una conclusione di diritto.
Per esempio, non è il Papa colui i Cardinali dicono essere il Papa, ma è il Papa colui è stato validamente eletto dai Cardinali secondo la norma della Legge Pontificia di Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis.
Dire la prima, cioè che « colui che i Cardinali dicono essere il Papa, è il Papa », confonde il mezzo con cui conosciamo un fatto canonico con la causa della legittimità di un fatto canonico. Sono due cose diverse. – Sì, in circostanze normali sappiamo chi è stato eletto dai Cardinali, dai Cardinali stessi. Questo è il mezzo normale per conoscere il fatto canonico dell’elezione. Ma il fatto canonico dell’elezione non è la validità canonica dell’elezione. Il fatto canonico è la testimonianza che l’evento ha avuto luogo. Punto. – Ma la legittimità dell’elezione è molto più importante. Così come la verità di qualsiasi affermazione è più importante del fatto che l’affermazione sia stata fatta.
Altrimenti, se qualcuno si presentasse alla vostra porta, bussasse e, quando voi aprite, sostenesse di essere il proprietario della vostra casa, il solo fatto di averla rivendicata lo renderebbe tale. Ora, come questo principio vale a prescindere da chi si presenti alla porta di casa, sia che si tratti di una persona qualunque, dell’impiegato del comune, del sovrintendente dell’ufficio del catasto, del sindaco, del governatore, eccetera, così vale anche per l’elezione papale. – Pertanto, la verità della pretesa si basa sulla conformità dei fatti con le prescrizioni della legge che regola la proprietà. La verità della pretesa non si basa sulla dignità di chi la rivendica!
Quindi, il cattolico che sa leggere la Legge papale e che conosce i fatti storici, può valutare la validità della pretesa dei Cardinali. Se è in grado di farlo, commetterebbe il peccato mortale di accidia se presumesse che l’affermazione sia vera, dopo aver sentito un’affermazione contraria, basata sulla discrepanza di fatto dimostrata del comportamento con i requisiti della legge.
Quindi sì, un cattolico ignorante può presumere che se i Cardinali dicono che il X è il Papa, allora il X è il Papa. Ma un cattolico alfabetizzato nell’era dei social media, che ha accesso a quasi tutte le informazioni, non può presumere, dopo il primo momento in cui si imbatte in qualsiasi notizia che metta in dubbio la validità dell’elezione, che il X sia il Papa.
Ed ecco la difficoltà della maggior parte dei cattolici: Credono di dover aspettare una prova certa che i Cardinali non sono degni di fiducia. Cioè, si rifiutano di leggere la legge o di confrontare i requisiti della legge con i fatti accaduti, PERCHÉ aspettano piuttosto la testimonianza di qualche Cardinale che contesti le affermazioni di altri Cardinali. E deducono dall’unanimità dei Cardinali la validità dell’elezione, a prescindere da ciò che dice la legge.
Posso capire questo approccio, perché essendo per metà siciliano, so come molti si comportano con la criminalità organizzata: semplicemente non ne ammettono l’esistenza, in modo da poter continuare la loro giornata senza preoccupazioni. Potrebbero compatire le vittime della mafia, ma in realtà non gliene importa nulla, finché uno dei loro cari non ne diventa vittima.
Quindi, la prossima volta che qualcuno, specialmente un sacerdote, vi dice di stare zitti o di stare buoni o che siete dei peccatori o dei cattivi cattolici per non aver dato per scontato che lui sia un Papa e/o per aver condiviso la verità sull’elezione in modo che altri possano essere liberati dall’inganno, chiedete al vostro interlocutore se sta predicando per presunzione personale, per ignavia o perché ha fatto le sue indagini.
Di nuovo, no, in secondo luogo, perché se si ha la responsabilità di agire sulla base delle affermazioni di un altro, si è responsabile se si agisce sulla base della sola presunzione.
Ogni cattolico che abbia mai ricoperto una posizione di responsabilità lo capisce. Perché il solo fatto di avere un’autorità non vi esime dalla responsabilità. Anzi, la aumenta. Ecco perché in tutte le questioni ufficiali dello Stato, ogni funzionario governativo è tenuto ad agire solo se vengono comunicate azioni o documenti verificabili e controllati.
Lo stesso vale per ogni cattolico. Infatti, se dobbiamo accettare il magistero di qualcuno che sostiene di essere il Vicario di Gesù Cristo, saremmo gravemente negligenti e responsabili del danno a tutti coloro che ci circondano, se propagassimo i suoi insegnamenti presumendo che la sua elezione sia valida e rimanendo nella nostra presunzione, anche quando altri cattolici hanno condiviso con noi informazioni sulla possibile invalidità della sua pretesa al papato.
Ricordate, qui non si tratta di una controversia sul fatto che la gelateria locale usi la panna o il latte per fare i suoi prodotti. Qui, si tratta della vostra salvezza eterna e di quella di tutti coloro che vi circondano e che ascoltano i vostri consigli e suggerimenti, siano essi genitori, amici, colleghi o parenti. Ed ancora di più se siete un sacerdote, un pastore, un confessore, un direttore spirituale o un superiore ecclesiastico.
Pertanto, è profondamente irresponsabile e gravemente imprudente per chiunque si trovi in tale posizione accordare a un uomo che pretende di essere il Romano Pontefice la presunzione di esserlo, non appena chiunque dica che c’è un problema nella sua elezione. Tutti i cattolici di tutte le epoche precedenti alla nostra lo hanno capito, ed è per questo che nella storia sono stati nominati più di 40 antipapi. Come si sono guadagnati l’appellativo di “antipapa”, se non per il fatto che alcuni cattolici hanno contestato la validità della sua pretesa di potere?
Coloro che si rifiutano di ascoltare tali contestazioni e che hanno la responsabilità su altri, si dimostrano incompetenti nell’esercizio delle loro funzioni.
E questa verità si riflette nel Canone 41, secondo il quale chiunque sia tenuto a eseguire un ordine amministrativo, senza aver verificato che chi lo emette ne abbia l’autorità e che l’atto stesso sia legittimo, agisce in modo invalido, cioè pone un atto che non ha l’autorità di compiere, usurpando i diritti di chi legittimamente potrebbe autorizzare l’atto e frodando tutti quei sudditi che hanno il diritto di non essere ingannati in una questione che riguarda la pretesa di un superiore di chiedere qualcosa a loro.
Pertanto, soprattutto i sacerdoti hanno il dovere di indagare su tutte le ragionevoli affermazioni di irregolarità o invalidità dell’elezione papale, altrimenti peccano gravemente nell’esercizio del loro ministero. Lo stesso vale per tutti coloro che sono stati incaricati o che hanno intrapreso di propria volontà la diffusione di informazioni sulla Chiesa cattolica, se censurano qualsiasi discussione o rapporto sulle irregolarità di un’elezione papale.
Ed in tutti questi casi non si tratta di un piccolo peccato, ma di un peccato mortale, perché diffondere l’informazione che qualcuno è il Papa quando non lo è significa fuorviare spiritualmente o scandalizzare i fedeli, e quindi è un peccato mortale moltiplicato per il numero di persone che potrebbero sentirlo dire.
Pertanto, se qualcuno vi dice di non indagare o di non ascoltare queste notizie di problemi nell’elezione papale, ricordategli che sta peccando gravemente contro la giustizia e sta cercando di violare i vostri diritti e doveri in base al Canone 41.
E così a tali persone, un genitore, per esempio, può rispondere in privato o in pubblico,
« Padre, come genitore che crede e si attiene alla fede cattolica, ho il grave dovere, secondo il Canone 41, di verificare la pretesa di Prevost di essere il Papa, prima di potergli offrire qualsiasi obbedienza, riverenza o rispetto come Papa; e il Suo tentativo di dissuadermi da questo grave dovere, è un grave peccato contro la carità e la giustizia che un pastore delle anime deve avere per me e la mia famiglia. Inoltre, poiché vi sono prove oggettive che la elezione di lui è stata invalidata dalla presenza di 133 Cardinali Elettori in spregio alla Legge Papale sui Conclavi, e che egli ha parlato contro la Fede Cattolica prima della sua elezione, devo ritenere che sia più probabile che la sua elezione sia invalida, a causa dell’autorità dei Papi Giovanni Paolo II e Paolo IV, il cui testo delle loro costituzioni è chiaro su questi punti, e che non può essere rovesciato dalle interpretazioni di nessuno, se non di un vero Papa ».
E se un sacerdote persiste, aggiungere:
“E se Lei continua ad abusare della sua posizione di sacerdote nei miei confronti, La denuncerò per abuso spirituale”.
La pretesa dei Cardinali di avere una dispensa, era una completa e totale menzogna
La pretesa dei Cardinali riuniti il 30 aprile 2025 di avere una dispensa per non osservare il precetto formale contenuto nel paragrafo n. 33 della Legge Pontificia sui Conclavi, era una completa e totale menzogna, come si evince dal paragrafo n. 4 della stessa Legge Pontificia che vieta espressamente qualsiasi dispensa da qualsiasi parte della Legge Pontificia. Universi Dominic Gregis, di Papa Giovanni Paulo II:
4. Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari contigerit, id suprema Nostra auctoritate nullum et irritum declaramus.
Che, in una precisa traduzione italiana, reciterebbe:
4. Con la Sede Apostolica vacante, non è lecito che le leggi emanate dai Romani Pontefici siano in alcun modo corrette e/o modificate, né che si tolga o si aggiunga qualcosa da esse e/o si dispensi dalle loro parti, soprattutto da quelle che riguardano l’ordinamento dello svolgimento dell’elezione del Romano Pontefice. Se si dovesse fare e/o tentare di fare qualcosa contro questa prescrizione, Noi, con la Nostra Suprema Autorità, la dichiariamo nulla e irrita.
Pertanto, poiché la loro pretesa di avere una dispensa implica che essere dispensati da una parte della Legge papale, il n. 4 dichiara la loro pretesa nulla e irrita. E così, permettendo a 133 Cardinali Elettori di entrare in Conclave, era impossibile che il risultato non fosse reso nullo e irritus dal paragrafo n. 76 della Legge Pontificia. Pertanto, Prevosto non è il Papa, e non è necessario che la sua elezione sia dichiarata nulla, in quanto è già tale, perché secondo n. 76, nessun diritto o dignità o ufficio gli è stato conferito accettando la sua elezione illegittima.
76. Quodsi electio aliter celebrata fuerit, quam haec Constitutio statuit, aut non servatis condicionibus pariter hic praescriptis, electio eo ipso est nulla et invalida absque ulla declaratione, ideoque electo nullum ius tribuit.
Che in Italiano, reciterebbe:
76. Perciò se l’elezione fosse celebrata altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate anche le condizioni qui prescritte, l’elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta.
Inoltre, la pretesa dei cardinali non si basa su alcuna decisione promulgata da Papa Francesco e arriva dopo 6 mesi in cui ognuno di loro avrebbe potuto chiedere a Papa Francesco una deroga alla regola del 120. È quindi assurdo ritenere che la loro pretesa abbia più autorità, dopo la sua morte, del testo scritto della legge che hanno giurato di sostenere, che proibisce di dispensare da qualsiasi parte di essa. Si tratta di un’azione oltraggiosamente illegale, che non può essere scusata o tollerata.
Infatti, poiché le dispense sono esplicitamente vietate dalla UDG n. 4, Papa Francesco nel concedere una dispensa avrebbe dovuto promulgare anche una deroga, dal momento che anche il canone 86 proibisce le dispense di questo tipo e il canone 335 proibisce qualsiasi innovazione del diritto durante una sedevacante. Quindi Papa Francesco avrebbe dovuto modificare la legge prima della sua morte, cosa che ovviamente non ha fatto e non poteva fare con un commento verbale. È così che funzionano le leggi della Chiesa, altrimenti nessuna legge sarebbe certa nella Chiesa. Ma è così che i senza legge vogliono che le leggi funzionino. La Chiesa di Roma, tuttavia, non è una senza legge, poiché è stata fondata dagli Apostoli della verità, che si sono opposti allo spirito dell’uomo senza legge (cf. 2 Tessalonicesi 2,3 : ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας).
Lettera aperta al clero della Chiesa di Roma, denunciando Prevost come antipapa
Poiché molti ecclesiastici che prestano servizio a Roma sono così poco preparati da giudicare le cose solo sulla base delle apparenze e di ciò che affermano la televisione e i giornali, ristampiamo questa lettera inviata ai sacerdoti di Roma in cui si spiegano le serie e gravi ragioni per cui il Cardinale Prevost non è il nostro Vescovo e perché la sua pretesa di essere il Papa è priva di ogni ragionamento giuridico, di fatto e di diritto.
In particolare, desideriamo denunciare la profonda ipocrisia di colui che oserebbe parlare al clero di Roma come un Padre, quando è un assoldato dei globalisti che non è entrato nella Chiesa di Roma dalla porta, ma ha scavalcato il muro dell’ovile, violando le leggi di Dio e della Chiesa nel rivendicare il papato.
Insiste sull’unità, ma rifiuta l’unità della Chiesa professando un credo eretico e bestemmiando lo Spirito Santo, trasformandolo in una sorta di demiurgo al servizio del Grande Oriente.
+ + +
Cari Reverendi Padri della Chiesa Romana,
Vi scrivo per esprimere le mie preoccupazioni, in conformità con il diritto concessomi dal canone 212 del Codex Iuris Canonicis pubblicato da Papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, riguardo ad una questione che sta versando tutti i cattolici in una gravissima preoccupazione, in particolare quelli della Chiesa di Roma: si tratta delle gravi irregolarità relative all’elezione del Cardinale Robert Francis Prevost a Vescovo di Roma.
Come forse saprete, il 30 aprile 2025 la Sala Stampa Vaticana ha pubblicato una dichiarazione dei Cardinali in merito alla loro pretesa di avere una dispensa al fine di violare il precetto formale di cui al n. 33 della Legge Pontificia sui Conclavi, Universi Dominici Gregis, promulgata da Papa Giovanni Paolo II, il 22 febbraio 1996, che recita così:
“Maximus autem Cardinalium electorum numerus centum viginti ne excedat”.
Questo precetto è una delle disposizioni giuridiche essenziali di quella legge pontificia, perché sancisce il pensiero del legislatore, Papa Giovanni Paolo II, il quale ha deciso in essa che il numero di 120 Cardinali elettori che partecipano ad un Conclave sia ben sufficiente (Vedi il 7° paragrafo dell’introduzione alla stessa legge papale).
Nel suddetto comunicato stampa del 30 aprile, tuttavia, i Cardinali hanno avanzato la pretesa di avere il diritto di interpretare l’atto di Papa Francesco, inerente la nomina dei Cardinali, come equivalente alla concessione di una dispensa da questo precetto. Nella loro pretesa non citano alcun documento o dichiarazione verbale del defunto Romano Pontefice per giustificare o documentare la loro affermazione.
Per questo motivo, sembra giuridicamente improbabile che la loro pretesa sia valida, dal momento che, secondo il canone 16, il diritto di interpretazione in grado di dispensare da una legge appartiene solo ai superiori e ai soggetti ai quali è stato concesso in un atto giuridico. Inoltre, il canone 86 proibisce le dispense contro le disposizioni giuridiche essenziali delle leggi papali; ancora, il canone 335 proibisce qualsiasi innovazione del diritto durante la sede vacante. Inoltre, le concessioni verbali espressi da uno superiore, che non vengono promulgate, non possono avere forza di legge dopo la sua morte, altrimenti l’intero sistema giuridico della Chiesa diventerebbe dubbio dopo la morte di qualsiasi superiore. Ed in effetti, il diritto di un Cardinale di votare in Conclave non è concesso dall’atto di nomina, né dal Codice di Diritto Canonico, ma solo dalla legge particolare sui Conclavi e comunque solo sotto la restrizione di 120.
Allo stesso modo, la motivazione avanzata dai Cardinali nella loro dichiarazione del 30 aprile non invoca la loro autorità nel n. 5 della Legge Pontificia riguardo alle interpretazioni di passi dubbi o controversi: da ciò ben si comprende come abbiano tacitamente ammesso che la loro pretesa non ha alcun fondamento nei diritti concessi loro in quel paragrafo della Universi Dominici Gregis.
Inoltre, la loro affermazione inerente al diritto di voto concesso a certi cardinali nel n. 36, usato come argomento contro la restrizione sopra menzionata nel n. 33 della stessa legge, risulta incoerente, poiché secondo le norme universali della giurisprudenza le definizioni e le restrizioni iniziali di una legge hanno la precedenza nella lettura del significato autentico di una legge in tutti i paragrafi successivi ad esse. Pertanto, non è autentico appellarsi al n. 36 avverso al n. 33, tanto più che nel n. 36 l’affermazione del diritto è posta esplicitamente sotto la restrizione del n. 33.
Di conseguenza, risulta che Papa Giovanni Paolo II, nel penultimo paragrafo della promulgazione di questa legge papale sui conclavi – dove dichiara irrita qualsiasi cosa fatta, consapevolmente o inconsapevolmente, da qualsiasi persona di qualsiasi dignità ecclesiastica – ha di fatto reso irrita la pretesa avanzata dai Cardinali nella loro dichiarazione del 30 aprile.
Per tutte queste ragioni, ritengo che il recente Conclave, tenutosi con 133 Cardinali elettori in ciascuna delle sessioni di scrutinio, abbia oggettivamente violato l’obbligo di cui al n. 68 della stessa Legge Pontificia, perché in ciascuna sessione di scrutinio sono state contati 133 voti anzichè 120; così facendo si è attribuito loro un valore giuridico contrario alla regola del n. 68 nell’atto stesso della votazione, azione che è giuridicamente irritus in sé e che ha causato la nullità dell’elezione del Cardinale Prevost come da censura di cui al n. 76 della stessa Legge, decretata da Papa Giovanni Paolo II, e nell’atto dell’elezione sul quale i Cardinali non hanno alcuna autorità di usare i diritti loro concessi dal n. 5 della medesima legge, come la stessa espressamente afferma.
Quindi, poiché Nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che è il Capo della Chiesa e Legislatore Divino, ha dichiarato a San Pietro e ai suoi successori: “Tutto ciò che legherai in terra, sarà legato in cielo, ecc.”, appare teologicamente e giuridicamente impossibile che il conclave abbia avuto un risultato giuridico valido e che il Cardinale Prevost abbia una qualche valida pretesa all’ufficio di Romano Pontefice, per non parlare del fatto che non abbia mai potuto ricevere la grazia di tale munus dalle mani di Nostro Signore Gesù Cristo.
Inoltre, poiché il Cardinale Prevost prima dell’apertura del Conclave era noto per aver pubblicamente parlato in modo contrario ad almeno 5 verità il cui obbligo di credere è sempre stato sostenuto dalla Chiesa, risulta che, anche se altrimenti regolare, la sua elezione sia resa nulla, inanis e irrita dalla censura contenuta nel n. 6 della Bolla di Paolo IV, Cum ex apostolatus officio, del 15 febbraio 1559, e confermata da Papa Pio V nel suo Motu Proprio, “Inter multiplices curas”, del 12 gennaio 1567, in questa particolare censura mai abrogata, obrogata, subrogata o derogata.
Queste 5 verità che il Cardinale Prevost ha negato sono le seguenti: che lo Stato ha l’autorità da Dio di imporre legittimamente e lecitamente la pena capitale ai criminali, che l’osservanza del Secondo e del Sesto Comandamento del Decalogo sono fondamenti della disciplina sacramentale, che gli Apostoli avevano l’autorità di vincolare per sempre la Chiesa ad attenersi alla stessa disciplina per escludere i peccatori pubblici dalle benedizioni e dalla ricezione dei Sacramenti dei viventi, che con la sua ordinazione un sacerdote cattolico è tenuto esclusivamente ad agire come ministro di Gesù Cristo e a benedire cose e persone solo nel Nome dell’unico Dio vero e vivente, come ambasciatori di Dio sulla Terra; per non parlare del fatto che la Chiesa cattolica è obbligata a credere le stesse cose in ogni epoca, luogo e diocesi. Tutte questioni che il cardinale Prevost ha pubblicamente negato, contestando l’ammissibilità della pena capitale ed accettando i documenti eretici Fiducia supplicans e Amoris laeticia (già denunciati come tali dai cardinali Mueller e Sarah), permettendo ad ogni diocesi di agire diversamente secondo a tempi, luoghi e culture.
Pertanto, Vi scrivo, in qualità di membri del clero della Chiesa romana, cioè delle Diocesi di Roma e delle sue sedi suburbicarie, per esprimere ai vostri superiori ecclesiastici la preoccupazione dovuta all’azione sconsiderata dei Cardinali, che ha messo la Chiesa in una grave crisi giuridica, in ragione della loro pretesa di dare alla stessa Chiesa, come Papa, un uomo che, per le irregolarità della sua elezione e per il dissenso dalla de Fide Catholica, non ha alcuna pretesa all’Ufficio Papale.
Come rimedio, non sembra esserci altra linea d’azione onesta, se non l’abdicazione del Cardinale Prevost e la sua rinuncia alla pretesa dell’ufficio papale, nonchè il rientro dei Cardinali in Conclave seguito, in rispetto della legge papale, dall’elezione di un altro soggetto, tenendo presente la censura di Papa Paolo IV. Altrimenti, data la mera competenza ministeriale dei Cardinali, in assenza di un privilegio, ex canone 349, il diritto di eleggere il Romano Pontefice tornerebbe all’elettorato istituzionale originario, quale intero corpo dei fedeli della Chiesa a Roma e delle sue diocesi suburbicarie secondo la norma della Legge Apostolica e del diritto naturale (cfr. Niccolo II, In Nomine Domini, n. 3, 13 Aprile 1059). Infatti, qualora i Cardinali rifiutassero di riconoscere l’invalidità delle loro azioni del 7 e 8 maggio 2025, tale ostinazione nell’errore vizierebbe totalmente, nella presente istanza, la loro competenza ad eleggere il Romano Pontefice.
Per quanto riguarda la regola dei 120 Cardinali elettori, questi ultimi possono facilmente rispettarla qualora 13 di loro si astengano volontariamente dal voto in ogni sessione di scrutinio, rinunciando al loro diritto o accettando di essere scelti a sorte prima di ogni suindicato scrutinio, lasciando la Cappella Sistina. Tale soluzione non violerebbe il diritto pontificio e sarebbe altresì in accordo con l’antico principio giuridico, citato da Graziano, secondo cui i privilegi devono cedere alle norme generali (cfr. Generale praescriptum beneficio speciali anteferendum est (Codice Teodosiano: DEM AAA. VICTORIO P(RO)C(ONSULI) ASIAE).
Per quanto riguarda il clero della Chiesa di Roma, ritengo che l’argomentazione sopra esposta sollevi sufficienti dubbi giuridici sulla validità dell’elezione del Cardinale Prevost; conseguentemente ogni Arcivescovo, Vescovo o Sacerdote ha sufficienti motivi per ricorrere al diritto, concesso ex canone 41, di omettere momentaneamente il nome di “Leone” nel Canone della Messa, per evitare che, facendo il contrario, si acconsenta a un atto di malaffare da parte del Collegio Cardinalizio.
+ + +
Sappiamo che i fatti, le leggi e la giusta comprensione di entrambi saranno sgraditi a quegli uomini che da tempo hanno abbandonato ogni intenzione spirituale di servire l’unico Dio vero e vivente, e che invece si sono abbandonati alle perversità della prevaricazione, della dissimulazione, della finzione e della vanità. Ma condividiamo questa lettera per il bene degli uomini di Dio onesti, santi e retti che costituiscono il clero della nostra Chiesa e che sono isolati da ogni parte da questa marmaglia eretica di empi. Assicuriamo a questi santi sacerdoti le nostre preghiere e ci schieriamo con loro, che ci pascono veramente nella comunione con Cristo, una comunione che si fonda sul diritto, sulla verità e sulla giustizia, e non sulla molteplicità delle parole o sui riti della finzione.
Aggiornomento:
Per scaricare questa lettera, vedi qui la stessa in formato PDF (scarica QUI):
Cari Reverendi Padri della Chiesa CattolicaMsgr. Carlo Maria Viganò parla in occasione del Conclave di Maggio 2025
Cattolici! Conosciate i vostri diritti!
Quali diritti ha il singolo cattolico dopo un’elezione papale, in cui sono state violate le leggi o il candidato non aveva la capacità di essere eletto?
La posizione corretta, cattolica e perenne sulla validità delle elezioni papali si evince dalla storia del papato, e cioè che un’elezione papale non si presume MAI valida, se le regole sono state infrante o se il candidato non era eleggibile: ed è stata dichiarata non valida, NON APPENA l’uno o l’altro fatto è stato conosciuto da chi lo sapeva.
Si tratta di buon senso, e non c’è nemmeno bisogno di conoscere il latino per capirlo. La Chiesa cattolica non è un gulag ideologico marxista, dove nessuno è in grado di pensare senza il permesso di un tribunale. Ma le logge massoniche esigono che la gente lo creda, perché è uno strumento necessario per controllare il pensiero.
La realtà storica delle elezioni papali contestate è questa: i laici cattolici hanno votato con i piedi e lo Spirito Santo li ha condotti al vero Papa. È l’unico tipo di controversia nella Chiesa che non viene risolta in un tribunale o in una corte, ma nella congregazione dei cattolici intorno al vero Papa. E la Chiesa non ha mai insegnato che è necessario un permesso per sollecitare l’elezione di un Papa cattolico, o per aderire al Papa cattolico contro un antipapa.
In questa materia, tutti i fedeli sono liberi di agire sulla base della propria coscienza, e non hanno altro giudice che Dio, ed è così che la Chiesa rimane libera; quindi…
- Non appena vi accorgete che il modo in cui è avvenuta l’elezione ha violato la legge papale sulle elezioni, o che il candidato eletto non è cattolico, siete assolutamente liberi di dire che non è il Papa e di non obbedirgli.
- Siete anche liberi di interrompere la comunione con chiunque dica il contrario, anche se questo non è sempre un obbligo morale.
- E soprattutto, non appena sapete che un uomo non è il Papa, dopo un’elezione irregolare, siete assolutamente liberi di sollecitare un’elezione corretta e di aderire al Papa cattolico correttamente eletto, non appena sarà eletto.
- Infine, nemmeno il vostro confessore o direttore spirituale ha il diritto di intervenire in questa decisione, e nemmeno i vostri superiori diretti o intermedi.
L’elezione del Prevost ha scatenato bestemmie contro Dio
Sacerdote Americano spiega chi è Cardinale Riggitano-Prevost
SO. A PROPOSITO DEL NUOVO PAPA.
Cara famiglia, molti mi hanno chiesto di Prevost, il nuovo “papa”. Come ovviamente è accaduto da quando la gerarchia ci ha tradito con lo stupro del chierichetto e l’insabbiamento, e ci ha abbandonato durante il piano-demia di Covid, la stragrande maggioranza della gerarchia ci ha tradito e abbandonato ancora una volta.
Qualcuno ha percepito quanto la Chiesa cattolica sia diventata assolutamente irrilevante sotto l’apostata Bergoglio e il modo sinodale anticattolico che ha cercato di stabilire?
A qualcuno interessa davvero che questo nuovo uomo abbia “fatto la storia” come primo Papa americano? In realtà, è un “americano” relativamente sconosciuto con ZERO pedigree eroico di persecuzione per la fede cattolica. C’era davvero qualcuno – ad eccezione di personaggi come James Martin o Blase Cupich – che faceva il tifo per Prevost quando è apparso all’improvviso sul balcone? Riuscite a immaginare gli applausi che si sarebbero levati se fosse uscito qualcuno come il cardinale Sarah o il cardinale Zen?! Questo ci dice davvero tutto quello che dobbiamo sapere. Siamo stati traditi e abbandonati ancora una volta.
Mi risulta che la sua storia sia allineata con “Bergoglio l’Apostata”, in modo tale da essere allineato con l’agenda comunista globalista, come si vede nella bufala del cambiamento climatico, nell’eresia anticattolica delle frontiere aperte e nel falso messaggio di “misericordia” di Bergoglio? [ricordate: nessun peccato, quindi nessun pentimento, quindi nessuna assoluzione né perdono. punto]. Un VERO cattolico non ha già fatto due più due e, sapendo che la Chiesa cattolica è sostanzialmente in bancarotta finanziaria, ha capito che la ragione per cui i ragazzi di Bergoglio hanno votato Prevost è stata quella di costringere gli Stati Uniti a usare il denaro dei contribuenti per finanziare cose come la Catholic Charities, che ha fatto cose così malvagie? Un VERO cattolico non sa già che le ONG cattoliche hanno usato i soldi dei contribuenti in tanti modi corrotti per pagare l’agenda globalista senza Dio in tutto il mondo, un’agenda che ha persino facilitato l’attraversamento del confine meridionale da parte di schiavi sessuali bambini? (Non vedo l’ora di vedere i nomi che compaiono nella lista di Epstein e in altre indagini).
Un VERO cattolico non sa già che l’“elezione” di Prevost è avvenuta grazie ai dollari dei contribuenti statunitensi?
FATTO: Un VERO Papa cattolico inizierebbe ogni annuncio con quello pronunciato da ogni profeta, da San Giovanni Battista e da Gesù Cristo il Signore: Pentitevi e credete, andate e non peccate più. PERIODO.
Questo è il VERO Vangelo, il Vero Deposito della Fede, tramandato immutato e immutabile, in 2.000 anni di Santi e Martiri, e non quella totale TRUFFA che Prevost ha vomitato dal balcone.
Nota per Prevost: non c’è nessun ponte che possa essere costruito sull’abisso incolmabile tra il Paradiso e l’Inferno.
Un VERO Papa cattolico predicherebbe le parole di Gesù riguardo al peccato e alla salvezza – la ragione per cui Gesù è venuto in primo luogo – e non qualche ultima versione dell’eretica “teologia della liberazione” che originariamente è uscita dalla gerarchia eretica sudamericana dove Prevost ha trascorso tanto tempo in Perù.
Quindi, tradendoci e abbandonandoci, sembra proprio che i ragazzi di Bergoglio abbiano ottenuto il cardinale americano anti-Trump che volevano e che ora cercherà di usare la Chiesa cattolica di Gesù per minare questa nazione sovrana attraverso lo stesso travisamento metodico ed eretico del cattolicesimo che ha fatto Bergoglio.
E così sia. Come diceva San Pio, pregate, sperate e non preoccupatevi.
Quindi, la domanda da porsi non è quale sia la mia opinione, la domanda migliore da porsi è: Prevost sarà cattolico?
Ecco quattro semplici test per iniziare – anche se, statene certi, questo è solo un inizio per dimostrare che è effettivamente cattolico:
1. Toglierà i cappelli rossi a Mahoney e Wuerl, due dei peggiori chierichetti-rapper-copritori della storia dell’intera Chiesa cattolica, e retrocederà e si sbarazzerà di ogni altra vipera di questo tipo nella gerarchia? [non trattenete il fiato su questo punto – nella sua posizione di capo del dicastero per i vescovi, non ha fatto nulla per il cancro nella USCCB].
2. Rimuoverà McElroy da Washington – essendo McElroy il manifesto traditore dell’invasione criminale del nostro confine meridionale – e metterà immediatamente quella vipera al pascolo?
3. Si scuserà pubblicamente per l’accordo di Abu Dhabi, riconsacrerà San Pietro dopo l’abominio della Pachamama, riaffermerà che esiste una sola vera Chiesa e non molte “vie” per il Paradiso, e porrà fine all’idiozia anticattolica della sinodalità?
4. Riconoscerà pubblicamente l’apostasia di Bergoglio riguardo alla traditionis custodis e ORDINERA’ a tutti i vescovi del mondo, come ha fatto Papa Benedetto XVI, di permettere, incoraggiare e rendere possibile l’unico Santo Sacrificio Dogmatico della Messa nella Chiesa di Rito Romano – comunemente conosciuto come la Messa Tradizionale Latina?
Se le risposte a una o a tutte queste quattro domande sono “no”, allora ogni volta che d’ora in poi riemergerà la sua brutta testa anticattolica, dovrà essere contrastato come un antipapa nella linea di Bergoglio, insieme a ogni vescovo o cardinale che permette il suo errore. Lui, e loro, devono essere pubblicamente e vigorosamente esecrati per ogni diabolica violazione del Deposito della Fede.
Ma onestamente, non c’è bisogno che io dica l’ovvio a tutti i veri cattolici. Queste cose le sappiamo già.
Cara famiglia, Dio ci ha dato un cervello e si aspetta che lo usiamo. Quindi, invece di chiedere la mia opinione su Prevost, chiedete “è cattolico?”. Il fatto che abbia lasciato che Bergoglio la facesse franca con l’apostasia per oltre un decennio, mentre Bergoglio conduceva otto miliardi di persone sulla strada della perdizione, sembra aver già risposto a questa domanda. Comunque sia, d’ora in poi le azioni di Prevost continueranno a rispondere a questa domanda, in modo forte e chiaro.
Nota della Redazione: Di tanto in tanto pubblicheremo saggi di sacerdoti cattolici omettendo i loro nomi, perché l’importante è conoscere la verità, non sapere chi la dice. E anche per proteggere i sacerdoti dagli attacchi dei loro superiori che favoriscono le eresie e le divisioni piuttosto che accogliere il Vangelo.