Originale latino della redazione papale
con traduzione italiana di Frà Alexis Bugnolo
Più di cinque anni fa ho pubblicato una traduzione inglese della bolla di Papa Niccolò II, In nomine Domini, che egli scrisse con il consiglio dei Santi Ildebrando, il futuro Papa Gregorio VII, e Pietro Damniano, il futuro Dottore della Chiesa contro l’eresia omosessuale. Infatti, nell’ultimo paragrafo che contiene le censure contro coloro che osassero violare questa legge papale, possiamo vedere l’influenza del fervente zelo di San Ildebrando, che combina una serie di maledizioni tratte dai Salmi, sia contro i chierici che contro i laici.
Recentemente, con l’aiuto di uno studioso medievale che ha dedicato la sua vita allo studio di questa bolla, sono entrato in possesso di una copia della versione originale (vedi sotto). La mia precedente traduzione era basata su una copia della bolla, in latino, tratta da una versione che era stata interpolata, ovvero compilata da diverse versioni esistenti da uno studioso che aveva cercato di interpretare quale fosse la formulazione originale. Sebbene tale pratica sia ampiamente accettata nel mondo accademico, è sempre molto utile tornare ai manoscritti effettivamente esistenti e leggerli. Il testo latino della versione pubblicata dalla Chiesa di Roma è quello che pubblico ora, qui di seguito. Questa versione papale non differisce quasi per nulla dalla versione interpolata che ho pubblicato e tradotto in precedenza, tranne che per la scelta delle parole in alcuni passaggi e per alcune frasi aggiuntive alla fine. Tuttavia, i paragrafi della versione papale non sono numerati, quindi ho inserito i numeri e unito alcuni paragrafi in modo che il paragrafo n. 3 in entrambe le versioni riguardi ciò che deve essere fatto se non è possibile tenere un’elezione legittima, onesta e retta nella città di Roma.
Questa bolla di papa Niccolò II non è un documento oscuro, poiché è la prima bolla papale che limitava l’elezione del pontefice romano ai cardinali, due secoli prima che si tenesse il primo conclave. È persino citata per nome nella Costituzione Apostolica di Papa Paolo VI, Romano Pontifici eligendo, promulgata il 1° ottobre 1975, nel suo terzo paragrafo, dove viene definita una costituzione “celebrata”, cioè frequentemente utilizzata. La sua importanza per l’attualità risiede nel fatto che spiega ciò che altre leggi papali attualmente in vigore non spiegano, ovvero «Cosa si deve fare se tutti i cardinali perdono il loro diritto e la loro competenza di eleggere il Pontefice Romano a causa di gravi illeciti, nel condurre un’elezione illegale o dichiarata invalida dalle prescrizioni papali?». Vi si fa implicitamente riferimento anche nell’attuale legge papale di Papa Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, promulgata il 22 febbraio 1996, dove si afferma nella prefazione che «l’istituzione del Conclave non è necessaria per la valida elezione del Romano Pontefice», e ancora, al n. 76, dichiara nulla e priva di effetto qualsiasi elezione che violi le sue norme, senza tuttavia esprimere cosa si debba fare se i cardinali non tornano in conclave perché maliziosamente vogliono mantenere come papa un uomo eletto illegalmente.
Segue ora la mia traduzione in italiano della versione papale.
Bolla papale di Niccolò II “In nomine Domini”
13 aprile 1059 d.C.
Nella Basilica Patriarcale Costantiniana di Laterano, a Roma.
Tradotto dalla versione papale del testo, pubblicato da Das Papstwahldekret von 1059. Echte Fassung, in: Jasper, Detlef. Das Pastwahldekret von 1059: Überlieferung unf Textgestalt. Sigmaringen: Thorbecke, 1986, pp. 98-109.
NEL NOME DEL SIGNORE Dio, nostro Salvatore Gesù Cristo. Nell’anno della Sua Incarnazione, 1058, nel mese di aprile, nella dodicesima indizione, con i Sacrosanti Vangeli aperti, insieme al Reverendissimo e Beato Niccolò, che presiedeva come Papa Apostolico, nella Basilica Lateranense del Patriarca, chiamata Costantiniana, insieme ai reverendissimi Arcivescovi, Vescovi, Abati o venerabili Sacerdoti e Diaconi, seduti, lo stesso venerabile Pontefice, decretando con autorità apostolica, riguardo all’elezione del Sommo Pontefice, disse:
Carissimi fratelli e confratelli vescovi, e anche membri inferiori (del clero), vostra beatitudine sa bene, e non è un segreto, che con la scomparsa del nostro predecessore, il Domino Stefano, di pia memoria, quanti mali (tribolazioni) abbia sofferto questa Sede Apostolica, che Io servo con zelo per impulso di Dio, e poi quanti ripetuti martellati e frequenti colpi abbia subito per mano dei promotori dell’eresia simoniaca, tanto che la Colonna del Dio vivente sembrava quasi vacillare e la rete del Pescatore Supremo, con le tempeste che si ingrossavano, sarebbe stata spinta nelle profondità del naufragio per essere sommersa.
§ 1. Pertanto, se piacerà alla vostra Fratellanza, dobbiamo provvedere, con l’aiuto di Dio, con prudenza ai casi futuri e, con la legge ecclesiastica, in futuro affinché questi mali, una volta rianimati, non prevalgano. Per questo motivo, istruiti dal Nostro Predecessore e dall’autorità degli altri Santi Padri, decretiamo e stabiliamo che, con la scomparsa del Pontefice di questa Chiesa universale romana, in primo luogo i Cardinali Vescovi, trattando (l’elezione) insieme con la più diligente considerazione, convochino immediatamente i Cardinali Chierici; e in questo modo il resto del Clero e il popolo si avvicinino per acconsentire alla nuova elezione, in modo che, affinché la mortale malattia della venalità non si insinui occasionalmente, gli uomini più religiosi siano i principali responsabili nell’elezione del Pontefice da promuovere, mentre gli altri siano loro seguaci.
§ 2. E certamente l’ordine giusto e legittimo dell’elezione è qui considerato attentamente, se si deduce dall’esame delle diverse regole dei Padri o delle loro azioni, (e) anche dalla frase del Beato Leone, (nostro) predecessore, (che) disse: «Nessuna ragione permette che vi siano tenuti tra i vescovi coloro che non sono stati eletti dai chierici, né richiesti dal popolo, né consacrati dai vescovi co-provinciali con il giudizio dei metropoliti» (Papa Leone I, Lettera a Rustico di Narbona, Migne PL 54, p. 1203 A/B). Ma poiché la Sede Apostolica ha la precedenza su tutte le altre Chiese della terra, e anche per questo motivo non può avere sopra di sé alcun metropolita, i cardinali vescovi fungono senza dubbio da metropoliti, promuovendo colui che è stato eletto sommo sacerdote (antistitem) al vertice del Apice Apostolico. Inoltre, lo eleggano dal seno stesso della Chiesa, se ne trovano uno adatto, e/o se non lo trovano in essa, lo prendano da un’altra; con il dovuto onore e riverenza per il nostro amato figlio Enrico, che è attualmente re e che Dio conceda di essere il futuro Imperatore, come abbiamo già concesso a lui e ai suoi successori, che hanno personalmente implorato questo diritto da questa Sede Apostolica.
§ 3. Pertanto, se la perversità degli uomini depravati e iniqui prevale a tal punto che non è possibile tenere un’elezione pura, sincera e libera nella Città, i Cardinali Vescovi con i Chierici religiosi e i laici cattolici, anche se pochi, ottengano il diritto di potere (ius potestatis) di eleggere il Pontefice della Sede Apostolica, dove ritengano più opportuno. Chiaramente, una volta completata l’elezione, se dovesse scoppiare un conflitto bellicoso e/o se la lotta di qualsiasi tipo di uomini resistesse con la serietà della malvagità, tale che colui che è stato eletto non potesse prevalere per essere intronizzato nella Sede Apostolica secondo la consuetudine, tuttavia, che l’eletto ottenga come Papa l’autorità di governare la Chiesa Romana e di disporre di tutte le sue facoltà, che il Beato Gregorio, come sappiamo, fece prima della sua consacrazione.
§4. Per questo motivo, se qualcuno è stato eletto, o anche ordinato, o intronizzato, contro questo nostro decreto promulgato con sentenza sinodale, sia per sedizione, e/o presunzione, o qualsiasi inganno, sia abbattuto dall’autorità divina e da quella dei santi apostoli, Pietro e Paolo, con un anatema perpetuo insieme ai suoi promotori, sostenitori e seguaci come uno separato dalle soglie della santa Chiesa, proprio come l’Anticristo, invasore e distruttore di tutta la cristianità, e non gli venga data udienza su questo, ma sia deposto da ogni grado ecclesiastico a qualsiasi altro che lo precedesse, senza alcuna obiezione fatta, al quale se qualcuno in qualsiasi modo aderisce, e/o mostra qualsiasi tipo di riverenza nei confronti del Pontefice, o presume di difenderlo in qualcosa, sia abbandonato con uguale sentenza, che se qualcuno si dimostra un violatore di questa sentenza del nostro santo decreto, e ha cercato di confondere la chiesa romana con la sua presunzione, e di suscitare disordini contro questo Statuto, sia dannato con anatema e scomunica perpetui, e sia reputato tra gli “empi”, che “non risorgeranno in giudizio” (Salmo 1:5), conosca l’ira dell’Onnipotente contro di lui, e quella dei Santi Apostoli, Pietro e Paolo, la cui Chiesa ha presunto di ingannare, conosca una follia devastante in questa vita e in quella futura; “La sua dimora diventi deserta, e non ci sia nessuno che abiti nelle sue tende” (cfr. Salmo 69:26): “I suoi figli siano orfani e sua moglie vedova” (Salmo 108:9), “sia scosso completamente” (cfr. Salmo 108:10) fino alla follia, e “i suoi figli vadano in giro mendicando e siano cacciati dalle loro dimore” (Salmo 108:10). «L’usuraio divori tutti i suoi beni, e lo straniero distrugga tutte le sue fatiche» (Sal 108,11); «Tutto il mondo combatta contro di lui» (cfr Sap 5,21), e tutti gli altri elementi siano contro di lui, e i meriti di tutti i Santi, in pace, lo confondano e in questa vita si vendichino apertamente di lui.
§ 5. Inoltre, la grazia di Dio Onnipotente protegga gli osservatori di questo Nostro decreto e, per l’autorità dei Beati Apostoli Pietro e Paolo, li assolva da ogni vincolo di peccato.
Io, Nicola, Vescovo della Santa Chiesa Cattolica e Apostolica Romana, ho firmato questo Decreto da Noi promulgato, qui sopra, così come è scritto.
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Per il testo originale in PDF della versione papale in Latino, e la trascrizione di esse con la versione imperiale, insieme con una traduzione inglese, vedi QUI.