Archivi categoria: Bolle Papali

Papa Niccolò II, “In Nomine Domini”, 13 Aprile 1059

Originale latino della redazione papale
con traduzione italiana di Frà Alexis Bugnolo

Più di cinque anni fa ho pubblicato una traduzione inglese della bolla di Papa Niccolò II, In nomine Domini, che egli scrisse con il consiglio dei Santi Ildebrando, il futuro Papa Gregorio VII, e Pietro Damniano, il futuro Dottore della Chiesa contro l’eresia omosessuale. Infatti, nell’ultimo paragrafo che contiene le censure contro coloro che osassero violare questa legge papale, possiamo vedere l’influenza del fervente zelo di San Ildebrando, che combina una serie di maledizioni tratte dai Salmi, sia contro i chierici che contro i laici.

Recentemente, con l’aiuto di uno studioso medievale che ha dedicato la sua vita allo studio di questa bolla, sono entrato in possesso di una copia della versione originale (vedi sotto). La mia precedente traduzione era basata su una copia della bolla, in latino, tratta da una versione che era stata interpolata, ovvero compilata da diverse versioni esistenti da uno studioso che aveva cercato di interpretare quale fosse la formulazione originale. Sebbene tale pratica sia ampiamente accettata nel mondo accademico, è sempre molto utile tornare ai manoscritti effettivamente esistenti e leggerli. Il testo latino della versione pubblicata dalla Chiesa di Roma è quello che pubblico ora, qui di seguito. Questa versione papale non differisce quasi per nulla dalla versione interpolata che ho pubblicato e tradotto in precedenza, tranne che per la scelta delle parole in alcuni passaggi e per alcune frasi aggiuntive alla fine. Tuttavia, i paragrafi della versione papale non sono numerati, quindi ho inserito i numeri e unito alcuni paragrafi in modo che il paragrafo n. 3 in entrambe le versioni riguardi ciò che deve essere fatto se non è possibile tenere un’elezione legittima, onesta e retta nella città di Roma.

Questa bolla di papa Niccolò II non è un documento oscuro, poiché è la prima bolla papale che limitava l’elezione del pontefice romano ai cardinali, due secoli prima che si tenesse il primo conclave. È persino citata per nome nella Costituzione Apostolica di Papa Paolo VI, Romano Pontifici eligendo, promulgata il 1° ottobre 1975, nel suo terzo paragrafo, dove viene definita una costituzione “celebrata”, cioè frequentemente utilizzata. La sua importanza per l’attualità risiede nel fatto che spiega ciò che altre leggi papali attualmente in vigore non spiegano, ovvero «Cosa si deve fare se tutti i cardinali perdono il loro diritto e la loro competenza di eleggere il Pontefice Romano a causa di gravi illeciti, nel condurre un’elezione illegale o dichiarata invalida dalle prescrizioni papali?». Vi si fa implicitamente riferimento anche nell’attuale legge papale di Papa Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, promulgata il 22 febbraio 1996, dove si afferma nella prefazione che «l’istituzione del Conclave non è necessaria per la valida elezione del Romano Pontefice», e ancora, al n. 76, dichiara nulla e priva di effetto qualsiasi elezione che violi le sue norme, senza tuttavia esprimere cosa si debba fare se i cardinali non tornano in conclave perché maliziosamente vogliono mantenere come papa un uomo eletto illegalmente.

Segue ora la mia traduzione in italiano della versione papale.

Bolla papale di Niccolò II “In nomine Domini”

13 aprile 1059 d.C.

Nella Basilica Patriarcale Costantiniana di Laterano, a Roma.

Tradotto dalla versione papale del testo, pubblicato da Das Papstwahldekret von 1059. Echte Fassung, in: Jasper, Detlef. Das Pastwahldekret von 1059: Überlieferung unf Textgestalt. Sigmaringen: Thorbecke, 1986, pp. 98-109.

NEL NOME DEL SIGNORE Dio, nostro Salvatore Gesù Cristo. Nell’anno della Sua Incarnazione, 1058, nel mese di aprile, nella dodicesima indizione, con i Sacrosanti Vangeli aperti, insieme al Reverendissimo e Beato Niccolò, che presiedeva come Papa Apostolico, nella Basilica Lateranense del Patriarca, chiamata Costantiniana, insieme ai reverendissimi Arcivescovi, Vescovi, Abati o venerabili Sacerdoti e Diaconi, seduti, lo stesso venerabile Pontefice, decretando con autorità apostolica, riguardo all’elezione del Sommo Pontefice, disse:

Carissimi fratelli e confratelli vescovi, e anche membri inferiori (del clero), vostra beatitudine sa bene, e non è un segreto, che con la scomparsa del nostro predecessore, il Domino Stefano, di pia memoria, quanti mali (tribolazioni) abbia sofferto questa Sede Apostolica, che Io servo con zelo per impulso di Dio, e poi quanti ripetuti martellati e frequenti colpi abbia subito per mano dei promotori dell’eresia simoniaca, tanto che la Colonna del Dio vivente sembrava quasi vacillare e la rete del Pescatore Supremo, con le tempeste che si ingrossavano, sarebbe stata spinta nelle profondità del naufragio per essere sommersa.

§ 1. Pertanto, se piacerà alla vostra Fratellanza, dobbiamo provvedere, con l’aiuto di Dio, con prudenza ai casi futuri e, con la legge ecclesiastica, in futuro affinché questi mali, una volta rianimati, non prevalgano. Per questo motivo, istruiti dal Nostro Predecessore e dall’autorità degli altri Santi Padri, decretiamo e stabiliamo che, con la scomparsa del Pontefice di questa Chiesa universale romana, in primo luogo i Cardinali Vescovi, trattando (l’elezione) insieme con la più diligente considerazione, convochino immediatamente i Cardinali Chierici; e in questo modo il resto del Clero e il popolo si avvicinino per acconsentire alla nuova elezione, in modo che, affinché la mortale malattia della venalità non si insinui occasionalmente, gli uomini più religiosi siano i principali responsabili nell’elezione del Pontefice da promuovere, mentre gli altri siano loro seguaci.

§ 2. E certamente l’ordine giusto e legittimo dell’elezione è qui considerato attentamente, se si deduce dall’esame delle diverse regole dei Padri o delle loro azioni, (e) anche dalla frase del Beato Leone, (nostro) predecessore, (che) disse: «Nessuna ragione permette che vi siano tenuti tra i vescovi coloro che non sono stati eletti dai chierici, né richiesti dal popolo, né consacrati dai vescovi co-provinciali con il giudizio dei metropoliti» (Papa Leone I, Lettera a Rustico di Narbona, Migne PL 54, p. 1203 A/B). Ma poiché la Sede Apostolica ha la precedenza su tutte le altre Chiese della terra, e anche per questo motivo non può avere sopra di sé alcun metropolita, i cardinali vescovi fungono senza dubbio da metropoliti, promuovendo colui che è stato eletto sommo sacerdote (antistitem) al vertice del Apice Apostolico. Inoltre, lo eleggano dal seno stesso della Chiesa, se ne trovano uno adatto, e/o se non lo trovano in essa, lo prendano da un’altra; con il dovuto onore e riverenza per il nostro amato figlio Enrico, che è attualmente re e che Dio conceda di essere il futuro Imperatore, come abbiamo già concesso a lui e ai suoi successori, che hanno personalmente implorato questo diritto da questa Sede Apostolica.

§ 3. Pertanto, se la perversità degli uomini depravati e iniqui prevale a tal punto che non è possibile tenere un’elezione pura, sincera e libera nella Città, i Cardinali Vescovi con i Chierici religiosi e i laici cattolici, anche se pochi, ottengano il diritto di potere (ius potestatis) di eleggere il Pontefice della Sede Apostolica, dove ritengano più opportuno. Chiaramente, una volta completata l’elezione, se dovesse scoppiare un conflitto bellicoso e/o se la lotta di qualsiasi tipo di uomini resistesse con la serietà della malvagità, tale che colui che è stato eletto non potesse prevalere per essere intronizzato nella Sede Apostolica secondo la consuetudine, tuttavia, che l’eletto ottenga come Papa l’autorità di governare la Chiesa Romana e di disporre di tutte le sue facoltà, che il Beato Gregorio, come sappiamo, fece prima della sua consacrazione.

§4. Per questo motivo, se qualcuno è stato eletto, o anche ordinato, o intronizzato, contro questo nostro decreto promulgato con sentenza sinodale, sia per sedizione, e/o presunzione, o qualsiasi inganno, sia abbattuto dall’autorità divina e da quella dei santi apostoli, Pietro e Paolo, con un anatema perpetuo insieme ai suoi promotori, sostenitori e seguaci come uno separato dalle soglie della santa Chiesa, proprio come l’Anticristo, invasore e distruttore di tutta la cristianità, e non gli venga data udienza su questo, ma sia deposto da ogni grado ecclesiastico a qualsiasi altro che lo precedesse, senza alcuna obiezione fatta, al quale se qualcuno in qualsiasi modo aderisce, e/o mostra qualsiasi tipo di riverenza nei confronti del Pontefice, o presume di difenderlo in qualcosa, sia abbandonato con uguale sentenza, che se qualcuno si dimostra un violatore di questa sentenza del nostro santo decreto, e ha cercato di confondere la chiesa romana con la sua presunzione, e di suscitare disordini contro questo Statuto, sia dannato con anatema e scomunica perpetui, e sia reputato tra gli “empi”, che “non risorgeranno in giudizio” (Salmo 1:5), conosca l’ira dell’Onnipotente contro di lui, e quella dei Santi Apostoli, Pietro e Paolo, la cui Chiesa ha presunto di ingannare, conosca una follia devastante in questa vita e in quella futura; “La sua dimora diventi deserta, e non ci sia nessuno che abiti nelle sue tende” (cfr. Salmo 69:26): “I suoi figli siano orfani e sua moglie vedova” (Salmo 108:9), “sia scosso completamente” (cfr. Salmo 108:10) fino alla follia, e “i suoi figli vadano in giro mendicando e siano cacciati dalle loro dimore” (Salmo 108:10). «L’usuraio divori tutti i suoi beni, e lo straniero distrugga tutte le sue fatiche» (Sal 108,11); «Tutto il mondo combatta contro di lui» (cfr Sap 5,21), e tutti gli altri elementi siano contro di lui, e i meriti di tutti i Santi, in pace, lo confondano e in questa vita si vendichino apertamente di lui.

§ 5. Inoltre, la grazia di Dio Onnipotente protegga gli osservatori di questo Nostro decreto e, per l’autorità dei Beati Apostoli Pietro e Paolo, li assolva da ogni vincolo di peccato.

Io, Nicola, Vescovo della Santa Chiesa Cattolica e Apostolica Romana, ho firmato questo Decreto da Noi promulgato, qui sopra, così come è scritto.

++ +

Per il testo originale in PDF della versione papale in Latino, e la trascrizione di esse con la versione imperiale, insieme con una traduzione inglese, vedi QUI.

Papa Paolo IV ammonisce i Cardinali del Conclave di Maggio, 2025

Cum ex apostolatus officio

PAOLO, VESCOVO, SERVO DEI SERVI DI DIO, AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Impedire il Magistero dell’errore

Poiché, a causa della carica d’Apostolato affidataci da Dio, benché con meriti non condicevoli, incombe su di noi il dovere d’avere cura generale del gregge del Signore, e siccome per questo motivo, siamo tenuti a vigilare assiduamente per la custodia fedele e per la sua salvifica direzione e diligentemente provvedere come vigilante Pastore, a che siano respinti dall’ovile di Cristo coloro i quali, in questi nostri tempi, indottivi dai loro peccati, poggiandosi oltre il lecito nella propria prudenza, insorgono contro la disciplina della vera ortodossia e pervertendo il modo di comprendere le Sacre Scritture, per mezzo di fittizie invenzioni, tentano di scindere l’unità della Chiesa Cattolica e la tunica inconsutile del Signore, ed affinché non possano continuare nel magistero dell’errore coloro che hanno sdegnato di essere discepoli della verità.

1 – Finalità della Costituzione: Allontanare i lupi dal gregge di Cristo.

Noi, riteniamo che una siffatta materia sia talmente grave e pericolosa che lo stesso Romano Pontefice, il quale agisce in terra quale Vicario di Dio e di Nostro Signore Gesù Cristo ed ha avuto piena potestà su tutti i popoli ed i regni, e tutti giudica senza che da nessuno possa essere giudicato, qualora sia riconosciuto deviato dalla fede possa essere redarguito, e che quanto maggiore è il pericolo, tanto più diligentemente ed in modo completo si deve provvedere, con lo scopo d’impedire che dei falsi profeti o altre persone investite di giurisdizione secolare possano miserevolmente irretire le anime semplici e trascinare con sé alla perdizione ed alla morte eterna innumerevoli popoli, affidati alle loro cure e governo per le necessità spirituali o temporali; né accada in alcun tempo di vedere nel luogo santo l’abominio della desolazione predetta dal Profeta Daniele, desiderosi come siamo, per quanto ci è possibile con l’aiuto di Dio e come c’impone il nostro dovere di Pastore, di catturare le volpi indaffarate a distruggere la vigna del Signore e di tener lontani i lupi dagli ovili, per non apparire come cani muti che non hanno voglia di abbaiare, per non subire la condanna dei cattivi agricoltori o essere assimilati al mercenario.

2 – Approvazione e rinnovo delle pene precedenti contro gli eretici.

Dopo approfondito esame di tale questione con i nostri venerabili fratelli i Cardinali di Santa Romana Chiesa, con il loro parere ed unanime consenso, Noi, con Apostolica autorità, approviamo e rinnoviamo tutte e ciascuna, le sentenze, censure e pene di scomunica, sospensione, interdizione e privazione, in qualsiasi modo proferite e promulgate contro gli eretici e gli scismatici da qualsiasi dei Romani Pontefici, nostri predecessori o esistenti in nome loro, comprese le loro lettere non collezionate, ovvero dai sacri concili ricevute dalla Chiesa di Dio, o dai decreti dei Santi Padri, o dei sacri canoni, o dalle Costituzioni ed Ordinamenti Apostolici, e vogliamo e decretiamo che essi siano in perpetuo osservati e che si torni alla loro vigente osservanza ove essa sia per caso in disuso, ma doveva essere vigenti; inoltre che incorrano nelle predette sentenze, censure e pene tutti coloro che siano stati, fino ad ora, sorpresi sul fatto o abbiano confessato o siano stati convinti o di aver deviato dalla fede, o di essere caduti in qualche eresia, od incorsi in uno scisma, per averli promossi o commessi, di qualunque stato, grado, ordine, condizione e preminenza essi godano, anche se episcopale, arciepiscopale, primaziale o di altra maggiore dignità quale l’onore del cardinalato o l’incarico della legazione della Sede Apostolica in qualsiasi luogo, sia perpetua che temporanea; quanto che risplenda con l’autorità e l’eccellenza mondana quale la comitale, la baronale, la marchionale, la ducale, la regia o imperiale.

3 – Sulle pene da imporre alla gerarchia deviata dalla fede.

Legge e definizione dottrinale: privazione ipso facto delle cariche ecclesiastiche. Considerando non di meno che coloro i quali non si astengono dal male per amore della virtù, meritano di essere distolti per timore delle pene e che i vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali, legati, conti, baroni, marchesi, duchi, re ed imperatori, i quali debbono istruire gli altri e dare loro il buon esempio per conservarli nella fede cattolica, prevaricando peccano più gravemente degli altri in quanto dannano non solo se stessi, ma trascinano con se alla perdizione nell’abisso della morte altri innumerevoli popoli affidati alla loro cura o governo, o in altro modo a loro sottomessi; Noi, su simile avviso ed assenso (dei cardinali) con questa nostra Costituzione valida in perpetuo, in odio a così grave crimine, in rapporto al quale nessun altro può essere più grave e pernicioso nella Chiesa di Dio, nella pienezza della Apostolica potestà, sanzioniamo, stabiliamo, decretiamo e definiamo, che permangano nella loro forza ed efficacia le predette sentenze, censure e pene e producano i loro effetti, per tutti e ciascuno dei vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali, legati, conti, baroni, marchesi, duchi, re ed imperatori i quali, come prima è stato stabilito fino ad oggi, siano stati colti sul fatto, o abbiano confessato o ne siano stati convinti per aver deviato dalla fede o siano caduti in eresia o siano incorsi in uno scisma per averlo promosso o commesso, oppure quelli che nel futuro, siano colti sul fatto per aver deviato dalla fede o per esser caduti in eresia o incorsi in uno scisma, per averlo suscitato o commesso, tanto se lo confesseranno come se ne saranno stati convinti, poiché tali crimini li rendono più inescusabili degli altri, oltre le sentenze, censure e pene suddette, essi siano anche, per il fatto stesso e senza bisogno di alcuna altra procedura di diritto o di fatto, interamente e totalmente privati in perpetuo dei loro Ordini, delle loro chiese cattedrali, anche metropolitane, patriarcali e primaziali, della loro dignità cardinalizia e di ogni incarico di Legato, come pure di ogni voce attiva e passiva e di ogni autorità, nonché‚ di monasteri, benefici ed uffici ecclesiastici con o senza cura di anime, siano essi secolari o regolari di qualunque ordine che avessero ottenuto per qualsiasi concessione o dispensa Apostolica, o altre come titolari, commendatari, amministratori od in qualunque altra maniera e nei quali beneficiassero di qualche diritto, benché‚ saranno parimenti privati di tutti i frutti, rendite e proventi annuali a loro riservati ed assegnati, anche contee, baronie, marchesati, ducati, regni ed imperi; inoltre, tutti costoro saranno considerati come inabili ed incapaci a tali funzioni come dei relapsi e dei sovversivi in tutto e per tutto, per cui, anche se prima abiurassero in pubblico giudizio tali eresie, mai ed in nessun momento potranno essere restituiti, rimessi, reintegrati e riabilitati nel loro primitivo stato nelle chiese cattedrali, metropolitane, patriarcali e primaziali o nella dignità del Cardinalato od in qualsiasi altra dignità maggiore o minore, nella loro voce attiva o passiva, nella loro autorità, nei loro monasteri e benefici ossia nella loro contea, baronia, marchesato, ducato, regno ed impero; al contrario, siano abbandonati all’arbitrio del potere secolare che rivendichi il diritto di punirli, a meno che mostrando i segni di un vero pentimento ed i frutti di una dovuta penitenza, per la benignità e la clemenza della stessa Sede, non siano relegati in qualche monastero od altro luogo soggetto a regola per darsi a perpetua penitenza con il pane del dolore e l’acqua dell’afflizione. Essi saranno considerati come tali da tutti, di qualunque stato, grado, condizione e preminenza siano e di qualunque dignità anche episcopale, arciepiscopale, patriarcale, primaziale o altra maggiore ecclesiastica anche cardinalizia, ovvero che siano rivestiti di qualsiasi autorità ed eccellenza secolare, come la comitale, la baronale, la marchionale, la ducale, la regale e l’imperiale, e come persone di tale specie dovranno essere evitate ed escluse da ogni umana consolazione.

4 – Estinzione della vacanza delle cariche ecclesiastiche

Coloro i quali pretendono di avere un diritto di patronato (e di nomina delle persone idonee a reggere le chiese cattedrali, comprese le metropolitane, patriarcali, primaziali o anche monasteri ed altri benefici ecclesiastici resisi vacanti a seguito di tali privazioni, affinché‚ non siano esposti agli inconvenienti di una diuturna vacanza, ma dopo averli strappati alla servitù degli eretici, siano affidati a persone idonee a dirigere fedelmente i popoli nella via della giustizia, dovranno presentare a Noi o al Romano Pontefice allora regnante, queste persone idonee alle necessità di queste chiese, monasteri ed altri benefici, nei limiti di tempo fissati dal diritto o stabiliti da particolari accordi con la Sede, altrimenti, trascorso il termine come sopra prescritto, la libera disposizione, delle chiese e monasteri, o anche dei benefici predetti, sia devoluto di pieno diritto a Noi od al Romano Pontefice suddetto.

5 – Pene per il delitto di favoreggiamento delle eresie.

Inoltre, incorreranno nella sentenza di scomunica «ipso facto», tutti quelli che scientemente si assumeranno la responsabilità d’accogliere e difendere, o favorire coloro che, come già detto, siano colti sul fatto, o confessino o siano convinti in giudizio, oppure diano loro attendibilità o insegnino i loro dogmi; e siano tenuti come infami; né siano ammessi, né possano esserlo con voce, sia di persona, sia per iscritto o a mezzo delegato o di procuratore per cariche pubbliche o private, consigli, o sinodi o concilio generale o provinciale, né conclave di cardinali, né alcuna congregazione di fedeli od elezione di qualcuno, né potranno testimoniare; non saranno intestabili, né chiamati a successione ereditaria, e nessuno sarà tenuto a rispondere ad essi in alcun affare; se poi abbiano la funzione di giudici, le loro sentenze non avranno alcun valore e nessuna causa andrà portata alle loro udienze; se avvocati il loro patrocinio sia totalmente rifiutato; se notai, i rogiti da loro redatti siano senza forza o validità. Oltre a ciò, siano i chierici privati di tutte e ciascuna delle loro chiese, anche cattedrali, metropolitane, patriarcali e primaziali, delle loro dignità, monasteri, benefici e cariche ecclesiastiche in qualsivoglia modo, come sopra riferito, dalle qualifiche ottenute anche regolarmente, da loro come dai laici, anche se rivestiti, come si è detto, regolarmente delle suddette dignità, siano privati «ipso facto», anche se in possesso regolare, di ogni regno, ducato, dominio, feudo e di ogni bene temporale posseduto; i loro regni, ducati, domini, feudi e gli altri beni di questo tipo, diverranno per diritto, di pubblica proprietà o anche proprietà di quei primi occupanti che siano nella sincerità della fede e nell’unità con la Santa Romana Chiesa sotto la nostra obbedienza o quella dei nostri successori, i Romani Pontefici canonicamente eletti.

6 – Nullità della giurisdizione ordinaria e pontificale in tutti gli eretici.

Aggiungiamo che, se mai dovesse accadere in qualche tempo che un vescovo, anche se agisce in qualità di arcivescovo o di patriarca o primate od un cardinale di Romana Chiesa, come detto, od un legato, oppure lo stesso Romano Pontefice, che prima della sua promozione a cardinale od alla sua elevazione a Romano Pontefice, avesse deviato dalla fede cattolica o fosse caduto in qualche eresia (o fosse incorso in uno scisma o abbia questo suscitato), sia nulla, non valida e senza alcun valore, la sua promozione od elevazione, anche se avvenuta con la concordanza e l’unanime consenso di tutti i cardinali; neppure si potrà dire che essa è convalidata col ricevimento della carica, della consacrazione o del possesso o quasi possesso susseguente del governo e dell’amministrazione, ovvero per l’intronizzazione o adorazione dello stesso Romano Pontefice o per l’obbedienza lui prestata da tutti e per il decorso di qualsiasi durata di tempo nel detto esercizio della sua carica, né essa potrebbe in alcuna sua parte essere ritenuta legittima, e si giudichi aver attribuito od attribuire una facoltà nulla, per amministrare a tali persone promosse come vescovi od arcivescovi o patriarchi o primati od assunte come cardinali o come Romano Pontefice, in cose spirituali o temporali; ma difettino di qualsiasi forza tutte e ciascuna di qualsivoglia loro parola, azione, opera di amministrazione o ad esse conseguenti, non possano conferire nessuna fermezza di diritto, e le persone stesse che fossero state così promosse od elevate, siano per il fatto stesso e senza bisogno di una ulteriore dichiarazione, private di ogni dignità, posto, onore, titolo, autorità, carica e potere.

7 – La liceità delle persone subordinate di recedere impunemente dall’obbedienza e devozione alle autorità deviate dalla fede.

E sia lecito a tutte ed a ciascuna delle persone subordinate a coloro che siano stati in tal modo promossi od elevati, ove non abbiano precedentemente deviato dalla fede, né siano state eretiche e non siano incorse in uno scisma o questo abbiano provocato o commesso, e tanto ai chierici secolari e regolari così come ai laici come pure ai cardinali, compresi quelli che avessero partecipato all’elezione di un Pontefice che in precedenza aveva deviato dalla fede o fosse eretico o scismatico o avesse aderito ad altre dottrine, anche se gli avessero prestato obbedienza e lo avessero adorato e così pure ai castellani, ai prefetti, ai capitani e funzionari, compresi quelli della nostra alma Urbe e di tutto lo Stato Ecclesiastico, anche quelli obbligati e vincolati a coloro così promossi od elevati per vassallaggio o giuramento o per cauzione, sia lecito ritenersi in qualsiasi tempo ed impunemente liberati dalla obbedienza e devozione verso quelli in tal modo promossi ed elevati, evitandoli quali maghi, pagani, pubblicani ed eresiarchi, fermo tuttavia da parte di queste medesime persone sottoposte, l’obbligo di fedeltà e di obbedienza da prestarsi ai futuri vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali e Romano Pontefice canonicamente subentranti [ai deviati]. Ed a maggior confusione di quelli in tale modo promossi ed elevati, ove pretendano di continuare l’amministrazione, sia lecito richiedere l’aiuto del braccio secolare, né per questo, coloro che si sottraggono alla fedeltà ed all’obbedienza verso quelli che fossero stati nel modo già detto promossi ed elevati, siano soggetti ad alcuna di quelle censure e punizioni comminate a quanti vorrebbero scindere la tunica del Signore.

8 – Permanenza dei documenti precedenti e deroga dei contrari

Non ostano all’applicabilità di queste disposizioni, le costituzioni ed ordinamenti apostolici, né i privilegi, gli indulti e le lettere apostoliche dirette ai vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati e cardinali, né qualsiasi altro disposto di qualunque tenore e forma e con qualsivoglia clausola e neppure i decreti anche se emanati «motu proprio» e con scienza certa nella pienezza della potestà Apostolica, o promulgati concistorialmente od in qualsiasi altro modo e reiteratamente approvati e rinnovati od inseriti nel «corpus iuris», né qualsivoglia capitolo di conclave, anche se corroborati da giuramento o dalla conferma apostolica o rinforzate in qualsiasi altro modo, compreso il giuramento da parte del medesimo. Tenute presenti tutte le risoluzioni sopra precisate, esse debbono aversi come inserite, parola per parola, in quelle che dovranno restare in vigore, mentre per la presente deroghiamo tutte le altre disposizioni ad esse contrarie, soltanto in modo speciale ed espresso.

9 – Mandato di pubblicazione solenne

Affinché‚ pervenga notizia delle presenti lettere a coloro che ne hanno interesse, vogliamo che esse, od una loro copia (che dovrà essere autenticata mediante sottoscrizione di un pubblico notaio e l’apposizione del sigillo di persona investita di dignità ecclesiastica), siano pubblicate ed affisse sulle porte della Basilica del Principe degli Apostoli in Roma e della Cancelleria Apostolica e messe all’angolo del Campo dei Fiori da uno dei nostri corrieri; e che copia di esse sia lasciata affissa nello stesso luogo, e che l’ordine di pubblicazione, di affissione e di lasciare affisse le copie sia sufficiente allo scopo e sia pertanto solenne e legittima la pubblicazione, senza che si debba richiedere o aspettare altra.

10 – Illiceità degli Atti contrari e sanzioni penali e divine

Pertanto, a nessun uomo sia lecito infrangere questo foglio di nostra approvazione, innovazione, sanzione, statuto, derogazione, volontà e decreto, né contraddirlo con temeraria audacia. Che se qualcuno avesse la presunzione d’attentarvisi, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo.

Data a Roma, in San Pietro, nell’anno 1559 dall’Incarnazione del Signore, il giorno 15 Febbraio, IV anno del Nostro Pontificato.
† IO PAOLO
VESCOVO DELLA CHIESA CATTOLICA

† Io Jean Bellay, Cardinale Vescovo di Ostia, Vescovo di Le Mans, Francia
† Io Rodolfo Pio di Carpo, Cardinale Vescovo di Porto e Santa Rufina, Vescovo di Faenza
† Io Francesco Pisani, Cardinal Vescovo di Tuscolo (Frascati)
† Io Federico Cesio, Cardinale Vescovo di Palestrina
† Io Pedro Pacheco de Villena, Cardinal Vescovo di Albano
† Io Ranuccio Farnese, Cardinale Diacono di Sant’Angelo in Pescheria, Penitenziere Maggiore, Patriarca di Costantinopoli
† Io Tiberio Crispi, Cardinale-Diacono di Sant’Agata de’ Goti, Vescovo di Sessa Arunca
† Io Fulvio Giulio della Corgna, Cardinale Presbitero di San Stefano al Monte Cielo, Vescovo di Perugia
† Io Giovanni Michel Saraceni, Cardinale Presbitero di Sant’Atanasia, Arcivescovo di Acerenza e Matera
† Io Giovanni Ricci, Cardinale Presbitero di San Vitale
† Io Giacomo del Pozzo, Cardinale Presbitero di Santa Maria in Via, Arcivescovo di Bari
† Io Gerolamo Dandini di Imola, Cardinale Presbitero di San Marcello
† Io Bernardino Scotti di Trani, Cardinale Presbitero di San Matteo in Merulana
† Io Diomede Caraffa, Cardinale Presbitero di San Pier Damiani ai Monti di San Paolo, Vescovo di Ariano
† Io Scipione Rebiba, Cardinal Presbitero di Santa Prudenziana, Arcivescovo di Pisa
† Io Charles de Guise de Lorraine, Cardinal Presbitero di San Apollinare, Arcivescovo di Rheims, Francia
† Io Gianantonio Capizuccchi, Cardinale Presbitero di San Pancrazio, Vescovo di Lodi
† Io Taddeo Gaddi, Cardinale Presbitero di San Silvestro in Capite, Arcivescovo di Cosenza
† Io Virgilio Rosario, Cardinale Diacono di San Simone Profeta, Vescovo d’Ischia
† Io F. Michele Card. Alessandrino
† Io Clemente d’Olera, O. F. M., Cardinale Presbitero di Santa Maria in Ara Coeli
† Io Guido Ascanio Forza, Cardinale Diacono di Santa Maria in Via Lata, Camerlengo
† Io Niccolò Gaetani di Sermoneta, Cardinale Diacono di Sant’Eustachio
† Io Giacomo Savelli, Cardinale Diacono di Santa Maria in Cosmedin
† Io Gerolamo Recanati Capodiferro, Cardinale Diacono di San Giorgio in Velabro
† Io Innocenzo Ciocchi del Monte, Cardinale Diacono di Sant’Onofrio
† Io Luigi Cardinal Cornaro, Cardinale Diacono di San Teodoro
† Io Carlo Carafa, Cardinale Diacono di San Vito, Modesto e Crescenzia
† Io Alfonso Carafa, Cardinale Diacono di Santa Maria in Domnica, Arcivescovo di Napoli
† Io Vitellozzo Vitelli, Cardinale Diacono di Santa Maria in Portico, Vescovo di Città del Castello
† Io Giovanni Battista Consigliere, Cardinale Diacono di Santa Lucia in Septisolio