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Leone XIV, è scismatico? Cosa insegna la Chiesa?

di Frà Alexis Bugnolo

English Original

Secondo il Codice di Diritto Canonico del 1983, promulgato da Papa Giovanni Paolo II dal Palazzo Apostolico il 25 gennaio 1983, tutti coloro che prendono parte formalmente e pubblicamente a uno scisma ecclesiastico perdono ogni diritto nella Chiesa. Per questo motivo, tutti i cattolici che entrano in comunione, consapevolmente o inconsapevolmente, con un antipapa perdono ogni diritto ecclesiastico di compiere atti che conferiscono un diritto.

Per “atti che conferiscono un diritto” intendo quegli atti giuridici in cui e mediante i quali una persona che ha il diritto di conferire un diritto, tenta di fatto di conferire un diritto. Tali diritti includono l’elezione, la nomina, l’autorizzazione, ecc.

In questo articolo, dimostrerò la veridicità di questa affermazione.

Qui discuterò brevemente cosa dice il Codice di Diritto Canonico su queste questioni, per coloro che non hanno familiarità con le leggi della Chiesa e per coloro che desiderano condividere questo articolo con altri cattolici che, allo stesso modo, sono disinformati e vogliono sapere cosa insegna veramente la Chiesa su queste questioni.

Il canone 1364 impone la scomunica ipso facto a tutti gli scismatici

Questo canone recita in latino:

Canone 1364 § 1. Apostata a fide, haereticus vel schismaticus in excommunicationem latae sententiae incurrit, firmo praescripto can. 194 §1, n. 2: …

Che in italiano recita:

Canone 1364 §1. L’apostata dalla Fede, l’eretico e/o lo scismatico, incorre nella scomunica latae sententiae, fermo restando il disposto del canone 194 §1, n. 2; ,,,

Qui l’espressione latina, “latae sententiae”,  significa “senza la necessità di una condanna dichiarata”.

Canone 1331, gli effetti giuridici dell’essere scismatico includono la perdita dei diritti

Il canone successivo spiega quali sono gli effetti dell’essere scomunicato latae sententiae, senza che alcun tribunale o autorità lo dichiari, ovvero cosa accadrebbe se qualcuno si unisse a uno scisma o diventasse scismatico, quali diritti perderebbe:

Canone 1331 §1. Excommunicatus vetatur:

1° ullam habere partecipazioniem miisterialem in celebrandis Eucaristiae Sacraficio vel quibuslibet aliis cultus caerimonalis;

2° sacramenta vel ssacramentalia celebrare et sacramenta ricettare;

3° ecclesiasticis officiis vel ministeriis vel munierubus qualibuslibet fugi vel actus regiminis ponere.

Che in italiano è:

Canone 1331 §1. Allo scomunicato è proibito:

1° avere alcuna partecipazione come ministro nella celebrazione del Sacrificio dell’Eucaristia e/o in ogni altro culto cerimoniale di qualunque genere;

2° celebrare i Sacramenti o sacramentali e ricevere i Sacramenti;

3° esercitare qualsiasi tipo di uffici ecclesiastici e/o munera di qualunque genere e/o porre un atto di governo.

Papa Niccolò II dichiara scismatici tutti gli antipapi

Citerò qui la Bolla di Papa Niccolò II, “In Nomine Domini”, n. 4, promulgata il 13 aprile 1059 nella Basilica Patriarcale Costantiniana del Laterano, alla presenza del Sinodo di tutto il Clero Romano:

§4. Per questo motivo, se qualcuno è stato eletto, o anche ordinato, o intronizzato, contro questo nostro decreto promulgato con sentenza sinodale, sia per sedizione, e/o presunzione, o qualsiasi inganno, sia abbattuto dall’autorità divina e da quella dei santi apostoli, Pietro e Paolo, con un anatema perpetuo insieme ai suoi promotori, sostenitori e seguaci come uno separato dalle soglie della santa Chiesa, proprio come l’Anticristo, invasore e distruttore di tutta la cristianità, e non gli venga data udienza su questo, ma sia deposto da ogni grado ecclesiastico a qualsiasi altro che lo precedesse, senza alcuna obiezione fatta, al quale se qualcuno in qualsiasi modo aderisce, e/o mostra qualsiasi tipo di riverenza nei confronti del Pontefice, o presume di difenderlo in qualcosa, sia abbandonato con uguale sentenza, che se qualcuno si dimostra un violatore di questa sentenza del nostro santo decreto, e ha cercato di confondere la chiesa romana con la sua presunzione, e di suscitare disordini contro questo Statuto, sia dannato con anatema e scomunica perpetui, e sia reputato tra gli “empi”, che “non risorgeranno in giudizio” (Salmo 1:5), conosca l’ira dell’Onnipotente contro di lui, e quella dei Santi Apostoli, Pietro e Paolo, la cui Chiesa ha presunto di ingannare, conosca una follia devastante in questa vita e in quella futura; “La sua dimora diventi deserta, e non ci sia nessuno che abiti nelle sue tende” (cfr. Salmo 69:26): “I suoi figli siano orfani e sua moglie vedova” (Salmo 108:9), “sia scosso completamente” (cfr. Salmo 108:10) fino alla follia, e “i suoi figli vadano in giro mendicando e siano cacciati dalle loro dimore” (Salmo 108:10). «L’usuraio divori tutti i suoi beni, e lo straniero distrugga tutte le sue fatiche» (Sal 108,11); «Tutto il mondo combatta contro di lui» (cfr Sap 5,21), e tutti gli altri elementi siano contro di lui, e i meriti di tutti i Santi, in pace, lo confondano e in questa vita si vendichino apertamente di lui.

Leone XIV non è papa, perché è stato eletto non canonicamente, e quindi, è un antipapa.

Per le prove di ciò, vedere:

Come Papa Giovanni Paolo II dichiara invalido il Conclave del maggio 2025, non conferendo alcun diritto di essere papa al Cardinale Prevost, inviato a oltre 5000 tra chierici e religiosi a Roma.

Lettera aperta a un Cardinale, riguardo all’invalidità del Conclave del maggio 2025, inviata a oltre 150 Cardinali.

Pertanto, tutti i cattolici in comunione con l’Antipapa Leone XIV hanno subito la perdita di ogni diritto

L’effetto di essere in comunione con un falso papa, cioè con qualcuno che ha usurpato l’Ufficio Apostolico, la Dignità o il Munus, con una falsa o illegittima pretesa al papato, è che egli è uno scismatico, separato da Cristo, e lo sono anche tutti coloro che lo riconoscono come “Romano Pontefice”, perché si stanno unendo a un impostore, un uomo NON in comunione con Gesù Cristo o con la Chiesa Cattolica.

Poiché sono trascorsi quasi sei mesi da questo atto di scisma, e poiché tutte le parti sono state debitamente ammonite per lettera, qui a Roma, e poiché tutte le parti persistono, consapevolmente, nel loro crimine e nella loro frode, senza rimorso o vergogna, si può ragionevolmente presumere che siano ostinati e acconsentano formalmente a essere in scisma con un antipapa, cioè con un uomo eletto non canonicamente.

Per dimostrare come un completo spirito di menzogna e frode si sia impossessato delle menti e dei cuori di questi scismatici, che sono a conoscenza di tutti i documenti e i fatti sopra menzionati, mi limiterò a citare due esempi: Un vescovo ha recentemente affermato: “Se tutti i cardinali e i vescovi del mondo accettano questa elezione, essa diventa valida”. E un altro, uno dei cardinali vicini a Prevost e a Papa Francesco, ha recentemente affermato che rifiutare Papa Leone dimostra la totale mancanza di spirito di comunione, e questa è una bestemmia contro lo Spirito Santo.

È ovvio che tali affermazioni rifiutano implicitamente le leggi della Chiesa e la verità della storia recente, per non parlare del fatto che sono o implicano sia una bestemmia che una negazione dell’insegnamento di Cristo, il Quale ha dichiarato, come Re, che “qualunque cosa” Pietro “leghi sulla terra, sarà legata in Cielo”, nel Suo Regno. Inoltre, tutti coloro che rifiutano le leggi di Cristo Re sono ribelli e sono coinvolti in una cospirazione aperta contro il Suo Regno. Pertanto, nessuno di questi ecclesiastici ha o gode più del diritto di rivendicare autorità o giurisdizione su alcun cattolico. Non possono imporre leggi, non nominare nessuno a nessuna carica, non eleggere nessuno a nessuna carica, non determinare nulla per nessuno, né ora né in futuro. Sono scomunicati e sono al di fuori della Chiesa cattolica e separati da Cristo. E non possono essere salvati, secondo la Bolla di Papa Bonifacio VIII, Unam Sanctam (testo latino, testo italiano), poiché ovviamente NON si sottomettono a un vero papa.

Infine, nessuno di questi ha più di fatto il diritto di eleggere il Papa, perché o hanno perso tale diritto in virtù del canone 1331, sezione 1, o non vogliono esercitarlo, poiché ritengono che Leone XIV sia un papa legittimo.

Quindi hanno subito la decadenza del diritto.

E questo è ciò che ho promesso di dimostrare.

Di conseguenza, sebbene questi “cattolici” esistano ancora e vivano, e abbiano diritti naturali e civili secondo il diritto ecclesiastico, poiché hanno subito la perdita di ogni diritto di compiere atti che conferiscono diritti, è come se non esistessero fisicamente o fossero morti. Quindi, gli scismatici di Leone XIV non hanno voce in capitolo su chi sia il Papa.

Quanto a come il papato possa essere ripristinato in circostanze così orribili, il canonista Guido Ferro Canale lo ha già spiegato due anni fa, QUI, e io l’ho dimostrato 6 anni fa QUI.

Come avere elezione legittima, quando i Cardinali elettori sono tutti in scisma?

Così, tra poche settimane, quando i cattolici di Roma, che respingono le pretese di Roberto Prevosto (Leone XIV), si riuniranno in accordo con l’insegnamento di Papa Niccolò II, nella sua Bolla In Nomine Domini, n. 3, possano partecipare in una elezione legittima del Romano Pontefice. Ascoltiamo le sue parole, che spiegano come risolvere tali crisi, parlando dei cattolici che sono membri della Chiesa di Roma, cioè di coloro che hanno residenza ecclesiastica nella Diocesi di Roma e nelle sue diocesi suburbicarie, così:

§ 3. Pertanto, se la perversità degli uomini depravati e iniqui prevale a tal punto che non è possibile tenere un’elezione pura, sincera e libera nella Città, i Cardinali Vescovi con i chierici religiosi e i laici cattolici, anche se pochi, ottengano il diritto di potere (ius potestatis) di eleggere il Pontefice della Sede Apostolica, dove ritengano più opportuno. Chiaramente, una volta completata l’elezione, se dovesse scoppiare un conflitto bellicoso e/o se la lotta di qualsiasi tipo di uomini resistesse con la serietà della malvagità, tale che colui che è stato eletto non potesse prevalere per essere intronizzato nella Sede Apostolica secondo la consuetudine, tuttavia, che l’eletto ottenga come Papa l’autorità di governare la Chiesa Romana e di disporre di tutte le sue facoltà, che il Beato Gregorio, come sappiamo, fece prima della sua consacrazione.

La procedura per convocare, condurre e tenere questa elezione è già iniziata, come riportato su ChiesaRomana.Info, con il consenso di oltre 5000 chierici e religiosi della Chiesa di Roma, che, debitamente informati, non si sono opposti alla convocazione.

Canonista: La Migliore Opinione è che i Fedeli Romani possano eleggere il Pontefice Romano

Commento e Critica di Frà Alexis Bugnolo

Nel 2023, quando i fedeli di Roma si riunirono per eleggere il successore di Papa Benedetto XVI, a causa della grave e straordinaria circostanza della defezione dell’intero Collegio Cardinalizio, a causa della loro volontaria cospirazione nel Conclave illegale del 2013, contro il Pontefice regnante che non aveva mai validamente rinunciato al suo munus petrino, il canonista genovese Guido Ferro Canale, che ha un dottorato in diritto canonico, si oppose alla procedura prima del fatto, in un articolo che ho confutato QUI.

Tre settimane dopo, evidentemente ancora risentito per le mie correzioni, ha scritto l’articolo sopra citato, intitolato “Altro sulle Assemblee che eleggono il Papa”, in cui discute la storia della giurisprudenza e delle dispute sulla questione dell’elezione del Pontefice Romano, pubblicato sul sito web di Radio Spada, considerato un sito web di estrema destra pro-sedevacantista qui nel Nord Italia. Tuttavia, mi è stato riferito da fonti attendibili che Guido Ferro Canale è un canonista accreditato presso la Rota Romana, a Roma.

Non ero a conoscenza della sua confutazione, quindi ora la commenterò, poiché inconsapevolmente, due anni fa il canonista Canale ha spiegato come i fedeli di Roma quest’anno, nel 2025, possano effettivamente eleggere il Pontefice Romano nell’ipotetica situazione quasi impossibile in cui tutti i cardinali venissero meno al loro dovere di eleggere legittimamente un Pontefice Romano.

Devo dire che non ho mai incontrato nessuno studioso o avvocato che, nel tentativo di confutarmi, abbia ammesso quasi tutte le argomentazioni che avrei riproposto due anni dopo. Ma la straordinaria produzione letteraria del canonista Canale merita di essere menzionata e lodata, anche se non siamo d’accordo su tutti i punti.

Tuttavia, citare ciò che ha scritto più di due anni fa servirà a zittire i falsi studiosi che sostengono che i fedeli di Roma non possono agire nelle attuali circostanze dell’elezione illegale di un eretico manifesto, le cui condizioni vanno oltre l’ipotesi impossibile concepita da Canale nel febbraio 2023.

L’ipotetica impossibilità che non ci siano cardinali per eleggere un papa

Per “ipotetica impossibilità” intendo il caso possibile in cui non ci siano cardinali viventi o cardinali disposti a eleggere un papa secondo la legge attuale o le leggi in vigore a tal fine. Ciascuna di queste cause dell’ipotetica impossibilità sono cause che nell’ordine giuridico sono considerate equivalenti. Quindi, sia che non ci siano effettivamente cardinali elettori viventi, sia che tutti decidano di violare le regole o di eleggere un eretico, nella giurisprudenza si pone la stessa domanda: cosa si deve fare? Come si può eleggere un cattolico valido, allora?

Il canonista Canale discute questo punto al n. 3 del suo articolo sopra citato, dove scrive:

3. Un corpo elettorale di riserva?

Ci si è chiesti, naturalmente, cosa accadrebbe se dovesse venir meno l’intero Collegio cardinalizio: il dubbio precede di diversi secoli i problemi attuali e, anche se a suo tempo è stato discusso come tranquillo problema di scuola, non vi è unanimità tra gli autori. Per quanto ho appena detto, è chiaro che si tratta di un caso quasi impossibile, perché anche i Cardinali dubbi eleggerebbero validamente (e avrebbero, quindi, il diritto e il dovere di procedere); vale tuttavia la pena di riferire che le opinioni che si contendono il campo sono tre, perché secondo alcuni, venuto meno il Collegio, l’elezione del Papa spetterebbe ai canonici lateranensi, secondo altri si devolverebbe ai Pastori di grado inferiore e quindi al Concilio imperfetto, mentre la terza opinione afferma che, siccome il caso non è mai stato disciplinato, limitatamente ad esso debbono considerarsi tuttora in vigore le norme precedenti, come dire l’elezione “a clero e popolo” (17).

Qui, nella nota 17, egli osserva che non vi è alcun autore che possa citare per la terza opinione. Questo perché si tratta dell’opinione che ho sostenuto, e tralascerò il fatto che avrebbe dovuto citarmi nella mia domanda scolastica (versione inglese, versione italiana), di cui era certamente a conoscenza. Ma il fatto che la citi è almeno il riconoscimento che la mia opinione su questa questione merita di essere presa in considerazione insieme a quella dei più grandi canonisti del passato, il che è certamente il più grande complimento che un canonista vivente mi abbia mai fatto. Grazie, dottore!

Canale spiega poi che nella storia della giurisprudenza ecclesiastica non esiste alcuna legge scritta che possa risolvere le divergenze di opinione in merito. Tuttavia, egli esclude la prima opinione, poiché in nessuna legislazione papale o concilio il diritto di eleggere il Pontefice Romano è stato concesso ai canonici della Cattedrale di Roma, la Basilica Lateranense. Egli esclude anche la seconda opinione, perché tra gli esperti di giurisprudenza ecclesiastica esiste un dibattito irrisolto sul fatto che la carica di Pontefice Romano sia inseparabile o meno dal Vescovo di Roma. Se non lo è, allora la seconda opinione fallirebbe, se ho capito bene Canale nel suo precedente articolo.

Infine, egli parla direttamente della mia opinione, la terza, in questi termini:

Non resta, allora, che rifarsi alla terza opinione, l’unica che possa invocare in proprio favore un sicuro fondamento positivo: la legge anteriore, che si presume non abrogata quando la nuova non regoli un qualche caso.

Grazie, dottore! Non capita tutti i giorni che un frate francescano, che non ha una laurea in diritto canonico, sia onorato con tanto rispetto da un dottore in diritto canonico.

Dopo averlo ammesso, il giurista sostiene molte delle sue opinioni, senza alcun fondamento nel diritto positivo, anche se ha appena elogiato la terza opinione per avere questa qualità. Egli sostiene che i laici possono partecipare, ma sostiene che hanno solo il diritto di veto. In secondo luogo, egli sostiene che il clero debba essere presente e cita come precedente l’elezione di un antipapa da parte di Ludovico di Baviera nel 1328, che a mio avviso non è una buona scelta come precedente. Infine, egli sostiene che per “clero” si debbano considerare solo i membri della diocesi di Roma, senza tenere conto del fatto che al tempo di San Pietro Apostolo esistevano solo due diocesi nel Lazio, Roma e Nepi. Le diocesi suburbicarie non esistevano ancora, né sarebbero state chiamate specificamente suburbicarie fino a più di 1000 anni dopo.

Ciò che Canale fa, e che ovviamente trovo molto discutibile, è negare specificamente il “diritto apostolico” come categoria di diritto, nella nota 18, dove scrive:

[18] Non si tratta comunque, beninteso, di un preteso ius apostolicum, categoria già di per sé inutile perché tutto ciò che gli Apostoli hanno disposto rientra o nel diritto divino oppure in quello umano: appunto perché siamo nel campo della semplice legge umana, la disciplina che si può supporre ancora in vigore per questo solo caso è quella immediatamente anteriore alla riserva dell’elezione

Qui, Canale si riferisce, credo, alla bolla di papa Niccolò II, In Nomine Domini, che fu la prima legge papale scritta sull’elezione del Pontefice Romano che limitava l’elezione ai cardinali, oppure alla decisione dell’apostolo San Pietro di concedere questo diritto alla Chiesa di Roma. — Poiché papa Giovanni Paolo II nella sua legge, Universi Dominici Gregis, abroga esplicitamente tutte le precedenti leggi papali, ritengo che l’argomento più forte sia che «la disciplina precedente» sia quella del diritto apostolico, che nessun Papa può abrogare in linea di principio, e non quella di Niccolò II, anche se la differenza è minima, poiché al n. 3 di quella bolla lo stesso papa Niccolò II, In Nomine Domini, parla di circostanze straordinarie e implicitamente utilizza lo stesso argomento di Canale del ricorso a una fonte di diritto superiore, cosa che fecero i cardinali San Pietro Damiano e Umberto insieme all’arcidiacono San Ildebrando di Sovana, nell’elezione del 1058, in Toscana, a Siena, quando elessero Gerardo, vescovo di Firenze, come Niccolò II, alla presenza di un piccolo numero di ecclesiastici e laici di Roma.

Critica

Non credo sia necessario confutare la negazione finale di Canale, poiché è evidente a qualsiasi lettore che vi sia un difetto sostanziale nel ricondurre lo ius apostolicum al diritto divino, dato che in questo caso le circostanze storiche hanno tutto a che fare con le precise determinazioni del diritto in questo caso straordinario e quasi impossibile.

In primo luogo, perché specificando la legge precedente come Diritto Apostolico, si fonda l’argomentazione sulla decisione storica ispirata dall’Apostolo San Pietro, confermata dall’Apostolo San Paolo, di concedere l’elezione all’intera Chiesa Romana, una Chiesa che nell’anno della morte del Principe degli Apostoli comprendeva quasi tutto il Lazio, ad eccezione della Diocesi di Nepi (che non ha mai fatto parte di una diocesi suburbicaria). — Pertanto, è chiaro che il diritto di voto spetta a tutti i membri di quella Chiesa, non solo al clero, poiché non vi sono restrizioni scritte di questo tipo nei documenti storici. Inoltre, il diritto di voto non spetta solo al clero della diocesi di Roma, ma almeno a tutti i suburbicani che facevano parte di Roma alla morte dell’Apostolo, se non a tutto il resto del Lazio. Inoltre, esso spetta a tutto il clero cattolico di Roma, non solo a quello di rito romano, ma a tutti i riti, semplicemente perché ai tempi dell’Apostolo non esisteva tale distinzione di giurisdizioni.

Conclusione

Pertanto, il progetto “Salva Roma” è pienamente giustificato e i suoi principi di diritto sono stati inconsapevolmente approvati da uno dei più famosi esperti italiani di diritto canonico, due anni fa, prima ancora che egli potesse immaginare che l’elezione invalida di un eretico manifesto potesse rendere ancora più impossibile l’ipotetico impossibile. Infatti, a causa della natura eretica dell’elezione, vi è una necessità ancora maggiore di ricoprire la carica, come riferisce Papa Paolo IV nella sua Costituzione “Cum ex apostolatus officio”, dove afferma che i cattolici hanno il diritto di ricoprire immediatamente le cariche detenute da qualsiasi eretico (cfr. § 5). Infatti, anche se tutto il clero del Lazio aderisse all’eretico Prevost, proprio per quella colpa perderebbe anche la deferenza dovuta da secoli alla sua posizione preminente nell’elezione del Pontefice Romano. — Anche se, di fatto, avendo ricevuto le migliaia di lettere che ho già inviato e non avendo sollevato obiezioni alle mie argomentazioni e alla mia proposta di un’elezione per diritto apostolico, se il clero della Chiesa di Roma rimarrà in silenzio dopo il 24 settembre, avrà tacitamente ammesso che l’elezione può essere indetta e che un cattolico può essere eletto. E questo, in giurisprudenza, equivale a votare e ad essere presenti. Ed è proprio per questo che ho scritto al clero, affinché potesse discolparsi nel modo più semplice possibile.

Nota: ciò che io chiamo elezione per “diritto apostolico”, Canale lo chiama elezione per “diritto positivo”, ma entrambi ci riferiamo alla stessa cosa, un’elezione.

Sulla perdita di diritto e di competenza

In quest’articolo si spiega come il clero, i religiosi e i laici della Chiesa di Roma recuperano il loro diritto di eleggere il Pontefice Romano a cagione del misfatto dei Cardinali nel Conclave ricente (Cfr. Papa Niccolò II, In Nomine Domini, n. 3, per conferma)

di Frà Alexis Bugnolo

Viviamo in una moderna democrazia liberale, quindi molti di noi godiamo del diritto di voto. E non siamo obbligati a votare. Quindi, se non abbiamo fiducia in nessun candidato, possiamo astenerci dal voto. E poiché una situazione del genere è comune per i cattolici fedeli, dato che molti candidati sostengono programmi contrari alla fede cristiana, siamo abituati ad astenerci spesso dal voto. — Quando lo facciamo, tuttavia, rinunciamo all’uso del nostro diritto di voto ed lo perdiamo de facto.

Qui, si deve distinguere tra la perdita del diritto, in senso proprio, cioè quando uno non ha più il diritto per legge, e la perdita del diritto per uso improprio, quando uno non usa il diritto correttamente o non lo usa affatto. In questo articolo, quando parlo di perdita del diritto, mi riferisco a quest’ultima specie, quella che nel diritto comune è chiamata “decadenza del diritto” o “forfeiture of right”: la perdita, da parte di un soggetto, della possibilità di esercitare un diritto a causa del mancato compimento di un’azione.

La rinuncia o la perdita del diritto è quindi un evento molto comune nei moderni Stati nazionali, quindi di solito non ci pensiamo. Ciò è ancora più vero nell’elezione del Pontefice Romano. Ma quest’anno è molto importante prestare attenzione a questa de facto perdita di diritto.

Decadenza di diritto in Elezione Papali del passato

Secondo le norme attuali, Papa Giovanni Paolo II nella sua legge sui Conclavi, Universi Dominici Gregis, (di seguito UDG) limita al n. 33 il diritto di voto a un massimo di 120 cardinali, e solo ai cardinali che avevano meno di 80 anni il giorno della morte o delle dimissioni valide del papa precedente.

E poiché il diritto di eleggere il Pontefice Romano era riservato esclusivamente ai cardinali, fin dal 1059 ci sono state molte occasioni in cui i cardinali de facto hanno perso il loro diritto di voto.

Ciò può accadere perché erano troppo malati per votare o per recarsi sul luogo dell’elezione. Oppure perché la notizia della morte del Papa è arrivata contemporaneamente alla notizia dell’elezione del suo successore. In molti altri casi, guerre, carestie e pestilenze hanno impedito ai cardinali di arrivare in tempo per l’elezione.

Questi sono esempi in cui si può essere costretti a rinunciare al proprio diritto a causa di un ostacolo insormontabile: in giurisprudenza questo si chiama ” forza maggiore “. Potreste aver visto questo termine in un contratto di assicurazione, dove sono elencate le condizioni in cui la polizza non paga, come guerre, terremoti, tornado, uragani, terrorismo e “atti di Dio”, come la caduta di un meteorite.

Ma cosa si deve fare quando tutti coloro che hanno il diritto de facto perdano il loro diritto?

Ciò può avvenire volontariamente, per forza maggiore o come conseguenza della decisione di non agire correttamente.

Ho già menzionato le prime due cause, ma che dire della terza? Ad esempio, se tutti votassero per un candidato non autorizzato a presentarsi alle elezioni, nella maggior parte delle nazioni, pur esercitando apparentemente il proprio diritto, lo perderebbero di fatto. Escludere un candidato dalle elezioni è una tattica comune degli Stati massonici per tenere sotto controllo il popolo.

Ma anche votando in modo improprio o illegale si può perdere il proprio diritto: ad esempio, votando in modo errato o nel seggio sbagliato.

Un esempio di elezione papale in cui si è verificata la decadenza del diritto

Nell’elezione del Pontefice Romano, abbiamo molti casi in cui i cardinali hanno perso il loro diritto partecipando a elezioni illegali. Un esempio di ciò è stato, alla morte di Papa Stefano IX nel’1058, dopo che egli aveva promulgato un decreto secondo cui nessuna elezione del suo successore poteva aver luogo fino al ritorno di Sant’Ildebrando dalla corte imperiale in Germania. Tuttavia, i cardinali e la nobiltà romana, non volendo che fosse eletto un candidato riformista, procedettero all’elezione di Giovanni, vescovo suburbicano di Velletri, utilizzando le truppe per prendere il controllo della città di Roma e pacificare qualsiasi opposizione alle loro azioni.

Tale decadenza di diritto è normalmente quasi permanente, perché se non solo si partecipa a un’elezione illegale, ma si aderisce al candidato eletto, ovviamente si rifiuterà di partecipare a un’elezione legale, perdendo così il diritto di voto in un’elezione legale.

Papa Niccolò II, eletto dai cardinali alla corte del vicario imperiale a Firenze, in seguito alla rivendicazione di Giovanni di essere papa Benedetto X, aveva quindi forti motivi per chiarire una volta per tutte cosa significasse la perdita del diritto in un’elezione papale. E lo fece nella bolla In Nomine Domini, del 15 febbraio 1059, al n. 3 di quella legge. Potete leggerla in latino QUI, in formato PDF.

Applicazione di questi principi al Conclave del 7-8 maggio 2025

Questa breve considerazione sugli aspetti teorici della perdita de facto dei diritti è molto pertinente al modo in cui i cattolici dovrebbero affrontare il Conclave del 7-8 maggio 2025, perché la maggior parte dei cattolici, che non hanno alcuna comprensione o conoscenza della storia delle elezioni papali, subiscono semplicemente un cortocircuito intellettuale quando si trovano di fronte a possibili prove che il Conclave non ha avuto un risultato valido, semplicemente perché non sanno cosa fare in una circostanza del genere. È come se li sorprendeste portando un buco nero nel loro salotto. La reazione spesso non è molto diversa.

Ma ora forse potete capire: tenendo un Conclave in modo illegale, sostenendo di avere una dispensa che secondo la Legge Papale, UDG, n. 4, non potevano utilizzare, hanno contato 133 voti in modo irregolare, cosicché nessuno avrebbe potuto essere validamente eletto. Hanno anche votato per un uomo che era pubblicamente noto per essersi allontanato dalla fede cattolica prima della sua elezione, in violazione della legge papale di Papa Paolo IV, Cum ex apostolatus Officio, n. 6, che dichiara l’elezione di tutti questi uomini nulla, invalida e irrita, cioè da considerarsi come mai avvenuta, indipendentemente dal numero di cardinali, vescovi o capi di Stato che riconoscono l’“eletto” come Papa. Questi cardinali, quindi, hanno perso de facto il loro diritto di voto nel misfatto, perché a meno che non riconoscano il loro errore.

E poiché, per quanto ne so, finora nessun cardinale elettore si è espresso contro questa elezione irregolare, la Chiesa si trova di fronte alla mancanza di un papa valido e rimane in sede vacante, che apparentemente durerebbe decenni, se non ci fosse un rimedio legale.

Ecco perché l’autorevole insegnamento di Papa Niccolò II su cosa fare in un caso del genere ha un valore così importante per la Chiesa oggi. Applicando il principio secondo cui «la necessità non conosce legge», come egli insegna in n. 3 della sua bolla papale, In Nomine Domini, e il principio secondo cui la restrizione dell’elezione del Pontefice Romano al clero cardinale della diocesi di Roma è solo prudenziale, la stessa soluzione si applica ora, con la loro perdita di fatto del diritto, come sarebbe necessario se tutti i cardinali elettori fossero apostatati o morti, vale a dire che il diritto di voto tornerebbe all’elettorato originario a cui San Pietro Apostolo ha conferito tale diritto: l’intera Chiesa di Roma, clero, religiosi e laici.

I cattolici che non comprendono come la perdita del diritto influisca sulle elezioni continueranno tuttavia ad aspettare per sempre che i cardinali si pentano o che Prevost muoia o abdichi. E per rimediare a questa ignoranza, che li condannerà, ho scritto oggi questo articolo sulla perdita del diritto.

Nel 1058, quando i cardinali che elessero Benedetto X agirono come fecero, il partito cattolico dei cardinali non attese per procedere a un’elezione legittima. Non si sedettero a dialogare o negoziare, e certamente non pensarono che, solo perché Benedetto X era stato eletto per primo, la sua elezione fosse valida. Né invitarono il gruppo di cardinali che aveva eletto l’antipapa all’elezione legale a Firenze. Né hanno considerato che la loro assenza potesse in alcun modo causare l’invalidità della loro stessa elezione di Nicola II.

La validità di un’elezione non deriva dalla dignità di coloro che votano, ma dal loro rispetto delle regole di voto. I cardinali elettori nel maggio del 2025 hanno perso il loro diritto de facto tramite un misfatto, ed è solo una questione di cortesia che il clero cattolico e i fedeli di Roma li informino del loro errore e ritardino sperando nel loro pentimento. Se i fedeli cattolici di Roma vogliono imitare San Ildebrando e San Pietro Damiani, tuttavia, dovrebbero procedere immediatamente a un’elezione da parte dell’elettorato originale. Ciò è particolarmente vero perché, aderendo a qualcuno che non è né potrà mai essere Papa, i cardinali sono coinvolti sia in un atto di scisma che in una cospirazione di eresia, entrambi i quali causano loro la scomunica latae sententiae.

Papa Benedetto XVI li conosceva bene

Nella sua Declaratio dell’11 febbraio 2013, Papa Benedetto XVI ha affermato che il suo successore dovrà essere eletto da coloro «che sono competenti». Ha usato lo stesso linguaggio del Canone 349, dove i Cardinali sono indicati come i competenti per eleggere il Pontefice Romano. Ma la competenza viene completamente distrutta quando il tenente usa i propri diritti ministeriali per violare ogni fiducia che Dio e la Chiesa ripongono in lui per eleggere validamente un cattolico come Papa. Visto che i Cardinali hanno violato questa fiducia due volte negli ultimi 12 anni, il commento di Papa Benedetto XVI è davvero attuale. “Competenza” si riferisce alla capacità di un’abilità che, a causa della sua qualità superiore, rende chi la possiede ricercato prima di tutti gli altri: questo è il senso del latino cum- e peto-, cercare completamente. Ovviamente, quando tutti i Cardinali elettori agiscono in modo illegale da far decadere i propri diritti di eleggere il Pontefice Romano, non soddisfano più i requisiti del canone 349.

Infatti, come i Santi Cardinali Pietro Damiano ed Ildebrando sono agiti nel 1058, in risposta all’elezione illegale di Benedetto X, perpetrato dai Cardinali, chierici e Laici della Chiesa di Roma, così oggi, a causa dell’intera defezione dei Cardinali Elettori dai loro doveri, il Clero, i Religiosi e i Laici della Chiesa di Roma recuperano il loro diritto, per ordinanza apostolica e per la salvezza della Chiesa, di eleggere un Papa cattolico.

Qui i principi giuridici sono gli stessi, ma si muovono in direzioni opposte.

Per maggiori informazioni, vedi:

https://www.chiesaromana.info/index.php/2025/05/23/appello-a-tutti-i-cattolici-della-chiesa-romana/

https://www.chiesaromana.info/index.php/2025/05/27/cattolici-conoscete-i-vostri-diritti/

Un’analisi canonica del perché il Conclave del maggio 2025 non ha avuto un risultato valido

A causa della violazione delle prescrizioni delle legge papale di Papa Giovanni Paolo II

di Frà Alexis Bugnolo

Questo è un articolo per i cattolici che desiderano riflettere e conoscere le leggi della Chiesa e i problemi giuridici del Conclave del 2025. Dedicate almeno 30 minuti alla lettura di questo articolo.

Tuttavia, se desiderate leggere una breve esposizione diretta, invece di un lungo articolo, leggete semplicemente la Lettera aperta a un cardinale, qui.

INTRODUZIONE

Come ho scritto nel 2020, alla conclusione del mio articolo in cui ho ripubblicato le accuse del vescovo Donald Sandborn sulla pedofilia tra i sacerdoti della Fraternità San Pio X:

Infine, chi è e chi non è il papa non è una questione di opinione. È determinato dalla norma del diritto canonico e dal giudizio della Chiesa in caso di dubbio. Sebbene in casi controversi possiamo esprimere giudizi personali e siamo tenuti a farlo, dobbiamo comunque riconoscere che i termini del diritto canonico o della legge papale sono determinanti e oggettivi e portano a conclusioni che non sono opinioni ma obbligatorie per tutti.

E se nei molti anni di discussione sui problemi del cosiddetto Conclave del 2013 ho notato qualche difficoltà per i cattolici anche solo ad ascoltare l’argomento, è questa: poiché la maggior parte dei cattolici non conosce le leggi della Chiesa, non è disposta a rischiare di entrare in una discussione che non capisce.

Non posso biasimarli per questo, poiché c’è una buona dose di umiltà intellettuale e di ragionevole cautela al riguardo, se quando parlano dell’elezione del Papa incontrano un altro cattolico che dice: «Sai che le regole del Conclave sono state violate e che X non è il vero Papa?». Infatti, essi classificano tale affermazione come equivalente a dire: «Lascia che ti spieghi perché tutti i cattolici che conosci e rispetti, compresi il clero e i religiosi, vengono ingannati o raggirati».

Certo, per chi non ha mai osato mettere in discussione la veridicità della narrativa dominante che gli è stata propinata, un’affermazione del genere è una follia, o almeno sembra talmente improbabile da non meritare nemmeno di essere presa in considerazione.

Ed è così che la maggior parte dei cattolici è stata ingannata e ha accettato di farsi somministrare i letali e pericolosi «vaccini» contro il Covid, che erano in realtà iniezioni sperimentali contenenti più di 53 agenti letali. Dato che tutti in TV, alla radio e su Internet dicevano la stessa cosa, hanno creduto che ci fosse una pandemia e che solo il “vaccino” Covid potesse salvarli, anche se, se avessero mai avuto dei dubbi, non sarebbe stato difficile trovare qualcuno che lo mettesse in discussione, SE avessero già iniziato a fare domande e a pensare con la propria testa.

Purtroppo, ci sono ancora molti che credono alla narrativa Covid e sostengono che ci sia stata una pandemia e che non ci fosse nulla di sbagliato in essa. E questo include circa il 95% del clero.

Quindi capisco bene come molti cattolici non abbiano ancora capito che solo perché qualcuno è gentile, amichevole, disponibile, o è un prete, un religioso o un vescovo, questo NON garantisce che sia degno di fiducia in tutte le questioni. Ma capisco come i cattolici semplici credano semplicemente a tutto ciò che i preti dicono loro, anche se so che se si ha un po’ di intelligenza, gli ultimi 65 anni dovrebbero essere stati sufficienti per rendersi conto che non tutti i preti sono onesti, virtuosi o affidabili.

Quindi, confrontarsi con il suggerimento di un altro cattolico di esaminare il Conclave del maggio 2025, perché sostengono che ci fossero gravi problemi legali in esso, o che non abbia validamente eletto il cardinale Prevost come Leone XIV, è forse impossibile da considerare per tali cattolici.

Ma per i cattolici che hanno iniziato a usare le facoltà del proprio intelletto, che Dio ha dato loro, e che vogliono conoscere la verità, perché amano la verità, ciò che segue è la mia spiegazione legale dettagliata del perché il Conclave ha infranto così tante regole da non avere un esito legalmente valido e che, quindi, il cardinale Prevost non è mai stato validamente eletto Papa.

In primo luogo, questa non ha assolutamente nulla a che vedere con il fatto che mi piaccia o meno il cardinale Prevost, o che egli sia americano, peruviano, italo-americano, ecc., agostiniano, ecc. Quanto segue riguarda semplicemente le regole su come un uomo dovrebbe essere eletto papa e ciò che i papi dicono essere il risultato di tale elezione quando essa non segue le regole.

In secondo luogo, questi problemi legali non hanno nulla a che vedere con presunte cospirazioni o complotti avvenuti durante il Conclave, la violazione di segreti, dicerie o sospetti. L’intera esposizione che segue si basa semplicemente sui fatti e su come questi non siano in armonia con le leggi della Chiesa relative a un’elezione valida.

Ora, se volete un’esposizione breve e diretta, invece di un lungo articolo, leggete semplicemente la Lettera aperta a un cardinale, qui.

E si può leggere il testo della legge papale, Universi Dominici Gregis, qui in Latino.

Infine, se non ammetti che la verità possa essere conosciuta, ma che di essa si possano avere solo opinioni, puoi comunque leggere l’articolo che segue, anche se il beneficio che ne trarrai non sarà così grande. Riflettete sulle argomentazioni e, se trovate qualche errore nella mia esposizione, lasciate un commento qui sotto, perché a differenza di tutti gli altri siti cattolici che potete leggere, apprezzo chi trova errori o propone controargomentazioni coerenti, anche se sono convinto che i problemi giuridici del Conclave siano così chiari da rendere impossibile qualsiasi attacco diretto alla mia argomentazione.

Il comunicato stampa del 30 aprile: la rivendicazione di avere una dispensa

Il primo problema giuridico deriva dal comunicato stampa autorizzato dai cardinali presenti nella Congregazione Generale per il Conclave, il 30 aprile 2025, il cui testo è stato pubblicato da Vatican News, QUI, e dal sito web del Vaticano, QUI. Quel comunicato parlava di due cose: (1) la pretesa dei cardinali di aver ricevuto una dispensa da Papa Francesco e (2) questioni relative alla presenza di specifici cardinali al Conclave.

Ecco il testo di tale affermazione:

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Dichiarazione della Congregazione dei Cardinali, 30.04.2025

La Congregazione dei Cardinali desidera rendere note le seguenti due questioni di carattere procedurale sulle quali ha avuto modo di riflettere e dibattere nei giorni scorsi:

1) circa i Cardinali elettori, la Congregazione ha rilevato che Sua Santità Papa Francesco, creando un numero di Cardinali superiore ai 120, come stabilito dal n. 33 della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di San Giovanni Paolo II, del 22 febbraio 1996, nell’esercizio della Sua suprema potestà, ha dispensato da tale disposizione legislativa, per cui i Cardinali eccedenti il numero limite hanno acquisito, a norma del n. 36 della stessa Costituzione Apostolica, il diritto di eleggere il Romano Pontefice, dal momento della loro creazione e pubblicazione;

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Problemi giuridici relativi alla dichiarazione del 30 aprile

1. Basata sulla rivelazione di un fatto non di dominio pubblico

I problemi giuridici in questo comunicato stampa sono immediatamente evidenti. In primo luogo, i cardinali affermano di rivelare qualcosa che non era di dominio pubblico. Ciò è sorprendente, poiché l’ultima volta che i cardinali hanno fatto una simile affermazione prima di un’elezione papale è stato nel 1130 d.C., quando il papa precedente, ormai deceduto, aveva preso una decisione che avrebbe influito in qualche modo sulle modalità dell’elezione. Quando la cosa da rivelare è documentata, non c’è alcun problema, ma un segreto che non è documentato non può mai avere forza di diritto o di legge: questo è un antico principio della giurisprudenza romana.

Ed è ancora più sorprendente che i cardinali affermino di rivelare al mondo solo ora che questa decisione è stata presa, anche se si riferiscono a un evento dell’8 dicembre 2024, quasi sei mesi prima!

Se volete capire quanto questo sia radicalmente problematico, basta chiamare un avvocato specializzato in successioni e chiedergli quale sarebbe il valore legale se gli eredi di una persona deceduta affermassero, prima della lettura del testamento, di essere a conoscenza di un segreto sul contenuto del testamento del defunto, che stanno rivelando solo ora.

2. Alla base della rivendicazione vi è un evidente conflitto di interessi

Anche il secondo problema è evidente: il comunicato stampa dei cardinali è influenzata da interessi personali, poiché consente a 13 di loro in più di votare durante il Conclave rispetto a quanto previsto dalla legge papale.

3. La rivendicazione è in contrasto con un precetto formale o una prescrizione della legge scritta

L’Universi Dominici Gregis, promulgato da Papa Giovanni Paolo II (testo qui), consente al paragrafo n. 33, anche se nella legge papale si legge in latino:

Maximus autem Cardinalium electorum numerus centum viginti ne excedat.

O, in italiano, “Inoltre, il numero massimo dei cardinali elettori non ecceda i centoventi”. — Nota bene, che la traduzione italiana al Vaticano legge, “non deve superare”, che non vale poiché il verbo dovere in italiano può significare una necessità meramente di convenienza e non obbligo formale, non come fa il congiuntivo esortativo di eccedere.

Come è chiaro a chiunque, questa affermazione verbale (Maximus autem etc.) è un comando. In diritto si chiama precetto o prescrizione. Un precetto si riferisce a una regola che viene stabilita prima che venga intrapresa un’azione; una prescrizione è una regola scritta in anticipo in un testo vincolante.

La legge papale sui conclavi è una costituzione, perché spiega completamente come deve essere eletto un papa, nel normale corso delle cose. È stata promulgata dal Vicario di Cristo, Papa Giovanni Paolo II, e come tale rappresenta la norma vincolante e obbligatoria, che nessuno può eludere o ignorare.

Quindi affermare di avere una dispensa per non seguirne una parte è davvero un’affermazione importante, non una cosa da poco.

4. La loro rivendicazione non è supportata da alcun documento scritto

Pertanto, esaminando l’affermazione, diventa evidente che c’è qualcosa di molto sbagliato: prima di tutto, che la loro affermazione non ha alcuna prova di essere vera. Cioè, non stanno facendo questa affermazione perché hanno un documento scritto da Papa Francesco che concede formalmente questa dispensa dalla regola che prevede che non più di 120 cardinali elettori possano partecipare al Conclave in qualsiasi momento.

5. La loro rivendicazione non cita alcuna dichiarazione verbale specifica di Papa Francesco

Ciò che è ancora più sorprendente è che i cardinali avanzano questa pretesa senza nemmeno citare un momento specifico, nel tempo o nello spazio, in cui tutti abbiano sentito dalle labbra di Papa Francesco la stessa dichiarazione in cui egli concedeva tale dispensa, o parole equivalenti. Questo è assolutamente straordinario. Una dispensa rivendicata su un base del genere non soddisferebbe nemmeno i requisiti minimi per essere ammessa come prova in qualsiasi tribunale del mondo!

6. La rivedicazione comporta un’interpretazione di un altro atto giuridico da parte di persone che non hanno alcuna autorità per interpretare tale atto, come dichiarano il Canone 16 e l’UDG 1
Nessuna autorità di interpretazione

E per aggiungere la beffa al danno, i cardinali sostengono che un atto specifico di Papa Francesco fosse equivalente alla concessione della dispensa che essi affermano di avere. Questo è davvero straordinario, per usare un eufemismo! Perché se l’atto giuridico ha tale significato, i cardinali potrebbero benissimo citare la legge che lo dichiara. Ma non esiste alcuna legge del genere. E poiché non citano alcuna legge o documento che dichiari che la nomina di più di 120 cardinali dispensa di per sé dalla regola, hanno ammesso che non esiste alcun documento o legge del genere.

E questo è molto grave: perché nel diritto canonico, canone 16 §1, i cardinali NON hanno l’autorità di interpretare gli atti papali, a meno che questa non sia stata loro concessa da qualche papa o canone del Codice di diritto canonico. Ecco il latino di quel canone:

Canone 16 §1. Leges authentice interpretatur legislator et is cui potestas authentice interpretandi fuerit ab eodem commissa.

O in italiano,

Canone 16 §1. Il legislatore e colui al quale è stata conferita dall’autore stesso l’autorità di interpretarle autenticamente, interpretano autenticamente le leggi.

Quindi, se la rivendicazione dei cardinali implica un’interpretazione, cosa che ovviamente fa, poiché essi sostengono che l’atto di nominare i cardinali ha un effetto giuridico, cosa che nessuna legge papale afferma, essi devono citare qualche legge papale che abbia loro concesso l’autorità di interpretare l’atto papale in questo modo. Pertanto, la loro implicita pretesa di interpretare non ha alcun fondamento né nella legge né nella concessione dell’autorità di interpretare. Questo è semplicemente scandaloso.

Lettura errata della legge

Ho già detto altrove, ma vale la pena ripeterlo qui, che l’affermazione dei cardinali contiene un argomento incoerente e falso, poiché essi sostengono che l’UDG n. 36 conferisce a tutti loro il diritto di voto nel Conclave, anche se l’UDG n. 36 dichiara espressamente che la sua dichiarazione è vincolata dalle restrizioni contenute nell’UDG. n. 33, che limita a 120 il numero degli elettori durante il Conclave. — Inoltre, sembrano non essere nemmeno in grado di leggere, perché l’UDG n. 33 non pone restrizioni al numero di cardinali che un papa può nominare, ma pone solo una restrizione al numero di quelli che possono votare in un dato momento durante un Conclave! Pertanto, la loro pretesa che esista una sorta di connessione tra l’atto di essere nominati cardinali e il diritto di voto è totalmente vacua e insensata, una lettura basata su una presunzione interpretativa che non hanno il diritto di fare poiché non sono legislatori.

Materia sulla quale essi pretendono di interpretare, esclusa dall’UDG n. 1

Inoltre, desidero aggiungere qui, dall’osservazione di una esperta in diritto, che l’UDG n. 1 vieta ai cardinali ogni autorità e diritto di fare dichiarazioni ex post facto sulle azioni del defunto Pontefice Romano,

1. Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium nullam potestatem aut iurisdictionem habet in ea quae pertinebant ad Summum Pontificem dum vivebat vel muneribus officii sui fungebatur; ea omnia exclusive uni Pontifici futuro debent reservari. Quapropter invalidum et irritum esse decernimus quidquid potestatis aut iurisdictionis – ad Romanum Pontificem dum vivit pertinentes, vel ad perfunctionem officii ipsius – coetus ipse Cardinalium duxerit exercendum nisi quatenus in hac Nostra Constitutione expresse permittatur.

Il che in italiano sarebbe:

1. Con la Sede Apostolica vacante, il Collegio dei Cardinali non ha alcuna autorità o giurisdizione in quelle cose che appartenevano al Sommo Pontefice mentre era in vita e/o mentre esercitava i munera del suo Ufficio; tutte queste cose devono essere riservate esclusivamente al futuro Pontefice. Per questo motivo, giudichiamo invalida e irrita qualsiasi autorità o giurisdizione – relativa al Romano Pontefice mentre era in vita e/o all’esercizio del suo ufficio – che la congregazione dei Cardinali stessa decidesse di esercitare, salvo nella misura espressamente consentita nella presente Nostra Costituzione.

Pertanto, dovrebbe essere chiaro che i Cardinali non hanno mai avuto alcuna autorità di interpretare l’atto di essere nominati Cardinali come aventi il diritto di voto nel Conclave, poiché su tale atto del defunto Romano Pontefice non hanno mai avuto alcuna autorità o giurisdizione, nemmeno quella di interpretarlo come avente un effetto intrinseco o consequenziale.

7. La rivendicazione dei Cardinali è esplicitamente annullata dall’UDG n. 4

Oltre a tutti questi problemi giuridici, la legge papale di Giovanni Paolo II, Universi Dominic Gregis, al paragrafo n. 4, afferma esplicitamente che nessuna legge può essere dispensata durante la sede vacante e che se qualcuno sostiene di avere tale dispensa, indipendentemente da come la rivendichi, la sua pretesa di averla è nulla e priva di validità:

4. Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Se dovesse accadere qualcosa in contrasto con questa prescrizione, lo dichiariamo nullo e irragionevole con la nostra suprema autorità.

Che in italiano sarebbe:

4. Con la Sede Apostolica vacante, non è lecito che le leggi promulgate dai Pontefici Romani siano in alcun modo corrette e/o modificate, né che vi sia sottratto o aggiunto alcunché e/o dispensato riguardo alle loro parti, specialmente quelle che riguardano l’ordinamento delle questioni relative all’elezione del Pontefice Romano. Se qualcosa dovesse essere fatta e/o tentata contro questa prescrizione, Noi, con la Nostra Suprema Autorità, lo dichiariamo nulla e irrita.

Qui, “nulla” significa che deve essere considerato privo di valore, e ‘irrita’, come se non fosse mai stato fatto o concesso. E poiché questa prescrizione nell’UDG n. 4 NON dice: “Durante la sede vacante nessuno può dispensare o ricevere una dispensa”, ma piuttosto “Con la sede vacante, non è lecito in alcun modo dispensare alcuna legge”, non solo l’affermazione che Papa Francesco abbia dispensato, mentre era in vita, non ha alcun valore per sfuggire alla nullità di questo precetto, ma anche se lo avesse fatto, tale dispensa non potrebbe essere utilizzata in relazione a nessuna parte di alcuna legge papale, come l’UDG n. 33, dove il numero massimo di cardinali elettori è fissato a 120. — In altre parole, le dispense per loro stessa natura sono impotenti a modificare l’osservanza delle leggi papali dopo la morte di un papa!

Obiezione: Papa Francesco è il legislatore supremo, quindi può concedere una dispensa, anche se Papa Giovanni Paolo II l’ha proibita, perché un papa non può vincolare un altro papa.

Risposta: È vero che un papa vivente può modificare le leggi dei suoi predecessori, poiché mentre è in vita è il legislatore supremo. Ma dopo la sua morte, le sue decisioni e volontà non hanno più la forza dell’autorità di legislatore supremo, perché non ricopre più la carica di Pontefice Romano. L’unico modo in cui un papa può far sì che le sue decisioni e volontà continuino ad avere autorità è promulgandole in una legge.

Ecco perché quando Papa Giovanni Paolo II ha pubblicato la sua legge sui Conclavi e ha posto il limite massimo di 120 elettori nel paragrafo n. 33, vietando poi qualsiasi deroga a questa regola nella sua censura generale nel paragrafo n. 4, Papa Francesco, essendo morto, non può annullarla. E Papa Francesco, concedendo una dispensa mentre era in vita, avrebbe concesso una dispensa che non poteva essere utilizzata, A MENO CHE non avesse concesso una deroga riguardo all’UDG n. 4, per permettere l’uso della dispensa.

Ora, come Papa, avrebbe potuto concederla. Sarebbe stato un atto giuridico di deroga: cioè una modifica della legge che avrebbe avuto valore durante il prossimo Conclave. Ma una deroga avrebbe dovuto essere scritta, firmata da Papa Francesco alla presenza di due testimoni e pubblicata nell’Acta Apostolica Sedis, che è la Gazzetta ufficiale degli atti legali del Papa.

Ma i cardinali non rivendicano né citano alcuna deroga all’UDG n. 4. Pertanto, la loro problematica rivendicazione di avere una dispensa dall’UDG n. 33 è priva di valore e di forza giuridica.

Conseguenze giuridiche dell’uso della presunta dispensa durante il Conclave del maggio 2025

Le conseguenze giuridiche sono gravi, quindi, a causa dell’errore giuridico dei cardinali, se vogliamo usare il linguaggio più educato per la loro affermazione oltraggiosa, infondata e illegale, che rende l’elezione NULLA, IRRITA e INVALIDA, senza conferire alcun diritto al cardinale Prevost.

SPIEGAZIONE:

Quando il Conclave inizia le sue sessioni segrete di voto, l’UDG n. 68 richiede loro di determinare se il numero dei voti espressi è uguale al numero dei cardinali elettori presenti:

68. … Quodsi schedularum numerus non respondet numero electorum, omnes comburendae sunt, et iterum, id est altera vice, ad suffragia ferenda procedatur; si vero schedularum numerus numero electorum respondet, subsequitur publicatio scrutinii, quae hoc modo fit.

Che in italiano si traduce come:…

68. … Pertanto, se il numero delle schede non corrisponde al numero degli elettori, tutte devono essere bruciate e si procede nuovamente, cioè un’altra volta, alla votazione; se invece il numero delle schede corrisponde al numero degli elettori, segue la pubblicazione dei risultati della votazione, che avviene in questo modo.

E poiché l’UDG n. 33 fissa il numero massimo a 120, se vengono espressi più di 120 voti, l’UDG n. 68 richiede che le schede elettorali vengano bruciate e NON conteggiate. Pertanto, in ogni sessione di voto in cui erano presenti più di 120 cardinali elettori, nessun conteggio era legale e quindi nessuno avrebbe mai potuto essere eletto.

E da questa conclusione non si può sfuggire, perché i cardinali non possono sostenere che 133 Cardinali elettori possano votare, poiché il n. 68 non dice nulla sul limite, per due ragioni: in primo luogo, il n. 68 è una sezione della legge sulla quale l’UDG 5 proibisce loro di dare qualsiasi interpretazione; e in secondo luogo, non possono fingere di usare una dispensa per cambiare il significato del n. 68, quando, come è stato dimostrato, senza una deroga all’UDG n. 4, non possono esimersi dal limite al numero dei cardinali elettori previsto dal n. 33.

O, in altre parole, non si può affermare di avere in mano un pezzo di torta che non esiste e poi affermare di averlo mangiato. Ciò non farebbe che aggiungere menzogna su menzogna, poiché nessuna affermazione falsa può essere utilizzata per fare un’altra affermazione. La logica non funziona in questo modo. E la legge non funziona in questo modo.

Pertanto, contando i voti in modo errato, quando non avrebbero dovuto essere contati, i conteggi effettuati erano IRRITI, cioè effettuati contro la norma della prescrizione da seguire, e quindi privi di valore legale, come se non fossero mai stati effettuati o conteggiati.

E la certezza che fossero irriti si ha dalla censura promulgativa contenuta nel penultimo paragrafo della UDG, dove si dichiara “irritus” tutto ciò che viene fatto da persone di qualsiasi dignità “contro la presente costituzione”. Perché permettere a più di 120 persone di votare è agire contro il precetto del n. 33 della UDG e contare più di 120 persone durante l’elezione è contrario al n. 68 letto nel contesto del n. 33.

Ma ancora di più, poiché l’UDG n. 76 dichiara NULLA e INVALIDA qualsiasi elezione papale in cui, nell’atto stesso di votare, venga apportata qualsiasi alterazione:

76. Quodsi electio aliter celebrata fuerit, quam haec Constitutio statuit, aut non servatis condicionibus pariter hic praescriptis, electio eo ipso est nulla et invalida absque ulla declaratione, ideoque electo nullum ius tribuit.

Che in italiano significa:

76. Pertanto, se l’elezione sarà stata celebrata in modo diverso da quanto stabilito dalla presente Costituzione, o senza che siano state osservate anche le condizioni qui prescritte, l’elezione per ciò stesso è nulla e invalida senza alcuna dichiarazione, e per questo motivo non conferisce alcun diritto a chi è stato eletto.

Questa prescrizione riguarda due parti della Legge Papale sui Conclavi: in primo luogo l’intera costituzione, “se l’elezione … diversa da quella stabilita dalla presente Costituzione” – come ad esempio consentire a 133 cardinali di votare – e in secondo luogo il capitolo in cui è contenuto il n. 76 dell’UDG, che include il n. 68: «o con le condizioni qui prescritte ugualmente non osservate» – come il conteggio di 133 voti in ogni sessione di votazione, sebbene solo 120 siano autorizzati a votare. — E la scelta dell’avverbio, qui, è molto importante: aliter, che in latino significa «in altro modo», cioè «in qualsiasi modo diverso». Questo avverbio non ammette gradi di differenza, cioè non significa «in qualsiasi altro modo significativo» o «in qualsiasi altro modo importante». Significa semplicemente «in qualsiasi altro modo». Quindi la conclusione è inevitabile.

Pertanto, è inevitabile che il Conclave del maggio 2025 non abbia avuto un risultato valido e che il cardinale Prevost non sia il Papa. E non dobbiamo chiedere a nessuno di dichiararlo per renderlo tale, lo è per il fatto stesso della discrepanza tra ciò che i cardinali hanno fatto e le prescrizioni della legge.

Un cattolico deve presumere che Papa Leone XIV sia un Papa validamente eletto?

Un cattolico deve presumere che Papa Leone XIV sia un Papa validamente eletto?

di Frà Alexis Bugnolo

No, per due ragioni:

In primo luogo, perché, che un uomo sia il Papa non è una presunzione di fatto, ma una conclusione di diritto.

Per esempio, non è il Papa colui i Cardinali dicono essere il Papa, ma è il Papa colui è stato validamente eletto dai Cardinali secondo la norma della Legge Pontificia di Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis.

Dire la prima, cioè che « colui che i Cardinali dicono essere il Papa, è il Papa », confonde il mezzo con cui conosciamo un fatto canonico con la causa della legittimità di un fatto canonico. Sono due cose diverse. – Sì, in circostanze normali sappiamo chi è stato eletto dai Cardinali, dai Cardinali stessi. Questo è il mezzo normale per conoscere il fatto canonico dell’elezione. Ma il fatto canonico dell’elezione non è la validità canonica dell’elezione. Il fatto canonico è la testimonianza che l’evento ha avuto luogo. Punto. – Ma la legittimità dell’elezione è molto più importante. Così come la verità di qualsiasi affermazione è più importante del fatto che l’affermazione sia stata fatta.

Altrimenti, se qualcuno si presentasse alla vostra porta, bussasse e, quando voi aprite, sostenesse di essere il proprietario della vostra casa, il solo fatto di averla rivendicata lo renderebbe tale. Ora, come questo principio vale a prescindere da chi si presenti alla porta di casa, sia che si tratti di una persona qualunque, dell’impiegato del comune, del sovrintendente dell’ufficio del catasto, del sindaco, del governatore, eccetera, così vale anche per l’elezione papale. – Pertanto, la verità della pretesa si basa sulla conformità dei fatti con le prescrizioni della legge che regola la proprietà. La verità della pretesa non si basa sulla dignità di chi la rivendica!

Quindi, il cattolico che sa leggere la Legge papale e che conosce i fatti storici, può valutare la validità della pretesa dei Cardinali. Se è in grado di farlo, commetterebbe il peccato mortale di accidia se presumesse che l’affermazione sia vera, dopo aver sentito un’affermazione contraria, basata sulla discrepanza di fatto dimostrata del comportamento con i requisiti della legge.

Quindi sì, un cattolico ignorante può presumere che se i Cardinali dicono che il X è il Papa, allora il X è il Papa. Ma un cattolico alfabetizzato nell’era dei social media, che ha accesso a quasi tutte le informazioni, non può presumere, dopo il primo momento in cui si imbatte in qualsiasi notizia che metta in dubbio la validità dell’elezione, che il X sia il Papa.

Ed ecco la difficoltà della maggior parte dei cattolici: Credono di dover aspettare una prova certa che i Cardinali non sono degni di fiducia. Cioè, si rifiutano di leggere la legge o di confrontare i requisiti della legge con i fatti accaduti, PERCHÉ aspettano piuttosto la testimonianza di qualche Cardinale che contesti le affermazioni di altri Cardinali. E deducono dall’unanimità dei Cardinali la validità dell’elezione, a prescindere da ciò che dice la legge.

Posso capire questo approccio, perché essendo per metà siciliano, so come molti si comportano con la criminalità organizzata: semplicemente non ne ammettono l’esistenza, in modo da poter continuare la loro giornata senza preoccupazioni. Potrebbero compatire le vittime della mafia, ma in realtà non gliene importa nulla, finché uno dei loro cari non ne diventa vittima.

Quindi, la prossima volta che qualcuno, specialmente un sacerdote, vi dice di stare zitti o di stare buoni o che siete dei peccatori o dei cattivi cattolici per non aver dato per scontato che lui sia un Papa e/o per aver condiviso la verità sull’elezione in modo che altri possano essere liberati dall’inganno, chiedete al vostro interlocutore se sta predicando per presunzione personale, per ignavia o perché ha fatto le sue indagini.

Di nuovo, no, in secondo luogo, perché se si ha la responsabilità di agire sulla base delle affermazioni di un altro, si è responsabile se si agisce sulla base della sola presunzione.

Ogni cattolico che abbia mai ricoperto una posizione di responsabilità lo capisce. Perché il solo fatto di avere un’autorità non vi esime dalla responsabilità. Anzi, la aumenta. Ecco perché in tutte le questioni ufficiali dello Stato, ogni funzionario governativo è tenuto ad agire solo se vengono comunicate azioni o documenti verificabili e controllati.

Lo stesso vale per ogni cattolico. Infatti, se dobbiamo accettare il magistero di qualcuno che sostiene di essere il Vicario di Gesù Cristo, saremmo gravemente negligenti e responsabili del danno a tutti coloro che ci circondano, se propagassimo i suoi insegnamenti presumendo che la sua elezione sia valida e rimanendo nella nostra presunzione, anche quando altri cattolici hanno condiviso con noi informazioni sulla possibile invalidità della sua pretesa al papato.

Ricordate, qui non si tratta di una controversia sul fatto che la gelateria locale usi la panna o il latte per fare i suoi prodotti. Qui, si tratta della vostra salvezza eterna e di quella di tutti coloro che vi circondano e che ascoltano i vostri consigli e suggerimenti, siano essi genitori, amici, colleghi o parenti. Ed ancora di più se siete un sacerdote, un pastore, un confessore, un direttore spirituale o un superiore ecclesiastico.

Pertanto, è profondamente irresponsabile e gravemente imprudente per chiunque si trovi in tale posizione accordare a un uomo che pretende di essere il Romano Pontefice la presunzione di esserlo, non appena chiunque dica che c’è un problema nella sua elezione. Tutti i cattolici di tutte le epoche precedenti alla nostra lo hanno capito, ed è per questo che nella storia sono stati nominati più di 40 antipapi. Come si sono guadagnati l’appellativo di “antipapa”, se non per il fatto che alcuni cattolici hanno contestato la validità della sua pretesa di potere?

Coloro che si rifiutano di ascoltare tali contestazioni e che hanno la responsabilità su altri, si dimostrano incompetenti nell’esercizio delle loro funzioni.

E questa verità si riflette nel Canone 41, secondo il quale chiunque sia tenuto a eseguire un ordine amministrativo, senza aver verificato che chi lo emette ne abbia l’autorità e che l’atto stesso sia legittimo, agisce in modo invalido, cioè pone un atto che non ha l’autorità di compiere, usurpando i diritti di chi legittimamente potrebbe autorizzare l’atto e frodando tutti quei sudditi che hanno il diritto di non essere ingannati in una questione che riguarda la pretesa di un superiore di chiedere qualcosa a loro.

Pertanto, soprattutto i sacerdoti hanno il dovere di indagare su tutte le ragionevoli affermazioni di irregolarità o invalidità dell’elezione papale, altrimenti peccano gravemente nell’esercizio del loro ministero. Lo stesso vale per tutti coloro che sono stati incaricati o che hanno intrapreso di propria volontà la diffusione di informazioni sulla Chiesa cattolica, se censurano qualsiasi discussione o rapporto sulle irregolarità di un’elezione papale.

Ed in tutti questi casi non si tratta di un piccolo peccato, ma di un peccato mortale, perché diffondere l’informazione che qualcuno è il Papa quando non lo è significa fuorviare spiritualmente o scandalizzare i fedeli, e quindi è un peccato mortale moltiplicato per il numero di persone che potrebbero sentirlo dire.

Pertanto, se qualcuno vi dice di non indagare o di non ascoltare queste notizie di problemi nell’elezione papale, ricordategli che sta peccando gravemente contro la giustizia e sta cercando di violare i vostri diritti e doveri in base al Canone 41.

E così a tali persone, un genitore, per esempio, può rispondere in privato o in pubblico,

« Padre, come genitore che crede e si attiene alla fede cattolica, ho il grave dovere, secondo il Canone 41, di verificare la pretesa di Prevost di essere il Papa, prima di potergli offrire qualsiasi obbedienza, riverenza o rispetto come Papa; e il Suo tentativo di dissuadermi da questo grave dovere, è un grave peccato contro la carità e la giustizia che un pastore delle anime deve avere per me e la mia famiglia. Inoltre, poiché vi sono prove oggettive che la elezione di lui è stata invalidata dalla presenza di 133 Cardinali Elettori in spregio alla Legge Papale sui Conclavi, e che egli ha parlato contro la Fede Cattolica prima della sua elezione, devo ritenere che sia più probabile che la sua elezione sia invalida, a causa dell’autorità dei Papi Giovanni Paolo II e Paolo IV, il cui testo delle loro costituzioni è chiaro su questi punti, e che non può essere rovesciato dalle interpretazioni di nessuno, se non di un vero Papa ».

E se un sacerdote persiste, aggiungere:

“E se Lei continua ad abusare della sua posizione di sacerdote nei miei confronti, La denuncerò per abuso spirituale”.

La pretesa dei Cardinali di avere una dispensa, era una completa e totale menzogna

La pretesa dei Cardinali riuniti il 30 aprile 2025 di avere una dispensa per non osservare il precetto formale contenuto nel paragrafo n. 33 della Legge Pontificia sui Conclavi, era una completa e totale menzogna, come si evince dal paragrafo n. 4 della stessa Legge Pontificia che vieta espressamente qualsiasi dispensa da qualsiasi parte della Legge Pontificia. Universi Dominic Gregis, di Papa Giovanni Paulo II:

4. Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari contigerit, id suprema Nostra auctoritate nullum et irritum declaramus.

Che, in una precisa traduzione italiana, reciterebbe:

4. Con la Sede Apostolica vacante, non è lecito che le leggi emanate dai Romani Pontefici siano in alcun modo corrette e/o modificate, né che si tolga o si aggiunga qualcosa da esse e/o si dispensi dalle loro parti, soprattutto da quelle che riguardano l’ordinamento dello svolgimento dell’elezione del Romano Pontefice. Se si dovesse fare e/o tentare di fare qualcosa contro questa prescrizione, Noi, con la Nostra Suprema Autorità, la dichiariamo nulla e irrita.

Pertanto, poiché la loro pretesa di avere una dispensa implica che essere dispensati da una parte della Legge papale, il n. 4 dichiara la loro pretesa nulla e irrita. E così, permettendo a 133 Cardinali Elettori di entrare in Conclave, era impossibile che il risultato non fosse reso nullo e irritus dal paragrafo n. 76 della Legge Pontificia. Pertanto, Prevosto non è il Papa, e non è necessario che la sua elezione sia dichiarata nulla, in quanto è già tale, perché secondo n. 76, nessun diritto o dignità o ufficio gli è stato conferito accettando la sua elezione illegittima.

76. Quodsi electio aliter celebrata fuerit, quam haec Constitutio statuit, aut non servatis condicionibus pariter hic praescriptis, electio eo ipso est nulla et invalida absque ulla declaratione, ideoque electo nullum ius tribuit.

Che in Italiano, reciterebbe:

76. Perciò se l’elezione fosse celebrata altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate anche le condizioni qui prescritte, l’elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta.

Inoltre, la pretesa dei cardinali non si basa su alcuna decisione promulgata da Papa Francesco e arriva dopo 6 mesi in cui ognuno di loro avrebbe potuto chiedere a Papa Francesco una deroga alla regola del 120. È quindi assurdo ritenere che la loro pretesa abbia più autorità, dopo la sua morte, del testo scritto della legge che hanno giurato di sostenere, che proibisce di dispensare da qualsiasi parte di essa. Si tratta di un’azione oltraggiosamente illegale, che non può essere scusata o tollerata.

Infatti, poiché le dispense sono esplicitamente vietate dalla UDG n. 4, Papa Francesco nel concedere una dispensa avrebbe dovuto promulgare anche una deroga, dal momento che anche il canone 86 proibisce le dispense di questo tipo e il canone 335 proibisce qualsiasi innovazione del diritto durante una sedevacante. Quindi Papa Francesco avrebbe dovuto modificare la legge prima della sua morte, cosa che ovviamente non ha fatto e non poteva fare con un commento verbale. È così che funzionano le leggi della Chiesa, altrimenti nessuna legge sarebbe certa nella Chiesa. Ma è così che i senza legge vogliono che le leggi funzionino. La Chiesa di Roma, tuttavia, non è una senza legge, poiché è stata fondata dagli Apostoli della verità, che si sono opposti allo spirito dell’uomo senza legge (cf. 2 Tessalonicesi 2,3 : ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας).

Cattolici! Conosciate i vostri diritti!

Quali diritti ha il singolo cattolico dopo un’elezione papale, in cui sono state violate le leggi o il candidato non aveva la capacità di essere eletto?

La posizione corretta, cattolica e perenne sulla validità delle elezioni papali si evince dalla storia del papato, e cioè che un’elezione papale non si presume MAI valida, se le regole sono state infrante o se il candidato non era eleggibile: ed è stata dichiarata non valida, NON APPENA l’uno o l’altro fatto è stato conosciuto da chi lo sapeva.

Si tratta di buon senso, e non c’è nemmeno bisogno di conoscere il latino per capirlo. La Chiesa cattolica non è un gulag ideologico marxista, dove nessuno è in grado di pensare senza il permesso di un tribunale. Ma le logge massoniche esigono che la gente lo creda, perché è uno strumento necessario per controllare il pensiero.

La realtà storica delle elezioni papali contestate è questa: i laici cattolici hanno votato con i piedi e lo Spirito Santo li ha condotti al vero Papa. È l’unico tipo di controversia nella Chiesa che non viene risolta in un tribunale o in una corte, ma nella congregazione dei cattolici intorno al vero Papa. E la Chiesa non ha mai insegnato che è necessario un permesso per sollecitare l’elezione di un Papa cattolico, o per aderire al Papa cattolico contro un antipapa.

In questa materia, tutti i fedeli sono liberi di agire sulla base della propria coscienza, e non hanno altro giudice che Dio, ed è così che la Chiesa rimane libera; quindi…

  1. Non appena vi accorgete che il modo in cui è avvenuta l’elezione ha violato la legge papale sulle elezioni, o che il candidato eletto non è cattolico, siete assolutamente liberi di dire che non è il Papa e di non obbedirgli.
  2. Siete anche liberi di interrompere la comunione con chiunque dica il contrario, anche se questo non è sempre un obbligo morale.
  3. E soprattutto, non appena sapete che un uomo non è il Papa, dopo un’elezione irregolare, siete assolutamente liberi di sollecitare un’elezione corretta e di aderire al Papa cattolico correttamente eletto, non appena sarà eletto.
  4. Infine, nemmeno il vostro confessore o direttore spirituale ha il diritto di intervenire in questa decisione, e nemmeno i vostri superiori diretti o intermedi.

Appello a tutti i Cattolici della Chiesa Romana

Appello a tutti i fedeli della Chiesa romana a riunirsi per l’elezione di un cattolico a Romano Pontefice

A tutti i Cardinali cattolici, Vescovi, Monsignori, Pastori, Sacerdoti, Diaconi, Seminaristi, Religiosi di diritto diocesano e Laici della Chiesa di Roma: delle Diocesi di Roma, Albano, Ostia, Velletri-Segni, Palestrina, Porto Santa Rufina, Sabina Poggio-Mirteto, Frascati

  1. Visto che i Cardinali Elettori hanno violato il canone 335 durante il Conclave, in abolendo la regola di 120 Cardinali elettori, specificata in Universi Dominici Gregis, n. 33,
  2. Visto che i Cardinali Elettori hanno rivendicato l’uso di una dispensa dalla normativa di UDG n. 33, che restringe il numero dei Elettori al massimo di 120, contrario al UDG n. 4 che dichiara illecita, nulla e invalida qualsiasi dispensa delle leggi papali durante una sede vacante,
  3. Visto che la clausola promulgativa della legge pontificia di Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, dichiara irrita, cioè, nullo e invalido l’operato dei cardinali nell’annullare il precetto equipollente di cui al n. 33 della stessa legge,
  4. Visto che tramite il loro errore hanno violato il n. 68 della stessa legge papale contando 133 voti in modo irregolare,
  5. Visto che a conseguenza della censura in UDG n. 76, l’elezione è stata dichiarata nulla e invalida, conferendo nessun diritto all’eletto,
  6. Visto che i Cardinali Elettori hanno eletto un eretico manifesto, che approva l’attacco blasfemo e diabolico al Santo Nome di Dio nella Fiducia supplicans, e che approva l’Amoris Laetitia, che rifiuta la Disciplina Apostolica dei Sacramenti nei confronti dei pubblici peccatori, e quindi che l’eletto ha parlato contra la Fede Cattolica e contra la Dottrina Cattolica,
  7. Visto che la bolla di P.P. Paolo IV, Cum ex apostolatus officio, al n. 6, conferisce il diritto di valutare come invalida l’elezione al papato di qualsiasi eletto, che è eretico manifesto formale o che ha parlato contra la dottrina Cattolica precedentemente alla sua elezione,
  8. Considerando che i Cardinali elettori sono colpevoli di un atto di scisma nell’eleggere un eretico, come il Cardinale Mueller ha valutato prima del Conclave,
  9. Considerando che il privilegio dei Cardinali di fornire alla Chiesa romana un pontefice non conferisce il diritto di eleggere un eretico manifesto,
  10. Considerando che il privilegio dei Cardinali è solo di natura ministeriale,
  11. Considerato che i Cardinali non hanno provveduto alla nostra Chiesa romana un Papa cattolico
  12. Considerato che i Cardinali, venendo meno al loro dovere ministeriale, hanno creato una condizione intollerabile nell’ordinamento giuridico della nostra Chiesa romana, avendo eletto una papa falso privato di ogni diritto,
  13. Visto che i Cardinali hanno fallito nella loro competenza in quanto non sono riusciti a dare alla nostra Chiesa Romana un Papa cattolico,
  14. Visto che secondo il diritto apostolico l’elezione del Romano Pontefice spetta in primo luogo a tutta la Chiesa Romana,
  15. Visto che nostro diritto apostolico rivive nella sua pienezza quando i Cardinali elettori disertano completamente il loro dovere ministeriale,

Dichiariamo che il Clero della nostra Chiesa Romana, composto da tutto il Clero incardinato nelle Diocesi sopra indicate, con tutti i Fedeli e tutti i Religiosi di diritto diocesano con sede in una qualsiasi di queste Diocesi,

ha il solenne e grave diritto e dovere di provvedere all’elezione di un Cattolico come Romano Pontefice, nel suddetto caso straordinario,

Noi fedeli della Chiesa Romana, a conoscenza di questi fatti e del diritto, vi invitiamo a partecipare ad un atto giuridico legittimo in caso d’emergenza  di elezione di un cattolico come Romano Pontefice per opporsi ad Antipapa Leone XIV,

ed vi invitiamo a iscrivere a ChiesaRomana.Info per ottenere le informazioni necessarie attraverso conferenze e incontri privati per prepararsi all’elezione e scegliere un degno candidato, per salvare la nostra Chiesa e le anime di tutto il mondo.

L’Elezione di Leo XIV è invalidata da Papa Giovanni Paolo II — Parte 2

In questo video, Fra Bugnolo spiega perché l’azione dei Cardinali nel permettere a 133 Cardinali Elettori di votare viola chiaramente la Legge Pontificia, Universi Dominici Gregis, di 22 Febbraio 1996, che a sua volta rende l’elezione invalida. Egli discute il testo latino della Legge papale, Universi Dominic Gregis, e spiega il senso del testo nei nn. 5, 33, 36 e nel penultimo paragrafo. Dimostra che le ragioni addotte dai cardinali, pubblicate da Vatican News, il 30 Aprile 2025 alle 11:05, sono disoneste, fraudolenti e di dubbia validità, e come esse comportino la violazione del n. 68, sul quale i cardinali non hanno alcuna autorità per reinterpretare il testo.

In questo video si fa menzione dell’opinione di Professoressa Ludwig-Wang, pubblicata il 3 Maggio 2025, QUI.

ADDENDUM

I cardinali non hanno l’autorità di ottenere dispense dalle leggi papali attraverso le loro interpretazioni delle azioni di un Romano Pontefice morto.

Infine, una cosa diventa più chiara dal comunicato stampa dei Cardinali il 30 Aprile 2025: i Cardinali stanno implicitamente rivendicando il diritto di interpretare le azioni di Papa Francesco in modo da ottenere una dispensa dalla norma del n. 33 della Legge Pontificia sui Conclavi.

Ma sebbene il canone 85 ammetta che ogni superiore può concedere una dispensa, ma solo i superiori, in nessun punto del Codice di Diritto Canonico del 1983 si ammette che un suddito possa ottenere una dispensa da un superiore semplicemente interpretando le azioni del superiore, soprattutto perché il canone 86 dichiara che non si possono concedere dispense contro quelle parti di una legge che sono essenzialmente costitutive delle disposizioni legislative, come sembra essere la norma sui 120 Cardinali al n. 33 della Universi Dominici Gregis (UDG), la legge Pontificia sui Conclavi.

Pertanto, il canone 16 § 1 limita il potere di interpretare la legge al legislatore della legge, o a colui al quale è stato concesso. Ma al n. 5 della Legge Pontificia sui Conclavi non viene concessa alcuna autorità di interpretare le azioni papali: piuttosto solo il diritto di interpretare i passaggi dubbi o controversi della UDG, un’autorità che i Cardinali non hanno mai preteso di usare nel loro comunicato stampa del 30 aprile 2025.

Ed infatti, il n. 4 della UDG, dice così:

4. Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari contigerit, id suprema Nostra auctoritate nullum et irritum declaramus.

Cioè,

4. Con la Sede Apostolica vacante, non è lecito correggere e/o cambiare le leggi promulgate dai Romani Pontefici, né togliere o aggiungere qualcosa e/o essere dispensati da qualsiasi parte di esse, soprattutto quelle che riguardano l’ordinamento dell’elezione del Romano Pontefice. Se si dovesse fare e/o tentare di fare qualcosa contro questa prescrizione, Noi, con la Nostra Suprema Autorità, la dichiariamo nulla e irritus.

Tutto questo dovrebbe essere evidente a tutti, anche se non hanno una formazione giuridica. Perché se un suddito può, dopo la morte del suo superiore, avanzare la pretesa che una sua azione equivalga alla concessione di una dispensa, si scatenerebbe l’inferno nell’ordinamento giuridico che adottasse un simile principio. In realtà, l’idea stessa è in contrasto con il canone 335, che vieta a tutte le persone l’autorità di cambiare le leggi della Chiesa durante la sede vacante. L’universalità della disposizione negativa del canone 335 si estende a tutti i pretesi privilegi, dispense e atti giuridici di cui si sostiene l’esistenza, senza alcuna documentazione scritta.

L’Elezione di Leo XIV è invalidata da Papa Giovanni Paolo II — Parte 1

Video in Inglese di Frà Bugnolo. L’articolo originale inglese si trova QUI. In seguito, la traduzione Italiana:

di Frà. Alexis Bugnolo

Nella mia recente intervista in italiano da @EmmoNews su YouTube, ho osservato che nel recente conclave ci sono state tre violazioni della Legge Pontificia di Papa Giovanni Paolo II. Ho anche osservato che nessuna di queste violazioni avrebbe annullato la validità dell’elezione.

Tuttavia, dopo un’analisi più attenta di questa legge papale, voglio ritirare ciò che ho detto e parlare in modo più preciso, e dire che una di queste violazioni di fatto invalida la recente elezione.

In primo luogo, permettetemi di citare la clausola promulgativa ufficiale del Papa polacco nella sua legge papale sui conclavi, Universi Dominici Gregis, dalla traduzione del Vaticano, penultimo paragrafo. Come si può vedere dal secondo paragrafo, che dice,

Come sopra stabilito, … Dichiaro completamente nullo tutto ciò che viene fatto da qualsiasi persona, qualunque sia la sua autorità, consapevolmente o inconsapevolmente, in qualsiasi modo contrario a questa Costituzione.

Eppure, nel recente Conclave del maggio 2025, i Cardinali hanno permesso a 133 Cardinali Elettori di votare contemporaneamente, cosa espressamente vietata dalla Legge Pontificia, al n. 33, dove il linguaggio è strettamente vincolante:

Il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi.

Eppure, i Cardinali l’hanno violata direttamente, sostenendo di usare la loro autorità per interpretare sezioni ambigue. Ma non c’è assolutamente nulla di ambiguo in questa regola. E come ho detto nella mia intervista italiana con EmmoNews su YouTube, invece di violare la legge, avrebbero potuto scegliere a sorte e far astenere dal voto 13 Cardinali Elettori durante ogni turno di votazione.

Pertanto, la loro interpretazione di una norma non ambigua è di per sé NULLA e VIETATA dalla censura promulgativa sopra citata.

Il fatto che non abbiano avuto solo 120 voti in un momento, fa sì che l’elezione sia dubbia, a causa della clausola promulgativa di Papa Giovanni Paolo II che rende nulla e nulla ogni azione contraria alle regole della legge.

Ciò significa che ALMENO 13 voti in ogni votazione erano NULLI e NON potevano essere contati.

Ma secondo la Legge Pontificia, al n. 68, dove si legge:

Se il numero delle schede non corrisponde al numero degli elettori, le schede devono essere tutte bruciate e si deve procedere subito a una seconda votazione; …

Ora, il contesto di questa regola ha a che fare con il numero massimo di 120 cardinali. Quindi, quando si votò in 133, era giuridicamente impossibile che il numero di voti conteggiati non superasse il numero di 120 cardinali elettori autorizzati a votare in un conclave. Di fatto, in ogni scrutinio sono stati contati 133 voti, 13 dei quali non potevano essere legalmente conteggiati.

Ciò significa che in ogni sessione di scrutinio, per seguire la legge papale, gli Scrutatori dovevano bruciare i voti prima di contarli, e quindi nessun voto durante quella sessione era valido. Ma questo è stato fatto in tutti e 4 gli scrutini, al termine dei quali è stato dichiarato eletto il Cardinale Prevosto.

Ciò significa che tutte le votazioni erano giuridicamente nulle!

E ciò significa che il Cardinale Prevost NON è stato eletto validamente, anche se non è un eretico manifesto, la cui elezione sarebbe invalidata dalla Bolla di Paolo IV, “Cum ex apostolatus officio”!

Ancora una volta, come nel caso della rinuncia di Benedetto XVI, è a Papa Giovanni Paolo II e alla sua saggezza di legislatore, che possiamo dire con certezza al 100% che i Conclavi del 2013 e del 2025 sono nulli e che in ciascuno di essi nessuno è stato eletto Romano Pontefice.