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Sulla perdita di diritto e di competenza

In quest’articolo si spiega come il clero, i religiosi e i laici della Chiesa di Roma recuperano il loro diritto di eleggere il Pontefice Romano a cagione del misfatto dei Cardinali nel Conclave ricente

di Frà Alexis Bugnolo

Viviamo in una moderna democrazia liberale, quindi molti di noi godiamo del diritto di voto. E non siamo obbligati a votare. Quindi, se non abbiamo fiducia in nessun candidato, possiamo astenerci dal voto. E poiché una situazione del genere è comune per i cattolici fedeli, dato che molti candidati sostengono programmi contrari alla fede cristiana, siamo abituati ad astenerci spesso dal voto. — Quando lo facciamo, tuttavia, rinunciamo all’uso del nostro diritto di voto ed lo perdiamo de facto.

Qui, si deve distinguere tra la perdita del diritto, in senso proprio, cioè quando uno non ha più il diritto per legge, e la perdita del diritto per uso improprio, quando uno non usa il diritto correttamente o non lo usa affatto. In questo articolo, quando parlo di perdita del diritto, mi riferisco a quest’ultima specie, quella che nel diritto comune è chiamata “decadenza del diritto” o “forfeiture of right”: la perdita, da parte di un soggetto, della possibilità di esercitare un diritto a causa del mancato compimento di un’azione.

La rinuncia o la perdita del diritto è quindi un evento molto comune nei moderni Stati nazionali, quindi di solito non ci pensiamo. Ciò è ancora più vero nell’elezione del Pontefice Romano. Ma quest’anno è molto importante prestare attenzione a questa de facto perdita di diritto.

Decadenza di diritto in Elezione Papali del passato

Secondo le norme attuali, Papa Giovanni Paolo II nella sua legge sui Conclavi, Universi Dominici Gregis, (di seguito UDG) limita al n. 33 il diritto di voto a un massimo di 120 cardinali, e solo ai cardinali che avevano meno di 80 anni il giorno della morte o delle dimissioni valide del papa precedente.

E poiché il diritto di eleggere il Pontefice Romano era riservato esclusivamente ai cardinali, fin dal 1059 ci sono state molte occasioni in cui i cardinali de facto hanno perso il loro diritto di voto.

Ciò può accadere perché erano troppo malati per votare o per recarsi sul luogo dell’elezione. Oppure perché la notizia della morte del Papa è arrivata contemporaneamente alla notizia dell’elezione del suo successore. In molti altri casi, guerre, carestie e pestilenze hanno impedito ai cardinali di arrivare in tempo per l’elezione.

Questi sono esempi in cui si può essere costretti a rinunciare al proprio diritto a causa di un ostacolo insormontabile: in giurisprudenza questo si chiama ” forza maggiore “. Potreste aver visto questo termine in un contratto di assicurazione, dove sono elencate le condizioni in cui la polizza non paga, come guerre, terremoti, tornado, uragani, terrorismo e “atti di Dio”, come la caduta di un meteorite.

Ma cosa si deve fare quando tutti coloro che hanno il diritto de facto perdano il loro diritto?

Ciò può avvenire volontariamente, per forza maggiore o come conseguenza della decisione di non agire correttamente.

Ho già menzionato le prime due cause, ma che dire della terza? Ad esempio, se tutti votassero per un candidato non autorizzato a presentarsi alle elezioni, nella maggior parte delle nazioni, pur esercitando apparentemente il proprio diritto, lo perderebbero di fatto. Escludere un candidato dalle elezioni è una tattica comune degli Stati massonici per tenere sotto controllo il popolo.

Ma anche votando in modo improprio o illegale si può perdere il proprio diritto: ad esempio, votando in modo errato o nel seggio sbagliato.

Un esempio di elezione papale in cui si è verificata la decadenza del diritto

Nell’elezione del Pontefice Romano, abbiamo molti casi in cui i cardinali hanno perso il loro diritto partecipando a elezioni illegali. Un esempio di ciò è stato, alla morte di Papa Stefano IX nel’1058, dopo che egli aveva promulgato un decreto secondo cui nessuna elezione del suo successore poteva aver luogo fino al ritorno di Sant’Ildebrando dalla corte imperiale in Germania. Tuttavia, i cardinali e la nobiltà romana, non volendo che fosse eletto un candidato riformista, procedettero all’elezione di Giovanni, vescovo suburbicano di Velletri, utilizzando le truppe per prendere il controllo della città di Roma e pacificare qualsiasi opposizione alle loro azioni.

Tale decadenza di diritto è normalmente quasi permanente, perché se non solo si partecipa a un’elezione illegale, ma si aderisce al candidato eletto, ovviamente si rifiuterà di partecipare a un’elezione legale, perdendo così il diritto di voto in un’elezione legale.

Papa Niccolò II, eletto dai cardinali alla corte del vicario imperiale a Firenze, in seguito alla rivendicazione di Giovanni di essere papa Benedetto X, aveva quindi forti motivi per chiarire una volta per tutte cosa significasse la perdita del diritto in un’elezione papale. E lo fece nella bolla In Nomine Domini, del 15 febbraio 1059, al n. 3 di quella legge. Potete leggerla in latino QUI, in formato PDF.

Applicazione di questi principi al Conclave del 7-8 maggio 2025

Questa breve considerazione sugli aspetti teorici della perdita de facto dei diritti è molto pertinente al modo in cui i cattolici dovrebbero affrontare il Conclave del 7-8 maggio 2025, perché la maggior parte dei cattolici, che non hanno alcuna comprensione o conoscenza della storia delle elezioni papali, subiscono semplicemente un cortocircuito intellettuale quando si trovano di fronte a possibili prove che il Conclave non ha avuto un risultato valido, semplicemente perché non sanno cosa fare in una circostanza del genere. È come se li sorprendeste portando un buco nero nel loro salotto. La reazione spesso non è molto diversa.

Ma ora forse potete capire: tenendo un Conclave in modo illegale, sostenendo di avere una dispensa che secondo la Legge Papale, UDG, n. 4, non potevano utilizzare, hanno contato 133 voti in modo irregolare, cosicché nessuno avrebbe potuto essere validamente eletto. Hanno anche votato per un uomo che era pubblicamente noto per essersi allontanato dalla fede cattolica prima della sua elezione, in violazione della legge papale di Papa Paolo IV, Cum ex apostolatus Officio, n. 6, che dichiara l’elezione di tutti questi uomini nulla, invalida e irrita, cioè da considerarsi come mai avvenuta, indipendentemente dal numero di cardinali, vescovi o capi di Stato che riconoscono l’“eletto” come Papa. Questi cardinali, quindi, hanno perso de facto il loro diritto di voto nel misfatto, perché a meno che non riconoscano il loro errore.

E poiché, per quanto ne so, finora nessun cardinale elettore si è espresso contro questa elezione irregolare, la Chiesa si trova di fronte alla mancanza di un papa valido e rimane in sede vacante, che apparentemente durerebbe decenni, se non ci fosse un rimedio legale.

Ecco perché l’autorevole insegnamento di Papa Niccolò II su cosa fare in un caso del genere ha un valore così importante per la Chiesa oggi. Applicando il principio secondo cui «la necessità non conosce legge», come egli insegna in n. 3 della sua bolla papale, In Nomine Domini, e il principio secondo cui la restrizione dell’elezione del Pontefice Romano al clero cardinale della diocesi di Roma è solo prudenziale, la stessa soluzione si applica ora, con la loro perdita di fatto del diritto, come sarebbe necessario se tutti i cardinali elettori fossero apostatati o morti, vale a dire che il diritto di voto tornerebbe all’elettorato originario a cui San Pietro Apostolo ha conferito tale diritto: l’intera Chiesa di Roma, clero, religiosi e laici.

I cattolici che non comprendono come la perdita del diritto influisca sulle elezioni continueranno tuttavia ad aspettare per sempre che i cardinali si pentano o che Prevost muoia o abdichi. E per rimediare a questa ignoranza, che li condannerà, ho scritto oggi questo articolo sulla perdita del diritto.

Nel 1058, quando i cardinali che elessero Benedetto X agirono come fecero, il partito cattolico dei cardinali non attese per procedere a un’elezione legittima. Non si sedettero a dialogare o negoziare, e certamente non pensarono che, solo perché Benedetto X era stato eletto per primo, la sua elezione fosse valida. Né invitarono il gruppo di cardinali che aveva eletto l’antipapa all’elezione legale a Firenze. Né hanno considerato che la loro assenza potesse in alcun modo causare l’invalidità della loro stessa elezione di Nicola II.

La validità di un’elezione non deriva dalla dignità di coloro che votano, ma dal loro rispetto delle regole di voto. I cardinali elettori nel maggio del 2025 hanno perso il loro diritto de facto tramite un misfatto, ed è solo una questione di cortesia che il clero cattolico e i fedeli di Roma li informino del loro errore e ritardino sperando nel loro pentimento. Se i fedeli cattolici di Roma vogliono imitare San Ildebrando e San Pietro Damiani, tuttavia, dovrebbero procedere immediatamente a un’elezione da parte dell’elettorato originale. Ciò è particolarmente vero perché, aderendo a qualcuno che non è né potrà mai essere Papa, i cardinali sono coinvolti sia in un atto di scisma che in una cospirazione di eresia, entrambi i quali causano loro la scomunica latae sententiae.

Papa Benedetto XVI li conosceva bene

Nella sua Declaratio dell’11 febbraio 2013, Papa Benedetto XVI ha affermato che il suo successore dovrà essere eletto da coloro «che sono competenti». Ha usato lo stesso linguaggio del Canone 349, dove i Cardinali sono indicati come i competenti per eleggere il Pontefice Romano. Ma la competenza viene completamente distrutta quando il tenente usa i propri diritti ministeriali per violare ogni fiducia che Dio e la Chiesa ripongono in lui per eleggere validamente un cattolico come Papa. Visto che i Cardinali hanno violato questa fiducia due volte negli ultimi 12 anni, il commento di Papa Benedetto XVI è davvero attuale. “Competenza” si riferisce alla capacità di un’abilità che, a causa della sua qualità superiore, rende chi la possiede ricercato prima di tutti gli altri: questo è il senso del latino cum- e peto-, cercare completamente. Ovviamente, quando tutti i Cardinali elettori agiscono in modo illegale da far decadere i propri diritti di eleggere il Pontefice Romano, non soddisfano più i requisiti del canone 349.

Infatti, come i Santi Cardinali Pietro Damiano ed Ildebrando sono agiti nel 1058, in risposta all’elezione illegale di Benedetto X, perpetrato dai Cardinali, chierici e Laici della Chiesa di Roma, così oggi, a causa dell’intera defezione dei Cardinali Elettori dai loro doveri, il Clero, i Religiosi e i Laici della Chiesa di Roma recuperano il loro diritto, per ordinanza apostolica e per la salvezza della Chiesa, di eleggere un Papa cattolico.

Qui i principi giuridici sono gli stessi, ma si muovono in direzioni opposte.

Per maggiori informazioni, vedi:

https://www.chiesaromana.info/index.php/2025/05/23/appello-a-tutti-i-cattolici-della-chiesa-romana/

https://www.chiesaromana.info/index.php/2025/05/27/cattolici-conoscete-i-vostri-diritti/

Un’analisi canonica del perché il Conclave del maggio 2025 non ha avuto un risultato valido

A causa della violazione delle prescrizioni delle leggi papali di Papa Giovanni Paolo II e Paolo IV

di Frà Alexis Bugnolo

Questo è un articolo per i cattolici che desiderano riflettere e conoscere le leggi della Chiesa e i problemi giuridici del Conclave del 2025. Dedicate almeno 30 minuti alla lettura di questo articolo.

Tuttavia, se desiderate leggere una breve esposizione diretta, invece di un lungo articolo, leggete semplicemente la Lettera aperta a un cardinale, qui.

PARTE I: Sulle violazioni delle prescrizioni della legge papale di Giovanni Paolo II

INTRODUZIONE

Come ho scritto nel 2020, alla conclusione del mio articolo in cui ho ripubblicato le accuse del vescovo Donald Sandborn sulla pedofilia tra i sacerdoti della Fraternità San Pio X:

Infine, chi è e chi non è il papa non è una questione di opinione. È determinato dalla norma del diritto canonico e dal giudizio della Chiesa in caso di dubbio. Sebbene in casi controversi possiamo esprimere giudizi personali e siamo tenuti a farlo, dobbiamo comunque riconoscere che i termini del diritto canonico o della legge papale sono determinanti e oggettivi e portano a conclusioni che non sono opinioni ma obbligatorie per tutti.

E se nei molti anni di discussione sui problemi del cosiddetto Conclave del 2013 ho notato qualche difficoltà per i cattolici anche solo ad ascoltare l’argomento, è questa: poiché la maggior parte dei cattolici non conosce le leggi della Chiesa, non è disposta a rischiare di entrare in una discussione che non capisce.

Non posso biasimarli per questo, poiché c’è una buona dose di umiltà intellettuale e di ragionevole cautela al riguardo, se quando parlano dell’elezione del Papa incontrano un altro cattolico che dice: «Sai che le regole del Conclave sono state violate e che X non è il vero Papa?». Infatti, essi classificano tale affermazione come equivalente a dire: «Lascia che ti spieghi perché tutti i cattolici che conosci e rispetti, compresi il clero e i religiosi, vengono ingannati o raggirati».

Certo, per chi non ha mai osato mettere in discussione la veridicità della narrativa dominante che gli è stata propinata, un’affermazione del genere è una follia, o almeno sembra talmente improbabile da non meritare nemmeno di essere presa in considerazione.

Ed è così che la maggior parte dei cattolici è stata ingannata e ha accettato di farsi somministrare i letali e pericolosi «vaccini» contro il Covid, che erano in realtà iniezioni sperimentali contenenti più di 53 agenti letali. Dato che tutti in TV, alla radio e su Internet dicevano la stessa cosa, hanno creduto che ci fosse una pandemia e che solo il “vaccino” Covid potesse salvarli, anche se, se avessero mai avuto dei dubbi, non sarebbe stato difficile trovare qualcuno che lo mettesse in discussione, SE avessero già iniziato a fare domande e a pensare con la propria testa.

Purtroppo, ci sono ancora molti che credono alla narrativa Covid e sostengono che ci sia stata una pandemia e che non ci fosse nulla di sbagliato in essa. E questo include circa il 95% del clero.

Quindi capisco bene come molti cattolici non abbiano ancora capito che solo perché qualcuno è gentile, amichevole, disponibile, o è un prete, un religioso o un vescovo, questo NON garantisce che sia degno di fiducia in tutte le questioni. Ma capisco come i cattolici semplici credano semplicemente a tutto ciò che i preti dicono loro, anche se so che se si ha un po’ di intelligenza, gli ultimi 65 anni dovrebbero essere stati sufficienti per rendersi conto che non tutti i preti sono onesti, virtuosi o affidabili.

Quindi, confrontarsi con il suggerimento di un altro cattolico di esaminare il Conclave del maggio 2025, perché sostengono che ci fossero gravi problemi legali in esso, o che non abbia validamente eletto il cardinale Prevost come Leone XIV, è forse impossibile da considerare per tali cattolici.

Ma per i cattolici che hanno iniziato a usare le facoltà del proprio intelletto, che Dio ha dato loro, e che vogliono conoscere la verità, perché amano la verità, ciò che segue è la mia spiegazione legale dettagliata del perché il Conclave ha infranto così tante regole da non avere un esito legalmente valido e che, quindi, il cardinale Prevost non è mai stato validamente eletto Papa.

In primo luogo, questa non ha assolutamente nulla a che vedere con il fatto che mi piaccia o meno il cardinale Prevost, o che egli sia americano, peruviano, italo-americano, ecc., agostiniano, ecc. Quanto segue riguarda semplicemente le regole su come un uomo dovrebbe essere eletto papa e ciò che i papi dicono essere il risultato di tale elezione quando essa non segue le regole.

In secondo luogo, questi problemi legali non hanno nulla a che vedere con presunte cospirazioni o complotti avvenuti durante il Conclave, la violazione di segreti, dicerie o sospetti. L’intera esposizione che segue si basa semplicemente sui fatti e su come questi non siano in armonia con le leggi della Chiesa relative a un’elezione valida.

Ora, se volete un’esposizione breve e diretta, invece di un lungo articolo, leggete semplicemente la Lettera aperta a un cardinale, qui.

Infine, se non ammetti che la verità possa essere conosciuta, ma che di essa si possano avere solo opinioni, puoi comunque leggere l’articolo che segue, anche se il beneficio che ne trarrai non sarà così grande. Riflettete sulle argomentazioni e, se trovate qualche errore nella mia esposizione, lasciate un commento qui sotto, perché a differenza di tutti gli altri siti cattolici che potete leggere, apprezzo chi trova errori o propone controargomentazioni coerenti, anche se sono convinto che i problemi giuridici del Conclave siano così chiari da rendere impossibile qualsiasi attacco diretto alla mia argomentazione.

Il comunicato stampa del 30 aprile: la rivendicazione di avere una dispensa

Il primo problema giuridico deriva dal comunicato stampa autorizzato dai cardinali presenti nella Congregazione Generale per il Conclave, il 30 aprile 2025, il cui testo è stato pubblicato da Vatican News, QUI, e dal sito web del Vaticano, QUI. Quel comunicato parlava di due cose: (1) la pretesa dei cardinali di aver ricevuto una dispensa da Papa Francesco e (2) questioni relative alla presenza di specifici cardinali al Conclave.

Ecco il testo di tale affermazione:

+ + +

Dichiarazione della Congregazione dei Cardinali, 30.04.2025

La Congregazione dei Cardinali desidera rendere note le seguenti due questioni di carattere procedurale sulle quali ha avuto modo di riflettere e dibattere nei giorni scorsi:

1) circa i Cardinali elettori, la Congregazione ha rilevato che Sua Santità Papa Francesco, creando un numero di Cardinali superiore ai 120, come stabilito dal n. 33 della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di San Giovanni Paolo II, del 22 febbraio 1996, nell’esercizio della Sua suprema potestà, ha dispensato da tale disposizione legislativa, per cui i Cardinali eccedenti il numero limite hanno acquisito, a norma del n. 36 della stessa Costituzione Apostolica, il diritto di eleggere il Romano Pontefice, dal momento della loro creazione e pubblicazione;

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Problemi giuridici relativi alla dichiarazione del 30 aprile

1. Basata sulla rivelazione di un fatto non di dominio pubblico

I problemi giuridici in questo comunicato stampa sono immediatamente evidenti. In primo luogo, i cardinali affermano di rivelare qualcosa che non era di dominio pubblico. Ciò è sorprendente, poiché l’ultima volta che i cardinali hanno fatto una simile affermazione prima di un’elezione papale è stato nel 1130 d.C., quando il papa precedente, ormai deceduto, aveva preso una decisione che avrebbe influito in qualche modo sulle modalità dell’elezione. Quando la cosa da rivelare è documentata, non c’è alcun problema, ma un segreto che non è documentato non può mai avere forza di diritto o di legge: questo è un antico principio della giurisprudenza romana.

Ed è ancora più sorprendente che i cardinali affermino di rivelare al mondo solo ora che questa decisione è stata presa, anche se si riferiscono a un evento dell’8 dicembre 2024, quasi sei mesi prima!

Se volete capire quanto questo sia radicalmente problematico, basta chiamare un avvocato specializzato in successioni e chiedergli quale sarebbe il valore legale se gli eredi di una persona deceduta affermassero, prima della lettura del testamento, di essere a conoscenza di un segreto sul contenuto del testamento del defunto, che stanno rivelando solo ora.

2. Alla base della rivendicazione vi è un evidente conflitto di interessi

Anche il secondo problema è evidente: il comunicato stampa dei cardinali è influenzata da interessi personali, poiché consente a 13 di loro in più di votare durante il Conclave rispetto a quanto previsto dalla legge papale.

3. La rivendicazione è in contrasto con un precetto formale o una prescrizione della legge scritta

L’Universi Dominici Gregis, promulgato da Papa Giovanni Paolo II (testo qui), consente al paragrafo n. 33, anche se nella legge papale si legge in latino:

Maximus autem Cardinalium electorum numerus centum viginti ne excedat.

O, in italiano, “Inoltre, il numero massimo dei cardinali elettori non ecceda i centoventi”. — Nota bene, che la traduzione italiana al Vaticano legge, “non deve superare”, che non vale poiché il verbo dovere in italiano può significare una necessità meramente di convenienza e non obbligo formale, non come fa il congiuntivo esortativo di eccedere.

Come è chiaro a chiunque, questa affermazione verbale (Maximus autem etc.) è un comando. In diritto si chiama precetto o prescrizione. Un precetto si riferisce a una regola che viene stabilita prima che venga intrapresa un’azione; una prescrizione è una regola scritta in anticipo in un testo vincolante.

La legge papale sui conclavi è una costituzione, perché spiega completamente come deve essere eletto un papa, nel normale corso delle cose. È stata promulgata dal Vicario di Cristo, Papa Giovanni Paolo II, e come tale rappresenta la norma vincolante e obbligatoria, che nessuno può eludere o ignorare.

Quindi affermare di avere una dispensa per non seguirne una parte è davvero un’affermazione importante, non una cosa da poco.

4. La loro rivendicazione non è supportata da alcun documento scritto

Pertanto, esaminando l’affermazione, diventa evidente che c’è qualcosa di molto sbagliato: prima di tutto, che la loro affermazione non ha alcuna prova di essere vera. Cioè, non stanno facendo questa affermazione perché hanno un documento scritto da Papa Francesco che concede formalmente questa dispensa dalla regola che prevede che non più di 120 cardinali elettori possano partecipare al Conclave in qualsiasi momento.

5. La loro rivendicazione non cita alcuna dichiarazione verbale specifica di Papa Francesco

Ciò che è ancora più sorprendente è che i cardinali avanzano questa pretesa senza nemmeno citare un momento specifico, nel tempo o nello spazio, in cui tutti abbiano sentito dalle labbra di Papa Francesco la stessa dichiarazione in cui egli concedeva tale dispensa, o parole equivalenti. Questo è assolutamente straordinario. Una dispensa rivendicata su un base del genere non soddisferebbe nemmeno i requisiti minimi per essere ammessa come prova in qualsiasi tribunale del mondo!

6. La rivedicazione comporta un’interpretazione di un altro atto giuridico da parte di persone che non hanno alcuna autorità per interpretare tale atto, come dichiarano il Canone 16 e l’UDG 1
Nessuna autorità di interpretazione

E per aggiungere la beffa al danno, i cardinali sostengono che un atto specifico di Papa Francesco fosse equivalente alla concessione della dispensa che essi affermano di avere. Questo è davvero straordinario, per usare un eufemismo! Perché se l’atto giuridico ha tale significato, i cardinali potrebbero benissimo citare la legge che lo dichiara. Ma non esiste alcuna legge del genere. E poiché non citano alcuna legge o documento che dichiari che la nomina di più di 120 cardinali dispensa di per sé dalla regola, hanno ammesso che non esiste alcun documento o legge del genere.

E questo è molto grave: perché nel diritto canonico, canone 16 §1, i cardinali NON hanno l’autorità di interpretare gli atti papali, a meno che questa non sia stata loro concessa da qualche papa o canone del Codice di diritto canonico. Ecco il latino di quel canone:

Canone 16 §1. Leges authentice interpretatur legislator et is cui potestas authentice interpretandi fuerit ab eodem commissa.

O in italiano,

Canone 16 §1. Il legislatore e colui al quale è stata conferita dall’autore stesso l’autorità di interpretarle autenticamente, interpretano autenticamente le leggi.

Quindi, se la rivendicazione dei cardinali implica un’interpretazione, cosa che ovviamente fa, poiché essi sostengono che l’atto di nominare i cardinali ha un effetto giuridico, cosa che nessuna legge papale afferma, essi devono citare qualche legge papale che abbia loro concesso l’autorità di interpretare l’atto papale in questo modo. Pertanto, la loro implicita pretesa di interpretare non ha alcun fondamento né nella legge né nella concessione dell’autorità di interpretare. Questo è semplicemente scandaloso.

Lettura errata della legge

Ho già detto altrove, ma vale la pena ripeterlo qui, che l’affermazione dei cardinali contiene un argomento incoerente e falso, poiché essi sostengono che l’UDG n. 36 conferisce a tutti loro il diritto di voto nel Conclave, anche se l’UDG n. 36 dichiara espressamente che la sua dichiarazione è vincolata dalle restrizioni contenute nell’UDG. n. 33, che limita a 120 il numero degli elettori durante il Conclave. — Inoltre, sembrano non essere nemmeno in grado di leggere, perché l’UDG n. 33 non pone restrizioni al numero di cardinali che un papa può nominare, ma pone solo una restrizione al numero di quelli che possono votare in un dato momento durante un Conclave! Pertanto, la loro pretesa che esista una sorta di connessione tra l’atto di essere nominati cardinali e il diritto di voto è totalmente vacua e insensata, una lettura basata su una presunzione interpretativa che non hanno il diritto di fare poiché non sono legislatori.

Materia sulla quale essi pretendono di interpretare, esclusa dall’UDG n. 1

Inoltre, desidero aggiungere qui, dall’osservazione di una esperta in diritto, che l’UDG n. 1 vieta ai cardinali ogni autorità e diritto di fare dichiarazioni ex post facto sulle azioni del defunto Pontefice Romano,

1. Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium nullam potestatem aut iurisdictionem habet in ea quae pertinebant ad Summum Pontificem dum vivebat vel muneribus officii sui fungebatur; ea omnia exclusive uni Pontifici futuro debent reservari. Quapropter invalidum et irritum esse decernimus quidquid potestatis aut iurisdictionis – ad Romanum Pontificem dum vivit pertinentes, vel ad perfunctionem officii ipsius – coetus ipse Cardinalium duxerit exercendum nisi quatenus in hac Nostra Constitutione expresse permittatur.

Il che in italiano sarebbe:

1. Con la Sede Apostolica vacante, il Collegio dei Cardinali non ha alcuna autorità o giurisdizione in quelle cose che appartenevano al Sommo Pontefice mentre era in vita e/o mentre esercitava i munera del suo Ufficio; tutte queste cose devono essere riservate esclusivamente al futuro Pontefice. Per questo motivo, giudichiamo invalida e irrita qualsiasi autorità o giurisdizione – relativa al Romano Pontefice mentre era in vita e/o all’esercizio del suo ufficio – che la congregazione dei Cardinali stessa decidesse di esercitare, salvo nella misura espressamente consentita nella presente Nostra Costituzione.

Pertanto, dovrebbe essere chiaro che i Cardinali non hanno mai avuto alcuna autorità di interpretare l’atto di essere nominati Cardinali come aventi il diritto di voto nel Conclave, poiché su tale atto del defunto Romano Pontefice non hanno mai avuto alcuna autorità o giurisdizione, nemmeno quella di interpretarlo come avente un effetto intrinseco o consequenziale.

7. La rivendicazione dei Cardinali è esplicitamente annullata dall’UDG n. 4

Oltre a tutti questi problemi giuridici, la legge papale di Giovanni Paolo II, Universi Dominic Gregis, al paragrafo n. 4, afferma esplicitamente che nessuna legge può essere dispensata durante la sede vacante e che se qualcuno sostiene di avere tale dispensa, indipendentemente da come la rivendichi, la sua pretesa di averla è nulla e priva di validità:

4. Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Se dovesse accadere qualcosa in contrasto con questa prescrizione, lo dichiariamo nullo e irragionevole con la nostra suprema autorità.

Che in italiano sarebbe:

4. Con la Sede Apostolica vacante, non è lecito che le leggi promulgate dai Pontefici Romani siano in alcun modo corrette e/o modificate, né che vi sia sottratto o aggiunto alcunché e/o dispensato riguardo alle loro parti, specialmente quelle che riguardano l’ordinamento delle questioni relative all’elezione del Pontefice Romano. Se qualcosa dovesse essere fatta e/o tentata contro questa prescrizione, Noi, con la Nostra Suprema Autorità, lo dichiariamo nulla e irrita.

Qui, “nulla” significa che deve essere considerato privo di valore, e ‘irrita’, come se non fosse mai stato fatto o concesso. E poiché questa prescrizione nell’UDG n. 4 NON dice: “Durante la sede vacante nessuno può dispensare o ricevere una dispensa”, ma piuttosto “Con la sede vacante, non è lecito in alcun modo dispensare alcuna legge”, non solo l’affermazione che Papa Francesco abbia dispensato, mentre era in vita, non ha alcun valore per sfuggire alla nullità di questo precetto, ma anche se lo avesse fatto, tale dispensa non potrebbe essere utilizzata in relazione a nessuna parte di alcuna legge papale, come l’UDG n. 33, dove il numero massimo di cardinali elettori è fissato a 120. — In altre parole, le dispense per loro stessa natura sono impotenti a modificare l’osservanza delle leggi papali dopo la morte di un papa!

Obiezione: Papa Francesco è il legislatore supremo, quindi può concedere una dispensa, anche se Papa Giovanni Paolo II l’ha proibita, perché un papa non può vincolare un altro papa.

Risposta: È vero che un papa vivente può modificare le leggi dei suoi predecessori, poiché mentre è in vita è il legislatore supremo. Ma dopo la sua morte, le sue decisioni e volontà non hanno più la forza dell’autorità di legislatore supremo, perché non ricopre più la carica di Pontefice Romano. L’unico modo in cui un papa può far sì che le sue decisioni e volontà continuino ad avere autorità è promulgandole in una legge.

Ecco perché quando Papa Giovanni Paolo II ha pubblicato la sua legge sui Conclavi e ha posto il limite massimo di 120 elettori nel paragrafo n. 33, vietando poi qualsiasi deroga a questa regola nella sua censura generale nel paragrafo n. 4, Papa Francesco, essendo morto, non può annullarla. E Papa Francesco, concedendo una dispensa mentre era in vita, avrebbe concesso una dispensa che non poteva essere utilizzata, A MENO CHE non avesse concesso una deroga riguardo all’UDG n. 4, per permettere l’uso della dispensa.

Ora, come Papa, avrebbe potuto concederla. Sarebbe stato un atto giuridico di deroga: cioè una modifica della legge che avrebbe avuto valore durante il prossimo Conclave. Ma una deroga avrebbe dovuto essere scritta, firmata da Papa Francesco alla presenza di due testimoni e pubblicata nell’Acta Apostolica Sedis, che è la Gazzetta ufficiale degli atti legali del Papa.

Ma i cardinali non rivendicano né citano alcuna deroga all’UDG n. 4. Pertanto, la loro problematica rivendicazione di avere una dispensa dall’UDG n. 33 è priva di valore e di forza giuridica.

Conseguenze giuridiche dell’uso della presunta dispensa durante il Conclave del maggio 2025

Le conseguenze giuridiche sono gravi, quindi, a causa dell’errore giuridico dei cardinali, se vogliamo usare il linguaggio più educato per la loro affermazione oltraggiosa, infondata e illegale, che rende l’elezione NULLA, IRRITA e INVALIDA, senza conferire alcun diritto al cardinale Prevost.

SPIEGAZIONE:

Quando il Conclave inizia le sue sessioni segrete di voto, l’UDG n. 68 richiede loro di determinare se il numero dei voti espressi è uguale al numero dei cardinali elettori presenti:

68. … Quodsi schedularum numerus non respondet numero electorum, omnes comburendae sunt, et iterum, id est altera vice, ad suffragia ferenda procedatur; si vero schedularum numerus numero electorum respondet, subsequitur publicatio scrutinii, quae hoc modo fit.

Che in italiano si traduce come:…

68. … Pertanto, se il numero delle schede non corrisponde al numero degli elettori, tutte devono essere bruciate e si procede nuovamente, cioè un’altra volta, alla votazione; se invece il numero delle schede corrisponde al numero degli elettori, segue la pubblicazione dei risultati della votazione, che avviene in questo modo.

E poiché l’UDG n. 33 fissa il numero massimo a 120, se vengono espressi più di 120 voti, l’UDG n. 68 richiede che le schede elettorali vengano bruciate e NON conteggiate. Pertanto, in ogni sessione di voto in cui erano presenti più di 120 cardinali elettori, nessun conteggio era legale e quindi nessuno avrebbe mai potuto essere eletto.

E da questa conclusione non si può sfuggire, perché i cardinali non possono sostenere che 133 Cardinali elettori possano votare, poiché il n. 68 non dice nulla sul limite, per due ragioni: in primo luogo, il n. 68 è una sezione della legge sulla quale l’UDG 5 proibisce loro di dare qualsiasi interpretazione; e in secondo luogo, non possono fingere di usare una dispensa per cambiare il significato del n. 68, quando, come è stato dimostrato, senza una deroga all’UDG n. 4, non possono esimersi dal limite al numero dei cardinali elettori previsto dal n. 33.

O, in altre parole, non si può affermare di avere in mano un pezzo di torta che non esiste e poi affermare di averlo mangiato. Ciò non farebbe che aggiungere menzogna su menzogna, poiché nessuna affermazione falsa può essere utilizzata per fare un’altra affermazione. La logica non funziona in questo modo. E la legge non funziona in questo modo.

Pertanto, contando i voti in modo errato, quando non avrebbero dovuto essere contati, i conteggi effettuati erano IRRITI, cioè effettuati contro la norma della prescrizione da seguire, e quindi privi di valore legale, come se non fossero mai stati effettuati o conteggiati.

E la certezza che fossero irriti si ha dalla censura promulgativa contenuta nel penultimo paragrafo della UDG, dove si dichiara “irritus” tutto ciò che viene fatto da persone di qualsiasi dignità “contro la presente costituzione”. Perché permettere a più di 120 persone di votare è agire contro il precetto del n. 33 della UDG e contare più di 120 persone durante l’elezione è contrario al n. 68 letto nel contesto del n. 33.

Ma ancora di più, poiché l’UDG n. 76 dichiara NULLA e INVALIDA qualsiasi elezione papale in cui, nell’atto stesso di votare, venga apportata qualsiasi alterazione:

76. Quodsi electio aliter celebrata fuerit, quam haec Constitutio statuit, aut non servatis condicionibus pariter hic praescriptis, electio eo ipso est nulla et invalida absque ulla declaratione, ideoque electo nullum ius tribuit.

Che in italiano significa:

76. Pertanto, se l’elezione sarà stata celebrata in modo diverso da quanto stabilito dalla presente Costituzione, o senza che siano state osservate anche le condizioni qui prescritte, l’elezione per ciò stesso è nulla e invalida senza alcuna dichiarazione, e per questo motivo non conferisce alcun diritto a chi è stato eletto.

Questa prescrizione riguarda due parti della Legge Papale sui Conclavi: in primo luogo l’intera costituzione, “se l’elezione … diversa da quella stabilita dalla presente Costituzione” – come ad esempio consentire a 133 cardinali di votare – e in secondo luogo il capitolo in cui è contenuto il n. 76 dell’UDG, che include il n. 68: «o con le condizioni qui prescritte ugualmente non osservate» – come il conteggio di 133 voti in ogni sessione di votazione, sebbene solo 120 siano autorizzati a votare. — E la scelta dell’avverbio, qui, è molto importante: aliter, che in latino significa «in altro modo», cioè «in qualsiasi modo diverso». Questo avverbio non ammette gradi di differenza, cioè non significa «in qualsiasi altro modo significativo» o «in qualsiasi altro modo importante». Significa semplicemente «in qualsiasi altro modo». Quindi la conclusione è inevitabile.

Pertanto, è inevitabile che il Conclave del maggio 2025 non abbia avuto un risultato valido e che il cardinale Prevost non sia il Papa. E non dobbiamo chiedere a nessuno di dichiararlo per renderlo tale, lo è per il fatto stesso della discrepanza tra ciò che i cardinali hanno fatto e le prescrizioni della legge.

Un cattolico deve presumere che Papa Leone XIV sia un Papa validamente eletto?

Un cattolico deve presumere che Papa Leone XIV sia un Papa validamente eletto?

di Frà Alexis Bugnolo

No, per due ragioni:

In primo luogo, perché, che un uomo sia il Papa non è una presunzione di fatto, ma una conclusione di diritto.

Per esempio, non è il Papa colui i Cardinali dicono essere il Papa, ma è il Papa colui è stato validamente eletto dai Cardinali secondo la norma della Legge Pontificia di Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis.

Dire la prima, cioè che « colui che i Cardinali dicono essere il Papa, è il Papa », confonde il mezzo con cui conosciamo un fatto canonico con la causa della legittimità di un fatto canonico. Sono due cose diverse. – Sì, in circostanze normali sappiamo chi è stato eletto dai Cardinali, dai Cardinali stessi. Questo è il mezzo normale per conoscere il fatto canonico dell’elezione. Ma il fatto canonico dell’elezione non è la validità canonica dell’elezione. Il fatto canonico è la testimonianza che l’evento ha avuto luogo. Punto. – Ma la legittimità dell’elezione è molto più importante. Così come la verità di qualsiasi affermazione è più importante del fatto che l’affermazione sia stata fatta.

Altrimenti, se qualcuno si presentasse alla vostra porta, bussasse e, quando voi aprite, sostenesse di essere il proprietario della vostra casa, il solo fatto di averla rivendicata lo renderebbe tale. Ora, come questo principio vale a prescindere da chi si presenti alla porta di casa, sia che si tratti di una persona qualunque, dell’impiegato del comune, del sovrintendente dell’ufficio del catasto, del sindaco, del governatore, eccetera, così vale anche per l’elezione papale. – Pertanto, la verità della pretesa si basa sulla conformità dei fatti con le prescrizioni della legge che regola la proprietà. La verità della pretesa non si basa sulla dignità di chi la rivendica!

Quindi, il cattolico che sa leggere la Legge papale e che conosce i fatti storici, può valutare la validità della pretesa dei Cardinali. Se è in grado di farlo, commetterebbe il peccato mortale di accidia se presumesse che l’affermazione sia vera, dopo aver sentito un’affermazione contraria, basata sulla discrepanza di fatto dimostrata del comportamento con i requisiti della legge.

Quindi sì, un cattolico ignorante può presumere che se i Cardinali dicono che il X è il Papa, allora il X è il Papa. Ma un cattolico alfabetizzato nell’era dei social media, che ha accesso a quasi tutte le informazioni, non può presumere, dopo il primo momento in cui si imbatte in qualsiasi notizia che metta in dubbio la validità dell’elezione, che il X sia il Papa.

Ed ecco la difficoltà della maggior parte dei cattolici: Credono di dover aspettare una prova certa che i Cardinali non sono degni di fiducia. Cioè, si rifiutano di leggere la legge o di confrontare i requisiti della legge con i fatti accaduti, PERCHÉ aspettano piuttosto la testimonianza di qualche Cardinale che contesti le affermazioni di altri Cardinali. E deducono dall’unanimità dei Cardinali la validità dell’elezione, a prescindere da ciò che dice la legge.

Posso capire questo approccio, perché essendo per metà siciliano, so come molti si comportano con la criminalità organizzata: semplicemente non ne ammettono l’esistenza, in modo da poter continuare la loro giornata senza preoccupazioni. Potrebbero compatire le vittime della mafia, ma in realtà non gliene importa nulla, finché uno dei loro cari non ne diventa vittima.

Quindi, la prossima volta che qualcuno, specialmente un sacerdote, vi dice di stare zitti o di stare buoni o che siete dei peccatori o dei cattivi cattolici per non aver dato per scontato che lui sia un Papa e/o per aver condiviso la verità sull’elezione in modo che altri possano essere liberati dall’inganno, chiedete al vostro interlocutore se sta predicando per presunzione personale, per ignavia o perché ha fatto le sue indagini.

Di nuovo, no, in secondo luogo, perché se si ha la responsabilità di agire sulla base delle affermazioni di un altro, si è responsabile se si agisce sulla base della sola presunzione.

Ogni cattolico che abbia mai ricoperto una posizione di responsabilità lo capisce. Perché il solo fatto di avere un’autorità non vi esime dalla responsabilità. Anzi, la aumenta. Ecco perché in tutte le questioni ufficiali dello Stato, ogni funzionario governativo è tenuto ad agire solo se vengono comunicate azioni o documenti verificabili e controllati.

Lo stesso vale per ogni cattolico. Infatti, se dobbiamo accettare il magistero di qualcuno che sostiene di essere il Vicario di Gesù Cristo, saremmo gravemente negligenti e responsabili del danno a tutti coloro che ci circondano, se propagassimo i suoi insegnamenti presumendo che la sua elezione sia valida e rimanendo nella nostra presunzione, anche quando altri cattolici hanno condiviso con noi informazioni sulla possibile invalidità della sua pretesa al papato.

Ricordate, qui non si tratta di una controversia sul fatto che la gelateria locale usi la panna o il latte per fare i suoi prodotti. Qui, si tratta della vostra salvezza eterna e di quella di tutti coloro che vi circondano e che ascoltano i vostri consigli e suggerimenti, siano essi genitori, amici, colleghi o parenti. Ed ancora di più se siete un sacerdote, un pastore, un confessore, un direttore spirituale o un superiore ecclesiastico.

Pertanto, è profondamente irresponsabile e gravemente imprudente per chiunque si trovi in tale posizione accordare a un uomo che pretende di essere il Romano Pontefice la presunzione di esserlo, non appena chiunque dica che c’è un problema nella sua elezione. Tutti i cattolici di tutte le epoche precedenti alla nostra lo hanno capito, ed è per questo che nella storia sono stati nominati più di 40 antipapi. Come si sono guadagnati l’appellativo di “antipapa”, se non per il fatto che alcuni cattolici hanno contestato la validità della sua pretesa di potere?

Coloro che si rifiutano di ascoltare tali contestazioni e che hanno la responsabilità su altri, si dimostrano incompetenti nell’esercizio delle loro funzioni.

E questa verità si riflette nel Canone 41, secondo il quale chiunque sia tenuto a eseguire un ordine amministrativo, senza aver verificato che chi lo emette ne abbia l’autorità e che l’atto stesso sia legittimo, agisce in modo invalido, cioè pone un atto che non ha l’autorità di compiere, usurpando i diritti di chi legittimamente potrebbe autorizzare l’atto e frodando tutti quei sudditi che hanno il diritto di non essere ingannati in una questione che riguarda la pretesa di un superiore di chiedere qualcosa a loro.

Pertanto, soprattutto i sacerdoti hanno il dovere di indagare su tutte le ragionevoli affermazioni di irregolarità o invalidità dell’elezione papale, altrimenti peccano gravemente nell’esercizio del loro ministero. Lo stesso vale per tutti coloro che sono stati incaricati o che hanno intrapreso di propria volontà la diffusione di informazioni sulla Chiesa cattolica, se censurano qualsiasi discussione o rapporto sulle irregolarità di un’elezione papale.

Ed in tutti questi casi non si tratta di un piccolo peccato, ma di un peccato mortale, perché diffondere l’informazione che qualcuno è il Papa quando non lo è significa fuorviare spiritualmente o scandalizzare i fedeli, e quindi è un peccato mortale moltiplicato per il numero di persone che potrebbero sentirlo dire.

Pertanto, se qualcuno vi dice di non indagare o di non ascoltare queste notizie di problemi nell’elezione papale, ricordategli che sta peccando gravemente contro la giustizia e sta cercando di violare i vostri diritti e doveri in base al Canone 41.

E così a tali persone, un genitore, per esempio, può rispondere in privato o in pubblico,

« Padre, come genitore che crede e si attiene alla fede cattolica, ho il grave dovere, secondo il Canone 41, di verificare la pretesa di Prevost di essere il Papa, prima di potergli offrire qualsiasi obbedienza, riverenza o rispetto come Papa; e il Suo tentativo di dissuadermi da questo grave dovere, è un grave peccato contro la carità e la giustizia che un pastore delle anime deve avere per me e la mia famiglia. Inoltre, poiché vi sono prove oggettive che la elezione di lui è stata invalidata dalla presenza di 133 Cardinali Elettori in spregio alla Legge Papale sui Conclavi, e che egli ha parlato contro la Fede Cattolica prima della sua elezione, devo ritenere che sia più probabile che la sua elezione sia invalida, a causa dell’autorità dei Papi Giovanni Paolo II e Paolo IV, il cui testo delle loro costituzioni è chiaro su questi punti, e che non può essere rovesciato dalle interpretazioni di nessuno, se non di un vero Papa ».

E se un sacerdote persiste, aggiungere:

“E se Lei continua ad abusare della sua posizione di sacerdote nei miei confronti, La denuncerò per abuso spirituale”.

La pretesa dei Cardinali di avere una dispensa, era una completa e totale menzogna

La pretesa dei Cardinali riuniti il 30 aprile 2025 di avere una dispensa per non osservare il precetto formale contenuto nel paragrafo n. 33 della Legge Pontificia sui Conclavi, era una completa e totale menzogna, come si evince dal paragrafo n. 4 della stessa Legge Pontificia che vieta espressamente qualsiasi dispensa da qualsiasi parte della Legge Pontificia. Universi Dominic Gregis, di Papa Giovanni Paulo II:

4. Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari contigerit, id suprema Nostra auctoritate nullum et irritum declaramus.

Che, in una precisa traduzione italiana, reciterebbe:

4. Con la Sede Apostolica vacante, non è lecito che le leggi emanate dai Romani Pontefici siano in alcun modo corrette e/o modificate, né che si tolga o si aggiunga qualcosa da esse e/o si dispensi dalle loro parti, soprattutto da quelle che riguardano l’ordinamento dello svolgimento dell’elezione del Romano Pontefice. Se si dovesse fare e/o tentare di fare qualcosa contro questa prescrizione, Noi, con la Nostra Suprema Autorità, la dichiariamo nulla e irrita.

Pertanto, poiché la loro pretesa di avere una dispensa implica che essere dispensati da una parte della Legge papale, il n. 4 dichiara la loro pretesa nulla e irrita. E così, permettendo a 133 Cardinali Elettori di entrare in Conclave, era impossibile che il risultato non fosse reso nullo e irritus dal paragrafo n. 76 della Legge Pontificia. Pertanto, Prevosto non è il Papa, e non è necessario che la sua elezione sia dichiarata nulla, in quanto è già tale, perché secondo n. 76, nessun diritto o dignità o ufficio gli è stato conferito accettando la sua elezione illegittima.

76. Quodsi electio aliter celebrata fuerit, quam haec Constitutio statuit, aut non servatis condicionibus pariter hic praescriptis, electio eo ipso est nulla et invalida absque ulla declaratione, ideoque electo nullum ius tribuit.

Che in Italiano, reciterebbe:

76. Perciò se l’elezione fosse celebrata altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate anche le condizioni qui prescritte, l’elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta.

Inoltre, la pretesa dei cardinali non si basa su alcuna decisione promulgata da Papa Francesco e arriva dopo 6 mesi in cui ognuno di loro avrebbe potuto chiedere a Papa Francesco una deroga alla regola del 120. È quindi assurdo ritenere che la loro pretesa abbia più autorità, dopo la sua morte, del testo scritto della legge che hanno giurato di sostenere, che proibisce di dispensare da qualsiasi parte di essa. Si tratta di un’azione oltraggiosamente illegale, che non può essere scusata o tollerata.

Infatti, poiché le dispense sono esplicitamente vietate dalla UDG n. 4, Papa Francesco nel concedere una dispensa avrebbe dovuto promulgare anche una deroga, dal momento che anche il canone 86 proibisce le dispense di questo tipo e il canone 335 proibisce qualsiasi innovazione del diritto durante una sedevacante. Quindi Papa Francesco avrebbe dovuto modificare la legge prima della sua morte, cosa che ovviamente non ha fatto e non poteva fare con un commento verbale. È così che funzionano le leggi della Chiesa, altrimenti nessuna legge sarebbe certa nella Chiesa. Ma è così che i senza legge vogliono che le leggi funzionino. La Chiesa di Roma, tuttavia, non è una senza legge, poiché è stata fondata dagli Apostoli della verità, che si sono opposti allo spirito dell’uomo senza legge (cf. 2 Tessalonicesi 2,3 : ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας).

Cattolici! Conosciate i vostri diritti!

Quali diritti ha il singolo cattolico dopo un’elezione papale, in cui sono state violate le leggi o il candidato non aveva la capacità di essere eletto?

La posizione corretta, cattolica e perenne sulla validità delle elezioni papali si evince dalla storia del papato, e cioè che un’elezione papale non si presume MAI valida, se le regole sono state infrante o se il candidato non era eleggibile: ed è stata dichiarata non valida, NON APPENA l’uno o l’altro fatto è stato conosciuto da chi lo sapeva.

Si tratta di buon senso, e non c’è nemmeno bisogno di conoscere il latino per capirlo. La Chiesa cattolica non è un gulag ideologico marxista, dove nessuno è in grado di pensare senza il permesso di un tribunale. Ma le logge massoniche esigono che la gente lo creda, perché è uno strumento necessario per controllare il pensiero.

La realtà storica delle elezioni papali contestate è questa: i laici cattolici hanno votato con i piedi e lo Spirito Santo li ha condotti al vero Papa. È l’unico tipo di controversia nella Chiesa che non viene risolta in un tribunale o in una corte, ma nella congregazione dei cattolici intorno al vero Papa. E la Chiesa non ha mai insegnato che è necessario un permesso per sollecitare l’elezione di un Papa cattolico, o per aderire al Papa cattolico contro un antipapa.

In questa materia, tutti i fedeli sono liberi di agire sulla base della propria coscienza, e non hanno altro giudice che Dio, ed è così che la Chiesa rimane libera; quindi…

  1. Non appena vi accorgete che il modo in cui è avvenuta l’elezione ha violato la legge papale sulle elezioni, o che il candidato eletto non è cattolico, siete assolutamente liberi di dire che non è il Papa e di non obbedirgli.
  2. Siete anche liberi di interrompere la comunione con chiunque dica il contrario, anche se questo non è sempre un obbligo morale.
  3. E soprattutto, non appena sapete che un uomo non è il Papa, dopo un’elezione irregolare, siete assolutamente liberi di sollecitare un’elezione corretta e di aderire al Papa cattolico correttamente eletto, non appena sarà eletto.
  4. Infine, nemmeno il vostro confessore o direttore spirituale ha il diritto di intervenire in questa decisione, e nemmeno i vostri superiori diretti o intermedi.

Appello a tutti i Cattolici della Chiesa Romana

Appello a tutti i fedeli della Chiesa romana a riunirsi per l’elezione di un cattolico a Romano Pontefice

A tutti i Cardinali cattolici, Vescovi, Monsignori, Pastori, Sacerdoti, Diaconi, Seminaristi, Religiosi di diritto diocesano e Laici della Chiesa di Roma: delle Diocesi di Roma, Albano, Ostia, Velletri-Segni, Palestrina, Porto Santa Rufina, Sabina Poggio-Mirteto, Frascati

  1. Visto che i Cardinali Elettori hanno violato il canone 335 durante il Conclave, in abolendo la regola di 120 Cardinali elettori, specificata in Universi Dominici Gregis, n. 33,
  2. Visto che i Cardinali Elettori hanno rivendicato l’uso di una dispensa dalla normativa di UDG n. 33, che restringe il numero dei Elettori al massimo di 120, contrario al UDG n. 4 che dichiara illecita, nulla e invalida qualsiasi dispensa delle leggi papali durante una sede vacante,
  3. Visto che la clausola promulgativa della legge pontificia di Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, dichiara irrita, cioè, nullo e invalido l’operato dei cardinali nell’annullare il precetto equipollente di cui al n. 33 della stessa legge,
  4. Visto che tramite il loro errore hanno violato il n. 68 della stessa legge papale contando 133 voti in modo irregolare,
  5. Visto che a conseguenza della censura in UDG n. 76, l’elezione è stata dichiarata nulla e invalida, conferendo nessun diritto all’eletto,
  6. Visto che i Cardinali Elettori hanno eletto un eretico manifesto, che approva l’attacco blasfemo e diabolico al Santo Nome di Dio nella Fiducia supplicans, e che approva l’Amoris Laetitia, che rifiuta la Disciplina Apostolica dei Sacramenti nei confronti dei pubblici peccatori, e quindi che l’eletto ha parlato contra la Fede Cattolica e contra la Dottrina Cattolica,
  7. Visto che la bolla di P.P. Paolo IV, Cum ex apostolatus officio, al n. 6, conferisce il diritto di valutare come invalida l’elezione al papato di qualsiasi eletto, che è eretico manifesto formale o che ha parlato contra la dottrina Cattolica precedentemente alla sua elezione,
  8. Considerando che i Cardinali elettori sono colpevoli di un atto di scisma nell’eleggere un eretico, come il Cardinale Mueller ha valutato prima del Conclave,
  9. Considerando che il privilegio dei Cardinali di fornire alla Chiesa romana un pontefice non conferisce il diritto di eleggere un eretico manifesto,
  10. Considerando che il privilegio dei Cardinali è solo di natura ministeriale,
  11. Considerato che i Cardinali non hanno provveduto alla nostra Chiesa romana un Papa cattolico
  12. Considerato che i Cardinali, venendo meno al loro dovere ministeriale, hanno creato una condizione intollerabile nell’ordinamento giuridico della nostra Chiesa romana, avendo eletto una papa falso privato di ogni diritto,
  13. Visto che i Cardinali hanno fallito nella loro competenza in quanto non sono riusciti a dare alla nostra Chiesa Romana un Papa cattolico,
  14. Visto che secondo il diritto apostolico l’elezione del Romano Pontefice spetta in primo luogo a tutta la Chiesa Romana,
  15. Visto che nostro diritto apostolico rivive nella sua pienezza quando i Cardinali elettori disertano completamente il loro dovere ministeriale,

Dichiariamo che il Clero della nostra Chiesa Romana, composto da tutto il Clero incardinato nelle Diocesi sopra indicate, con tutti i Fedeli e tutti i Religiosi di diritto diocesano con sede in una qualsiasi di queste Diocesi,

ha il solenne e grave diritto e dovere di provvedere all’elezione di un Cattolico come Romano Pontefice, nel suddetto caso straordinario,

Noi fedeli della Chiesa Romana, a conoscenza di questi fatti e del diritto, vi invitiamo a partecipare ad un atto giuridico legittimo in caso d’emergenza  di elezione di un cattolico come Romano Pontefice per opporsi ad Antipapa Leone XIV,

ed vi invitiamo a iscrivere a ChiesaRomana.Info per ottenere le informazioni necessarie attraverso conferenze e incontri privati per prepararsi all’elezione e scegliere un degno candidato, per salvare la nostra Chiesa e le anime di tutto il mondo.

L’Elezione di Leo XIV è invalidata da Papa Giovanni Paolo II — Parte 2

In questo video, Fra Bugnolo spiega perché l’azione dei Cardinali nel permettere a 133 Cardinali Elettori di votare viola chiaramente la Legge Pontificia, Universi Dominici Gregis, di 22 Febbraio 1996, che a sua volta rende l’elezione invalida. Egli discute il testo latino della Legge papale, Universi Dominic Gregis, e spiega il senso del testo nei nn. 5, 33, 36 e nel penultimo paragrafo. Dimostra che le ragioni addotte dai cardinali, pubblicate da Vatican News, il 30 Aprile 2025 alle 11:05, sono disoneste, fraudolenti e di dubbia validità, e come esse comportino la violazione del n. 68, sul quale i cardinali non hanno alcuna autorità per reinterpretare il testo.

In questo video si fa menzione dell’opinione di Professoressa Ludwig-Wang, pubblicata il 3 Maggio 2025, QUI.

ADDENDUM

I cardinali non hanno l’autorità di ottenere dispense dalle leggi papali attraverso le loro interpretazioni delle azioni di un Romano Pontefice morto.

Infine, una cosa diventa più chiara dal comunicato stampa dei Cardinali il 30 Aprile 2025: i Cardinali stanno implicitamente rivendicando il diritto di interpretare le azioni di Papa Francesco in modo da ottenere una dispensa dalla norma del n. 33 della Legge Pontificia sui Conclavi.

Ma sebbene il canone 85 ammetta che ogni superiore può concedere una dispensa, ma solo i superiori, in nessun punto del Codice di Diritto Canonico del 1983 si ammette che un suddito possa ottenere una dispensa da un superiore semplicemente interpretando le azioni del superiore, soprattutto perché il canone 86 dichiara che non si possono concedere dispense contro quelle parti di una legge che sono essenzialmente costitutive delle disposizioni legislative, come sembra essere la norma sui 120 Cardinali al n. 33 della Universi Dominici Gregis (UDG), la legge Pontificia sui Conclavi.

Pertanto, il canone 16 § 1 limita il potere di interpretare la legge al legislatore della legge, o a colui al quale è stato concesso. Ma al n. 5 della Legge Pontificia sui Conclavi non viene concessa alcuna autorità di interpretare le azioni papali: piuttosto solo il diritto di interpretare i passaggi dubbi o controversi della UDG, un’autorità che i Cardinali non hanno mai preteso di usare nel loro comunicato stampa del 30 aprile 2025.

Ed infatti, il n. 4 della UDG, dice così:

4. Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari contigerit, id suprema Nostra auctoritate nullum et irritum declaramus.

Cioè,

4. Con la Sede Apostolica vacante, non è lecito correggere e/o cambiare le leggi promulgate dai Romani Pontefici, né togliere o aggiungere qualcosa e/o essere dispensati da qualsiasi parte di esse, soprattutto quelle che riguardano l’ordinamento dell’elezione del Romano Pontefice. Se si dovesse fare e/o tentare di fare qualcosa contro questa prescrizione, Noi, con la Nostra Suprema Autorità, la dichiariamo nulla e irritus.

Tutto questo dovrebbe essere evidente a tutti, anche se non hanno una formazione giuridica. Perché se un suddito può, dopo la morte del suo superiore, avanzare la pretesa che una sua azione equivalga alla concessione di una dispensa, si scatenerebbe l’inferno nell’ordinamento giuridico che adottasse un simile principio. In realtà, l’idea stessa è in contrasto con il canone 335, che vieta a tutte le persone l’autorità di cambiare le leggi della Chiesa durante la sede vacante. L’universalità della disposizione negativa del canone 335 si estende a tutti i pretesi privilegi, dispense e atti giuridici di cui si sostiene l’esistenza, senza alcuna documentazione scritta.

L’Elezione di Leo XIV è invalidata da Papa Giovanni Paolo II — Parte 1

Video in Inglese di Frà Bugnolo. L’articolo originale inglese si trova QUI. In seguito, la traduzione Italiana:

di Frà. Alexis Bugnolo

Nella mia recente intervista in italiano da @EmmoNews su YouTube, ho osservato che nel recente conclave ci sono state tre violazioni della Legge Pontificia di Papa Giovanni Paolo II. Ho anche osservato che nessuna di queste violazioni avrebbe annullato la validità dell’elezione.

Tuttavia, dopo un’analisi più attenta di questa legge papale, voglio ritirare ciò che ho detto e parlare in modo più preciso, e dire che una di queste violazioni di fatto invalida la recente elezione.

In primo luogo, permettetemi di citare la clausola promulgativa ufficiale del Papa polacco nella sua legge papale sui conclavi, Universi Dominici Gregis, dalla traduzione del Vaticano, penultimo paragrafo. Come si può vedere dal secondo paragrafo, che dice,

Come sopra stabilito, … Dichiaro completamente nullo tutto ciò che viene fatto da qualsiasi persona, qualunque sia la sua autorità, consapevolmente o inconsapevolmente, in qualsiasi modo contrario a questa Costituzione.

Eppure, nel recente Conclave del maggio 2025, i Cardinali hanno permesso a 133 Cardinali Elettori di votare contemporaneamente, cosa espressamente vietata dalla Legge Pontificia, al n. 33, dove il linguaggio è strettamente vincolante:

Il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi.

Eppure, i Cardinali l’hanno violata direttamente, sostenendo di usare la loro autorità per interpretare sezioni ambigue. Ma non c’è assolutamente nulla di ambiguo in questa regola. E come ho detto nella mia intervista italiana con EmmoNews su YouTube, invece di violare la legge, avrebbero potuto scegliere a sorte e far astenere dal voto 13 Cardinali Elettori durante ogni turno di votazione.

Pertanto, la loro interpretazione di una norma non ambigua è di per sé NULLA e VIETATA dalla censura promulgativa sopra citata.

Il fatto che non abbiano avuto solo 120 voti in un momento, fa sì che l’elezione sia dubbia, a causa della clausola promulgativa di Papa Giovanni Paolo II che rende nulla e nulla ogni azione contraria alle regole della legge.

Ciò significa che ALMENO 13 voti in ogni votazione erano NULLI e NON potevano essere contati.

Ma secondo la Legge Pontificia, al n. 68, dove si legge:

Se il numero delle schede non corrisponde al numero degli elettori, le schede devono essere tutte bruciate e si deve procedere subito a una seconda votazione; …

Ora, il contesto di questa regola ha a che fare con il numero massimo di 120 cardinali. Quindi, quando si votò in 133, era giuridicamente impossibile che il numero di voti conteggiati non superasse il numero di 120 cardinali elettori autorizzati a votare in un conclave. Di fatto, in ogni scrutinio sono stati contati 133 voti, 13 dei quali non potevano essere legalmente conteggiati.

Ciò significa che in ogni sessione di scrutinio, per seguire la legge papale, gli Scrutatori dovevano bruciare i voti prima di contarli, e quindi nessun voto durante quella sessione era valido. Ma questo è stato fatto in tutti e 4 gli scrutini, al termine dei quali è stato dichiarato eletto il Cardinale Prevosto.

Ciò significa che tutte le votazioni erano giuridicamente nulle!

E ciò significa che il Cardinale Prevost NON è stato eletto validamente, anche se non è un eretico manifesto, la cui elezione sarebbe invalidata dalla Bolla di Paolo IV, “Cum ex apostolatus officio”!

Ancora una volta, come nel caso della rinuncia di Benedetto XVI, è a Papa Giovanni Paolo II e alla sua saggezza di legislatore, che possiamo dire con certezza al 100% che i Conclavi del 2013 e del 2025 sono nulli e che in ciascuno di essi nessuno è stato eletto Romano Pontefice.

Quando tutti i Cardinali disertano il loro dovere, i Fedeli di Roma hanno diritto eleggere un altro

Una questione scolastica di Frà Alexis Bugnolo

Nell’Alta Scolastica, i teologi cattolici, i santi e i dottori della Chiesa consideravano spesso molte questioni speculative, sia riguardo a ciò che era vero ma inconoscibile per l’uomo (essendo nascosto nel mistero di Dio), sia riguardo a ciò che potrebbe essere in una circostanza speciale che potrebbe o non potrebbe mai verificarsi. Come fondatore di The Scholasticum, un’associazione italiana senza scopo di lucro dedicata alla rinascita del Metodo Scolastico, credo che il Metodo Scolastico possa aiutare molto la Chiesa anche nelle sue necessità più urgenti e nelle sue crisi straordinarie. Per questo motivo, presento qui una Questione Controversa, la cui importanza sorge quando i Cardinal eleggono un eretico, poichè tale elezione è invalida a ragione della censura contenuta nella Bolla Papale, Cum ex apostolatus officio, n. 6, del 15 Febbraio 1559 A. D., di Papa Paolo IV.

Con tutti i cardinali elettori disertati,
la Chiesa romana ha il diritto di eleggere il Papa?

E sembra che non lo abbia:

1. Perché solo i Cardinali della Chiesa Romana hanno il diritto di eleggere il Romano Pontefice, secondo quanto stabilito nel Canone 349, dove si dice cui competit ut electioni Romani Pontificis provideat ad normam iuris peculiaris. Pertanto, poiché la Chiesa romana comprende i Cardinali, i Vescovi e il Clero che non sono Cardinali Elettori, essi non hanno tale diritto. Pertanto, la Chiesa di Roma non ha il diritto di eleggere un Papa, anche se tutti i Cardinali Elettori non riescono a eleggerne uno.

2. Allo stesso modo, poiché durante la Sede Vacante il Collegio Cardinalizio non ha alcuna autorità di agire se non quella prevista dalla legge speciale, ossia dalla Legge per le Elezioni Papali, Universi Dominici Gregis, e questo in base al Canone 359, che recita: Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium ea tantum in Ecclesia gaudet potestate, quae in peculiari lege eidem tribuitur; Ne consegue che non lo fa nemmeno la Chiesa romana, perché ciò che è negato a un superiore, è negato anche all’inferiore. Ma al Collegio cardinalizio è negata la licenza di agire in modo diverso da quello che è proibito dalla legge, quindi anche a tutta la Chiesa di Roma che è inferiore al Collegio.

3. Allo stesso modo, poiché la legge papale, Universi Dominici Gregis, n. 4, proibisce espressamente qualsiasi variazione o alterazione del diritto durante la Sede Vacante, quando dice: Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari contigerit, id suprema Nostra auctoritate nullum et irritum declaramus; non c’è nulla che la Chiesa romana possa fare, anche se tutti i Cardinali disertano, poiché il Diritto Canonico non prevede alcuna azione in tal senso.

4. Allo stesso modo, l’antico diritto della Chiesa romana di eleggere il Romano Pontefice è stato abrogato quando tale diritto è stato limitato al clero romano e, ancora, quando tale diritto è stato ulteriormente limitato ai cardinali della Chiesa romana. Pertanto, tale diritto non esiste.

5. Allo stesso modo, l’antico diritto della Chiesa romana di eleggere il Papa non era altro che una consuetudine della Chiesa romana. Ma le leggi di costume non hanno forza se non sono state osservate per 1300 anni (cfr. Canone 26). Pertanto, la Chiesa romana non ha tale diritto.

AL CONTRARIO:

Sembra che lo abbia:

1. Per istituzione apostolica dell’apostolo San Pietro, la Chiesa romana godeva indiscutibilmente del diritto di eleggere il Romano Pontefice. Questo diritto è stato ristretto in misura speciale nel VII secolo al clero romano e nell’XI secolo ai cardinali della Chiesa romana. Tuttavia, tale restrizione, che era prudenziale e un beneficio, non può estinguere il diritto apostolico, in accordo con il principio del diritto, che stabilisce che le prescrizioni generali hanno la precedenza sui benefici speciali: Generale praescriptum beneficio speciali anteferendum est (Codice Teodosiano: DEM AAA. VICTORIO P(RO)C(ONSULI) ASIAE). Pertanto, nel caso in cui non vi siano Cardinali Elettori, sia di fatto che per defezione ad un Anti-Papa, o ad una Chiesa eretica o scismatica, il diritto apostolico della Chiesa romana rivive. Pertanto, la Chiesa romana ha tale diritto in loro assenza.

2. Allo stesso modo, il Codice di Diritto Canonico dichiara che tutti i diritti che non sono mai stati revocati rimangono in vigore, secondo il canone 4, che recita: Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab Apostolica Sede ad haec usque tempora personis sive physicis sive iuridicis concessa, in usu sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur; ma il diritto di eleggere il Romano Pontefice è stato indubitabilmente concesso dall’Apostolo San Pietro alla Chiesa romana, e tale diritto non è mai stato revocato. Anzi, è la giustificazione stessa e il principio intrinseco che è stato mantenuto quando il Sinodo romano del VII secolo ha limitato l’esercizio di tale diritto al clero, e quando il Papa nell’XI secolo lo ha ulteriormente limitato al collegio cardinalizio. Ciò è confermato dal canone 6 §4, che limita l’abrogazione delle leggi e dei diritti precedenti a quelle cose che sono espresse integralmente nel Nuovo Codice. Ma questo caso, di mancanza di cardinali elettori, non è previsto. Pertanto, non è incluso integralmente. Pertanto, i diritti a cui si fa riferimento in tale caso NON sono obrogati. Pertanto, tale diritto rimane sempre in vigore e può essere ripristinato.

3. Allo stesso modo, l’antico diritto della Chiesa romana di eleggere il Romano Pontefice è sempre stato ritenuto avere forza di legge. Questo è evidente dalla storia. Ma come insegna il canone 25: Nulla consuetudo vim legis obtinet, nisi a communitate legis saltem recipiendae capaci cum animo iuris inducendi servata fuerit. Ma questo è il caso dell’antico diritto della Chiesa romana, tanto più che quando questo diritto è stato limitato, non è mai stata negata o abrogata esplicitamente la sua antica ragione. Lo dimostra il fatto che i Cardinali sono ancora chiamati Cardinali di Santa Romana Chiesa. Pertanto, in assenza di tutti i Cardinali, sia per cattiva volontà che per errore sostanziale, il diritto ritorna alla Chiesa Romana.

4. Allo stesso modo, la consuetudine è la migliore interprete della legge (Canone 27). Ma, quando Papa Giovanni Paolo II era prossimo alla morte, i Cardinali e i Vescovi in sua presenza presunsero il suo consenso a usare il suo anello con sigillo per nominare i Vescovi che aveva già considerato per la nomina. E nessuno nella Chiesa si è opposto. Pertanto, è giusto presumere il consenso di un legislatore, in casi che egli non ha mai previsto. Ma questo è il caso di un errore sostanziale in una dimissione papale, quando tutti i cardinali non si accorgono di tale errore sostanziale e sono di conseguenza portati a non riunirsi in conclave per eleggere un successore, ma si affidano invece a un antipapa che hanno eletto in modo non canonico durante la vita del Papa. Pertanto, in un caso così imprevisto e straordinario, la Chiesa romana ha il diritto di ricorrere alla legge antica.

5. Allo stesso modo, dal principio di sussidiarietà, che, cioè, quando una parte superiore o più dignitosa del corpo politico fallisce, il diritto di agire passa all’autorità subordinata. Ciò si basa sull’insegnamento di Papa Pio XI nella Quadragesimo Anno: Come è gravemente sbagliato togliere agli individui ciò che possono realizzare con la propria iniziativa e industria e darlo alla comunità, così è anche un’ingiustizia e allo stesso tempo un grave male e un disturbo del giusto ordine assegnare a un’associazione più grande e più alta ciò che organizzazioni minori e subordinate possono fare. Infatti, ogni attività sociale deve per sua natura fornire aiuto ai membri del corpo sociale, e mai distruggerli e assorbirli. È sostenuto anche dalla Legge pontificia sulle elezioni di Papa Giovanni Paolo II, Universi Domini Gregis, dove nel Prologo il Santo Padre dice espressamente che il Collegio cardinalizio “non è necessario” come istituzione “per una valida elezione papale”. – Quindi, con tutti i cardinali che falliscono, sarebbe sbagliato negare ciò che l’organizzazione minore e subordinata, la Chiesa romana, può fare. Pertanto, se tutti i Cardinali Elettori non agiscono a causa di un ostacolo che essi stessi non possono o non riescono a rimuovere, la Chiesa romana, in quanto entità a cui appartengono per incardinazione, riceve la licenza di ricorrere al diritto apostolico di cui ha sempre goduto, in tutto o in parte, di eleggere il Romano Pontefice.

6. Così pure, dallo stesso Codice di Diritto Canonico, al canone 28: nisi expressam de iis mentionem faciat, lex non revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles; quindi, poiché il diritto apostolico della Chiesa romana è di tempo immemorabile, e poiché tale diritto non è espressamente revocato nel presente Codice, esso rimane in vigore, nelle debite circostanze. Ma l’assenza di tutti i Cardinali Elettori non è solo una circostanza dovuta, ma una circostanza che mette in gravissimo pericolo la stessa costituzione della Chiesa, poiché l’Ufficio di San Pietro non è solo utile ma necessario per la salvezza delle anime. Pertanto, tale diritto non può essere considerato abrogato dal nuovo Codice né dalla legge papale sull’elezione del Romano Pontefice, anche se sembra essere espressamente abrogato. Pertanto, la Chiesa romana ha tale diritto, in tali circostanze.

Quod si pravorum, atque iniquorum hominum ita perveritas invaluerit, ut pura, sincera, atque gratuita fieri in Urbe non possit electio, Cardinales Episcopi cum religiosis Clericis, catholicisque laicis, licet paucis, jus potestatis obtineat eligendi Apostolicae Sedis Pontificem, ubi conguerit (Nicholas P.P. II, In Nomine Domini, §3, 13 Aprile 1059)

RESPONDEO:

RISPONDO: Va detto che, che sia per buona o cattiva volontà, l’atto di eleggere un Romano Pontefice in violazione delle regole è un crimine contro Dio e contro l’unità della Chiesa. È un crimine contro Dio, poiché Cristo si è obbligato di osservare le regole stabilite dal Suo Vicario (Matteo 18,18) e quindi una elezione invalida trasgrede i diritti di Christo. È un crimine contro l’unità della Chiesa, poiché provoca uno scisma di fatto tra coloro che aderiscono al vero Papa e coloro che aderiscono all’usurpatore e al falso pretendente. Ora, anche se i cardinali che fanno questo, lo fanno senza malizia, ma operano sotto un errore sostanziale, tuttavia davanti alla legge devono essere ritenuti colpevoli del peccato e del crimine di scisma, per cui perdono ogni privilegio per eleggere il Pontefice Romano.

Ora, con Papa Niccolo II sostegno che la Chiesa romana, che da sempre detiene il diritto per privilegio apostolico di eleggere il Romano Pontefice, gode in modo particolare della promessa e del diritto concessi da Nostro Signore quando dichiara che “le porte dell’inferno non prevarranno mai contro la mia Chiesa”. Ma le porte dell’inferno prevarrebbero contro la Chiesa romana se fosse privata di un Papa validamente eletto e costretta a sottomettersi a un eretico pubblico e pertinace, a un apostata o a un massone. Pertanto con Papa Niccolo II dico che la Chiesa di Roma ha il diritto di eleggere il Romano Pontefice, nel caso particolare in cui tutti i Cardinali Elettori rifiutano eleggerne secondo le regole o eleggono un eretico (cf. Paolo PP. IV, Cum ex apostolatus officio, n. 6, 15 Febbraio 1559).

Per questo motivo, vanno accettate le argomentazioni contrarie che confutano sufficientemente quelle che le contraddicono.

Ad. 1. Che un gruppo abbia un diritto, secondo una legge papale, non significa che un altro gruppo non abbia un diritto da qualche altra fonte di legge. Inoltre, la Chiesa romana ha il diritto di eleggere il Romano Pontefice in base alla Legge apostolica, che è superiore alla Legge papale, poiché la Legge apostolica fa parte della Legge divina e della Sacra Tradizione, che il Romano Pontefice non può mai abrogare.

Ad. 2. Se è vero che tutti gli ordini del clero nella Chiesa romana sono inferiori al Collegio cardinalizio, non è vero che tale Collegio sia superiore alla Chiesa romana. Pertanto, ciò che è negato a un inferiore, non è necessariamente negato a un superiore. Anzi, il potere papale ha negato il diritto di elezione agli inferiori, ma non ha negato il diritto di elezione ai superiori. Quindi, ex silentio non si può fare alcuna argomentazione.

Ad. 3. Se è vero che la Legge pontificia Universi Dominici Gregis nega ad altri che ai Cardinali di eleggere il Papa, essa condiziona questo e tutte le sue disposizioni alle elezioni durante i Conclavi. Non dice nulla su come condurre un’elezione per diritto apostolico, anche se nella sua introduzione fa riferimento a tale elezione come valida, come è chiaro.

Ad. 4. Il diritto in un ordine di leggi non è abrogato quando tale diritto è applicato da una legge minore. Così, quando le circostanze dell’applicazione non sono più valide, il diritto rivive. E questo è il caso in cui tutti i membri del Collegio cardinalizio si defilano o non si riuniscono entro i termini previsti dalla legge pontificia.

Ad. 5. L’antico diritto della Chiesa romana non è una semplice legge consuetudinaria, poiché tutti i teologi cattolici ritengono che sia un’ordinanza apostolica. Pertanto, se la consuetudine del diritto positivo può abolire il diritto consuetudinario, non può abolire questo diritto, che non è una semplice consuetudine degli uomini.