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Prevost in favore della beatificazione di un pedofilo?

Cliccare per leggere l’articolo originale inglese. Lo pubblichiamo poiché come dice l’Apostolo San Paolo, cofondatore della Chiesa di Roma:  “Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente,  poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare.  Tutte queste cose che vengono apertamente condannate sono rivelate dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è luce.” (Efesini 5, 10-13).

Un Cardinale Elettore afferma: solo 120 Cardinali hanno votato nel Conclave?

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Siamo stati informati in modo attendibile che Sua Eminenza il Cardinale Carlos Osoro Sierra, Arcivescovo Emerito di Madrid ed Elettore che ha partecipato al Conclave del 2025, sta rispondendo alle domande dei Canonisti in merito all’invalidità del Conclave.

In particolare, per quanto riguarda la palese impossibilità di ottenere un valido esito canonico durante un Conclave in cui 133 Cardinali votano contemporaneamente, Sua Eminenza avrebbe sostenuto l’affermazione secondo cui solo 120 Cardinali hanno votato.

Poiché questa presunta affermazione del Cardinale contrasta sostanzialmente con l’affermazione del resto del Collegio Cardinalizio negli ultimi 9 mesi, a partire dalla loro dichiarazione pubblica del 30 aprile 2025, in cui hanno erroneamente e illegalmente affermato che 133 avrebbero potuto votare, la nostra Redazione ritiene della massima importanza che la verità della questione venga chiarita. Per questo motivo pubblichiamo questo rapporto e lo inviamo a tutto il Clero e ai Religiosi della Provincia Ecclesiastica di Roma.

L’affermazione del Cardinale, in primo luogo, è ovviamente un tentativo di rassicurare i fedeli che il Conclave ha avuto un esito giuridicamente valido, e pertanto si basa sull’accordo con l’affermazione dei fedeli di Roma, promossa da ChiesaRomana.Info, secondo cui un Conclave a cui partecipano 133 persone non può avere un esito valido, a causa della violazione del precetto di Universi Dominici Gregis, n. 33, che il numero massimo non superi mai i 120.

L’affermazione del Cardinale convalida anche l’argomentazione secondo cui la dispensa rivendicata dai suoi pari nella dichiarazione del 30 aprile 2025 è nulla, priva di valore di diritto e priva di valore legale, in quanto la UDG n. 4 vieta che qualsiasi parte della legge per le elezioni papali possa essere dispensata durante una sede vacante.

L’affermazione del Cardinale convalida anche l’argomentazione secondo cui una dispensa rivendicata senza documentazione è fraudolenta e che l’atto di interpretare un atto papale non è soggetto alla competenza del Collegio Cardinalizio, come previsto dalla UDG n. 1.

Per queste ragioni, sebbene sembri che l’affermazione del Cardinale secondo cui 120 votarono sia chiaramente errata, in quanto implica che più di 180 dei suoi pari siano bugiardi, la nostra Redazione accoglie con favore la segnalazione secondo cui il Cardinale avrebbe assunto questa posizione nel suo tentativo di convalidare il Conclave invalido 9 mesi dopo il fatto.

Vorremmo pertanto richiamare l’attenzione dei nostri lettori sul sito web SedesApostolica.Info, dove nel file FAQ, nelle edizioni inglese e francese, sono stati aggiunti tre ulteriori motivi per cui il Conclave del 2025 non ha avuto un esito valido, anche se l’intero Collegio cardinalizio dovesse in seguito cercare di convincere il mondo della sua validità, sostenendo che vi hanno partecipato solo 120 persone.

L’affermazione del Cardinale, che non riteniamo in alcun modo veritiera, ha ormai di fatto diviso il Collegio Cardinalizio in due schieramenti, ciascuno dei quali implica che l’altro sia un bugiardo disonesto. Questa è l’inevitabile conseguenza del sacrilegio da loro commesso il maggio 2025, e conferma che il vero Romano Pontefice, ora, non è Leone, ma Ildebrando, a lode del Magistero di Cristo, che dichiara: “Tutto ciò che legherete sulla terra, sarà legato anche in Cielo; e tutto ciò che scioglierai sulla terra, sarà sciolto anche in Cielo” (Matteo 18, 18).

Come Partecipare all’Elezione del Romano Pontefice?

Vi preghiamo di scusarci per il fatto che, avendo utilizzato negli ultimi sei mesi un software di posta elettronica inefficiente, molti di voi potrebbero ricevere solo ora questa comunicazione legale. Vi chiediamo di avere pazienza e vi invitiamo a leggere tutti gli articoli pubblicati quest’anno su ChiesaRomana.info per ulteriori informazioni.

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COMUNICATO ECCLESIALE

Qui si riassumano le basi giuridiche per la legittimità dell’elezione del Pontefice Romano, quest’anno 2025, a causa della malversazione dei Cardinali nella violazione della Legge Papale di Papa Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, consentendo a 133 Cardinali di votare contemporaneamente, quando la sua legge ne permette non più di 120 (Cfr. n. 33) e vieta dispense (cfr. n. 4) a questa restrizione.

A causa dell’adesione dell’intero Collegio dei Cardinali — che secondo quella stessa legge è l’elettorato autorizzato a votare per il Romano Pontefice, al Cardinale Prevost, come Romano Pontefice — i Cardinali sono entrati in scisma da Gesù Cristo proprio per questo fatto, poiché Cristo non può perdonare la loro malefatta senza infrangere la Sua solenne promessa: «Tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato anche in cielo». — E poiché Cristo non commetterà sacrilegio contro Se stesso per onorare i Cardinali, i Cardinali sono inescusabili davanti a Dio e agli uomini per il sacrilegio che hanno commesso con la loro perversa presunzione.

Per questo motivo l’intero Collegio, che per più di 180 giorni è rimasto unanime in questo scisma, nonostante centinaia di lettere che esortavano al pentimento, ha subito la decadenza del proprio diritto esclusivo e quindi, secondo i principi della legge naturale, in base ai quali un diritto ministeriale cede il passo a una necessità assoluta, l’elettorato originario, che è l’intera Chiesa di Roma, riacquista il diritto di eleggere il Pontefice Romano. Questo ritorno del diritto in pratica è affermato dall’insegnamento di Papa Niccolò II, nella sua Bolla, In Nomine Domini, n. 3, pubblicata il 13 aprile 10159, nel grande Sinodo Romano, tenutosi in quell’anno nella Basilica Lateranense.

Inoltre, poiché è assolutamente necessario dal punto di vista teologico che la Chiesa di Roma continui e preservi la sua continuità giuridica da Cristo attraverso San Pietro, Papa Niccolò II afferma che, in caso di elezione illegittima, l’elettorato originario di tutta la Chiesa – che egli descrive come cardinali, clero religioso e laici – può essere legittimamente esercitato in qualsiasi luogo, anche al di fuori della città di Roma, e da un numero qualsiasi di membri, ovvero almeno tre (licet pauci).

Questa Chiesa è rappresentata nella sua totalità da qualsiasi piccolo gruppo, perché il diritto di eleggere il Pontefice Romano appartiene alla Chiesa di Roma come persona giuridica, e non specificamente a una sua parte come parte. Pertanto, anche se solo pochi fedeli partecipano, purché siano 3 o più, l’elezione di un candidato idoneo sarà giuridicamente legittima e accettata da Cristo Gesù in cielo.

Per questo motivo, vi invitiamo a partecipare a questa elezione, il cui luogo e orario non saranno resi pubblici per garantire la pace e la tranquillità dell’assemblea. Rispondendo all’e-mail che riceverete potrete ottenere maggiori informazioni.

Vi ricordiamo inoltre che potete partecipare a questa elezione tramite delega. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultate QUI.

Infine, ricordiamo a tutti che qui è in gioco molto più della semplice perdita della continuità giuridica della Chiesa di Roma con Cristo Gesù, ma abbiamo omesso questi altri aspetti, poiché sono evidenti a tutti coloro che hanno fede soprannaturale.

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Come compilare la Delega canonica per votare all’Assemblea?

Si può scaricare la Delega canonica in formato PDF QUI.

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Una delega canonica è una concessione ecclesiastica di un diritto, da parte di chi detiene tale diritto, a un altro soggetto che lo rappresenterà in un’azione canonica. Le deleghe canoniche vengono talvolta utilizzate quando un coniuge non può essere presente al matrimonio per motivi ragionevoli, quali il servizio militare o gravi inconvenienti.

Nel diritto ecclesiastico, le deleghe canoniche non possono essere sempre utilizzate, poiché alcuni atti richiedono che sia il titolare del diritto ad agire e alcuni canoni non consentono la delega di determinati diritti.

Nell’elezione del Pontefice Romano, tuttavia, secondo l’insegnamento di Papa Niccolò II, è consentita una delega canonica del diritto di voto. La prima testimonianza storica che abbiamo di ciò è l’elezione di Papa Urbano II (Odo di Laghery), Cardinale Vescovo di Velletri, a Terracina, dove un sacerdote di Roma portò con sé una delega canonica del clero e dei laici e votò a favore del Vescovo Odo.

Le elezioni del Romano Pontefice secondo il diritto apostolico, cioè secondo le modalità con cui venivano condotte prima di ogni legislazione papale o sinodale, venivano condotte di persona, ma nulla vieta il ricorso alla delega, poiché la legge papale di Papa Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, ha esplicitamente abolito tutte le precedenti leggi positive in materia.

Proprio per questo, Papa Niccolò II nella sua Bolla, In Nomine Domini, n. 3, afferma che in condizioni straordinarie di malversazione e cospirazione, l’elettorato originario ottiene il diritto di poter (ius potestatis) tenere le elezioni fuori Roma, concedendo in linea di principio che l’elettorato originario, senza alcuna altra restrizione, possa partecipare alle elezioni di persona o tramite una delega canonica.

Se desiderate partecipare tramite una delegazione, potete utilizzare il modulo suggerito sopra, compilandolo con i vostri dati personali e indicando come vostro delegato una persona che sapete sarà presente all’Assemblea. Il vostro delegato potrà esprimere il vostro voto per chiunque ritenga essere il candidato migliore, mentre voi potrete condividere il merito di aver salvato la Chiesa da un anticristo eretico senza l’inconveniente personale di dover partecipare.

Potete quindi affidare la vostra delega al vostro delegato o a una terza parte affinché la porti all’Assemblea e gliela consegni. Per ulteriori informazioni, consultate l’e-mail che avete ricevuto.

Si può scaricare la Delega canonical in formato PDF QUI.

È importante notare che le formule utilizzate nella suddetta Delega limitano l’uso della vostra delega di diritto alle elezioni di diritto apostolico, come quella specificata da Papa Niccolò II nella sua Bolla, In Nomine Domini, n. 3, poiché la delega limita il diritto concesso solo a quelle elezioni ecclesiastiche alle quali potete partecipare in ragione della residenza ecclesiastica. Pertanto, qualsiasi diritto di partecipare ad altri tipi di elezioni ecclesiastiche, in base al diritto positivo, al diritto canonico, alla tradizione o alle norme particolari della vostra comunità, rimane vostro e non viene concesso dalla suddetta delega.

Va inoltre sottolineato che, se Lei è membro del clero incardinato in una delle diocesi di Roma, anche se non risiedi in nessuna città della Sua diocesi perché presti servizio fuori sede come sacerdote fide donum o missionario, oppure sei uno studente, un docente o un cappellano militare ecc. altrove, puoi comunque partecipare a questa elezione tramite delega. In tale caso, nello spazio apposito per municipio di residenza, metti la Diocesi in cui Lei è incardinato.