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Come compilare la Delega canonica per votare all’Assemblea?

Si può scaricare la Delega canonica in formato PDF QUI.

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Una delega canonica è una concessione ecclesiastica di un diritto, da parte di chi detiene tale diritto, a un altro soggetto che lo rappresenterà in un’azione canonica. Le deleghe canoniche vengono talvolta utilizzate quando un coniuge non può essere presente al matrimonio per motivi ragionevoli, quali il servizio militare o gravi inconvenienti.

Nel diritto ecclesiastico, le deleghe canoniche non possono essere sempre utilizzate, poiché alcuni atti richiedono che sia il titolare del diritto ad agire e alcuni canoni non consentono la delega di determinati diritti.

Nell’elezione del Pontefice Romano, tuttavia, secondo l’insegnamento di Papa Niccolò II, è consentita una delega canonica del diritto di voto. La prima testimonianza storica che abbiamo di ciò è l’elezione di Papa Urbano II (Odo di Laghery), Cardinale Vescovo di Velletri, a Terracina, dove un sacerdote di Roma portò con sé una delega canonica del clero e dei laici e votò a favore del Vescovo Odo.

Le elezioni del Romano Pontefice secondo il diritto apostolico, cioè secondo le modalità con cui venivano condotte prima di ogni legislazione papale o sinodale, venivano condotte di persona, ma nulla vieta il ricorso alla delega, poiché la legge papale di Papa Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, ha esplicitamente abolito tutte le precedenti leggi positive in materia.

Proprio per questo, Papa Niccolò II nella sua Bolla, In Nomine Domini, n. 3, afferma che in condizioni straordinarie di malversazione e cospirazione, l’elettorato originario ottiene il diritto di poter (ius potestatis) tenere le elezioni fuori Roma, concedendo in linea di principio che l’elettorato originario, senza alcuna altra restrizione, possa partecipare alle elezioni di persona o tramite una delega canonica.

Se desiderate partecipare tramite una delegazione, potete utilizzare il modulo suggerito sopra, compilandolo con i vostri dati personali e indicando come vostro delegato una persona che sapete sarà presente all’Assemblea. Il vostro delegato potrà esprimere il vostro voto per chiunque ritenga essere il candidato migliore, mentre voi potrete condividere il merito di aver salvato la Chiesa da un anticristo eretico senza l’inconveniente personale di dover partecipare.

Potete quindi affidare la vostra delega al vostro delegato o a una terza parte affinché la porti all’Assemblea e gliela consegni. Per ulteriori informazioni, consultate l’e-mail che avete ricevuto.

Per favore, se sieti membri del Clero, indicare il suo Nome e Cognome civile, con indicare il proprio nome con il titolo appropriato, Cardinale, Monsignore, Padre, Diacono, per indicare il proprio grado ecclesiastico. Se sieti membri di una communità religiosa, ma non membri del Clero usa Dom, Fra, Sorella ecc..

Si può scaricare la Delega canonical in formato PDF QUI.

È importante notare che le formule utilizzate nella suddetta Delega limitano l’uso della vostra delega di diritto alle elezioni di diritto apostolico, come quella specificata da Papa Niccolò II nella sua Bolla, In Nomine Domini, n. 3, poiché la delega limita il diritto concesso solo a quelle elezioni ecclesiastiche alle quali potete partecipare in ragione della residenza ecclesiastica. Pertanto, qualsiasi diritto di partecipare ad altri tipi di elezioni ecclesiastiche, in base al diritto positivo, al diritto canonico, alla tradizione o alle norme particolari della vostra comunità, rimane vostro e non viene concesso dalla suddetta delega.

Va inoltre sottolineato che, se sei un membro del clero incardinato in una delle diocesi di Roma, anche se non risiedi in nessuna città della tua diocesi perché presti servizio fuori sede come sacerdote fide donum o missionario, oppure sei uno studente, un docente o un cappellano militare ecc., puoi comunque partecipare a questa elezione tramite delega. In tal caso, sostituisci le parole “residenza” con “incardinazione” e indica l’anno in cui sei stato incardinato invece di quello in cui sei diventato residente.

Lettera aperta alla Chiesa Romana

L’Assemblea Apostolica per eleggere un Papa Cattolico è stata convocata

Ogni Sacerdote, Religioso e Cattolico fedele
ha diritto di partecipare se voglia

Questa Lettera Aperta è stata inviata a quasi sei mille sacerdoti e religiosi in Lazio, durante la settimana ultima di Settembre, 2025

Cari Fedeli della Chiesa Romana,

vi scrivo per informarvi dei vostri diritti canonici, concessi da San Pietro Apostolo e dai Papi Niccolò II e Giovanni Paolo II. La presente comunicazione non riguarda alcuna imputazione di colpa da parte vostra, né comporta alcun obbligo da parte vostra d’intraprendere alcuna azione. Vi scrivo perché credo e ritengo che abbiate il diritto di conoscere la verità, specialmente per quanto riguarda quelle verità sulle quali potete agire nel vostro servizio a Cristo Gesù, Nostro Signore, Dio e Salvatore.

Le scrivo in conformità con il diritto che mi è stato concesso dal Canone 212 del Codex Iuris Canonicis, pubblicato da Papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, in merito a una questione che sta causando grave preoccupazione a tutti i cattolici, in particolare a quelli della Chiesa di Roma: le gravi irregolarità che circondano l’elezione del Cardinale Robert Francis Prevost a Vescovo di Roma.

Come forse saprete, il 30 aprile 2025 la Sala Stampa della Santa Sede ha pubblicato una dichiarazione dei Cardinali riguardante la loro richiesta di dispensa dalla violazione del precetto formale contenuto al n. 33 della Legge Pontificia sui Conclavi, Universi Dominici Gregis, promulgata da Papa Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1996, che recita in latino:

“Maximus autem Cardinalium electorum numerus centum viginti ne excedat.”

“Inoltre, il numero massimo dei Cardinali elettori non ecceda i centoventi”.

Questo precetto è una delle disposizioni giuridiche essenziali di tale legge papale, poiché sancisce il pensiero del legislatore, Papa Giovanni Paolo II, il quale ha stabilito che il numero di 120 cardinali elettori partecipanti al Conclave è sufficiente (cfr. paragrafo 7 dell’introduzione alla stessa legge papale).

Nel suddetto comunicato stampa del 30 aprile, tuttavia, i cardinali hanno affermato di avere il diritto d’interpretare l’atto di Papa Francesco relativo alla nomina dei cardinali come equivalente alla concessione di una dispensa da questo precetto. Nella loro affermazione, non citano alcun documento o dichiarazione verbale del defunto Pontefice romano per giustificare o documentare la loro affermazione.

Per questo motivo, è certo che la loro dispensa è invalida, poiché, secondo il Canone 16, il diritto d’interpretazione in grado di dispensare da una legge appartiene solo ai superiori e a coloro ai quali è stato concesso in un atto giuridico. Inoltre, il Canone 86 proibisce le dispense dalle disposizioni giuridiche essenziali delle leggi papali; inoltre, il Canone 335 proibisce qualsiasi innovazione della legge durante una sede vacante. Inoltre, le concessioni verbali espresse da un superiore, che non sono promulgate, non possono avere forza di legge dopo la sua morte; altrimenti, l’intero sistema giuridico della Chiesa diventerebbe dubbio dopo la morte di qualsiasi superiore. Infatti, il diritto di voto di un cardinale in un conclave non è concesso dall’atto di nomina, né dal Codice di Diritto Canonico, ma solo dalla legge particolare sui conclavi, e in ogni caso solo con la restrizione del Canone 120.

Allo stesso modo, il ragionamento avanzato dai Cardinali nella loro dichiarazione del 30 aprile non invoca la loro autorità di cui al paragrafo 5 della legge pontificia riguardo all’interpretazione di passaggi dubbi o controversi: da ciò risulta chiaro che essi hanno tacitamente ammesso che la loro affermazione non ha alcun fondamento nei diritti loro concessi in quel paragrafo della Universi Dominici Gregis.

Inoltre, la loro affermazione relativa al diritto di voto concesso ad alcuni cardinali nel n. 36, utilizzata come argomento contro la suddetta restrizione nel n. 33 della stessa legge, è incoerente, poiché secondo le norme universali di giurisprudenza, le definizioni e le restrizioni iniziali di una legge hanno la precedenza nell’interpretazione del vero significato di una legge in tutti i paragrafi successivi. Pertanto, non è autentico appellarsi al n. 36 contro il n. 33, tanto più che nel n. 36 l’affermazione del diritto è esplicitamente subordinata alla restrizione del n. 33.

Di conseguenza sembra che Papa Giovanni Paolo II nel penultimo paragrafo della promulgazione di questa legge papale sui conclavi – dove dichiara irrita qualsiasi cosa fatta, consapevolmente o inconsapevolmente, da qualsiasi persona di qualsiasi dignità ecclesiastica – abbia effettivamente abrogato la rivendicazione avanzata dai Cardinali nella loro dichiarazione del 30 aprile. — Inoltre, la dispensa che essi sostengono di avere non può essere utilizzata, poiché nel’UDG n. 4 Papa Giovanni Paolo vieta la dispensa da qualsiasi legge durante un periodo di sede vacante. Pertanto, senza una deroga all’UDG n. 4, la dispensa da loro rivendicata è priva di valore. E nessuno sostiene che Papa Francesco abbia concesso una deroga del genere.

Per tutti questi motivi, il recente Conclave, tenutosi con 133 cardinali elettori in ciascuna delle sessioni di conteggio, ha oggettivamente violato l’obbligo previsto dal n. 68 della stessa legge pontificia, poiché in ciascuna sessione di conteggio sono stati conteggiati 133 voti invece di 120. Pertanto, è stato attribuito un valore non giuridico contrario alla norma del n. 68 a ciascuna scheda elettorale nell’atto stesso della votazione, un’azione che è giuridicamente irritante in sé e che ha causato la nullità dell’elezione del Cardinale Provost secondo la censura prevista dal n. 76 della stessa legge, decretata da Papa Giovanni Paolo II, poiché nell’atto di elezione i Cardinali non hanno l’autorità di esercitare i diritti loro concessi dal n. 5 della stessa legge, come la stessa legge espressamente stabilisce.

Pertanto, poiché Nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che è il Capo della Chiesa e Legislatore Divino, ha dichiarato a San Pietro e ai suoi successori: «Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato in cielo, ecc.», rimane teologicamente e giuridicamente impossibile che il Conclave abbia avuto un esito giuridico valido e che il Cardinale Prevost abbia una valida pretesa all’ufficio di Pontefice Romano, per non parlare del fatto che egli non avrebbe mai potuto ricevere la grazia di tale munus dalle mani di Nostro Signore Gesù Cristo.

Inoltre, poiché il cardinale Prevost, prima dell’apertura del Conclave, era noto per aver pubblicamente espresso opinioni contrarie ad almeno cinque verità il cui obbligo di fede è sempre stato sostenuto dalla Chiesa, ne consegue che, anche se per il resto regolare, la sua elezione è resa nulla, inane e irrita tramite la censura contenuta nel n. 6 della Bolla di Paolo IV, Cum ex apostolatus officio, del 15 febbraio 1559, e confermata da Papa San Pio V nel suo Motu Proprio, «Inter multiplices curas», del 12 gennaio 1567, in questa particolare censura mai abrogata, obrogata, surrogata o derogata. Per maggiori informazioni su queste 5 verità della fede, vedi ChiesaRomana.Info.

Pertanto, mi rivolgo a voi, fedeli della Chiesa Romana, cioè delle diocesi di Roma e delle sue sedi suburbicarie, e di quelle che fanno parte della Conferenza Episcopale del Lazio, per esortarvi ad esprimere ai vostri superiori ecclesiastici il pericolo di questa azione sconsiderata dei Cardinali, che ha posto la Chiesa in una grave crisi giuridica, in virtù della loro pretesa di dare alla Chiesa stessa, come Papa, un uomo che, a causa delle irregolarità della sua elezione e del suo dissenso dalla Fide Cattolica, non ha alcun diritto all’Ufficio Papale.

Come rimedio, non sembra esserci altra linea di condotta onesta se non l’abdicazione del cardinale Prevost e la sua rinuncia alla pretesa al pontificato, nonché il ritorno dei cardinali al Conclave seguito, in conformità con la legge papale, dall’elezione di un altro soggetto, tenendo presente la censura di Papa Paolo IV. Altrimenti, data la mera competenza ministeriale dei cardinali, in assenza di un privilegio, ai sensi del canone 349, il diritto di eleggere il Pontefice Romano tornerebbe all’elettorato istituzionale originario, ovvero all’intero corpo dei fedeli della Chiesa di Roma e delle sue diocesi suburbicarie, secondo la norma del diritto apostolico e del diritto naturale (cfr. Niccolò II, In Nomine Domini, n. 3, 13 aprile 1059). Infatti, se i Cardinali rifiutassero di riconoscere l’invalidità delle loro azioni del 7 e 8 maggio 2025, tale ostinazione nell’errore fa decadere totalmente, nel caso di specie, la loro competenza ad eleggere il Romano Pontefice.

Per quanto riguarda la regola dei 120 cardinali elettori, questi ultimi possono facilmente rispettarla se 13 di loro si astengono volontariamente dal voto in ogni scrutinio, rinunciando al loro diritto o accettando di essere scelti a sorte prima di ogni scrutinio, lasciando la Cappella Sistina. Una tale soluzione non violerebbe il diritto pontificio e sarebbe anche conforme all’antico principio giuridico, citato da Graziano, secondo cui i privilegi devono cedere il passo alle norme generali (cfr. Generale praescriptum beneficio speciali anteferendum est (Codice Teodosiano: DEM AAA. VICTORIO P(RO)C(ONSULI) ASIAE). Pertanto, il fatto che essi si siano rifiutati di farlo per molti mesi non può essere configurato semplicemente come un misfatto derivante dall’ignoranza: è diventato un crimine noto di cattiva volontà.

Ciò è particolarmente vero, poiché io e le decine di cattolici che collaborano con me abbiamo scritto lettere personali a quasi tutti i cardinali chiedendo la correzione di questa irregolarità, che ha reso il cardinale Prevost un antipapa, cosa denunciata con forza da papa Niccolò II come opera dell’anticristo.

Come forse saprete, negli ultimi 12 anni la Chiesa cattolica è stata oggetto di attacchi dall’interno, come afferma il cardinale Mueller, e ha subito un tentativo di presa di potere ideologica da parte di un gruppo di uomini che non credono nella veridicità delle affermazioni attribuite a Gesù Cristo nei Vangeli, né nell’autorità dei Suoi Apostoli di stabilire regole immutabili di moralità e disciplina sacramentale.

Per questo motivo, ciascuno di noi che serve il Dio vivente, Gesù Cristo, sia attraverso l’ordinazione sacerdotale che attraverso la consacrazione dei voti religiosi o i voti del battesimo , ha il dovere solenne di usare tutti i mezzi legittimi per strappare la Chiesa dalle mani di questa setta eretica. Questo è il chiaro insegnamento di Papa Paolo IV nella sua Costituzione Apostolica “Cum ex apostolatus officio”, che riassume in modo chiaro e autentico il magistero perenne su come noi cattolici dovremmo considerare gli eretici.

Più di 90 giorni fa ho scritto a 750 membri del clero romano che hanno mandati pastorali nella diocesi di Roma, e ora, con l’aiuto di molti volontari, scrivo a voi, avendo acquisito un database più ampio di indirizzi e-mail disponibili al pubblico (vedi in fondo a questa lettera, se desiderate cancellarvi). Ho scritto a ciascuno di voi al vostro indirizzo e-mail pubblico con l’intenzione di informarvi dei vostri diritti.

Se vogliamo essere fedeli a Gesù Cristo e se crediamo veramente che Egli è Dio e il Capo della Chiesa, non possiamo essere come gli egoisti dell’antichità, che il profeta Aggeo rimproverò perché si preoccupavano dei propri interessi personali, lasciando che la Casa del Signore cadesse in rovina. Dobbiamo fare tutto il possibile, nei limiti della legalità, per difendere e salvare la Santa Madre Chiesa da questa cospirazione eretica.

Ed in questo anno del Signore 2025, il vero Dio misericordioso, Gesù Cristo ci ha dato un mezzo legittimo ed efficace, colpendo i Suoi nemici con la cecità, affinché agli occhi di tutta la Chiesa essi perpetrassero il Conclave più illegittimo e irregolare degli ultimi 1000 anni. Ora, in accordo con l’insegnamento infallibile di Papa Niccolò II, nella sua Bolla In Nomine Domini, n. 3, i Vescovi, il Clero, i Religiosi e i Fedeli riacquistano il diritto di eleggere il Pontefice Romano, come era prima che Papa Niccolò II lo limitasse ai soli Cardinali Vescovi. Come spiega Papa Niccolò II, questa acquisizione di diritto ha a che fare con la decadenza di diritto da parte degli elettori che hanno agito in modo contrario alla legge, persistendo nella loro disonesta ostinazione negli ultimi quattro mesi nonostante le rimostranze di molti membri del clero e laici.

Per questo motivo, più che 100 giorni fa ho scritto al clero della diocesi di Roma, chiedendo loro di agire e spiegando quanto sopra, informandoli che, se non avessero agito o non avessero avuto successo, dopo il 24 settembre 2025 avrei agito io. Ed ormai ho scritto a quasi 6000 sacerdoti, religiosi e religiose nella provincia ecclesiastica romana.

Pertanto, vi informo che, dato il tacito consenso del clero di Roma alla mia proposta, convoco un’assemblea alla quale tutti potremo partecipare per eleggere un papa cattolico secondo l’insegnamento di papa Niccolò II. Se desiderate partecipare di persona, Vi chiedo di iscrivervi a ChiesaRomana.Info per avere maggiori informazioni.

Si prega di notare che quando esercitiamo i nostri diritti non danneggiamo nessuno. E quando esercitiamo i nostri diritti straordinari per salvare la Sede Apostolica da un anticristo e da un partito eretico e depravato, meriteremo grazie incalcolabili per noi stessi e per le nostre comunità, oltre a liberare l’intero mondo cattolico dal più orribile inganno, propagato dai media finanziati dall’USAID che non servono gli interessi di Cristo o della Sua Chiesa.

Come postilla, scrivo questa lettera solo per amore di Gesù Cristo e della Chiesa Romana, Sua Sposa Immacolata, che Egli non ha mai riconosciuto come valida un’elezione irregolare del Pontefice Romano, credendo come voi che, per quanto riguarda la selezione del candidato alla carica di Successore di San Pietro, le regole e le leggi stabilite dal Vicario di Cristo siano osservate da Cristo Gesù stesso in Cielo; pertanto, devono essere osservate con la massima scrupolosità dalla Sua Sposa sulla Terra.

Lettera aperta al clero della Chiesa di Roma, denunciando Prevost come antipapa

Poiché molti ecclesiastici che prestano servizio a Roma sono così poco preparati da giudicare le cose solo sulla base delle apparenze e di ciò che affermano la televisione e i giornali, ristampiamo questa lettera inviata ai sacerdoti di Roma in cui si spiegano le serie e gravi ragioni per cui il Cardinale Prevost non è il nostro Vescovo e perché la sua pretesa di essere il Papa è priva di ogni ragionamento giuridico, di fatto e di diritto.

In particolare, desideriamo denunciare la profonda ipocrisia di colui che oserebbe parlare al clero di Roma come un Padre, quando è un assoldato dei globalisti che non è entrato nella Chiesa di Roma dalla porta, ma ha scavalcato il muro dell’ovile, violando le leggi di Dio e della Chiesa nel rivendicare il papato.

Insiste sull’unità, ma rifiuta l’unità della Chiesa professando un credo eretico e bestemmiando lo Spirito Santo, trasformandolo in una sorta di demiurgo al servizio del Grande Oriente.

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Cari Reverendi Padri della Chiesa Romana,

Vi scrivo per esprimere le mie preoccupazioni, in conformità con il diritto concessomi dal canone 212 del Codex Iuris Canonicis pubblicato da Papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, riguardo ad una questione che sta versando tutti i cattolici in una gravissima preoccupazione, in particolare quelli della Chiesa di Roma: si tratta delle gravi irregolarità relative all’elezione del Cardinale Robert Francis Prevost a Vescovo di Roma.

Come forse saprete, il 30 aprile 2025 la Sala Stampa Vaticana ha pubblicato una dichiarazione dei Cardinali in merito alla loro pretesa di avere una dispensa al fine di violare il precetto formale di cui al n. 33 della Legge Pontificia sui Conclavi, Universi Dominici Gregis, promulgata da Papa Giovanni Paolo II, il 22 febbraio 1996, che recita così:

“Maximus autem Cardinalium electorum numerus centum viginti ne excedat”.

Questo precetto è una delle disposizioni giuridiche essenziali di quella legge pontificia, perché sancisce il pensiero del legislatore, Papa Giovanni Paolo II, il quale ha deciso in essa che il numero di 120 Cardinali elettori che partecipano ad un Conclave sia ben sufficiente (Vedi il 7° paragrafo dell’introduzione alla stessa legge papale).

Nel suddetto comunicato stampa del 30 aprile, tuttavia, i Cardinali hanno avanzato la pretesa di avere il diritto di interpretare l’atto di Papa Francesco, inerente la nomina dei Cardinali, come equivalente alla concessione di una dispensa da questo precetto. Nella loro pretesa non citano alcun documento o dichiarazione verbale del defunto Romano Pontefice per giustificare o documentare la loro affermazione.

Per questo motivo, sembra giuridicamente improbabile che la loro pretesa sia valida, dal momento che, secondo il canone 16, il diritto di interpretazione in grado di dispensare da una legge appartiene solo ai superiori e ai soggetti ai quali è stato concesso in un atto giuridico. Inoltre, il canone 86 proibisce le dispense contro le disposizioni giuridiche essenziali delle leggi papali; ancora, il canone 335 proibisce qualsiasi innovazione del diritto durante la sede vacante. Inoltre, le concessioni verbali espressi da uno superiore, che non vengono promulgate, non possono avere forza di legge dopo la sua morte, altrimenti l’intero sistema giuridico della Chiesa diventerebbe dubbio dopo la morte di qualsiasi superiore. Ed in effetti, il diritto di un Cardinale di votare in Conclave non è concesso dall’atto di nomina, né dal Codice di Diritto Canonico, ma solo dalla legge particolare sui Conclavi e comunque solo sotto la restrizione di 120.

Allo stesso modo, la motivazione avanzata dai Cardinali nella loro dichiarazione del 30 aprile non invoca la loro autorità nel n. 5 della Legge Pontificia riguardo alle interpretazioni di passi dubbi o controversi: da ciò ben si comprende come abbiano tacitamente ammesso che la loro pretesa non ha alcun fondamento nei diritti concessi loro in quel paragrafo della Universi Dominici Gregis.

Inoltre, la loro affermazione inerente al diritto di voto concesso a certi cardinali nel n. 36, usato come argomento contro la restrizione sopra menzionata nel n. 33 della stessa legge, risulta incoerente, poiché secondo le norme universali della giurisprudenza le definizioni e le restrizioni iniziali di una legge hanno la precedenza nella lettura del significato autentico di una legge in tutti i paragrafi successivi ad esse. Pertanto, non è autentico appellarsi al n. 36 avverso al n. 33, tanto più che nel n. 36 l’affermazione del diritto è posta esplicitamente sotto la restrizione del n. 33.

Di conseguenza, risulta che Papa Giovanni Paolo II, nel penultimo paragrafo della promulgazione di questa legge papale sui conclavi – dove dichiara irrita qualsiasi cosa fatta, consapevolmente o inconsapevolmente, da qualsiasi persona di qualsiasi dignità ecclesiastica – ha di fatto reso irrita la pretesa avanzata dai Cardinali nella loro dichiarazione del 30 aprile.

Per tutte queste ragioni, ritengo che il recente Conclave, tenutosi con 133 Cardinali elettori in ciascuna delle sessioni di scrutinio, abbia oggettivamente violato l’obbligo di cui al n. 68 della stessa Legge Pontificia, perché in ciascuna sessione di scrutinio sono state contati 133 voti anzichè 120; così facendo si è attribuito loro un valore giuridico contrario alla regola del n. 68 nell’atto stesso della votazione, azione che è giuridicamente irritus in sé e che ha causato la nullità dell’elezione del Cardinale Prevost come da censura di cui al n. 76 della stessa Legge, decretata da Papa Giovanni Paolo II, e nell’atto dell’elezione sul quale i Cardinali non hanno alcuna autorità di usare i diritti loro concessi dal n. 5 della medesima legge, come la stessa espressamente afferma.

Quindi, poiché Nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che è il Capo della Chiesa e Legislatore Divino, ha dichiarato a San Pietro e ai suoi successori: “Tutto ciò che legherai in terra, sarà legato in cielo, ecc.”, appare teologicamente e giuridicamente impossibile che il conclave abbia avuto un risultato giuridico valido e che il Cardinale Prevost abbia una qualche valida pretesa all’ufficio di Romano Pontefice, per non parlare del fatto che non abbia mai potuto ricevere la grazia di tale munus dalle mani di Nostro Signore Gesù Cristo.

Inoltre, poiché il Cardinale Prevost prima dell’apertura del Conclave era noto per aver pubblicamente parlato in modo contrario ad almeno 5 verità il cui obbligo di credere è sempre stato sostenuto dalla Chiesa, risulta che, anche se altrimenti regolare, la sua elezione sia resa nulla, inanis e irrita dalla censura contenuta nel n. 6 della Bolla di Paolo IV, Cum ex apostolatus officio, del 15 febbraio 1559, e confermata da Papa Pio V nel suo Motu Proprio, “Inter multiplices curas”, del 12 gennaio 1567, in questa particolare censura mai abrogata, obrogata, subrogata o derogata.

Queste 5 verità che il Cardinale Prevost ha negato sono le seguenti: che lo Stato ha l’autorità da Dio di imporre legittimamente e lecitamente la pena capitale ai criminali, che l’osservanza del Secondo e del Sesto Comandamento del Decalogo sono fondamenti della disciplina sacramentale, che gli Apostoli avevano l’autorità di vincolare per sempre la Chiesa ad attenersi alla stessa disciplina per escludere i peccatori pubblici dalle benedizioni e dalla ricezione dei Sacramenti dei viventi, che con la sua ordinazione un sacerdote cattolico è tenuto esclusivamente ad agire come ministro di Gesù Cristo e a benedire cose e persone solo nel Nome dell’unico Dio vero e vivente, come ambasciatori di Dio sulla Terra; per non parlare del fatto che la Chiesa cattolica è obbligata a credere le stesse cose in ogni epoca, luogo e diocesi. Tutte questioni che il cardinale Prevost ha pubblicamente negato, contestando l’ammissibilità della pena capitale ed accettando i documenti eretici Fiducia supplicans e Amoris laeticia (già denunciati come tali dai cardinali Mueller e Sarah), permettendo ad ogni diocesi di agire diversamente secondo a tempi, luoghi e culture.

Pertanto, Vi scrivo, in qualità di membri del clero della Chiesa romana, cioè delle Diocesi di Roma e delle sue sedi suburbicarie, per esprimere ai vostri superiori ecclesiastici la preoccupazione dovuta all’azione sconsiderata dei Cardinali, che ha messo la Chiesa in una grave crisi giuridica, in ragione della loro pretesa di dare alla stessa Chiesa, come Papa, un uomo che, per le irregolarità della sua elezione e per il dissenso dalla de Fide Catholica, non ha alcuna pretesa all’Ufficio Papale.

Come rimedio, non sembra esserci altra linea d’azione onesta, se non l’abdicazione del Cardinale Prevost e la sua rinuncia alla pretesa dell’ufficio papale, nonchè il rientro dei Cardinali in Conclave seguito, in rispetto della legge papale, dall’elezione di un altro soggetto, tenendo presente la censura di Papa Paolo IV. Altrimenti, data la mera competenza ministeriale dei Cardinali, in assenza di un privilegio, ex canone 349, il diritto di eleggere il Romano Pontefice tornerebbe all’elettorato istituzionale originario, quale intero corpo dei fedeli della Chiesa a Roma e delle sue diocesi suburbicarie secondo la norma della Legge Apostolica e del diritto naturale (cfr. Niccolo II, In Nomine Domini, n. 3, 13 Aprile 1059). Infatti, qualora i Cardinali rifiutassero di riconoscere l’invalidità delle loro azioni del 7 e 8 maggio 2025, tale ostinazione nell’errore vizierebbe totalmente, nella presente istanza, la loro competenza ad eleggere il Romano Pontefice.

Per quanto riguarda la regola dei 120 Cardinali elettori, questi ultimi possono facilmente rispettarla qualora 13 di loro si astengano volontariamente dal voto in ogni sessione di scrutinio, rinunciando al loro diritto o accettando di essere scelti a sorte prima di ogni suindicato scrutinio, lasciando la Cappella Sistina. Tale soluzione non violerebbe il diritto pontificio e sarebbe altresì in accordo con l’antico principio giuridico, citato da Graziano, secondo cui i privilegi devono cedere alle norme generali (cfr. Generale praescriptum beneficio speciali anteferendum est (Codice Teodosiano: DEM AAA. VICTORIO P(RO)C(ONSULI) ASIAE).

Per quanto riguarda il clero della Chiesa di Roma, ritengo che l’argomentazione sopra esposta sollevi sufficienti dubbi giuridici sulla validità dell’elezione del Cardinale Prevost; conseguentemente ogni Arcivescovo, Vescovo o Sacerdote ha sufficienti motivi per ricorrere al diritto, concesso ex canone 41, di omettere momentaneamente il nome di “Leone” nel Canone della Messa, per evitare che, facendo il contrario, si acconsenta a un atto di malaffare da parte del Collegio Cardinalizio.

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Sappiamo che i fatti, le leggi e la giusta comprensione di entrambi saranno sgraditi a quegli uomini che da tempo hanno abbandonato ogni intenzione spirituale di servire l’unico Dio vero e vivente, e che invece si sono abbandonati alle perversità della prevaricazione, della dissimulazione, della finzione e della vanità. Ma condividiamo questa lettera per il bene degli uomini di Dio onesti, santi e retti che costituiscono il clero della nostra Chiesa e che sono isolati da ogni parte da questa marmaglia eretica di empi. Assicuriamo a questi santi sacerdoti le nostre preghiere e ci schieriamo con loro, che ci pascono veramente nella comunione con Cristo, una comunione che si fonda sul diritto, sulla verità e sulla giustizia, e non sulla molteplicità delle parole o sui riti della finzione.

Aggiornomento:

Per scaricare questa lettera, vedi qui la stessa in formato PDF (scarica QUI):

Cari Reverendi Padri della Chiesa Cattolica

Sacerdote Americano spiega chi è Cardinale Riggitano-Prevost

SO. A PROPOSITO DEL NUOVO PAPA.

Cara famiglia, molti mi hanno chiesto di Prevost, il nuovo “papa”. Come ovviamente è accaduto da quando la gerarchia ci ha tradito con lo stupro del chierichetto e l’insabbiamento, e ci ha abbandonato durante il piano-demia di Covid, la stragrande maggioranza della gerarchia ci ha tradito e abbandonato ancora una volta.

Qualcuno ha percepito quanto la Chiesa cattolica sia diventata assolutamente irrilevante sotto l’apostata Bergoglio e il modo sinodale anticattolico che ha cercato di stabilire?

A qualcuno interessa davvero che questo nuovo uomo abbia “fatto la storia” come primo Papa americano? In realtà, è un “americano” relativamente sconosciuto con ZERO pedigree eroico di persecuzione per la fede cattolica. C’era davvero qualcuno – ad eccezione di personaggi come James Martin o Blase Cupich – che faceva il tifo per Prevost quando è apparso all’improvviso sul balcone? Riuscite a immaginare gli applausi che si sarebbero levati se fosse uscito qualcuno come il cardinale Sarah o il cardinale Zen?! Questo ci dice davvero tutto quello che dobbiamo sapere. Siamo stati traditi e abbandonati ancora una volta.

Mi risulta che la sua storia sia allineata con “Bergoglio l’Apostata”, in modo tale da essere allineato con l’agenda comunista globalista, come si vede nella bufala del cambiamento climatico, nell’eresia anticattolica delle frontiere aperte e nel falso messaggio di “misericordia” di Bergoglio? [ricordate: nessun peccato, quindi nessun pentimento, quindi nessuna assoluzione né perdono. punto]. Un VERO cattolico non ha già fatto due più due e, sapendo che la Chiesa cattolica è sostanzialmente in bancarotta finanziaria, ha capito che la ragione per cui i ragazzi di Bergoglio hanno votato Prevost è stata quella di costringere gli Stati Uniti a usare il denaro dei contribuenti per finanziare cose come la Catholic Charities, che ha fatto cose così malvagie? Un VERO cattolico non sa già che le ONG cattoliche hanno usato i soldi dei contribuenti in tanti modi corrotti per pagare l’agenda globalista senza Dio in tutto il mondo, un’agenda che ha persino facilitato l’attraversamento del confine meridionale da parte di schiavi sessuali bambini? (Non vedo l’ora di vedere i nomi che compaiono nella lista di Epstein e in altre indagini).

Un VERO cattolico non sa già che l’“elezione” di Prevost è avvenuta grazie ai dollari dei contribuenti statunitensi?

FATTO: Un VERO Papa cattolico inizierebbe ogni annuncio con quello pronunciato da ogni profeta, da San Giovanni Battista e da Gesù Cristo il Signore: Pentitevi e credete, andate e non peccate più. PERIODO.

Questo è il VERO Vangelo, il Vero Deposito della Fede, tramandato immutato e immutabile, in 2.000 anni di Santi e Martiri, e non quella totale TRUFFA che Prevost ha vomitato dal balcone.

Nota per Prevost: non c’è nessun ponte che possa essere costruito sull’abisso incolmabile tra il Paradiso e l’Inferno.

Un VERO Papa cattolico predicherebbe le parole di Gesù riguardo al peccato e alla salvezza – la ragione per cui Gesù è venuto in primo luogo – e non qualche ultima versione dell’eretica “teologia della liberazione” che originariamente è uscita dalla gerarchia eretica sudamericana dove Prevost ha trascorso tanto tempo in Perù.

Quindi, tradendoci e abbandonandoci, sembra proprio che i ragazzi di Bergoglio abbiano ottenuto il cardinale americano anti-Trump che volevano e che ora cercherà di usare la Chiesa cattolica di Gesù per minare questa nazione sovrana attraverso lo stesso travisamento metodico ed eretico del cattolicesimo che ha fatto Bergoglio.

E così sia. Come diceva San Pio, pregate, sperate e non preoccupatevi.

Quindi, la domanda da porsi non è quale sia la mia opinione, la domanda migliore da porsi è: Prevost sarà cattolico?

Ecco quattro semplici test per iniziare – anche se, statene certi, questo è solo un inizio per dimostrare che è effettivamente cattolico:

1. Toglierà i cappelli rossi a Mahoney e Wuerl, due dei peggiori chierichetti-rapper-copritori della storia dell’intera Chiesa cattolica, e retrocederà e si sbarazzerà di ogni altra vipera di questo tipo nella gerarchia? [non trattenete il fiato su questo punto – nella sua posizione di capo del dicastero per i vescovi, non ha fatto nulla per il cancro nella USCCB].

2. Rimuoverà McElroy da Washington – essendo McElroy il manifesto traditore dell’invasione criminale del nostro confine meridionale – e metterà immediatamente quella vipera al pascolo?

3. Si scuserà pubblicamente per l’accordo di Abu Dhabi, riconsacrerà San Pietro dopo l’abominio della Pachamama, riaffermerà che esiste una sola vera Chiesa e non molte “vie” per il Paradiso, e porrà fine all’idiozia anticattolica della sinodalità?

4. Riconoscerà pubblicamente l’apostasia di Bergoglio riguardo alla traditionis custodis e ORDINERA’ a tutti i vescovi del mondo, come ha fatto Papa Benedetto XVI, di permettere, incoraggiare e rendere possibile l’unico Santo Sacrificio Dogmatico della Messa nella Chiesa di Rito Romano – comunemente conosciuto come la Messa Tradizionale Latina?

Se le risposte a una o a tutte queste quattro domande sono “no”, allora ogni volta che d’ora in poi riemergerà la sua brutta testa anticattolica, dovrà essere contrastato come un antipapa nella linea di Bergoglio, insieme a ogni vescovo o cardinale che permette il suo errore. Lui, e loro, devono essere pubblicamente e vigorosamente esecrati per ogni diabolica violazione del Deposito della Fede.

Ma onestamente, non c’è bisogno che io dica l’ovvio a tutti i veri cattolici. Queste cose le sappiamo già.

Cara famiglia, Dio ci ha dato un cervello e si aspetta che lo usiamo. Quindi, invece di chiedere la mia opinione su Prevost, chiedete “è cattolico?”. Il fatto che abbia lasciato che Bergoglio la facesse franca con l’apostasia per oltre un decennio, mentre Bergoglio conduceva otto miliardi di persone sulla strada della perdizione, sembra aver già risposto a questa domanda. Comunque sia, d’ora in poi le azioni di Prevost continueranno a rispondere a questa domanda, in modo forte e chiaro.

Nota della Redazione: Di tanto in tanto pubblicheremo saggi di sacerdoti cattolici omettendo i loro nomi, perché l’importante è conoscere la verità, non sapere chi la dice. E anche per proteggere i sacerdoti dagli attacchi dei loro superiori che favoriscono le eresie e le divisioni piuttosto che accogliere il Vangelo.

L’Elezione di Leo XIV è invalidata da Papa Giovanni Paolo II — Parte 2

In questo video, Fra Bugnolo spiega perché l’azione dei Cardinali nel permettere a 133 Cardinali Elettori di votare viola chiaramente la Legge Pontificia, Universi Dominici Gregis, di 22 Febbraio 1996, che a sua volta rende l’elezione invalida. Egli discute il testo latino della Legge papale, Universi Dominic Gregis, e spiega il senso del testo nei nn. 5, 33, 36 e nel penultimo paragrafo. Dimostra che le ragioni addotte dai cardinali, pubblicate da Vatican News, il 30 Aprile 2025 alle 11:05, sono disoneste, fraudolenti e di dubbia validità, e come esse comportino la violazione del n. 68, sul quale i cardinali non hanno alcuna autorità per reinterpretare il testo.

In questo video si fa menzione dell’opinione di Professoressa Ludwig-Wang, pubblicata il 3 Maggio 2025, QUI.

ADDENDUM

I cardinali non hanno l’autorità di ottenere dispense dalle leggi papali attraverso le loro interpretazioni delle azioni di un Romano Pontefice morto.

Infine, una cosa diventa più chiara dal comunicato stampa dei Cardinali il 30 Aprile 2025: i Cardinali stanno implicitamente rivendicando il diritto di interpretare le azioni di Papa Francesco in modo da ottenere una dispensa dalla norma del n. 33 della Legge Pontificia sui Conclavi.

Ma sebbene il canone 85 ammetta che ogni superiore può concedere una dispensa, ma solo i superiori, in nessun punto del Codice di Diritto Canonico del 1983 si ammette che un suddito possa ottenere una dispensa da un superiore semplicemente interpretando le azioni del superiore, soprattutto perché il canone 86 dichiara che non si possono concedere dispense contro quelle parti di una legge che sono essenzialmente costitutive delle disposizioni legislative, come sembra essere la norma sui 120 Cardinali al n. 33 della Universi Dominici Gregis (UDG), la legge Pontificia sui Conclavi.

Pertanto, il canone 16 § 1 limita il potere di interpretare la legge al legislatore della legge, o a colui al quale è stato concesso. Ma al n. 5 della Legge Pontificia sui Conclavi non viene concessa alcuna autorità di interpretare le azioni papali: piuttosto solo il diritto di interpretare i passaggi dubbi o controversi della UDG, un’autorità che i Cardinali non hanno mai preteso di usare nel loro comunicato stampa del 30 aprile 2025.

Ed infatti, il n. 4 della UDG, dice così:

4. Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari contigerit, id suprema Nostra auctoritate nullum et irritum declaramus.

Cioè,

4. Con la Sede Apostolica vacante, non è lecito correggere e/o cambiare le leggi promulgate dai Romani Pontefici, né togliere o aggiungere qualcosa e/o essere dispensati da qualsiasi parte di esse, soprattutto quelle che riguardano l’ordinamento dell’elezione del Romano Pontefice. Se si dovesse fare e/o tentare di fare qualcosa contro questa prescrizione, Noi, con la Nostra Suprema Autorità, la dichiariamo nulla e irritus.

Tutto questo dovrebbe essere evidente a tutti, anche se non hanno una formazione giuridica. Perché se un suddito può, dopo la morte del suo superiore, avanzare la pretesa che una sua azione equivalga alla concessione di una dispensa, si scatenerebbe l’inferno nell’ordinamento giuridico che adottasse un simile principio. In realtà, l’idea stessa è in contrasto con il canone 335, che vieta a tutte le persone l’autorità di cambiare le leggi della Chiesa durante la sede vacante. L’universalità della disposizione negativa del canone 335 si estende a tutti i pretesi privilegi, dispense e atti giuridici di cui si sostiene l’esistenza, senza alcuna documentazione scritta.

Notaio Apostolico: Dopo l’elezione di Leone XIV la sede apostolica rimane vacante?

di Fra’ Alexis Bugnolo

Il 9 maggio 2025, il Vaticano ha reso pubblica la testimonianza ufficiale ecclesiastica autenticata dell’Arcivescovo Diego Giovanni Ravelli, Maestro delle Cerimonie Pontificie, che dichiara, in qualità di Notaio Apostolico, l’elezione del Cardinale Robert Francis Provost come Leone XIV canonicamente fatta.

Non mi risulta che tale documento abbia una tradizione nella Curia romana, ma si tratta piuttosto di un atto privato dell’Arcivescovo per commemorare il fatto, perché, in verità, il Maestro delle Cerimonie Pontificie non sembra l’ufficiale giusto per emettere un tale documento.

Il documento non mi sembra ufficiale per un’altra ragione, cioè per due errori giuridici che contiene:

  1. l’errore giuridico di dichiarare che il prevosto è stato eletto canonicamente
  2. l’errore giuridico di dichiarare che Prevosto è stato eletto Sommo Pontefice.

Li chiamo errori giuridici, in primo luogo, perché i Papi eletti in conclave non sono eletti canonicamente, ma legalmente o lecitamente, poiché la loro elezione dipende da una legge papale e non da un canone del Codice di Diritto Canonico.

In secondo luogo, perché in Conclave non si viene eletti per essere Sommo Pontefice, ma per essere il Romano Pontefice. L’espressione Sommo Pontefice non si trova da nessuna parte nel Codice di Diritto Canonico. Perché il documento non dice nemmeno che è stato eletto Vescovo di Roma!

Non voglio cedere al metodo argomentativo di Andrea Cionci che vede il significato in ogni variazione, ma ammetto che quando un uomo sa di mentire, spesso fa uscire il gatto dal sacco, come si dice in inglese americano, cioè dice troppo nel tentativo di convincervi della storia che sta cercando di dire.

Così, in effetti, e forse senza rendersene conto, l’Arcivescovo Ravelli ha prodotto questo bel Rogito (dichiarazione notarile), che afferma che Prevosto non è stato eletto come Romano Pontefice né come Vescovo di Roma, ma solo come Sommo Pontefice dei Cardinali!

Questo è degno di una risata enorme.

Pertanto, questo documento è una testimonianza ufficiale che la Sede Apostolica è ancora vacante e che i cattolici di Roma possono procedere all’elezione di un vero Romano Pontefice, Succesore di San Pietro, Vescovo di Roma, Patriarca d’Occidente e Primate d’Italia. — Che bello!

Esaminate voi stessi il documento, qui sotto; cliccate sull’immagine per ingrandirla.

AGGIORNAMENTO: Sul sito web del Vaticano è stato trovato, negli Acta Apostolica Sedes del maggio 2005, che lo stesso testo errato è stato utilizzato per il Rogito che proclama l’elezione di Benedetto XVI. Sembra quindi che i difetti di questo Rogito siano il risultato di un’incomprensione di lunga data del tipo di linguaggio preciso che dovrebbe essere usato in un documento notarile affinché abbia un significato giuridico pieno, completo e perfetto. Tuttavia, a causa di questi difetti, non si può affermare che la persona eletta nominata in esso sia stata eletta a un ufficio giuridico nella Chiesa, poichè non esiste l’uffico di “Sommo Pontefice” nel testo del Codice di diritto Canonico di 1983. Il nome giusto è il Romano Pontefice.