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L’Elezione di Leo XIV è invalidata da Papa Giovanni Paolo II — Parte 2

In questo video, Fra Bugnolo spiega perché l’azione dei Cardinali nel permettere a 133 Cardinali Elettori di votare viola chiaramente la Legge Pontificia, Universi Dominici Gregis, di 22 Febbraio 1996, che a sua volta rende l’elezione invalida. Egli discute il testo latino della Legge papale, Universi Dominic Gregis, e spiega il senso del testo nei nn. 5, 33, 36 e nel penultimo paragrafo. Dimostra che le ragioni addotte dai cardinali, pubblicate da Vatican News, il 30 Aprile 2025 alle 11:05, sono disoneste, fraudolenti e di dubbia validità, e come esse comportino la violazione del n. 68, sul quale i cardinali non hanno alcuna autorità per reinterpretare il testo.

In questo video si fa menzione dell’opinione di Professoressa Ludwig-Wang, pubblicata il 3 Maggio 2025, QUI.

ADDENDUM

I cardinali non hanno l’autorità di ottenere dispense dalle leggi papali attraverso le loro interpretazioni delle azioni di un Romano Pontefice morto.

Infine, una cosa diventa più chiara dal comunicato stampa dei Cardinali il 30 Aprile 2025: i Cardinali stanno implicitamente rivendicando il diritto di interpretare le azioni di Papa Francesco in modo da ottenere una dispensa dalla norma del n. 33 della Legge Pontificia sui Conclavi.

Ma sebbene il canone 85 ammetta che ogni superiore può concedere una dispensa, ma solo i superiori, in nessun punto del Codice di Diritto Canonico del 1983 si ammette che un suddito possa ottenere una dispensa da un superiore semplicemente interpretando le azioni del superiore, soprattutto perché il canone 86 dichiara che non si possono concedere dispense contro quelle parti di una legge che sono essenzialmente costitutive delle disposizioni legislative, come sembra essere la norma sui 120 Cardinali al n. 33 della Universi Dominici Gregis (UDG), la legge Pontificia sui Conclavi.

Pertanto, il canone 16 § 1 limita il potere di interpretare la legge al legislatore della legge, o a colui al quale è stato concesso. Ma al n. 5 della Legge Pontificia sui Conclavi non viene concessa alcuna autorità di interpretare le azioni papali: piuttosto solo il diritto di interpretare i passaggi dubbi o controversi della UDG, un’autorità che i Cardinali non hanno mai preteso di usare nel loro comunicato stampa del 30 aprile 2025.

Ed infatti, il n. 4 della UDG, dice così:

4. Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari contigerit, id suprema Nostra auctoritate nullum et irritum declaramus.

Cioè,

4. Con la Sede Apostolica vacante, non è lecito correggere e/o cambiare le leggi promulgate dai Romani Pontefici, né togliere o aggiungere qualcosa e/o essere dispensati da qualsiasi parte di esse, soprattutto quelle che riguardano l’ordinamento dell’elezione del Romano Pontefice. Se si dovesse fare e/o tentare di fare qualcosa contro questa prescrizione, Noi, con la Nostra Suprema Autorità, la dichiariamo nulla e irritus.

Tutto questo dovrebbe essere evidente a tutti, anche se non hanno una formazione giuridica. Perché se un suddito può, dopo la morte del suo superiore, avanzare la pretesa che una sua azione equivalga alla concessione di una dispensa, si scatenerebbe l’inferno nell’ordinamento giuridico che adottasse un simile principio. In realtà, l’idea stessa è in contrasto con il canone 335, che vieta a tutte le persone l’autorità di cambiare le leggi della Chiesa durante la sede vacante. L’universalità della disposizione negativa del canone 335 si estende a tutti i pretesi privilegi, dispense e atti giuridici di cui si sostiene l’esistenza, senza alcuna documentazione scritta.

Notaio Apostolico: Dopo l’elezione di Leone XIV la sede apostolica rimane vacante?

di Fra’ Alexis Bugnolo

Il 9 maggio 2025, il Vaticano ha reso pubblica la testimonianza ufficiale ecclesiastica autenticata dell’Arcivescovo Diego Giovanni Ravelli, Maestro delle Cerimonie Pontificie, che dichiara, in qualità di Notaio Apostolico, l’elezione del Cardinale Robert Francis Provost come Leone XIV canonicamente fatta.

Non mi risulta che tale documento abbia una tradizione nella Curia romana, ma si tratta piuttosto di un atto privato dell’Arcivescovo per commemorare il fatto, perché, in verità, il Maestro delle Cerimonie Pontificie non sembra l’ufficiale giusto per emettere un tale documento.

Il documento non mi sembra ufficiale per un’altra ragione, cioè per due errori giuridici che contiene:

  1. l’errore giuridico di dichiarare che il prevosto è stato eletto canonicamente
  2. l’errore giuridico di dichiarare che Prevosto è stato eletto Sommo Pontefice.

Li chiamo errori giuridici, in primo luogo, perché i Papi eletti in conclave non sono eletti canonicamente, ma legalmente o lecitamente, poiché la loro elezione dipende da una legge papale e non da un canone del Codice di Diritto Canonico.

In secondo luogo, perché in Conclave non si viene eletti per essere Sommo Pontefice, ma per essere il Romano Pontefice. L’espressione Sommo Pontefice non si trova da nessuna parte nel Codice di Diritto Canonico. Perché il documento non dice nemmeno che è stato eletto Vescovo di Roma!

Non voglio cedere al metodo argomentativo di Andrea Cionci che vede il significato in ogni variazione, ma ammetto che quando un uomo sa di mentire, spesso fa uscire il gatto dal sacco, come si dice in inglese americano, cioè dice troppo nel tentativo di convincervi della storia che sta cercando di dire.

Così, in effetti, e forse senza rendersene conto, l’Arcivescovo Ravelli ha prodotto questo bel Rogito (dichiarazione notarile), che afferma che Prevosto non è stato eletto come Romano Pontefice né come Vescovo di Roma, ma solo come Sommo Pontefice dei Cardinali!

Questo è degno di una risata enorme.

Pertanto, questo documento è una testimonianza ufficiale che la Sede Apostolica è ancora vacante e che i cattolici di Roma possono procedere all’elezione di un vero Romano Pontefice, Succesore di San Pietro, Vescovo di Roma, Patriarca d’Occidente e Primate d’Italia. — Che bello!

Esaminate voi stessi il documento, qui sotto; cliccate sull’immagine per ingrandirla.

AGGIORNAMENTO: Sul sito web del Vaticano è stato trovato, negli Acta Apostolica Sedes del maggio 2005, che lo stesso testo errato è stato utilizzato per il Rogito che proclama l’elezione di Benedetto XVI. Sembra quindi che i difetti di questo Rogito siano il risultato di un’incomprensione di lunga data del tipo di linguaggio preciso che dovrebbe essere usato in un documento notarile affinché abbia un significato giuridico pieno, completo e perfetto. Tuttavia, a causa di questi difetti, non si può affermare che la persona eletta nominata in esso sia stata eletta a un ufficio giuridico nella Chiesa, poichè non esiste l’uffico di “Sommo Pontefice” nel testo del Codice di diritto Canonico di 1983. Il nome giusto è il Romano Pontefice.

L’Elezione di Leo XIV è invalidata da Papa Giovanni Paolo II — Parte 1

Video in Inglese di Frà Bugnolo. L’articolo originale inglese si trova QUI. In seguito, la traduzione Italiana:

di Frà. Alexis Bugnolo

Nella mia recente intervista in italiano da @EmmoNews su YouTube, ho osservato che nel recente conclave ci sono state tre violazioni della Legge Pontificia di Papa Giovanni Paolo II. Ho anche osservato che nessuna di queste violazioni avrebbe annullato la validità dell’elezione.

Tuttavia, dopo un’analisi più attenta di questa legge papale, voglio ritirare ciò che ho detto e parlare in modo più preciso, e dire che una di queste violazioni di fatto invalida la recente elezione.

In primo luogo, permettetemi di citare la clausola promulgativa ufficiale del Papa polacco nella sua legge papale sui conclavi, Universi Dominici Gregis, dalla traduzione del Vaticano, penultimo paragrafo. Come si può vedere dal secondo paragrafo, che dice,

Come sopra stabilito, … Dichiaro completamente nullo tutto ciò che viene fatto da qualsiasi persona, qualunque sia la sua autorità, consapevolmente o inconsapevolmente, in qualsiasi modo contrario a questa Costituzione.

Eppure, nel recente Conclave del maggio 2025, i Cardinali hanno permesso a 133 Cardinali Elettori di votare contemporaneamente, cosa espressamente vietata dalla Legge Pontificia, al n. 33, dove il linguaggio è strettamente vincolante:

Il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi.

Eppure, i Cardinali l’hanno violata direttamente, sostenendo di usare la loro autorità per interpretare sezioni ambigue. Ma non c’è assolutamente nulla di ambiguo in questa regola. E come ho detto nella mia intervista italiana con EmmoNews su YouTube, invece di violare la legge, avrebbero potuto scegliere a sorte e far astenere dal voto 13 Cardinali Elettori durante ogni turno di votazione.

Pertanto, la loro interpretazione di una norma non ambigua è di per sé NULLA e VIETATA dalla censura promulgativa sopra citata.

Il fatto che non abbiano avuto solo 120 voti in un momento, fa sì che l’elezione sia dubbia, a causa della clausola promulgativa di Papa Giovanni Paolo II che rende nulla e nulla ogni azione contraria alle regole della legge.

Ciò significa che ALMENO 13 voti in ogni votazione erano NULLI e NON potevano essere contati.

Ma secondo la Legge Pontificia, al n. 68, dove si legge:

Se il numero delle schede non corrisponde al numero degli elettori, le schede devono essere tutte bruciate e si deve procedere subito a una seconda votazione; …

Ora, il contesto di questa regola ha a che fare con il numero massimo di 120 cardinali. Quindi, quando si votò in 133, era giuridicamente impossibile che il numero di voti conteggiati non superasse il numero di 120 cardinali elettori autorizzati a votare in un conclave. Di fatto, in ogni scrutinio sono stati contati 133 voti, 13 dei quali non potevano essere legalmente conteggiati.

Ciò significa che in ogni sessione di scrutinio, per seguire la legge papale, gli Scrutatori dovevano bruciare i voti prima di contarli, e quindi nessun voto durante quella sessione era valido. Ma questo è stato fatto in tutti e 4 gli scrutini, al termine dei quali è stato dichiarato eletto il Cardinale Prevosto.

Ciò significa che tutte le votazioni erano giuridicamente nulle!

E ciò significa che il Cardinale Prevost NON è stato eletto validamente, anche se non è un eretico manifesto, la cui elezione sarebbe invalidata dalla Bolla di Paolo IV, “Cum ex apostolatus officio”!

Ancora una volta, come nel caso della rinuncia di Benedetto XVI, è a Papa Giovanni Paolo II e alla sua saggezza di legislatore, che possiamo dire con certezza al 100% che i Conclavi del 2013 e del 2025 sono nulli e che in ciascuno di essi nessuno è stato eletto Romano Pontefice.

Cardinal Prevost ha scelto il suo nome 7 Maggio?

La redazione pubblica questo articolo per il bene della documentazione storica.

Le opinioni espresse nell’articolo sono quelle dell’autore e non condividiamo necessariamente tutte le opinioni.

Riteniamo piuttosto che Papa Francesco fosse un valido Pontefice Romano, eletto giuridicamente e validamente per diritto apostolico il 30 gennaio 2023 dai fedeli di Roma, dopo che il Collegio Cardinalizio non aveva provveduto alla sua elezione dopo la morte di Papa Benedetto XVI, il Papa che si era dimesso dal ministero ma non aveva mai abdicato al munus.