Trascrizione
Benvenuto a FromRome.info. Mi chiamo Frà Alexis Bugnolo, e sono il responsabile del FromRome.info, un giornale elettronico per le notizie che riguardano la Chiesa cattolica, Roma, L’Italia ed il Vaticano.
Poiché molti vorranno conoscere la mia opinione in riguardo a ciò ch’è successo ieri nel Conclave con il Cardinal Prevost nella Cappella Sistina al Vaticano: e quindi farò questa dichiarazione pubblica: L’elezione del cardinale Prevost, Roberto Prevost,a Leone XIV, è giuridicamente invalida: egli non è il papa; egli non può essere fatto il papa. E questa è in virtù della bolla papale di Papa Paolo IV, “Cum ex apostolatus officio” (1559), che non è mai stata abrogata ed in una clausola particolare non è stata mai obrogata. Quindi è tuttora valida, perché al punto 6 di quella bolla: se si scopre, se prima che un cardinale venga eletto papa validamente, se tale cardinale abbia professato un eresia o parlato in contrasto alla fede cattolica, la sua elezione è nulla ed invalida.
Primo voglio confrontare la precisione di diritto ecclesiastico che faccia questa clausola particolare unica nelle leggi della Chiesa Cattolica. La bolla papale in n. 6 rimane tuttora in vigore poiché si occupa di un caso molto particolare: un cardinale eretico eletto papa.
Una legge papale promulgata per avere efficacia perpetua, come questa bolla papale, rimane sempre in vigore fino a quando un altro papa lo abolisce, una cosa che mai è successa in riguardo a questa bolla papale. Ma se un altro papa pubblica una legge che riguarda le stesse circostanze giuridiche e non fa menzione della legge precedente, la prima è obrogata. In oltre, se un altro papa pubblica una nuova legge che non riguarda le stesse circostanze menzionate nella legge precedente, potrebbe essere che la legge precedente rimane in vigore in certe clausole ed i certe altre clausole sostituita: “obrogata” significa “sostituita”.
Nel 2015, ho pubblicato due articoli sulla bolla papale di Paolo IV, “Cum ex apostolatus officio”, in cui ho dimostrato che la bolla non è stata mai obrogata o abrogata. Ed è ancora citata nei commentari su diritto canonico fino ad oggi, come un fonte di diritto ancora in vigore per le leggi ecclesiastici di nostro tempo.
Comunque esiste una clausola di questa bolla che è tuttora in vigore (il n. 6) poiché riguarda una circostanza molto particolare che non mai è successo nella Chiesa, l’elezione in conclave di un eretico, una circostanza di cui non si tratta mai nei codici di diritto canonico: se qualsiasi cardinale sia eletto papa che in tempi precedenti alla sua elezione aveva mai professato un eresia o ha espresso una credenza in contrasto con la Fede Cattolica, la sua elezione è invalida e nulla e non si può mai fatta valida a ragioni degli indumenti si portino indosso, quanti Cardinali dicono che egli è il papa, o quanti vescovi, laici o governi delle nazione lo dicano concordino che egli è papa.
Questa è la legge papale di Paolo IV, in n. 6: è una legge molto particolare tra tutte le leggi ecclesiastiche, che riguarda una circostanza molto particolare, che non precedentemente è successo nella storia del Collegio dei Cardinali, eleggendo un cardinale in conclave che è un eretico formale e manifesto.
Adesso, la maggior parte dei cattolici sanno che se un uomo è eretico non è membro della Chiesa. Ma nel diritto ecclesiastico il caso d’eresia è trattato moto precisamente, con molte distinzioni. La prima distinzione di un eretico è se abbia commesso il peccato o no, la seconda se abbia commesso il crimine o no. Parlo degli atti di eresia. E i modi di trattarne sono diversi. Per esempio, se un uomo commetterlo sia nei propri pensieri, ma non manifestarlo, questo è il peccato di eresia. Se non lo manifesta, tranne che al confessore, rimane peccato non crimine. Il crimine di eresia consiste in affermare una posizione eretica in pubblico ciò è davanti testimoni.
Ed anche se tutti di noi Cattolici, come individui, hanno la Fede Cattolica e la formazione giusta ed l’informazione vere di un caso in cui qualcuno ha professato eresia, ed siete capace di discernere l’eresia in un altro, il nostro giudizio non è il giudizio della Chiesa. Tramite questo discernimento giusto non riceviamo diritti ma obblighi, perché se un cattolico sa che qualcuno ha commesso questo crimine, ha l’obbligo di denunciarlo. Infatti, c’è stato un altro papa nel XVII o XVIII secolo che ha detto che se un cattolico non denuncia l’eresia entro 30 giorni, è lui stesso colpevole dell’approvazione del crimine.
E siccome da cattolico seguo quello che dicono i Papi, ho quindi l’obbligo di dirlo. Ma la bolla papale fa qualche cosa diverse del ordinamento attuale in riguardo ai reati di eresia.
Oggi secondo il diritto ecclesiastico in vigore, devi denunciare l’eretico al suo vescovo o al papa, a quel punto la chiesa farà partire un’inchiesta. Raccolgono le prove, ci sono tre avvertimenti, poi l’eretico viene convocato e gli si spiega quale sia il comportamento sbagliato. Questa è la procedura prevista nel sistema canonico attuale. In questo modo si determina cosa sia un ‘eretico pertinace’. Il canone 1364 dice che se sei eretico, vieni scomunicato per il crimine di eresia.
Per essere colpevole del reato o crimine d’eresia non è sufficiente di aver espresso un opinione, devi essere consapevole che ciò che dici è contrario alla rivelazione divina e tuttavia continui a sostenerlo. Deve esserci almeno un testimone, e se dopo I tre avvertimenti sei ‘pertinace’, sei condannato e diventi un eretico ‘pubblico’ (che significa che la decisione è stata presa dall’autorità ecclesiale).
Quindi un eretico ‘pubblico’ è stato condannato dalla Chiesa e non è più un membro della chiesa.
Ma prima del giudizio ‘pubblico’, cioè espresso dall’autorità della chiesa, non possiamo dire che la nostra opinione sia la decisione finale della chiesa, e questo è un errore comune dei cattolici (lo chiamano ‘giudizio privato’).
Ma nella sua bolla Paolo IV concede a ogni cattolico il diritto più espansivo in merito a una circostanza particolare, cioè l’elezione di un eretico al trono di Pietro. E’ necessario solo che sia un eretico manifesto, non c’è bisogno che sia stato condannato dalla Chiesa.
Quindi, a cagione di n. 6 di questa bolla, ognuno di noi cattolici ha diritto di sostenere che una persona che è stata eletta papa ma è eretica non possa occupare quell’ufficio.
Al punto 6 della bolla papale, Paolo IV dice questo e dice che questa elezione è nulla. Inoltre dice che non c’è riparazione a questa situazione. Questo uomo di chiesa non può semplicemente rinunciare all’eresia dopo l’elezione. L’elezione non è valida in se stesa.
Quindi questo diritto e questo obbligo mi portano a dire che Prevost non è il papa, perché ha espresso eresia manifesta. E che nessuno ha il diritto od obbligo di riconoscerlo come papa; è un antipapa e non potrà mai diventare un vero papa, a meno che rinunci all’eresia e venga rieletto dal collegio cardinalizio.
Purtroppo, come abbiamo visto con l’invalida rinuncia di Benedetto XVI, il collegio Cardinalizio ha dimostrato di essere completamente incapace di auto critica. Se I cardinali non eleggono un valido papa, i fedeli hanno il diritto di farlo, perché quando San Pietro morì, diede diritto ai fedeli cattolici, non al collegio cardinalizio.
Il Collegio ha questo compito dal 1059 d.C., tramite la bolla di papa Nicola II, In Nomine Domini.
Con la Universi Dominici Gregis, Papa Giovanni Paolo II nel paragrafo 6 del prefazio dice che il conclave non è essenziale per un’elezione valida di un papa, ovviamente perché per I primi 1000 anni della chiesa non c’era stato un collegio cardinalizio, e neanche un conclave (il conclave iniziò nel 1274).
I cardinali, ieri, quindi hanno commesso sacrilegio eleggendo qualcuno che non ha il diritto di essere eletto papa. Infatti, anche loro hanno l’obbligo di seguire la bolla papale di paolo IV.
Quindi voglio incoraggiare tutti I cattolici del mondo ora, perché hanno il diritto di avere un papa cattolico, non dovete sottomettervi a questo papa. Avete l’obbligo non solo a resistergli ma di organizzarsi per avere un vero papa.
Le ragioni per cui il cardinale Prevost puzza terribilmente sono moltecipli, ne elenco solo alcune: per esempio che ha il supporto del cardinale Cupich, infervorato omosessuale eretico, è il candidato preferito di padre James Martin, gesuita anche lui chiaro omosessuale; che la sua elezione fosse stata decisa prima che papa Francesco morisse, e che porterà avanti il suo programma eretico, che è a favore dell’immigrazione illegale; che ha coperto il pedofilo seriale Robert McGrath quando lui era il suo superiore a Chicago, che ha ignorato le vittime di abusi sessuali in Peru, che è stato connivente con la diocesi peruviana per mettere a tacere lo scandalo (e quando Info Vaticana lo ha interpellato su questo con un dossier che aveva ottenuto dalla Congregazione per la dottrina della fede, lui non ha negato) ecc. Ecc.
Ma la cosa peggiore, che dimostra che è eretico (le altre cose che ho elencato sono crimini) è che lui approva Fiducia Supplicans, e che chiaramente è d’accordo che l’applicazione o meno di questo documento è responsabilità del vescovo.
Questa posizione del Cardinale Prevost è eresia formale manifesta, per due ragioni. 1. Approva l’uso incorretto del Nome Santissimo della Divina Maestà per approvare il comportamento sessuale perverso di alcuni individui. Il peccato di sodomia che grida vendetta al cospetto di Dio, Dio ha distrutto intere città a causa di questo peccato. Ma a sodoma e gomorra non hanno commesso il peccato in nome di Dio, e il loro prete non li ha benedetti per quello che facevano nel nome di Dio.
Questo è perchè Fiducia Supplicans è l’attacco più diabolico, blasfemo e sacrilego al secondo comandamento nella storia della salvezza, dell’umanità e del mondo. Chiunque dica che può essere applicato, è un ateo. Non è neanche cattolico. Mentre il dovere del papa è proteggere il nome divino di Dio. In fatti, se un papa proteggi il Santo Nome di Dio ha compiuto già 90% del suo dovere, poiché questo è il dovere essenziale di ognuno vescovo.
2. Inoltre dicendo che la responsibilità è del vescovo se applicare Fiducia Supplicans, sta negando il fondamento divino della chiesa cattolica apostolica. Negli ultimi 2000 hanno abbiamo creduto alla stessa cosa, abbiamo messo in pratica gli stessi insegnamenti, e non abbiamo mai invocato il nome di Dio per approvare relazioni sessuali perverse, sia di un individuo o di una coppia. L’idea della Chiesa che Prevost propone è protestante.
Potrebbe essere anche in pertinacia, ma la pertinacia può essere determinata solo da un tribunale ecclesiastico. Persino Burke lo ha approvato.
Quindi ora bisogna unirci per ottenere un’elezione valida, e abbiamo il diritto di usare il nostro diritto aplostico di eleggere il vescovo di Roma, visto che I cardinali non lo hanno fatto.
Un commento su “Perché l’Elezione del cardinale Prevost è giuridicamente invalida”