L’Elezione di Leo XIV è invalidata da Papa Giovanni Paolo II — Parte 2

In questo video, Fra Bugnolo spiega perché l’azione dei Cardinali nel permettere a 133 Cardinali Elettori di votare viola chiaramente la Legge Pontificia, Universi Dominici Gregis, di 22 Febbraio 1996, che a sua volta rende l’elezione invalida. Egli discute il testo latino della Legge papale, Universi Dominic Gregis, e spiega il senso del testo nei nn. 5, 33, 36 e nel penultimo paragrafo. Dimostra che le ragioni addotte dai cardinali, pubblicate da Vatican News, il 30 Aprile 2025 alle 11:05, sono disoneste, fraudolenti e di dubbia validità, e come esse comportino la violazione del n. 68, sul quale i cardinali non hanno alcuna autorità per reinterpretare il testo.

In questo video si fa menzione dell’opinione di Professoressa Ludwig-Wang, pubblicata il 3 Maggio 2025, QUI.

ADDENDUM

I cardinali non hanno l’autorità di ottenere dispense dalle leggi papali attraverso le loro interpretazioni delle azioni di un Romano Pontefice morto.

Infine, una cosa diventa più chiara dal comunicato stampa dei Cardinali il 30 Aprile 2025: i Cardinali stanno implicitamente rivendicando il diritto di interpretare le azioni di Papa Francesco in modo da ottenere una dispensa dalla norma del n. 33 della Legge Pontificia sui Conclavi.

Ma sebbene il canone 85 ammetta che ogni superiore può concedere una dispensa, ma solo i superiori, in nessun punto del Codice di Diritto Canonico del 1983 si ammette che un suddito possa ottenere una dispensa da un superiore semplicemente interpretando le azioni del superiore, soprattutto perché il canone 86 dichiara che non si possono concedere dispense contro quelle parti di una legge che sono essenzialmente costitutive delle disposizioni legislative, come sembra essere la norma sui 120 Cardinali al n. 33 della Universi Dominici Gregis (UDG), la legge Pontificia sui Conclavi.

Pertanto, il canone 16 § 1 limita il potere di interpretare la legge al legislatore della legge, o a colui al quale è stato concesso. Ma al n. 5 della Legge Pontificia sui Conclavi non viene concessa alcuna autorità di interpretare le azioni papali: piuttosto solo il diritto di interpretare i passaggi dubbi o controversi della UDG, un’autorità che i Cardinali non hanno mai preteso di usare nel loro comunicato stampa del 30 aprile 2025.

Tutto questo dovrebbe essere evidente a tutti, anche se non hanno una formazione giuridica. Perché se un suddito può, dopo la morte del suo superiore, avanzare la pretesa che una sua azione equivalga alla concessione di una dispensa, si scatenerebbe l’inferno nell’ordinamento giuridico che adottasse un simile principio. In realtà, l’idea stessa è in contrasto con il canone 335, che vieta a tutte le persone l’autorità di cambiare le leggi della Chiesa durante la sede vacante. L’universalità della disposizione negativa del canone 335 si estende a tutti i pretesi privilegi, dispense e atti giuridici di cui si sostiene l’esistenza, senza alcuna documentazione scritta.

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