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REGOLE, REGOLAMENTI E PROCEDURE PER L’ELEZIONE DEL SUCCESSORE DI PAPA BENEDETTO XVI

di Frà Alexis Bugnolo

ORIGINALE INGLESE — TRADUZIONE FRANCESE

 traduzione italana di Emilio Augustino Palopoli

Il ruolo del successore di S. Pietro nel Piano Salvifico di Dio

Dio solo conosce i tempi e i luoghi nei quali ognuno di noi sarà chiamato a comparire dinnanzi al Trono di Cristo e ricevere il giudizio sulle proprie vite.

E, tale giudizio sarà inesorabile ed infinitamente giusto in ogni singolo dettaglio.

Ma, fino ad allora, dovremmo vivere come umili servitori, confessando i nostri peccati e lavorando per il bene della Chiesa di Cristo che è la Sua Sposa Mistica sulla Terra.

Durante il corso dei secoli, la Chiesa ha peregrinato (ad iniziare dalla Pentecoste nella quale è nata in mezzo agli uomini e si è manifestata per la prima volta ai non-credenti) fino all’Eterno, Finale Banchetto Nuziale Celeste in cui Essa celebrerà le nozze con Cristo Re.

E, per assicurarsi che essa arrivi salva a quel Giorno dei giorni, Nostro Signore e Maestro Gesù Cristo la affidò a S. Pietro e ai suoi successori nel tempo, cosicché, di generazione in generazione, in questo lungo pellegrinaggio, potesse avere una mano fedele nel guidarla senza errori verso quella festa magnifica.

Una breve Storia dell’Elezione dei Pontefici Romani

Ciascun Papa nella Successione Apostolica a Roma ottiene quell’ufficio nel momento in cui accetta la sua elezione come Vescovo di Roma.

Ma, nel corso degli anni, quell’elezione si è svolta secondo diverse procedure. Per cominciare, con la morte di S. Pietro, è molto probabile che l’Apostolo S. Paolo abbia presieduto alla prima elezione di un papa: S. Lino. Per timore delle persecuzioni, la Chiesa di Roma ricorse a incontri segreti per eleggere il proprio Vescovo che fosse allo stesso tempo un chierico fedele consacrato. In quei giorni la Chiesa di Roma si riuniva lungo l’intera valle del Tevere che si estendeva dalle colline toscane fino a quelle di Albano e dall’entroterra del Tevere fino ai lidi del Mar Tirreno.

Non abbiamo notizie precise circa la prima elezione di un papa. Non fu attraverso un Conclave perché tale termine fu coniato durante le prime elezioni del 13° secolo (1216?, 1241 e specialmente quella del 1269 a Viterbo), condotto con la serratura chiusa a chiave per impedire che i Cardinali si attardassero a lungo per prendere la loro decisione. Nel corso degli anni, le elezioni dei Pontefici Romani si tennero solitamente nella Provincia Romana, in vari luoghi, non sempre a Roma, ma sempre dove si radunavano coloro che avevano il diritto di eleggere.

Nei primi anni, inoltre, il diritto di eleggere il Pontefice apparteneva ad ogni membro della Chiesa ma, con il passare del tempo, tale diritto fu riservato ai Vescovi della città e delle diocesi suburbicarie (le diocesi satelliti intorno a Roma).

Papa Nicola III scrisse nel 1059 una delle prime leggi che regolano le Elezioni Papali – In Nomine Domini, 13 Aprile, 1059 . Attualmente è disponibile una lunga spiegazione storica delle elezioni papali su Wikipedia che fornisce ulteriori informazioni sulle elezioni dei pontefici nel corso degli anni, sebbene queste si trovino sotto il termine non sempre applicabile di “Conclave”.

Dapprima le elezioni papali si svolsero secondo la Tradizione Apostolica, ovvero secondo quanto stabilito dall’Apostolo San Paolo quando presiedette all’elezione di S. Lino e, S. Pietro, avendo stabilito la sua Sede a Roma, quando morì lasciò tale eredità alla Chiesa di Roma. E’ importante notare che la Chiesa di Roma non è una Diocesi separata dalle altre diocesi della Chiesa, ma è la Chiesa fondata da Gesù Cristo su Pietro, dalla quale tutte le altre diocesi si sono separate. Pertanto la Chiesa di Roma ha sempre seguito le sue particolari tradizioni e regole per l’elezione dei suoi Vescovi e non ha mai rispettato regole stabilite altrove, nemmeno quelle decise dai Concili Generali per le altre diocesi. Ritenere valide o meno le elezioni di un Pontefice Romano era possibile fintanto che una legge papale regolasse tali elezioni. Pertanto, solo a seguito della promulgazione di una legge papale, si poteva dichiarare se le elezioni stesse fossero legittime o meno. Quando i Papi stabilivano i canoni che regolavano la procedura, potevano essere considerate conformi a detti canoni o no.

Per esempio, nella Regola di S. Francesco d’Assisi, promulgata nel 1223 da Papa Onorio III, troviamo che S. Francesco promette di “mostrare riverenza e obbedienza al Signor Papa Onorio III e ai suoi successori eletti canonicamente“.

La limitazione contenuta nell’attuale Legge Pontificia riguardo alle Elezioni Papali

Oggigiorno, i Papi vengono eletti secondo la Legge Pontificia “Universi Dominici Gregis” promulgata dal Papa S. Giovanni Paolo II in occasione della Festa del Seggio di S. Pietro, il 22 Febbraio 1996. (1) Ma, poiché il Codice di Diritto Canonico del 1983 specifica che le elezioni rientrano in una legge speciale -ovvero Universi Dominici Gregis– tali elezioni possono essere dette allo stesso tempo canoniche e legittime, sebbene sarebbe meglio dire che sono legali o no.

Ad un’attenta lettura della Legge Pontificia sulle elezioni, tuttavia si evince che questa Legge Pontificia ha un carattere provvisorio, poiché essa proibisce ai Cardinali Elettori di eleggere un Pontefice Romano con qualsiasi altro mezzo che non sia quello di seguire tutte le prescrizioni di questa legge. Perciò, poiché questa legge richiede che costoro si incontrino al Conclave prima del ventunesimo giorno dopo la morte del Romano Pontefice, se non lo fanno, perdono completamente il diritto di eleggere il Romano Pontefice. E, se tale evento dovesse verificarsi senza che ci sia una causa di forza maggiore, allora la Legge non sarebbe più valida.(2)

Cosa farebbe la Chiesa di Roma in tal caso? Poiché questa legge in quanto promulgata esplicitamente abrogava tutte le leggi precedenti, tale elezione dovrebbe svolgersi secondo la Tradizione Apostolica, poiché questa è l’unica regola che non può essere abolita dal Romano Pontefice. Infatti, ogni Legge Pontificia e canone riguardanti le elezioni papali sono stati semplicemente un’applicazione di questo Diritto secondo una o più disposizioni riguardanti le specifiche e la riduzione numerica degli elettori a certe condizioni.

Ho già affrontato questo argomento, il 31 Agosto 2020 A.D, ma sarà proficuo  discutere questa questione ancora una volta. In assenza di una legge pontificia, tutte queste specifiche e riduzioni numeriche degli elettori risultano invalide.

Il boicottaggio dei Cardinali nei confronti di Papa Benedetto ha causato una Situazione Anomala e ne innescherà un’altra altrettanto difforme dalle leggi della Chiesa

Come summenzionato, questa considerazione che riguarda all’elezione di un Romano Pontefice nel caso in cui tutti i Cardinali Elettori non facciano il proprio dovere, non è una speculazione meramente ipotetica o inutile in quanto la Chiesa di Roma rischia in tale ipotesi di trovarsi in un vero e proprio scontro frontale. E questo perché Papa Benedetto non ha rinunciato al Papato. E questa realtà non cambia nonostante tutti i Cardinali Elettori riconoscano pubblicamente tale “rinuncia”.

L’anti-papa ed usurpatore è un eretico manifesto e persino non cristiano nelle sue credenze personali, come egli ha palesato in numerose occasioni pubbliche. Perciò, in conseguenza di tale situazione, i Cardinali non potrebbero convenire in conclave per eleggere un successore di Papa Benedetto XVI. E questa impossibilità a procedere a regolare elezione, costringerebbe all’applicazione della Tradizione Apostolica che in questo caso supererebbe la Legge Pontificia rendendo per loro illegale eleggere qualsiasi papa in una qualsiasi data più lontana nel futuro. Il solo modo per evitare ciò sarebbe quello in cui almeno un Cardinale Elettore riconosca pubblicamente come vero papa Papa Benedetto XVI e si riconcili con lui prima della sua morte. Sia la dichiarazione pubblica che la riconciliazione sono necessarie perché, a causa della comunione con un anti-papa eretico, sono coinvolti nel pubblico delitto di scisma a causa del quale perdono ogni diritto di eleggere un papa, perdendo anche tutti i diritti riguardanti la dignità del Cardinalato.

L’elezione di un Romano Pontefice secondo la Tradizione Apostolica

L’Elezione del successore di Papa Benedetto XVI potrebbe essere quindi la prima elezione di un Papa secondo la Tradizione Apostolica dal 769 AD, quando il Sinodo del Laterano abolì il diritto dei laici a partecipare all’elezione. Questa abolizione fu essa stessa eliminata dalla clausola generale nell’attuale legge pontificia che aboliva tutte le leggi precedenti.

Pertanto, è  presumibile che non ci sarà alcuna legge pontificia a regolamentare l’elezione del successore di Papa Benedetto XVI, il che è forse ciò che lui intendeva nella sua Declaratio quando ha parlato dei Cardinali che si erano staccati (vobis decisionem) e di una futura elezione da parte di coloro ai quali compete (ab his quibus competit ).

E’ qui importante evidenziare che, se Papa Benedetto XVI nel suo Testamento, del quale ha fatto menzione occasionalmente, stabilisce qualcosa a questo riguardo, se non viene pubblicato mentre è in vita, non acquisisce forza giuridica, poiché una legge papale si deve promulgare durante la vita del Papa, in quanto egli non ha alcuna autorità dopo la sua morte. Parimenti, se nel segreto è avvenuta una riconciliazione fra lui e qualche Cardinale, tale atto non può essere considerato autentico a meno che non sia accompagnato da un documento sottoscritto da testimoni veraci e contrassegnato con il suo sigillo, durante la sua vita.

IL RUOLO DEL DIRITTO CANONICO IN TALE ELEZIONE SECONDO IL DIRITTO APOSTOLICO

Questo non vuol dire che i principi generali del Diritto Canonico debbano essere ignorati. Se tutti i fedeli potranno partecipare, essi devono comunque partecipare secondo le norme del Diritto Canonico: devono essere battezzati secondo il Rito Romano, essere nell’età della ragione; devono avere ricevuto il Sacramento della Confermazione che rende adulto un membro della Chiesa; devono essere esenti da censure ecclesiastiche imposte da veri Papi; e secondo la legge ecclesiastica devono essere residenti nella Diocesi di Roma o in una delle Diocesi Suburbicarie, visto che tutte loro sono parti della Chiesa di Roma secondo un’usanza ecclesiastica.

In questo numero di fedeli, tutti elettori, sono inclusi tutti i Cattolici che dichiarano che Papa Benedetto XVI era il vero Papa. Questo numero include i Cardinali della Chiesa Romana che siano elettori o no, gli Arcivescovi, i Vescovi, i Monsignori, i Pastori, i Preti, i Diaconi, i Seminaristi, e tutti i religiosi che sono membri della Congregazione del Rito Diocesano in ognuna delle diocesi- come già menzionato- e che sono residenti a Roma o dintorni. Ciò include i laici di ogni specie e rango civili, dalla casalinga al capostipite di Famiglie Nobili Romane.

Possono anche partecipare: il Clero incardinato nella Diocesi di Roma, a prescindere dal luogo di residenza e i Cardinali, che siano elettori o no che si pentano del loro scisma con atto pubblico prima o all’inizio di una tale elezione a prescindere dalla loro residenza, in quanto in virtù della loro dignità di Cardinali sono principi della Chiesa di Roma.

Non può partecipare nessun membro di logge massoniche di ogni rito o osservanza poiché questi sono scomunicati dal Diritto Canonico come il Cardinale Ratzinger ha ricordato a tutti più di 40 anni fa.

Arcivescovi e vescovi di altre diocesi possono semplicemente partecipare come testimoni, ma non possono intervenire senza permesso, né possono avere alcun diritto a votare.

Per essere residenti bisogna aver dimorato a Roma o in una delle suddette diocesi da almeno un anno prima dell’elezione avendo così abbandonato la propria residenza fisica in tutti gli altri luoghi, con nessuna intenzione di ritornarvi.

CONDIZIONI DI TEMPO E LUOGO E CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI

Non ci sono particolari requisiti sul quando l’elezione debba avere luogo, sebbene io sia dell’opinione che, per eliminare qualsiasi dubbio canonico, essa debba essere tenuta non prima del 22esimo giorno dopo la morte del Romano Pontefice per escludere qualsiasi pretesa da parte dei Cardinali Elettori di ritenersi possessori dell’esclusivo diritto ad eleggerlo. Può essere tenuta in ogni parte del territorio della Chiesa di Roma, come già menzionato. Credo che ci sia un’argomentazione solida nel dire che la convocazione dei Fedeli della Chiesa di Roma debba essere fatta dal Clero Romano, se c’è qualcuno fra loro in comunione con Papa Benedetto XVI – e a quanto mi è dato sapere, ce ne sono. In verità, ne conosco almeno un paio e c’è un’alta probabilità che ve ne siano molti altri.

L’Elezione può essere tenuta per pubblica acclamazione o per voto pubblico o segreto, ma il metodo di elezione deve essere concordato dagli elettori. Il voto, per essere considerato valido, dovrà essere approvato da una maggioranza o da un terzo degli elettori e questo è un ulteriore tema su cui decidere.

Se ci debba poi essere una moderazione in seno all’elezione è anch’essa una decisione che dovrà essere  presa.

Se si dovesse verificare qualsiasi caso di simonia, ciò invaliderebbe l’elezione di colui che è stato eletto in virtù della sua influenza, e ciò secondo le norme generali del Diritto Canonico.

Questo è l’unico punto su cui i canoni della Chiesa impongono una più severa normativa rispetto all’attuale Legge Pontificia, la quale ritiene valida un’ elezione simoniaca a causa del fatto che il Conclave si svolge in segreto rendendo impossibile l’accertamento di qualsivoglia simonia da parte del resto della Chiesa.

Tuttavia credo che il tempo ed il luogo dell’elezione dovrebbe essere pubblicizzato anticipatamente per togliere qualsiasi dubbio che ad agire sia la Chiesa di Roma e non qualche gruppo privato.

Chi può essere eletto come il Successore di Papa Benedetto XVI?

Per quanto riguarda colui che viene eletto, il Diritto Canonico rimane in vigore; l’eletto deve essere un Cattolico, senza fare distinzioni sul rito con il quale sia stato battezzato; maschio, dell’età della ragione, libero da qualsiasi censura ecclesiastica sotto Papa Benedetto XVI o i suoi predecessori. Ma non è necessario che sia un Cardinale, un Arcivescovo, Vescovo, Prete, Diacono o persino un seminarista o un religioso. Deve essere un maschio celibe, ovvero in quel momento non impegnato in un Matrimonio Sacramentale né in uno Civile, e libero dall’obbligo morale di provvedere alla prole. Dovrebbe godere di una buona reputazione morale e possedere capacità di leadership. Non deve essere cittadino di qualche nazione particolare, né essere residente nella Città del Vaticano o essere un membro della Curia Romana. Deve essere maschio biologico per nascita, e non può essere mutilato o avere avuto una ri-assegnazione sessuale (purtroppo è necessario chiarire questo punto a causa del mondo malvagio in cui viviamo).

Deve essere una persona che è pubblicamente conosciuta per non aver partecipato allo scisma e ai tradimenti contro Papa Benedetto XVI, o altrimenti potranno essere sollevati seri dubbi riguardo la legittimità della sua elezione perché sicuramente molti potrebbero dire che i nemici di Papa Benedetto XVI hanno assunto il controllo dell’assemblea – e in quanto scismatici ed eretici non possono essere eletti Papa, e sorgerebbero dubbi sulla validità del processo elettivo.

Tuttavia, a mio parere, l’eletto dovrebbe perlomeno conoscere il Latino e aver studiato Teologia, altrimenti non sarebbe in grado di governare la Chiesa.

Colui che sarà eletto non deve necessariamente essere presente alla convocazione per l’elezione; potrà infatti trovarsi in qualsiasi altra parte del mondo. Tuttavia, se non presente, il suo consenso ad accettare la sua elezione deve essere certificata da almeno tre testimoni che possano parlare con lui via telefono o in video conferenza. Dovrebbero essere i convocati a decidere chi sarà incaricato di fare ciò. E, se tale elezione dovesse aver luogo, allora colui che sarà eletto dovrebbe prepararsi ad essere crocifisso, perché, senza alcun dubbio, tutto l’Inferno alzerebbe la sua voce contro di lui, e sarà perseguitato da un capo all’altro della Terra.

I Poteri e i Diritti che l’Eletto otterrà appena accetterà la sua elezione

L’elezione sarà valida se sarà tenuta secondo le norme e le prassi canoniche summenzionate. Appena l’eletto accetterà la sua elezione, diverrà il Successore di S. Pietro, anche se non dovesse essere stato ancora consacrato Vescovo o persino prete. Da quel momento in poi, egli avrà i pieni poteri di Vicario di Cristo per governare e legiferare e potrà riconciliare ogni Cardinale, Arcivescovo, Vescovo, prete, diacono o seminarista, che risulti scismatico o sotto censura. Potrà inoltre cominciare a rimettere ordine nella Chiesa attraverso la scomunica formale dei ribelli e nel riconciliare i pentiti. E’ tuttavia mio parere che sia solo il Papa ad avere il diritto di esercitare il potere di insegnamento dopo la sua ordinazione episcopale, ma questa è una questione aperta al dibattito. Rimango fermo su questa mia opinione, perché il munus per insegnare ai fedeli è contenuto solo nel Sacramento della Consacrazione Episcopale, che, sebbene distinto dal munus petrino, ha una necessaria correlazione con esso, poiché colui che viene eletto è eletto per essere il Vescovo di Roma, non meramente o unicamente Vicario di Cristo o il Successore di S. Pietro. Secondo il canone 355 §1, la consacrazione episcopale del Papa, se costui non è vescovo, è una prerogativa che appartiene per diritto al Decano del Collegio Cardinalizio, e se costui è impedito, al Cardinale più anziano. – Questo presume che ci sia almeno un Cardinale non in situazione di scisma da Papa Benedetto XVI. Nel caso non ci fosse, allora il suo primo atto sarebbe quello di nominare Cardinali almeno alcuni Vescovi che dovranno eleggere il loro Decano, che presiederà alla sua consacrazione. Questi Cardinali di nuova nomina potranno ricevere ognuno dei tredici titoli storici, che al momento non sono assegnati a nessuno nel Collegio.


NOTE DELL’EDITORE

(1) Tenete presente, che nel suo Motu Proprio, che pubblicava questa Legge Pontificia, Papa S. Giovanni Paolo II afferma: “Precisamente per questa Ragione, mentre si riconosce che teologi e canonisti di ogni tempo concordano che questa istituzione non è per sua natura necessaria per la valida elezione del Romano Pontefice”. — Qui egli ammette che c’è un altro modo per eleggere il Romano Pontefice. Questa è parte della sua clausola segreta -secondo la mia opinione- della rinuncia Papale che richiede  quella al munus (canone 332 §2)- che, se anche passasse inosservata da parte di tutti i Cardinali Elettori, in un tentato colpo di stato contro il Papa regnante, permetterebbe un’elezione per Diritto Apostolico, che è appunto ciò che sto trattando in questo mio articolo.

(2) Perché si può ragionevolmente arguire, nel caso di estrema necessità indotta da minacce esterne (ad esempio l’occupazione di Roma da parte di una forza militare o governo ostili) o da situazioni estreme (ad esempio Roma che viene distrutta da un attacco nucleare), che i Cardinali abbiano l’autorità concessa a loro nella Legge Pontificia, di organizzare un Conclave in data futura. Tuttavia questo non potrà essere fatto se questi cardinali sono scismatici e in comunione con un antipapa poiché, in tal caso, non potranno esercitare il loro diritto ad eleggere il Successore del vero Pontefice Romano.

(3) Concilio III del Laterano, canone 1. Cf. Dictatus, XXIII di S. Gregorio VII. Questo canone e dottrina si sono applicati nell’elezione di Papa Adriano V, anche se il Canone 332 §1 afferma che “piena e suprema potestà“ (termini non ben definiti nel loro significato) viene ricevuta dopo la consacrazione episcopale. Cf. Juan Ignazio Arrieta, ed., Codice di Diritto Canonico, commentario al canone 332 §1.