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Papa Niccolò II, “In Nomine Domini”, 13 Aprile 1059

Originale latino della redazione papale
con traduzione italiana di Frà Alexis Bugnolo

Più di cinque anni fa ho pubblicato una traduzione inglese della bolla di Papa Niccolò II, In nomine Domini, che egli scrisse con il consiglio dei Santi Ildebrando, il futuro Papa Gregorio VII, e Pietro Damniano, il futuro Dottore della Chiesa contro l’eresia omosessuale. Infatti, nell’ultimo paragrafo che contiene le censure contro coloro che osassero violare questa legge papale, possiamo vedere l’influenza del fervente zelo di San Ildebrando, che combina una serie di maledizioni tratte dai Salmi, sia contro i chierici che contro i laici.

Recentemente, con l’aiuto di uno studioso medievale che ha dedicato la sua vita allo studio di questa bolla, sono entrato in possesso di una copia della versione originale (vedi sotto). La mia precedente traduzione era basata su una copia della bolla, in latino, tratta da una versione che era stata interpolata, ovvero compilata da diverse versioni esistenti da uno studioso che aveva cercato di interpretare quale fosse la formulazione originale. Sebbene tale pratica sia ampiamente accettata nel mondo accademico, è sempre molto utile tornare ai manoscritti effettivamente esistenti e leggerli. Il testo latino della versione pubblicata dalla Chiesa di Roma è quello che pubblico ora, qui di seguito. Questa versione papale non differisce quasi per nulla dalla versione interpolata che ho pubblicato e tradotto in precedenza, tranne che per la scelta delle parole in alcuni passaggi e per alcune frasi aggiuntive alla fine. Tuttavia, i paragrafi della versione papale non sono numerati, quindi ho inserito i numeri e unito alcuni paragrafi in modo che il paragrafo n. 3 in entrambe le versioni riguardi ciò che deve essere fatto se non è possibile tenere un’elezione legittima, onesta e retta nella città di Roma.

Questa bolla di papa Niccolò II non è un documento oscuro, poiché è la prima bolla papale che limitava l’elezione del pontefice romano ai cardinali, due secoli prima che si tenesse il primo conclave. È persino citata per nome nella Costituzione Apostolica di Papa Paolo VI, Romano Pontifici eligendo, promulgata il 1° ottobre 1975, nel suo terzo paragrafo, dove viene definita una costituzione “celebrata”, cioè frequentemente utilizzata. La sua importanza per l’attualità risiede nel fatto che spiega ciò che altre leggi papali attualmente in vigore non spiegano, ovvero «Cosa si deve fare se tutti i cardinali perdono il loro diritto e la loro competenza di eleggere il Pontefice Romano a causa di gravi illeciti, nel condurre un’elezione illegale o dichiarata invalida dalle prescrizioni papali?». Vi si fa implicitamente riferimento anche nell’attuale legge papale di Papa Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, promulgata il 22 febbraio 1996, dove si afferma nella prefazione che «l’istituzione del Conclave non è necessaria per la valida elezione del Romano Pontefice», e ancora, al n. 76, dichiara nulla e priva di effetto qualsiasi elezione che violi le sue norme, senza tuttavia esprimere cosa si debba fare se i cardinali non tornano in conclave perché maliziosamente vogliono mantenere come papa un uomo eletto illegalmente.

Segue ora la mia traduzione in italiano della versione papale.

Bolla papale di Niccolò II “In nomine Domini”

13 aprile 1059 d.C.

Nella Basilica Patriarcale Costantiniana di Laterano, a Roma.

Tradotto dalla versione papale del testo, pubblicato da Das Papstwahldekret von 1059. Echte Fassung, in: Jasper, Detlef. Das Pastwahldekret von 1059: Überlieferung unf Textgestalt. Sigmaringen: Thorbecke, 1986, pp. 98-109.

NEL NOME DEL SIGNORE Dio, nostro Salvatore Gesù Cristo. Nell’anno della Sua Incarnazione, 1058, nel mese di aprile, nella dodicesima indizione, con i Sacrosanti Vangeli aperti, insieme al Reverendissimo e Beato Niccolò, che presiedeva come Papa Apostolico, nella Basilica Lateranense del Patriarca, chiamata Costantiniana, insieme ai reverendissimi Arcivescovi, Vescovi, Abati o venerabili Sacerdoti e Diaconi, seduti, lo stesso venerabile Pontefice, decretando con autorità apostolica, riguardo all’elezione del Sommo Pontefice, disse:

Carissimi fratelli e confratelli vescovi, e anche membri inferiori (del clero), vostra beatitudine sa bene, e non è un segreto, che con la scomparsa del nostro predecessore, il Domino Stefano, di pia memoria, quanti mali (tribolazioni) abbia sofferto questa Sede Apostolica, che Io servo con zelo per impulso di Dio, e poi quanti ripetuti martellati e frequenti colpi abbia subito per mano dei promotori dell’eresia simoniaca, tanto che la Colonna del Dio vivente sembrava quasi vacillare e la rete del Pescatore Supremo, con le tempeste che si ingrossavano, sarebbe stata spinta nelle profondità del naufragio per essere sommersa.

§ 1. Pertanto, se piacerà alla vostra Fratellanza, dobbiamo provvedere, con l’aiuto di Dio, con prudenza ai casi futuri e, con la legge ecclesiastica, in futuro affinché questi mali, una volta rianimati, non prevalgano. Per questo motivo, istruiti dal Nostro Predecessore e dall’autorità degli altri Santi Padri, decretiamo e stabiliamo che, con la scomparsa del Pontefice di questa Chiesa universale romana, in primo luogo i Cardinali Vescovi, trattando (l’elezione) insieme con la più diligente considerazione, convochino immediatamente i Cardinali Chierici; e in questo modo il resto del Clero e il popolo si avvicinino per acconsentire alla nuova elezione, in modo che, affinché la mortale malattia della venalità non si insinui occasionalmente, gli uomini più religiosi siano i principali responsabili nell’elezione del Pontefice da promuovere, mentre gli altri siano loro seguaci.

§ 2. E certamente l’ordine giusto e legittimo dell’elezione è qui considerato attentamente, se si deduce dall’esame delle diverse regole dei Padri o delle loro azioni, (e) anche dalla frase del Beato Leone, (nostro) predecessore, (che) disse: «Nessuna ragione permette che vi siano tenuti tra i vescovi coloro che non sono stati eletti dai chierici, né richiesti dal popolo, né consacrati dai vescovi co-provinciali con il giudizio dei metropoliti» (Papa Leone I, Lettera a Rustico di Narbona, Migne PL 54, p. 1203 A/B). Ma poiché la Sede Apostolica ha la precedenza su tutte le altre Chiese della terra, e anche per questo motivo non può avere sopra di sé alcun metropolita, i cardinali vescovi fungono senza dubbio da metropoliti, promuovendo colui che è stato eletto sommo sacerdote (antistitem) al vertice del Apice Apostolico. Inoltre, lo eleggano dal seno stesso della Chiesa, se ne trovano uno adatto, e/o se non lo trovano in essa, lo prendano da un’altra; con il dovuto onore e riverenza per il nostro amato figlio Enrico, che è attualmente re e che Dio conceda di essere il futuro Imperatore, come abbiamo già concesso a lui e ai suoi successori, che hanno personalmente implorato questo diritto da questa Sede Apostolica.

§ 3. Pertanto, se la perversità degli uomini depravati e iniqui prevale a tal punto che non è possibile tenere un’elezione pura, sincera e libera nella Città, i Cardinali Vescovi con i Chierici religiosi e i laici cattolici, anche se pochi, ottengano il diritto di potere (ius potestatis) di eleggere il Pontefice della Sede Apostolica, dove ritengano più opportuno. Chiaramente, una volta completata l’elezione, se dovesse scoppiare un conflitto bellicoso e/o se la lotta di qualsiasi tipo di uomini resistesse con la serietà della malvagità, tale che colui che è stato eletto non potesse prevalere per essere intronizzato nella Sede Apostolica secondo la consuetudine, tuttavia, che l’eletto ottenga come Papa l’autorità di governare la Chiesa Romana e di disporre di tutte le sue facoltà, che il Beato Gregorio, come sappiamo, fece prima della sua consacrazione.

§4. Per questo motivo, se qualcuno è stato eletto, o anche ordinato, o intronizzato, contro questo nostro decreto promulgato con sentenza sinodale, sia per sedizione, e/o presunzione, o qualsiasi inganno, sia abbattuto dall’autorità divina e da quella dei santi apostoli, Pietro e Paolo, con un anatema perpetuo insieme ai suoi promotori, sostenitori e seguaci come uno separato dalle soglie della santa Chiesa, proprio come l’Anticristo, invasore e distruttore di tutta la cristianità, e non gli venga data udienza su questo, ma sia deposto da ogni grado ecclesiastico a qualsiasi altro che lo precedesse, senza alcuna obiezione fatta, al quale se qualcuno in qualsiasi modo aderisce, e/o mostra qualsiasi tipo di riverenza nei confronti del Pontefice, o presume di difenderlo in qualcosa, sia abbandonato con uguale sentenza, che se qualcuno si dimostra un violatore di questa sentenza del nostro santo decreto, e ha cercato di confondere la chiesa romana con la sua presunzione, e di suscitare disordini contro questo Statuto, sia dannato con anatema e scomunica perpetui, e sia reputato tra gli “empi”, che “non risorgeranno in giudizio” (Salmo 1:5), conosca l’ira dell’Onnipotente contro di lui, e quella dei Santi Apostoli, Pietro e Paolo, la cui Chiesa ha presunto di ingannare, conosca una follia devastante in questa vita e in quella futura; “La sua dimora diventi deserta, e non ci sia nessuno che abiti nelle sue tende” (cfr. Salmo 69:26): “I suoi figli siano orfani e sua moglie vedova” (Salmo 108:9), “sia scosso completamente” (cfr. Salmo 108:10) fino alla follia, e “i suoi figli vadano in giro mendicando e siano cacciati dalle loro dimore” (Salmo 108:10). «L’usuraio divori tutti i suoi beni, e lo straniero distrugga tutte le sue fatiche» (Sal 108,11); «Tutto il mondo combatta contro di lui» (cfr Sap 5,21), e tutti gli altri elementi siano contro di lui, e i meriti di tutti i Santi, in pace, lo confondano e in questa vita si vendichino apertamente di lui.

§ 5. Inoltre, la grazia di Dio Onnipotente protegga gli osservatori di questo Nostro decreto e, per l’autorità dei Beati Apostoli Pietro e Paolo, li assolva da ogni vincolo di peccato.

Io, Nicola, Vescovo della Santa Chiesa Cattolica e Apostolica Romana, ho firmato questo Decreto da Noi promulgato, qui sopra, così come è scritto.

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Per il testo originale in PDF della versione papale in Latino, e la trascrizione di esse con la versione imperiale, insieme con una traduzione inglese, vedi QUI.

Canonista: La Migliore Opinione è che i Fedeli Romani possano eleggere il Pontefice Romano

Commento e Critica di Frà Alexis Bugnolo

Nel 2023, quando i fedeli di Roma si riunirono per eleggere il successore di Papa Benedetto XVI, a causa della grave e straordinaria circostanza della defezione dell’intero Collegio Cardinalizio, a causa della loro volontaria cospirazione nel Conclave illegale del 2013, contro il Pontefice regnante che non aveva mai validamente rinunciato al suo munus petrino, il canonista genovese Guido Ferro Canale, che ha un dottorato in diritto canonico, si oppose alla procedura prima del fatto, in un articolo che ho confutato QUI.

Tre settimane dopo, evidentemente ancora risentito per le mie correzioni, ha scritto l’articolo sopra citato, intitolato “Altro sulle Assemblee che eleggono il Papa”, in cui discute la storia della giurisprudenza e delle dispute sulla questione dell’elezione del Pontefice Romano, pubblicato sul sito web di Radio Spada, considerato un sito web di estrema destra pro-sedevacantista qui nel Nord Italia. Tuttavia, mi è stato riferito da fonti attendibili che Guido Ferro Canale è un canonista accreditato presso la Rota Romana, a Roma.

Non ero a conoscenza della sua confutazione, quindi ora la commenterò, poiché inconsapevolmente, due anni fa il canonista Canale ha spiegato come i fedeli di Roma quest’anno, nel 2025, possano effettivamente eleggere il Pontefice Romano nell’ipotetica situazione quasi impossibile in cui tutti i cardinali venissero meno al loro dovere di eleggere legittimamente un Pontefice Romano.

Devo dire che non ho mai incontrato nessuno studioso o avvocato che, nel tentativo di confutarmi, abbia ammesso quasi tutte le argomentazioni che avrei riproposto due anni dopo. Ma la straordinaria produzione letteraria del canonista Canale merita di essere menzionata e lodata, anche se non siamo d’accordo su tutti i punti.

Tuttavia, citare ciò che ha scritto più di due anni fa servirà a zittire i falsi studiosi che sostengono che i fedeli di Roma non possono agire nelle attuali circostanze dell’elezione illegale di un eretico manifesto, le cui condizioni vanno oltre l’ipotesi impossibile concepita da Canale nel febbraio 2023.

L’ipotetica impossibilità che non ci siano cardinali per eleggere un papa

Per “ipotetica impossibilità” intendo il caso possibile in cui non ci siano cardinali viventi o cardinali disposti a eleggere un papa secondo la legge attuale o le leggi in vigore a tal fine. Ciascuna di queste cause dell’ipotetica impossibilità sono cause che nell’ordine giuridico sono considerate equivalenti. Quindi, sia che non ci siano effettivamente cardinali elettori viventi, sia che tutti decidano di violare le regole o di eleggere un eretico, nella giurisprudenza si pone la stessa domanda: cosa si deve fare? Come si può eleggere un cattolico valido, allora?

Il canonista Canale discute questo punto al n. 3 del suo articolo sopra citato, dove scrive:

3. Un corpo elettorale di riserva?

Ci si è chiesti, naturalmente, cosa accadrebbe se dovesse venir meno l’intero Collegio cardinalizio: il dubbio precede di diversi secoli i problemi attuali e, anche se a suo tempo è stato discusso come tranquillo problema di scuola, non vi è unanimità tra gli autori. Per quanto ho appena detto, è chiaro che si tratta di un caso quasi impossibile, perché anche i Cardinali dubbi eleggerebbero validamente (e avrebbero, quindi, il diritto e il dovere di procedere); vale tuttavia la pena di riferire che le opinioni che si contendono il campo sono tre, perché secondo alcuni, venuto meno il Collegio, l’elezione del Papa spetterebbe ai canonici lateranensi, secondo altri si devolverebbe ai Pastori di grado inferiore e quindi al Concilio imperfetto, mentre la terza opinione afferma che, siccome il caso non è mai stato disciplinato, limitatamente ad esso debbono considerarsi tuttora in vigore le norme precedenti, come dire l’elezione “a clero e popolo” (17).

Qui, nella nota 17, egli osserva che non vi è alcun autore che possa citare per la terza opinione. Questo perché si tratta dell’opinione che ho sostenuto, e tralascerò il fatto che avrebbe dovuto citarmi nella mia domanda scolastica (versione inglese, versione italiana), di cui era certamente a conoscenza. Ma il fatto che la citi è almeno il riconoscimento che la mia opinione su questa questione merita di essere presa in considerazione insieme a quella dei più grandi canonisti del passato, il che è certamente il più grande complimento che un canonista vivente mi abbia mai fatto. Grazie, dottore!

Canale spiega poi che nella storia della giurisprudenza ecclesiastica non esiste alcuna legge scritta che possa risolvere le divergenze di opinione in merito. Tuttavia, egli esclude la prima opinione, poiché in nessuna legislazione papale o concilio il diritto di eleggere il Pontefice Romano è stato concesso ai canonici della Cattedrale di Roma, la Basilica Lateranense. Egli esclude anche la seconda opinione, perché tra gli esperti di giurisprudenza ecclesiastica esiste un dibattito irrisolto sul fatto che la carica di Pontefice Romano sia inseparabile o meno dal Vescovo di Roma. Se non lo è, allora la seconda opinione fallirebbe, se ho capito bene Canale nel suo precedente articolo.

Infine, egli parla direttamente della mia opinione, la terza, in questi termini:

Non resta, allora, che rifarsi alla terza opinione, l’unica che possa invocare in proprio favore un sicuro fondamento positivo: la legge anteriore, che si presume non abrogata quando la nuova non regoli un qualche caso.

Grazie, dottore! Non capita tutti i giorni che un frate francescano, che non ha una laurea in diritto canonico, sia onorato con tanto rispetto da un dottore in diritto canonico.

Dopo averlo ammesso, il giurista sostiene molte delle sue opinioni, senza alcun fondamento nel diritto positivo, anche se ha appena elogiato la terza opinione per avere questa qualità. Egli sostiene che i laici possono partecipare, ma sostiene che hanno solo il diritto di veto. In secondo luogo, egli sostiene che il clero debba essere presente e cita come precedente l’elezione di un antipapa da parte di Ludovico di Baviera nel 1328, che a mio avviso non è una buona scelta come precedente. Infine, egli sostiene che per “clero” si debbano considerare solo i membri della diocesi di Roma, senza tenere conto del fatto che al tempo di San Pietro Apostolo esistevano solo due diocesi nel Lazio, Roma e Nepi. Le diocesi suburbicarie non esistevano ancora, né sarebbero state chiamate specificamente suburbicarie fino a più di 1000 anni dopo.

Ciò che Canale fa, e che ovviamente trovo molto discutibile, è negare specificamente il “diritto apostolico” come categoria di diritto, nella nota 18, dove scrive:

[18] Non si tratta comunque, beninteso, di un preteso ius apostolicum, categoria già di per sé inutile perché tutto ciò che gli Apostoli hanno disposto rientra o nel diritto divino oppure in quello umano: appunto perché siamo nel campo della semplice legge umana, la disciplina che si può supporre ancora in vigore per questo solo caso è quella immediatamente anteriore alla riserva dell’elezione

Qui, Canale si riferisce, credo, alla bolla di papa Niccolò II, In Nomine Domini, che fu la prima legge papale scritta sull’elezione del Pontefice Romano che limitava l’elezione ai cardinali, oppure alla decisione dell’apostolo San Pietro di concedere questo diritto alla Chiesa di Roma. — Poiché papa Giovanni Paolo II nella sua legge, Universi Dominici Gregis, abroga esplicitamente tutte le precedenti leggi papali, ritengo che l’argomento più forte sia che «la disciplina precedente» sia quella del diritto apostolico, che nessun Papa può abrogare in linea di principio, e non quella di Niccolò II, anche se la differenza è minima, poiché al n. 3 di quella bolla lo stesso papa Niccolò II, In Nomine Domini, parla di circostanze straordinarie e implicitamente utilizza lo stesso argomento di Canale del ricorso a una fonte di diritto superiore, cosa che fecero i cardinali San Pietro Damiano e Umberto insieme all’arcidiacono San Ildebrando di Sovana, nell’elezione del 1058, in Toscana, a Siena, quando elessero Gerardo, vescovo di Firenze, come Niccolò II, alla presenza di un piccolo numero di ecclesiastici e laici di Roma.

Critica

Non credo sia necessario confutare la negazione finale di Canale, poiché è evidente a qualsiasi lettore che vi sia un difetto sostanziale nel ricondurre lo ius apostolicum al diritto divino, dato che in questo caso le circostanze storiche hanno tutto a che fare con le precise determinazioni del diritto in questo caso straordinario e quasi impossibile.

In primo luogo, perché specificando la legge precedente come Diritto Apostolico, si fonda l’argomentazione sulla decisione storica ispirata dall’Apostolo San Pietro, confermata dall’Apostolo San Paolo, di concedere l’elezione all’intera Chiesa Romana, una Chiesa che nell’anno della morte del Principe degli Apostoli comprendeva quasi tutto il Lazio, ad eccezione della Diocesi di Nepi (che non ha mai fatto parte di una diocesi suburbicaria). — Pertanto, è chiaro che il diritto di voto spetta a tutti i membri di quella Chiesa, non solo al clero, poiché non vi sono restrizioni scritte di questo tipo nei documenti storici. Inoltre, il diritto di voto non spetta solo al clero della diocesi di Roma, ma almeno a tutti i suburbicani che facevano parte di Roma alla morte dell’Apostolo, se non a tutto il resto del Lazio. Inoltre, esso spetta a tutto il clero cattolico di Roma, non solo a quello di rito romano, ma a tutti i riti, semplicemente perché ai tempi dell’Apostolo non esisteva tale distinzione di giurisdizioni.

Conclusione

Pertanto, il progetto “Salva Roma” è pienamente giustificato e i suoi principi di diritto sono stati inconsapevolmente approvati da uno dei più famosi esperti italiani di diritto canonico, due anni fa, prima ancora che egli potesse immaginare che l’elezione invalida di un eretico manifesto potesse rendere ancora più impossibile l’ipotetico impossibile. Infatti, a causa della natura eretica dell’elezione, vi è una necessità ancora maggiore di ricoprire la carica, come riferisce Papa Paolo IV nella sua Costituzione “Cum ex apostolatus officio”, dove afferma che i cattolici hanno il diritto di ricoprire immediatamente le cariche detenute da qualsiasi eretico (cfr. § 5). Infatti, anche se tutto il clero del Lazio aderisse all’eretico Prevost, proprio per quella colpa perderebbe anche la deferenza dovuta da secoli alla sua posizione preminente nell’elezione del Pontefice Romano. — Anche se, di fatto, avendo ricevuto le migliaia di lettere che ho già inviato e non avendo sollevato obiezioni alle mie argomentazioni e alla mia proposta di un’elezione per diritto apostolico, se il clero della Chiesa di Roma rimarrà in silenzio dopo il 24 settembre, avrà tacitamente ammesso che l’elezione può essere indetta e che un cattolico può essere eletto. E questo, in giurisprudenza, equivale a votare e ad essere presenti. Ed è proprio per questo che ho scritto al clero, affinché potesse discolparsi nel modo più semplice possibile.

Nota: ciò che io chiamo elezione per “diritto apostolico”, Canale lo chiama elezione per “diritto positivo”, ma entrambi ci riferiamo alla stessa cosa, un’elezione.