Un’analisi canonica del perché il Conclave del maggio 2025 non ha avuto un risultato valido

A causa della violazione delle prescrizioni delle leggi papali di Papa Giovanni Paolo II e Paolo IV

di Fr. Alexis Bugnolo

Questo è un articolo per i cattolici che desiderano riflettere e conoscere le leggi della Chiesa e i problemi giuridici del Conclave del 2025. Dedicate almeno 30 minuti alla lettura di questo articolo.

Tuttavia, se desiderate leggere una breve esposizione diretta, invece di un lungo articolo, leggete semplicemente la Lettera aperta a un cardinale, qui.

PARTE I: Sulle violazioni delle prescrizioni della legge papale di Giovanni Paolo II

INTRODUZIONE

Come ho scritto nel 2020, alla conclusione del mio articolo in cui ho ripubblicato le accuse del vescovo Donald Sandborn sulla pedofilia tra i sacerdoti della Fraternità San Pio X:

Infine, chi è e chi non è il papa non è una questione di opinione. È determinato dalla norma del diritto canonico e dal giudizio della Chiesa in caso di dubbio. Sebbene in casi controversi possiamo esprimere giudizi personali e siamo tenuti a farlo, dobbiamo comunque riconoscere che i termini del diritto canonico o della legge papale sono determinanti e oggettivi e portano a conclusioni che non sono opinioni ma obbligatorie per tutti.

E se nei molti anni di discussione sui problemi del cosiddetto Conclave del 2013 ho notato qualche difficoltà per i cattolici anche solo ad ascoltare l’argomento, è questa: poiché la maggior parte dei cattolici non conosce le leggi della Chiesa, non è disposta a rischiare di entrare in una discussione che non capisce.

Non posso biasimarli per questo, poiché c’è una buona dose di umiltà intellettuale e di ragionevole cautela al riguardo, se quando parlano dell’elezione del Papa incontrano un altro cattolico che dice: «Sai che le regole del Conclave sono state violate e che X non è il vero Papa?». Infatti, essi classificano tale affermazione come equivalente a dire: «Lascia che ti spieghi perché tutti i cattolici che conosci e rispetti, compresi il clero e i religiosi, vengono ingannati o raggirati».

Certo, per chi non ha mai osato mettere in discussione la veridicità della narrativa dominante che gli è stata propinata, un’affermazione del genere è una follia, o almeno sembra talmente improbabile da non meritare nemmeno di essere presa in considerazione.

Ed è così che la maggior parte dei cattolici è stata ingannata e ha accettato di farsi somministrare i letali e pericolosi «vaccini» contro il Covid, che erano in realtà iniezioni sperimentali contenenti più di 53 agenti letali. Dato che tutti in TV, alla radio e su Internet dicevano la stessa cosa, hanno creduto che ci fosse una pandemia e che solo il “vaccino” Covid potesse salvarli, anche se, se avessero mai avuto dei dubbi, non sarebbe stato difficile trovare qualcuno che lo mettesse in discussione, SE avessero già iniziato a fare domande e a pensare con la propria testa.

Purtroppo, ci sono ancora molti che credono alla narrativa Covid e sostengono che ci sia stata una pandemia e che non ci fosse nulla di sbagliato in essa. E questo include circa il 95% del clero.

Quindi capisco bene come molti cattolici non abbiano ancora capito che solo perché qualcuno è gentile, amichevole, disponibile, o è un prete, un religioso o un vescovo, questo NON garantisce che sia degno di fiducia in tutte le questioni. Ma capisco come i cattolici semplici credano semplicemente a tutto ciò che i preti dicono loro, anche se so che se si ha un po’ di intelligenza, gli ultimi 65 anni dovrebbero essere stati sufficienti per rendersi conto che non tutti i preti sono onesti, virtuosi o affidabili.

Quindi, confrontarsi con il suggerimento di un altro cattolico di esaminare il Conclave del maggio 2025, perché sostengono che ci fossero gravi problemi legali in esso, o che non abbia validamente eletto il cardinale Prevost come Leone XIV, è forse impossibile da considerare per tali cattolici.

Ma per i cattolici che hanno iniziato a usare le facoltà del proprio intelletto, che Dio ha dato loro, e che vogliono conoscere la verità, perché amano la verità, ciò che segue è la mia spiegazione legale dettagliata del perché il Conclave ha infranto così tante regole da non avere un esito legalmente valido e che, quindi, il cardinale Prevost non è mai stato validamente eletto Papa.

In primo luogo, questa non ha assolutamente nulla a che vedere con il fatto che mi piaccia o meno il cardinale Prevost, o che egli sia americano, peruviano, italo-americano, ecc., agostiniano, ecc. Quanto segue riguarda semplicemente le regole su come un uomo dovrebbe essere eletto papa e ciò che i papi dicono essere il risultato di tale elezione quando essa non segue le regole.

In secondo luogo, questi problemi legali non hanno nulla a che vedere con presunte cospirazioni o complotti avvenuti durante il Conclave, la violazione di segreti, dicerie o sospetti. L’intera esposizione che segue si basa semplicemente sui fatti e su come questi non siano in armonia con le leggi della Chiesa relative a un’elezione valida.

Ora, se volete un’esposizione breve e diretta, invece di un lungo articolo, leggete semplicemente la Lettera aperta a un cardinale, qui.

Infine, se non ammetti che la verità possa essere conosciuta, ma che di essa si possano avere solo opinioni, puoi comunque leggere l’articolo che segue, anche se il beneficio che ne trarrai non sarà così grande. Riflettete sulle argomentazioni e, se trovate qualche errore nella mia esposizione, lasciate un commento qui sotto, perché a differenza di tutti gli altri siti cattolici che potete leggere, apprezzo chi trova errori o propone controargomentazioni coerenti, anche se sono convinto che i problemi giuridici del Conclave siano così chiari da rendere impossibile qualsiasi attacco diretto alla mia argomentazione.

Il comunicato stampa del 30 aprile: la rivendicazione di avere una dispensa

Il primo problema giuridico deriva dal comunicato stampa autorizzato dai cardinali presenti nella Congregazione Generale per il Conclave, il 30 aprile 2025, il cui testo è stato pubblicato da Vatican News, QUI, e dal sito web del Vaticano, QUI. Quel comunicato parlava di due cose: (1) la pretesa dei cardinali di aver ricevuto una dispensa da Papa Francesco e (2) questioni relative alla presenza di specifici cardinali al Conclave.

Ecco il testo di tale affermazione:

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Dichiarazione della Congregazione dei Cardinali, 30.04.2025

La Congregazione dei Cardinali desidera rendere note le seguenti due questioni di carattere procedurale sulle quali ha avuto modo di riflettere e dibattere nei giorni scorsi:

1) circa i Cardinali elettori, la Congregazione ha rilevato che Sua Santità Papa Francesco, creando un numero di Cardinali superiore ai 120, come stabilito dal n. 33 della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di San Giovanni Paolo II, del 22 febbraio 1996, nell’esercizio della Sua suprema potestà, ha dispensato da tale disposizione legislativa, per cui i Cardinali eccedenti il numero limite hanno acquisito, a norma del n. 36 della stessa Costituzione Apostolica, il diritto di eleggere il Romano Pontefice, dal momento della loro creazione e pubblicazione;

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Problemi giuridici relativi alla dichiarazione del 30 aprile

1. Basata sulla rivelazione di un fatto non di dominio pubblico

I problemi giuridici in questo comunicato stampa sono immediatamente evidenti. In primo luogo, i cardinali affermano di rivelare qualcosa che non era di dominio pubblico. Ciò è sorprendente, poiché l’ultima volta che i cardinali hanno fatto una simile affermazione prima di un’elezione papale è stato nel 1130 d.C., quando il papa precedente, ormai deceduto, aveva preso una decisione che avrebbe influito in qualche modo sulle modalità dell’elezione. Quando la cosa da rivelare è documentata, non c’è alcun problema, ma un segreto che non è documentato non può mai avere forza di diritto o di legge: questo è un antico principio della giurisprudenza romana.

Ed è ancora più sorprendente che i cardinali affermino di rivelare al mondo solo ora che questa decisione è stata presa, anche se si riferiscono a un evento dell’8 dicembre 2024, quasi sei mesi prima!

Se volete capire quanto questo sia radicalmente problematico, basta chiamare un avvocato specializzato in successioni e chiedergli quale sarebbe il valore legale se gli eredi di una persona deceduta affermassero, prima della lettura del testamento, di essere a conoscenza di un segreto sul contenuto del testamento del defunto, che stanno rivelando solo ora.

2. Alla base della rivendicazione vi è un evidente conflitto di interessi

Anche il secondo problema è evidente: il comunicato stampa dei cardinali è influenzata da interessi personali, poiché consente a 13 di loro in più di votare durante il Conclave rispetto a quanto previsto dalla legge papale.

3. La rivendicazione è in contrasto con un precetto formale o una prescrizione della legge scritta

L’Universi Dominici Gregis, promulgato da Papa Giovanni Paolo II (testo qui), consente al paragrafo n. 33, anche se nella legge papale si legge in latino:

Maximus autem Cardinalium electorum numerus centum viginti ne excedat.

O, in italiano, “Inoltre, il numero massimo dei cardinali elettori non ecceda i centoventi”. — Nota bene, che la traduzione italiana al Vaticano legge, “non deve superare”, che non vale poiché il verbo dovere in italiano può significare una necessità meramente di convenienza e non obbligo formale, non come fa il congiuntivo esortativo di eccedere.

Come è chiaro a chiunque, questa affermazione verbale (Maximus autem etc.) è un comando. In diritto si chiama precetto o prescrizione. Un precetto si riferisce a una regola che viene stabilita prima che venga intrapresa un’azione; una prescrizione è una regola scritta in anticipo in un testo vincolante.

La legge papale sui conclavi è una costituzione, perché spiega completamente come deve essere eletto un papa, nel normale corso delle cose. È stata promulgata dal Vicario di Cristo, Papa Giovanni Paolo II, e come tale rappresenta la norma vincolante e obbligatoria, che nessuno può eludere o ignorare.

Quindi affermare di avere una dispensa per non seguirne una parte è davvero un’affermazione importante, non una cosa da poco.

4. La loro rivendicazione non è supportata da alcun documento scritto

Pertanto, esaminando l’affermazione, diventa evidente che c’è qualcosa di molto sbagliato: prima di tutto, che la loro affermazione non ha alcuna prova di essere vera. Cioè, non stanno facendo questa affermazione perché hanno un documento scritto da Papa Francesco che concede formalmente questa dispensa dalla regola che prevede che non più di 120 cardinali elettori possano partecipare al Conclave in qualsiasi momento.

5. La loro rivendicazione non cita alcuna dichiarazione verbale specifica di Papa Francesco

Ciò che è ancora più sorprendente è che i cardinali avanzano questa pretesa senza nemmeno citare un momento specifico, nel tempo o nello spazio, in cui tutti abbiano sentito dalle labbra di Papa Francesco la stessa dichiarazione in cui egli concedeva tale dispensa, o parole equivalenti. Questo è assolutamente straordinario. Una richiesta del genere non soddisferebbe nemmeno i requisiti minimi per essere ammessa come prova in qualsiasi tribunale del mondo!

6. La rivedicazione comporta un’interpretazione di un altro atto giuridico da parte di persone che non hanno alcuna autorità per interpretare tale atto, come dichiarano il Canone 16 e l’UDG 1
Nessuna autorità di interpretazione

E per aggiungere la beffa al danno, i cardinali sostengono che un atto specifico di Papa Francesco fosse equivalente alla concessione della dispensa che essi affermano di avere. Questo è davvero straordinario, per usare un eufemismo! Perché se l’atto giuridico ha tale significato, i cardinali potrebbero benissimo citare la legge che lo dichiara. Ma non esiste alcuna legge del genere. E poiché non citano alcuna legge o documento che dichiari che la nomina di più di 120 cardinali dispensa di per sé dalla regola, hanno ammesso che non esiste alcun documento o legge del genere.

E questo è molto grave: perché nel diritto canonico, canone 16 §1, i cardinali NON hanno l’autorità di interpretare gli atti papali, a meno che questa non sia stata loro concessa da qualche papa o canone del Codice di diritto canonico. Ecco il latino di quel canone:

Canone 16 §1. Leges authentice interpretatur legislator et is cui potestas authentice interpretandi fuerit ab eodem commissa.

O in italiano,

Canone 16 §1. Il legislatore e colui al quale è stata conferita dall’autore stesso l’autorità di interpretarle autenticamente, interpretano autenticamente le leggi.

Quindi, se la rivendicazione dei cardinali implica un’interpretazione, cosa che ovviamente fa, poiché essi sostengono che l’atto di nominare i cardinali ha un effetto giuridico, cosa che nessuna legge papale afferma, essi devono citare qualche legge papale che abbia loro concesso l’autorità di interpretare l’atto papale in questo modo. Pertanto, la loro implicita pretesa di interpretare non ha alcun fondamento né nella legge né nella concessione dell’autorità di interpretare. Questo è semplicemente scandaloso.

Lettura errata della legge

Ho già detto altrove, ma vale la pena ripeterlo qui, che l’affermazione dei cardinali contiene un argomento incoerente e falso, poiché essi sostengono che l’UDG n. 36 conferisce a tutti loro il diritto di voto nel Conclave, anche se l’UDG n. 36 dichiara espressamente che la sua dichiarazione è vincolata dalle restrizioni contenute nell’UDG. n. 33, che limita a 120 il numero degli elettori durante il Conclave. — Inoltre, sembrano non essere nemmeno in grado di leggere, perché l’UDG n. 33 non pone restrizioni al numero di cardinali che un papa può nominare, ma pone solo una restrizione al numero di quelli che possono votare in un dato momento durante un Conclave! Pertanto, la loro pretesa che esista una sorta di connessione tra l’atto di essere nominati cardinali e il diritto di voto è totalmente vacua e insensata, una lettura basata su una presunzione interpretativa che non hanno il diritto di fare poiché non sono legislatori.

Materia sulla quale essi pretendono di interpretare, esclusa dall’UDG n. 1

Inoltre, desidero aggiungere qui, dall’osservazione di una esperta in diritto, che l’UDG n. 1 vieta ai cardinali ogni autorità e diritto di fare dichiarazioni ex post facto sulle azioni del defunto Pontefice Romano,

1. Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium nullam potestatem aut iurisdictionem habet in ea quae pertinebant ad Summum Pontificem dum vivebat vel muneribus officii sui fungebatur; ea omnia exclusive uni Pontifici futuro debent reservari. Quapropter invalidum et irritum esse decernimus quidquid potestatis aut iurisdictionis – ad Romanum Pontificem dum vivit pertinentes, vel ad perfunctionem officii ipsius – coetus ipse Cardinalium duxerit exercendum nisi quatenus in hac Nostra Constitutione expresse permittatur.

Il che in italiano sarebbe:

1. Con la Sede Apostolica vacante, il Collegio dei Cardinali non ha alcuna autorità o giurisdizione in quelle cose che appartenevano al Sommo Pontefice mentre era in vita e/o mentre esercitava i munera del suo Ufficio; tutte queste cose devono essere riservate esclusivamente al futuro Pontefice. Per questo motivo, giudichiamo invalida e irritus qualsiasi autorità o giurisdizione – relativa al Romano Pontefice mentre era in vita e/o all’esercizio del suo ufficio – che la congregazione dei Cardinali stessa decidesse di esercitare, salvo nella misura espressamente consentita nella presente Nostra Costituzione.

Pertanto, dovrebbe essere chiaro che i Cardinali non hanno mai avuto alcuna autorità di interpretare l’atto di essere nominati Cardinali come aventi il diritto di voto nel Conclave, poiché su tale atto del defunto Romano Pontefice non hanno mai avuto alcuna autorità o giurisdizione, nemmeno quella di interpretarlo come avente un effetto intrinseco o consequenziale.

7. La rivendicazione dei Cardinali è esplicitamente annullata dall’UDG n. 4

Oltre a tutti questi problemi giuridici, la legge papale di Giovanni Paolo II, Universi Dominic Gregis, al paragrafo n. 4, afferma esplicitamente che nessuna legge può essere dispensata durante la sede vacante e che se qualcuno sostiene di avere tale dispensa, indipendentemente da come la rivendichi, la sua pretesa di averla è nulla e priva di validità:

4. Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Se dovesse accadere qualcosa in contrasto con questa prescrizione, lo dichiariamo nullo e irragionevole con la nostra suprema autorità.

Che in italiano sarebbe:

4. Con la Sede Apostolica vacante, non è lecito che le leggi promulgate dai Pontefici Romani siano in alcun modo corrette e/o modificate, né che vi sia sottratto o aggiunto alcunché e/o dispensato riguardo alle loro parti, specialmente quelle che riguardano l’ordinamento delle questioni relative all’elezione del Pontefice Romano. Se qualcosa dovesse essere fatto e/o tentato contro questa prescrizione, Noi, con la Nostra Suprema Autorità, lo dichiariamo nullo e irritus.

Qui, “nullo” significa che deve essere considerato privo di valore, e ‘irritus’, come se non fosse mai stato fatto o concesso. E poiché questa prescrizione nell’UDG n. 4 NON dice: “Durante la sede vacante nessuno può dispensare o ricevere una dispensa”, ma piuttosto “Con la sede vacante, non è lecito in alcun modo dispensare alcuna legge”, non solo l’affermazione che Papa Francesco abbia dispensato, mentre era in vita, non ha alcun valore per sfuggire alla nullità di questo precetto, ma anche se lo avesse fatto, tale dispensa non potrebbe essere utilizzata in relazione a nessuna parte di alcuna legge papale, come l’UDG n. 33, dove il numero massimo di cardinali elettori è fissato a 120. — In altre parole, le dispense per loro stessa natura sono impotenti a modificare l’osservanza delle leggi papali dopo la morte di un papa!

Obiezione: Papa Francesco è il legislatore supremo, quindi può concedere una dispensa, anche se Papa Giovanni Paolo II l’ha proibita, perché un papa non può vincolare un altro papa.

Risposta: È vero che un papa vivente può modificare le leggi dei suoi predecessori, poiché mentre è in vita è il legislatore supremo. Ma dopo la sua morte, le sue decisioni e volontà non hanno più la forza dell’autorità di legislatore supremo, perché non ricopre più la carica di Pontefice Romano. L’unico modo in cui un papa può far sì che le sue decisioni e volontà continuino ad avere autorità è promulgandole in una legge.

Ecco perché quando Papa Giovanni Paolo II ha pubblicato la sua legge sui Conclavi e ha posto il limite massimo di 120 elettori nel paragrafo n. 33, vietando poi qualsiasi deroga a questa regola nella sua censura generale nel paragrafo n. 4, Papa Francesco, essendo morto, non può annullarla. E Papa Francesco, concedendo una dispensa mentre era in vita, avrebbe concesso una dispensa che non poteva essere utilizzata, A MENO CHE non avesse concesso una deroga riguardo all’UDG n. 4, per permettere l’uso della dispensa.

Ora, come Papa, avrebbe potuto concederla. Sarebbe stato un atto giuridico di deroga: cioè una modifica della legge che avrebbe avuto valore durante il prossimo Conclave. Ma una deroga avrebbe dovuto essere scritta, firmata da Papa Francesco alla presenza di due testimoni e pubblicata nell’Acta Apostolica Sedis, che è la Gazzetta ufficiale degli atti legali del Papa.

Ma i cardinali non rivendicano né citano alcuna deroga all’UDG n. 4. Pertanto, la loro problematica rivendicazione di avere una dispensa dall’UDG n. 33 è priva di valore e di forza giuridica.

Conseguenze giuridiche dell’uso della presunta dispensa durante il Conclave del maggio 2025

Le conseguenze giuridiche sono gravi, quindi, a causa dell’errore giuridico dei cardinali, se vogliamo usare il linguaggio più educato per la loro affermazione oltraggiosa, infondata e illegale, che rende l’elezione NULLA, IRRITA e INVALIDA, senza conferire alcun diritto al cardinale Prevost.

SPIEGAZIONE:

Quando il Conclave inizia le sue sessioni segrete di voto, l’UDG n. 68 richiede loro di determinare se il numero dei voti espressi è uguale al numero dei cardinali elettori presenti:

68. … Quodsi schedularum numerus non respondet numero electorum, omnes comburendae sunt, et iterum, id est altera vice, ad suffragia ferenda procedatur; si vero schedularum numerus numero electorum respondet, subsequitur publicatio scrutinii, quae hoc modo fit.

Che in italiano si traduce come:…

68. … Pertanto, se il numero delle schede non corrisponde al numero degli elettori, tutte devono essere bruciate e si procede nuovamente, cioè un’altra volta, alla votazione; se invece il numero delle schede corrisponde al numero degli elettori, segue la pubblicazione dei risultati della votazione, che avviene in questo modo.

E poiché l’UDG n. 33 fissa il numero massimo a 120, se vengono espressi più di 120 voti, l’UDG n. 68 richiede che le schede elettorali vengano bruciate e NON conteggiate. Pertanto, in ogni sessione di voto in cui erano presenti più di 120 cardinali elettori, nessun conteggio era legale e quindi nessuno avrebbe mai potuto essere eletto.

E da questa conclusione non si può sfuggire, perché i cardinali non possono sostenere che 133 Cardinali elettori possano votare, poiché il n. 68 non dice nulla sul limite, per due ragioni: in primo luogo, il n. 68 è una sezione della legge sulla quale l’UDG 5 proibisce loro di dare qualsiasi interpretazione; e in secondo luogo, non possono fingere di usare una dispensa per cambiare il significato del n. 68, quando, come è stato dimostrato, senza una deroga all’UDG n. 4, non possono esimersi dal limite al numero dei cardinali elettori previsto dal n. 33.

O, in altre parole, non si può affermare di avere in mano un pezzo di torta che non esiste e poi affermare di averlo mangiato. Ciò non farebbe che aggiungere menzogna su menzogna, poiché nessuna affermazione falsa può essere utilizzata per fare un’altra affermazione. La logica non funziona in questo modo. E la legge non funziona in questo modo.

Pertanto, contando i voti in modo errato, quando non avrebbero dovuto essere contati, i conteggi effettuati erano IRRITI, cioè effettuati contro la norma della prescrizione da seguire, e quindi privi di valore legale, come se non fossero mai stati effettuati o conteggiati.

Ma ancora di più, poiché l’UDG n. 76 dichiara NULLA e INVALIDA qualsiasi elezione papale in cui, nell’atto stesso di votare, venga apportata qualsiasi alterazione:

76. Quodsi electio aliter celebrata fuerit, quam haec Constitutio statuit, aut non servatis condicionibus pariter hic praescriptis, electio eo ipso est nulla et invalida absque ulla declaratione, ideoque electo nullum ius tribuit.

Che in italiano significa:

76. Pertanto, se l’elezione sarà stata celebrata in modo diverso da quanto stabilito dalla presente Costituzione, o senza che siano state osservate anche le condizioni qui prescritte, l’elezione è nulla e invalida senza alcuna dichiarazione, e per questo motivo non conferisce alcun diritto a chi è stato eletto.

Questa prescrizione riguarda due parti della Legge Papale sui Conclavi: in primo luogo l’intera costituzione, “se l’elezione … diversa da quella stabilita dalla presente Costituzione” – come ad esempio consentire a 133 cardinali di votare – e in secondo luogo il capitolo in cui è contenuto il n. 76 dell’UDG, che include il n. 68: «o con le condizioni qui prescritte ugualmente non osservate» – come il conteggio di 133 voti in ogni sessione di votazione, sebbene solo 120 siano autorizzati a votare. — E la scelta dell’avverbio, qui, è molto importante: aliter, che in latino significa «in altro modo», cioè in qualsiasi modo diverso da. Questo avverbio non ammette gradi di differenza, cioè non significa «in qualsiasi altro modo significativo» o «in qualsiasi altro modo importante». Significa semplicemente «in qualsiasi altro modo». Quindi la conclusione è inevitabile.

Pertanto, è inevitabile che il Conclave del maggio 2025 non abbia avuto un risultato valido e che il cardinale Prevost non sia il Papa. E non dobbiamo chiedere a nessuno di dichiararlo per renderlo tale, lo è per il fatto stesso della discrepanza tra ciò che i cardinali hanno fatto e le prescrizioni della legge.

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