Questa conferenza stampa è stata annullata a tempo indeterminato a causa della decisione di YouTube di bloccare le trasmissioni in diretta sul canale Sedes Apostolica. Vi chiediamo pazienza.
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Una spiegazione dettagliata secondo la giurisprudenza ecclesiastica della frode perpetrata durante il Conclave di maggio.
Vi preghiamo di scusarci per il fatto che, avendo utilizzato negli ultimi sei mesi un software di posta elettronica inefficiente, molti di voi potrebbero ricevere solo ora questa comunicazione legale. Vi chiediamo di avere pazienza e vi invitiamo a leggere tutti gli articoli pubblicati quest’anno su ChiesaRomana.info per ulteriori informazioni.
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Qui si riassumano le basi giuridiche per la legittimità dell’elezione del Pontefice Romano, quest’anno 2025, a causa della malversazione dei Cardinali nella violazione della Legge Papale di Papa Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, consentendo a 133 Cardinali di votare contemporaneamente, quando la sua legge ne permette non più di 120 (Cfr. n. 33) e vieta dispense (cfr. n. 4) a questa restrizione.
A causa dell’adesione dell’intero Collegio dei Cardinali — che secondo quella stessa legge è l’elettorato autorizzato a votare per il Romano Pontefice, al Cardinale Prevost, come Romano Pontefice — i Cardinali sono entrati in scisma da Gesù Cristo proprio per questo fatto, poiché Cristo non può perdonare la loro malefatta senza infrangere la Sua solenne promessa: «Tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato anche in cielo». — E poiché Cristo non commetterà sacrilegio contro Se stesso per onorare i Cardinali, i Cardinali sono inescusabili davanti a Dio e agli uomini per il sacrilegio che hanno commesso con la loro perversa presunzione.
Per questo motivo l’intero Collegio, che per più di 180 giorni è rimasto unanime in questo scisma, nonostante centinaia di lettere che esortavano al pentimento, ha subito la decadenza del proprio diritto esclusivo e quindi, secondo i principi della legge naturale, in base ai quali un diritto ministeriale cede il passo a una necessità assoluta, l’elettorato originario, che è l’intera Chiesa di Roma, riacquista il diritto di eleggere il Pontefice Romano. Questo ritorno del diritto in pratica è affermato dall’insegnamento di Papa Niccolò II, nella sua Bolla, In Nomine Domini, n. 3, pubblicata il 13 aprile 10159, nel grande Sinodo Romano, tenutosi in quell’anno nella Basilica Lateranense.
Inoltre, poiché è assolutamente necessario dal punto di vista teologico che la Chiesa di Roma continui e preservi la sua continuità giuridica da Cristo attraverso San Pietro, Papa Niccolò II afferma che, in caso di elezione illegittima, l’elettorato originario di tutta la Chiesa – che egli descrive come cardinali, clero religioso e laici – può essere legittimamente esercitato in qualsiasi luogo, anche al di fuori della città di Roma, e da un numero qualsiasi di membri, ovvero almeno tre (licet pauci).
Questa Chiesa è rappresentata nella sua totalità da qualsiasi piccolo gruppo, perché il diritto di eleggere il Pontefice Romano appartiene alla Chiesa di Roma come persona giuridica, e non specificamente a una sua parte come parte. Pertanto, anche se solo pochi fedeli partecipano, purché siano 3 o più, l’elezione di un candidato idoneo sarà giuridicamente legittima e accettata da Cristo Gesù in cielo.
Per questo motivo, vi invitiamo a partecipare a questa elezione, il cui luogo e orario non saranno resi pubblici per garantire la pace e la tranquillità dell’assemblea. Rispondendo all’e-mail che riceverete potrete ottenere maggiori informazioni.
Vi ricordiamo inoltre che potete partecipare a questa elezione tramite delega. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultate QUI.
Infine, ricordiamo a tutti che qui è in gioco molto più della semplice perdita della continuità giuridica della Chiesa di Roma con Cristo Gesù, ma abbiamo omesso questi altri aspetti, poiché sono evidenti a tutti coloro che hanno fede soprannaturale.
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Si può scaricare la Delega canonica in formato PDF QUI.
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Una delega canonica è una concessione ecclesiastica di un diritto, da parte di chi detiene tale diritto, a un altro soggetto che lo rappresenterà in un’azione canonica. Le deleghe canoniche vengono talvolta utilizzate quando un coniuge non può essere presente al matrimonio per motivi ragionevoli, quali il servizio militare o gravi inconvenienti.
Nel diritto ecclesiastico, le deleghe canoniche non possono essere sempre utilizzate, poiché alcuni atti richiedono che sia il titolare del diritto ad agire e alcuni canoni non consentono la delega di determinati diritti.
Nell’elezione del Pontefice Romano, tuttavia, secondo l’insegnamento di Papa Niccolò II, è consentita una delega canonica del diritto di voto. La prima testimonianza storica che abbiamo di ciò è l’elezione di Papa Urbano II (Odo di Laghery), Cardinale Vescovo di Velletri, a Terracina, dove un sacerdote di Roma portò con sé una delega canonica del clero e dei laici e votò a favore del Vescovo Odo.
Le elezioni del Romano Pontefice secondo il diritto apostolico, cioè secondo le modalità con cui venivano condotte prima di ogni legislazione papale o sinodale, venivano condotte di persona, ma nulla vieta il ricorso alla delega, poiché la legge papale di Papa Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, ha esplicitamente abolito tutte le precedenti leggi positive in materia.
Proprio per questo, Papa Niccolò II nella sua Bolla, In Nomine Domini, n. 3, afferma che in condizioni straordinarie di malversazione e cospirazione, l’elettorato originario ottiene il diritto di poter (ius potestatis) tenere le elezioni fuori Roma, concedendo in linea di principio che l’elettorato originario, senza alcuna altra restrizione, possa partecipare alle elezioni di persona o tramite una delega canonica.
Se desiderate partecipare tramite una delegazione, potete utilizzare il modulo suggerito sopra, compilandolo con i vostri dati personali e indicando come vostro delegato una persona che sapete sarà presente all’Assemblea. Il vostro delegato potrà esprimere il vostro voto per chiunque ritenga essere il candidato migliore, mentre voi potrete condividere il merito di aver salvato la Chiesa da un anticristo eretico senza l’inconveniente personale di dover partecipare.
Potete quindi affidare la vostra delega al vostro delegato o a una terza parte affinché la porti all’Assemblea e gliela consegni. Per ulteriori informazioni, consultate l’e-mail che avete ricevuto.
Si può scaricare la Delega canonical in formato PDF QUI.
È importante notare che le formule utilizzate nella suddetta Delega limitano l’uso della vostra delega di diritto alle elezioni di diritto apostolico, come quella specificata da Papa Niccolò II nella sua Bolla, In Nomine Domini, n. 3, poiché la delega limita il diritto concesso solo a quelle elezioni ecclesiastiche alle quali potete partecipare in ragione della residenza ecclesiastica. Pertanto, qualsiasi diritto di partecipare ad altri tipi di elezioni ecclesiastiche, in base al diritto positivo, al diritto canonico, alla tradizione o alle norme particolari della vostra comunità, rimane vostro e non viene concesso dalla suddetta delega.
Va inoltre sottolineato che, se Lei è membro del clero incardinato in una delle diocesi di Roma, anche se non risiedi in nessuna città della Sua diocesi perché presti servizio fuori sede come sacerdote fide donum o missionario, oppure sei uno studente, un docente o un cappellano militare ecc. altrove, puoi comunque partecipare a questa elezione tramite delega. In tale caso, nello spazio apposito per municipio di residenza, metti la Diocesi in cui Lei è incardinato.
Commento e Critica di Frà Alexis Bugnolo
Nel 2023, quando i fedeli di Roma si riunirono per eleggere il successore di Papa Benedetto XVI, a causa della grave e straordinaria circostanza della defezione dell’intero Collegio Cardinalizio, a causa della loro volontaria cospirazione nel Conclave illegale del 2013, contro il Pontefice regnante che non aveva mai validamente rinunciato al suo munus petrino, il canonista genovese Guido Ferro Canale, che ha un dottorato in diritto canonico, si oppose alla procedura prima del fatto, in un articolo che ho confutato QUI.
Tre settimane dopo, evidentemente ancora risentito per le mie correzioni, ha scritto l’articolo sopra citato, intitolato “Altro sulle Assemblee che eleggono il Papa”, in cui discute la storia della giurisprudenza e delle dispute sulla questione dell’elezione del Pontefice Romano, pubblicato sul sito web di Radio Spada, considerato un sito web di estrema destra pro-sedevacantista qui nel Nord Italia. Tuttavia, mi è stato riferito da fonti attendibili che Guido Ferro Canale è un canonista accreditato presso la Rota Romana, a Roma.
Non ero a conoscenza della sua confutazione, quindi ora la commenterò, poiché inconsapevolmente, due anni fa il canonista Canale ha spiegato come i fedeli di Roma quest’anno, nel 2025, possano effettivamente eleggere il Pontefice Romano nell’ipotetica situazione quasi impossibile in cui tutti i cardinali venissero meno al loro dovere di eleggere legittimamente un Pontefice Romano.
Devo dire che non ho mai incontrato nessuno studioso o avvocato che, nel tentativo di confutarmi, abbia ammesso quasi tutte le argomentazioni che avrei riproposto due anni dopo. Ma la straordinaria produzione letteraria del canonista Canale merita di essere menzionata e lodata, anche se non siamo d’accordo su tutti i punti.
Tuttavia, citare ciò che ha scritto più di due anni fa servirà a zittire i falsi studiosi che sostengono che i fedeli di Roma non possono agire nelle attuali circostanze dell’elezione illegale di un eretico manifesto, le cui condizioni vanno oltre l’ipotesi impossibile concepita da Canale nel febbraio 2023.
Per “ipotetica impossibilità” intendo il caso possibile in cui non ci siano cardinali viventi o cardinali disposti a eleggere un papa secondo la legge attuale o le leggi in vigore a tal fine. Ciascuna di queste cause dell’ipotetica impossibilità sono cause che nell’ordine giuridico sono considerate equivalenti. Quindi, sia che non ci siano effettivamente cardinali elettori viventi, sia che tutti decidano di violare le regole o di eleggere un eretico, nella giurisprudenza si pone la stessa domanda: cosa si deve fare? Come si può eleggere un cattolico valido, allora?
Il canonista Canale discute questo punto al n. 3 del suo articolo sopra citato, dove scrive:
3. Un corpo elettorale di riserva?
Ci si è chiesti, naturalmente, cosa accadrebbe se dovesse venir meno l’intero Collegio cardinalizio: il dubbio precede di diversi secoli i problemi attuali e, anche se a suo tempo è stato discusso come tranquillo problema di scuola, non vi è unanimità tra gli autori. Per quanto ho appena detto, è chiaro che si tratta di un caso quasi impossibile, perché anche i Cardinali dubbi eleggerebbero validamente (e avrebbero, quindi, il diritto e il dovere di procedere); vale tuttavia la pena di riferire che le opinioni che si contendono il campo sono tre, perché secondo alcuni, venuto meno il Collegio, l’elezione del Papa spetterebbe ai canonici lateranensi, secondo altri si devolverebbe ai Pastori di grado inferiore e quindi al Concilio imperfetto, mentre la terza opinione afferma che, siccome il caso non è mai stato disciplinato, limitatamente ad esso debbono considerarsi tuttora in vigore le norme precedenti, come dire l’elezione “a clero e popolo” (17).
Qui, nella nota 17, egli osserva che non vi è alcun autore che possa citare per la terza opinione. Questo perché si tratta dell’opinione che ho sostenuto, e tralascerò il fatto che avrebbe dovuto citarmi nella mia domanda scolastica (versione inglese, versione italiana), di cui era certamente a conoscenza. Ma il fatto che la citi è almeno il riconoscimento che la mia opinione su questa questione merita di essere presa in considerazione insieme a quella dei più grandi canonisti del passato, il che è certamente il più grande complimento che un canonista vivente mi abbia mai fatto. Grazie, dottore!
Canale spiega poi che nella storia della giurisprudenza ecclesiastica non esiste alcuna legge scritta che possa risolvere le divergenze di opinione in merito. Tuttavia, egli esclude la prima opinione, poiché in nessuna legislazione papale o concilio il diritto di eleggere il Pontefice Romano è stato concesso ai canonici della Cattedrale di Roma, la Basilica Lateranense. Egli esclude anche la seconda opinione, perché tra gli esperti di giurisprudenza ecclesiastica esiste un dibattito irrisolto sul fatto che la carica di Pontefice Romano sia inseparabile o meno dal Vescovo di Roma. Se non lo è, allora la seconda opinione fallirebbe, se ho capito bene Canale nel suo precedente articolo.
Infine, egli parla direttamente della mia opinione, la terza, in questi termini:
Non resta, allora, che rifarsi alla terza opinione, l’unica che possa invocare in proprio favore un sicuro fondamento positivo: la legge anteriore, che si presume non abrogata quando la nuova non regoli un qualche caso.
Grazie, dottore! Non capita tutti i giorni che un frate francescano, che non ha una laurea in diritto canonico, sia onorato con tanto rispetto da un dottore in diritto canonico.
Dopo averlo ammesso, il giurista sostiene molte delle sue opinioni, senza alcun fondamento nel diritto positivo, anche se ha appena elogiato la terza opinione per avere questa qualità. Egli sostiene che i laici possono partecipare, ma sostiene che hanno solo il diritto di veto. In secondo luogo, egli sostiene che il clero debba essere presente e cita come precedente l’elezione di un antipapa da parte di Ludovico di Baviera nel 1328, che a mio avviso non è una buona scelta come precedente. Infine, egli sostiene che per “clero” si debbano considerare solo i membri della diocesi di Roma, senza tenere conto del fatto che al tempo di San Pietro Apostolo esistevano solo due diocesi nel Lazio, Roma e Nepi. Le diocesi suburbicarie non esistevano ancora, né sarebbero state chiamate specificamente suburbicarie fino a più di 1000 anni dopo.
Ciò che Canale fa, e che ovviamente trovo molto discutibile, è negare specificamente il “diritto apostolico” come categoria di diritto, nella nota 18, dove scrive:
[18] Non si tratta comunque, beninteso, di un preteso ius apostolicum, categoria già di per sé inutile perché tutto ciò che gli Apostoli hanno disposto rientra o nel diritto divino oppure in quello umano: appunto perché siamo nel campo della semplice legge umana, la disciplina che si può supporre ancora in vigore per questo solo caso è quella immediatamente anteriore alla riserva dell’elezione
Qui, Canale si riferisce, credo, alla bolla di papa Niccolò II, In Nomine Domini, che fu la prima legge papale scritta sull’elezione del Pontefice Romano che limitava l’elezione ai cardinali, oppure alla decisione dell’apostolo San Pietro di concedere questo diritto alla Chiesa di Roma. — Poiché papa Giovanni Paolo II nella sua legge, Universi Dominici Gregis, abroga esplicitamente tutte le precedenti leggi papali, ritengo che l’argomento più forte sia che «la disciplina precedente» sia quella del diritto apostolico, che nessun Papa può abrogare in linea di principio, e non quella di Niccolò II, anche se la differenza è minima, poiché al n. 3 di quella bolla lo stesso papa Niccolò II, In Nomine Domini, parla di circostanze straordinarie e implicitamente utilizza lo stesso argomento di Canale del ricorso a una fonte di diritto superiore, cosa che fecero i cardinali San Pietro Damiano e Umberto insieme all’arcidiacono San Ildebrando di Sovana, nell’elezione del 1058, in Toscana, a Siena, quando elessero Gerardo, vescovo di Firenze, come Niccolò II, alla presenza di un piccolo numero di ecclesiastici e laici di Roma.
Non credo sia necessario confutare la negazione finale di Canale, poiché è evidente a qualsiasi lettore che vi sia un difetto sostanziale nel ricondurre lo ius apostolicum al diritto divino, dato che in questo caso le circostanze storiche hanno tutto a che fare con le precise determinazioni del diritto in questo caso straordinario e quasi impossibile.
In primo luogo, perché specificando la legge precedente come Diritto Apostolico, si fonda l’argomentazione sulla decisione storica ispirata dall’Apostolo San Pietro, confermata dall’Apostolo San Paolo, di concedere l’elezione all’intera Chiesa Romana, una Chiesa che nell’anno della morte del Principe degli Apostoli comprendeva quasi tutto il Lazio, ad eccezione della Diocesi di Nepi (che non ha mai fatto parte di una diocesi suburbicaria). — Pertanto, è chiaro che il diritto di voto spetta a tutti i membri di quella Chiesa, non solo al clero, poiché non vi sono restrizioni scritte di questo tipo nei documenti storici. Inoltre, il diritto di voto non spetta solo al clero della diocesi di Roma, ma almeno a tutti i suburbicani che facevano parte di Roma alla morte dell’Apostolo, se non a tutto il resto del Lazio. Inoltre, esso spetta a tutto il clero cattolico di Roma, non solo a quello di rito romano, ma a tutti i riti, semplicemente perché ai tempi dell’Apostolo non esisteva tale distinzione di giurisdizioni.
Pertanto, il progetto “Salva Roma” è pienamente giustificato e i suoi principi di diritto sono stati inconsapevolmente approvati da uno dei più famosi esperti italiani di diritto canonico, due anni fa, prima ancora che egli potesse immaginare che l’elezione invalida di un eretico manifesto potesse rendere ancora più impossibile l’ipotetico impossibile. Infatti, a causa della natura eretica dell’elezione, vi è una necessità ancora maggiore di ricoprire la carica, come riferisce Papa Paolo IV nella sua Costituzione “Cum ex apostolatus officio”, dove afferma che i cattolici hanno il diritto di ricoprire immediatamente le cariche detenute da qualsiasi eretico (cfr. § 5). Infatti, anche se tutto il clero del Lazio aderisse all’eretico Prevost, proprio per quella colpa perderebbe anche la deferenza dovuta da secoli alla sua posizione preminente nell’elezione del Pontefice Romano. — Anche se, di fatto, avendo ricevuto le migliaia di lettere che ho già inviato e non avendo sollevato obiezioni alle mie argomentazioni e alla mia proposta di un’elezione per diritto apostolico, se il clero della Chiesa di Roma rimarrà in silenzio dopo il 24 settembre, avrà tacitamente ammesso che l’elezione può essere indetta e che un cattolico può essere eletto. E questo, in giurisprudenza, equivale a votare e ad essere presenti. Ed è proprio per questo che ho scritto al clero, affinché potesse discolparsi nel modo più semplice possibile.
Nota: ciò che io chiamo elezione per “diritto apostolico”, Canale lo chiama elezione per “diritto positivo”, ma entrambi ci riferiamo alla stessa cosa, un’elezione.
LA COLPA, LE MALEDIZIONI DEI SANTI, E LE PENE IMPOSTE DAI CANONI
Una Lectio Divina di Frà Alexis Bugnolo
Nel Medioevo, i santi denunciavano gli antipapi, che erano dottrinalmente cattolici, come anticristi. A noi moderni questo può sembrare eccessivo, poiché l’unico crimine di questi antipapi era quello di rivendicare il papato con il sostegno del potere secolare in modo contrario alle regole.
Tuttavia, il Conclave illegale del maggio 2025 ha dato vita a un orrore ben più grande: la cospirazione dell’intero Collegio Cardinalizio, compresi i non elettori, nella formazione di una Chiesa falsa, la Chiesa che merita il nome di Anticristo, perché l’elezione non solo ha violato le regole procedurali, ma ha anche violato il requisito che il papa eletto fosse cattolico.
Non commettete errori e non ingannatevi più: aderendo a un uomo che è stato eletto in modo invalido e che è un eretico manifesto e formale nell’accettazione delle eresie di Bergoglio, che consistono nel rifiuto assoluto della Tradizione Apostolica come criterio essenziale per la fede e il ministero pastorale, il Collegio dei Cardinali ha costituito formalmente una Chiesa Falsa, Scismatica ed Eretica, che finora è riuscita, con il consenso di tutti i media “cattolici” conservatori e liberali, a ingannare oltre il 90% del mondo cattolico facendogli credere che Prevost sia il Pontefice Romano, quando la verità è che egli è un ‘ impostore senza Dio ‘ nel pieno senso delle parole.
La traiettoria di una cospirazione che, in linea di principio, rifiuta la Tradizione Apostolica, è al 100% diabolica e satanica: poiché propone un cristianesimo senza alcun contatto storico o fisico con il vero Gesù Cristo storico, e trasforma la “fede” in “finzione” e la “salvezza” in ‘benessere’ o “utilità”.
Ora che sono trascorsi 100 giorni, Dio inizierà a ritirare la grazia da tutti gli atti del clero che si unisce a questa realtà anticristica. E se non credete alla gravità della situazione, leggete la maledizione scritta da due santi – Sant’Ildebrando e San Pietro Damiano – che consigliarono a Papa Niccolò II, nel Sinodo di Roma del 1059, di decretare una maledizione (nella sua Bolla, In Nomine Domini) su tutti coloro che avrebbero violato le regole dell’elezione papale, anche se l’uomo che promuovevano NON era un eretico. Quindi potete stare certi che le maledizioni, per essersi uniti a un falso E eretico antipapa “scelto”, sono MOLTO, MOLTO, MOLTO peggiori:
§4. Per cui, se qualcuno è stato eletto, o addirittura ordinato, o intronizzato, contro questo nostro decreto promulgato con sentenza sinodale, sia per sedizione, e/o presunzione, o qualsiasi inganno, sia condannato dall’Autorità Divina e da quella dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, con un anatema perpetuo insieme ai suoi promotori, sostenitori e seguaci, come separato dalle soglie della Santa Chiesa, proprio come l’Anticristo, invasore e distruttore dell’intera cristianità, e non gli sia concessa alcuna udienza al riguardo, ma sia deposto da ogni grado ecclesiastico a quello che aveva prima, senza alcuna obiezione, e chiunque gli aderisca e/o mostri qualsiasi tipo di riverenza nei confronti del Pontefice, o osi difenderlo in qualsiasi cosa, sia abbandonato con uguale sentenza, e se qualcuno si dimostra violatore di questa sentenza del Nostro Santo Decreto, e ha cercato di confondere la Chiesa Romana con la sua presunzione, e di sollevare disordini contro questo Statuto, sia dannato con anatema perpetuo e scomunica, e sia considerato tra “gli empi”, che “non risorgeranno nel giudizio” (Salmo 1,5), conosca l’ira dell’Onnipotente contro di lui e quella dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, la cui Chiesa ha osato ingannare, conosca una follia devastante in questa vita e nella futura; «La sua dimora diventi deserta, e nessuno abiti nelle sue tende» (cfr. Salmo 69,26): «I suoi figli siano orfani e sua moglie vedova» (Salmo 108,9), «sia completamente sconvolto» (cfr. Salmo 108,10) fino alla follia, e «i suoi figli vaghino mendicanti e siano scacciati dalle loro dimore» (Salmo 108,10). «Che l’usuraio devasti tutti i suoi beni e che lo straniero distrugga tutte le sue fatiche» (Salmo 108:11); «Che tutto il mondo combatta contro di lui» (cfr. Sapienza 5:21) e che tutti gli altri elementi siano contro di lui, e che i meriti di tutti i Santi, in pace, lo confondano e in questa vita mostrino aperta vendetta su di lui.
(Fonte: traduzione di Frà Bugnolo della versione papale
della Bolla di Niccolò II, In Nomine Domini)
Nota bene: questa maledizione non si estende solo all’antipapa e ai cardinali che hanno votato per lui, ma a tutti coloro che affermano che egli è il papa, difendono come legittima la sua elezione illegittima o negano le sue eresie. E più tempo passa dall’elezione, meno giustificazioni morali avranno tutti coloro che non hanno agito con la dovuta diligenza, che è ciò che la ragione più elementare richiede in tutte le elezioni, specialmente in una in cui l’80% dei cardinali elettori ha aderito alle eresie, alle bestemmie e alle perversioni di Bergoglio.
Oltre alle suddette maledizioni, che dimostrano quanto sia depravato e immorale ciò che hanno fatto i cardinali, nel Codice di Diritto Canonico sono previste anche le pene più severe: immediate e senza necessità di alcun giudizio: la scomunica di Prevost e di tutti i cardinali, in accordo con il canone 1364, e la perdita di ogni diritto di celebrare i sacramenti, sacramentali, o di esercitare qualsiasi munus, ministerium o ufficio nella Chiesa, come da canone 1331 §1. Anche quei vescovi e quel clero che si rifiutano di indagare sulla validità del Conclave, così come quelli che, pur avendo sentito la denuncia di invalidità, si rifiutano di indagare, condividono queste punizioni perché complici del crimine di scisma. Pertanto, tutte le ordinazioni di vescovi, sacerdoti e diaconi diventeranno illecite, così come tutte le conferenze dei sacramenti della penitenza e del matrimonio, tutte le sentenze dei tribunali in cui i giudici hanno aderito allo scisma e tutte le nomine di vescovi e pastori da parte del prevosto e dei vescovi in comunione con lui.
Il principio della “supplet Ecclesia” — secondo cui in caso di errore comune di diritto o di fatto la Chiesa garantisce la liceità dei sacramenti — non può essere invocato da coloro che hanno la responsabilità morale di riconoscere la discrepanza tra lo svolgimento del Conclave e la norma di diritto, e quindi l’invalidità dell’elezione da parte dei 133 cardinali elettori, senza contare che l’uomo scelto è un eretico manifesto: tale responsabilità morale ricade innanzitutto su tutti i cardinali, tutto il personale dello Stato della Città del Vaticano e tutti i vescovi e i superiori maggiori. Questi non possono appellarsi alla “supplet ecclesiae”, perché quando si sa che i risultati del Conclave sono discutibili dal punto di vista giuridico o che l’eletto è un eretico manifesto, MA si continua a riconoscerlo come Vicario di Cristo, non si ha alcuna scusa nel diritto canonico per essere legalmente complici dei crimini di eresia e scisma, mentre la “supplet ecclesia” si applica solo all’ignoranza in buona fede, non per malafede.
Con il Battesimo, ognuno di noi ha il dovere solenne e gravissimo di conformare i propri pensieri e le proprie azioni alla verità, tutta la verità e nient’altro che la verità. Qualsiasi atto morale compiuto per nascondere la verità a coloro che hanno il diritto di conoscerla, specialmente in questioni così importanti come chi sia il papa, è quindi uno dei più orribili tradimenti delle promesse battesimali e induce chi lo compie a unirsi moralmente e spiritualmente al Padre della Menzogna.