Archivio mensile:Maggio 2025
Appello a tutti i fedeli della Chiesa romana
Appello a tutti i fedeli della Chiesa romana a riunirsi per l’elezione di un cattolico a Romano Pontefice
A tutti i Cardinali cattolici, Vescovi, Monsignori, Pastori, Sacerdoti, Diaconi, Seminaristi, Religiosi di diritto diocesano e Laici della Chiesa di Roma: delle Diocesi di Roma, Albano, Ostia, Velletri-Segni, Palestrina, Porto Santa Rufina, Sabina Poggio-Mirteto, Frascati …
- Visto che i Cardinali Elettori hanno violato il canone 335 durante il Conclave, in abolire la regola di 120 Cardinali elettori,
- Visto che la clausola promulgativa della legge pontificia di Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, dichiara irrita, cioè, nullo e invalido l’operato dei cardinali nell’annullare il precetto equipollente di cui al n. 33 della stessa legge,
- Visto che tramite il loro errore hanno violato n. 68 della stessa legge papale in contare 133 voti invalidamente,
- Visto che a conseguenza del quale nessuno è stato eletto validamente durante il Conclave recente,
- Visto che i Cardinali Elettori hanno eletto un eretico manifesto, che approva l’attacco blasfemo e diabolico al Santo Nome di Dio nella Fiducia supplicans, e che approva l’Amoris Laetitia, che rifiuta la Disciplina Apostolica dei Sacramenti nei confronti dei pubblici peccatori,
- Visto che la bolla di P.P. Paolo IV, Cum ex apostolatus officio, in n. 6, conferisce il diritto di valutare come invalida l’elezione al papato di qualsiasi eretico manifesto formale ed qualsiasi che ha parlato contra la Fede Cattolica precedentemente alla sua elezione,
- Considerando che i Cardinali elettori sono colpevoli di un atto di scisma nell’eleggere un eretico, come il Cardinale Mueller ha valutato prima del Conclave,
- Considerando che il privilegio dei Cardinali di fornire alla Chiesa romana un pontefice non conferisce il diritto di eleggere un eretico manifesto,
- Considerando che il privilegio dei Cardinali è solo di natura ministeriale,
- Considerato che i Cardinali non hanno provveduto alla nostra Chiesa romana un Papa cattolico
- Considerato che i Cardinali, venendo meno al loro dovere ministeriale, hanno creato una condizione intollerabile nell’ordinamento giuridico della nostra Chiesa romana, di una papa falso privato di ogni diritto,
- Visto che i Cardinali hanno fallito nella loro competenza in quanto che non sono riusciti a dare alla nostra Chiesa Romana un Papa cattolico,
- Visto che secondo il diritto apostolico l’elezione del Romano Pontefice spetta in primo luogo a tutta la Chiesa Romana,
- Visto che il diritto apostolico rivive nella sua pienezza quando i Cardinali elettori disertano completamente il loro dovere ministeriale,
Dichiariamo che il Clero della nostra Chiesa Romana, composto da tutto il Clero incardinato nelle Diocesi sopra indicate, con tutti i Fedeli e tutti i Religiosi di diritto diocesano con sede in una qualsiasi di queste Diocesi,
ha il solenne e grave diritto e dovere di provvedere all’elezione di un Cattolico come Romano Pontefice, nel suddetto caso straordinario,
Noi fedeli della Chiesa Romana, a conoscenza di questi fatti e del diritto, vi invitiamo a partecipare ad un atto giuridico legittimo in caso d’emergenza di elezione di un cattolico come Romano Pontefice per opporsi ad Antipapa Leone XIV,
ed vi invitiamo a iscrivere a ChiesaRomana.Info per ottenere le informazioni necessarie attraverso conferenze e incontri privati per prepararsi all’elezione e scegliere un degno candidato, per salvare la nostra Chiesa e le anime di tutto il mondo.
Notaio Apostolico: Dopo l’elezione di Leone XIV la sede apostolica rimane vacante?
di Fra’ Alexis Bugnolo
Il 9 maggio 2025, il Vaticano ha reso pubblica la testimonianza ufficiale ecclesiastica autenticata dell’Arcivescovo Diego Giovanni Ravelli, Maestro delle Cerimonie Pontificie, che dichiara, in qualità di Notaio Apostolico, l’elezione del Cardinale Robert Francis Provost come Leone XIV canonicamente fatta.
Non mi risulta che tale documento abbia una tradizione nella Curia romana, ma si tratta piuttosto di un atto privato dell’Arcivescovo per commemorare il fatto, perché, in verità, il Maestro delle Cerimonie Pontificie non sembra l’ufficiale giusto per emettere un tale documento.
Il documento non mi sembra ufficiale per un’altra ragione, cioè per due errori giuridici che contiene:
- l’errore giuridico di dichiarare che il prevosto è stato eletto canonicamente
- l’errore giuridico di dichiarare che Prevosto è stato eletto Sommo Pontefice.
Li chiamo errori giuridici, in primo luogo, perché i Papi eletti in conclave non sono eletti canonicamente, ma legalmente o lecitamente, poiché la loro elezione dipende da una legge papale e non da un canone del Codice di Diritto Canonico.
In secondo luogo, perché in Conclave non si viene eletti per essere Sommo Pontefice, ma per essere il Romano Pontefice. L’espressione Sommo Pontefice non si trova da nessuna parte nel Codice di Diritto Canonico. Perché il documento non dice nemmeno che è stato eletto Vescovo di Roma!
Non voglio cedere al metodo argomentativo di Andrea Cionci che vede il significato in ogni variazione, ma ammetto che quando un uomo sa di mentire, spesso fa uscire il gatto dal sacco, come si dice in inglese americano, cioè dice troppo nel tentativo di convincervi della storia che sta cercando di dire.
Così, in effetti, e forse senza rendersene conto, l’Arcivescovo Ravelli ha prodotto questo bel Rogito (dichiarazione notarile), che afferma che Prevosto non è stato eletto come Romano Pontefice né come Vescovo di Roma, ma solo come Sommo Pontefice dei Cardinali!
Questo è degno di una risata enorme.
Pertanto, questo documento è una testimonianza ufficiale che la Sede Apostolica è ancora vacante e che i cattolici di Roma possono procedere all’elezione di un vero Romano Pontefice, Succesore di San Pietro, Vescovo di Roma, Patriarca d’Occidente e Primate d’Italia. — Che bello!
Esaminate voi stessi il documento, qui sotto; cliccate sull’immagine per ingrandirla.
AGGIORNAMENTO: Sul sito web del Vaticano è stato trovato, negli Acta Apostolica Sedes del maggio 2005, che lo stesso testo errato è stato utilizzato per il Rogito che proclama l’elezione di Benedetto XVI. Sembra quindi che i difetti di questo Rogito siano il risultato di un’incomprensione di lunga data del tipo di linguaggio preciso che dovrebbe essere usato in un documento notarile affinché abbia un significato giuridico pieno, completo e perfetto. Tuttavia, a causa di questi difetti, non si può affermare che la persona eletta nominata in esso sia stata eletta a un ufficio giuridico nella Chiesa.
L’Elezione di Leo XIV è invalidata da Papa Giovanni Paolo II — Parte 1
Video in Inglese di Frà Bugnolo. L’articolo originale inglese si trova QUI. In seguito, la traduzione Italiana:
di Frà. Alexis Bugnolo
Nella mia recente intervista in italiano da @EmmoNews su YouTube, ho osservato che nel recente conclave ci sono state tre violazioni della Legge Pontificia di Papa Giovanni Paolo II. Ho anche osservato che nessuna di queste violazioni avrebbe annullato la validità dell’elezione.
Tuttavia, dopo un’analisi più attenta di questa legge papale, voglio ritirare ciò che ho detto e parlare in modo più preciso, e dire che una di queste violazioni di fatto invalida la recente elezione.
In primo luogo, permettetemi di citare la clausola promulgativa ufficiale del Papa polacco nella sua legge papale sui conclavi, Universi Dominici Gregis, dalla traduzione del Vaticano, penultimo paragrafo. Come si può vedere dal secondo paragrafo, che dice,
Come sopra stabilito, … Dichiaro completamente nullo tutto ciò che viene fatto da qualsiasi persona, qualunque sia la sua autorità, consapevolmente o inconsapevolmente, in qualsiasi modo contrario a questa Costituzione.
Eppure, nel recente Conclave del maggio 2025, i Cardinali hanno permesso a 133 Cardinali Elettori di votare contemporaneamente, cosa espressamente vietata dalla Legge Pontificia, al n. 33, dove il linguaggio è strettamente vincolante:
Il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi.
Eppure, i Cardinali l’hanno violata direttamente, sostenendo di usare la loro autorità per interpretare sezioni ambigue. Ma non c’è assolutamente nulla di ambiguo in questa regola. E come ho detto nella mia intervista italiana con EmmoNews su YouTube, invece di violare la legge, avrebbero potuto scegliere a sorte e far astenere dal voto 13 Cardinali Elettori durante ogni turno di votazione.
Pertanto, la loro interpretazione di una norma non ambigua è di per sé NULLA e VIETATA dalla censura promulgativa sopra citata.
Il fatto che non abbiano avuto solo 120 voti in un momento, fa sì che l’elezione sia dubbia, a causa della clausola promulgativa di Papa Giovanni Paolo II che rende nulla e nulla ogni azione contraria alle regole della legge.
Ciò significa che ALMENO 13 voti in ogni votazione erano NULLI e NON potevano essere contati.
Ma secondo la Legge Pontificia, al n. 68, dove si legge:
Se il numero delle schede non corrisponde al numero degli elettori, le schede devono essere tutte bruciate e si deve procedere subito a una seconda votazione; …
Ora, il contesto di questa regola ha a che fare con il numero massimo di 120 cardinali. Quindi, quando si votò in 133, era giuridicamente impossibile che il numero di voti conteggiati non superasse il numero di 120 cardinali elettori autorizzati a votare in un conclave. Di fatto, in ogni scrutinio sono stati contati 133 voti, 13 dei quali non potevano essere legalmente conteggiati.
Ciò significa che in ogni sessione di scrutinio, per seguire la legge papale, gli Scrutatori dovevano bruciare i voti prima di contarli, e quindi nessun voto durante quella sessione era valido. Ma questo è stato fatto in tutti e 4 gli scrutini, al termine dei quali è stato dichiarato eletto il Cardinale Prevosto.
Ciò significa che tutte le votazioni erano giuridicamente nulle!
E ciò significa che il Cardinale Prevost NON è stato eletto validamente, anche se non è un eretico manifesto, la cui elezione sarebbe invalidata dalla Bolla di Paolo IV, “Cum ex apostolatus officio”!
Ancora una volta, come nel caso della rinuncia di Benedetto XVI, è a Papa Giovanni Paolo II e alla sua saggezza di legislatore, che possiamo dire con certezza al 100% che i Conclavi del 2013 e del 2025 sono nulli e che in ciascuno di essi nessuno è stato eletto Romano Pontefice.
Frà Bugnolo denuncia l’invalidtà dell’elezione del Cardinale Prevost
Emmo News, da Sardegna, intervista Frà Alexis Bugnolo, Vaticanista & Responsabile del FromRome.Info, un giornale elettronico per le notizie da Roma, dall’Italia, circa la Chiesa Cattolica e il Vaticano, pubblicato negli Stati Uniti d’America per glia Italo-Americani.
Circa 30 Cardinali non hanno votato per Cardinale Prevost
Anche il Crozza capisce che Prevost non si fa papa
Cardinal Prevost ha scelto il suo nome 7 Maggio?
La redazione pubblica questo articolo per il bene della documentazione storica.
Le opinioni espresse nell’articolo sono quelle dell’autore e non condividiamo necessariamente tutte le opinioni.
Riteniamo piuttosto che Papa Francesco fosse un valido Pontefice Romano, eletto giuridicamente e validamente per diritto apostolico il 30 gennaio 2023 dai fedeli di Roma, dopo che il Collegio Cardinalizio non aveva provveduto alla sua elezione dopo la morte di Papa Benedetto XVI, il Papa che si era dimesso dal ministero ma non aveva mai abdicato al munus.
Quando tutti i Cardinali eleggono un eretico, i Fedeli di Roma hanno diritto eleggere un altro
Una questione scolastica di Frà Alexis Bugnolo
Audio PlayerNell’Alta Scolastica, i teologi cattolici, i santi e i dottori della Chiesa consideravano spesso molte questioni speculative, sia riguardo a ciò che era vero ma inconoscibile per l’uomo (essendo nascosto nel mistero di Dio), sia riguardo a ciò che potrebbe essere in una circostanza speciale che potrebbe o non potrebbe mai verificarsi. Come fondatore di The Scholasticum, un’associazione italiana senza scopo di lucro dedicata alla rinascita del Metodo Scolastico, credo che il Metodo Scolastico possa aiutare molto la Chiesa anche nelle sue necessità più urgenti e nelle sue crisi straordinarie. Per questo motivo, presento qui una Questione Controversa, la cui importanza sorge quando i Cardinal eleggono un eretico, poichè tale elezione è invalida a ragione della censura contenuta nella Bolla Papale, Cum ex apostolatus officio, n. 6, del 15 Febbraio 1559 A. D., di Papa Paolo IV.
Con tutti i cardinali elettori disertati,
la Chiesa romana ha il diritto di eleggere il Papa?
E sembra che non lo abbia:
1. Perché solo i Cardinali della Chiesa Romana hanno il diritto di eleggere il Romano Pontefice, secondo quanto stabilito nel Canone 349, dove si dice cui competit ut electioni Romani Pontificis provideat ad normam iuris peculiaris. Pertanto, poiché la Chiesa romana comprende i Cardinali, i Vescovi e il Clero che non sono Cardinali Elettori, essi non hanno tale diritto. Pertanto, la Chiesa di Roma non ha il diritto di eleggere un Papa, anche se tutti i Cardinali Elettori non riescono a eleggerne uno.
2. Allo stesso modo, poiché durante la Sede Vacante il Collegio Cardinalizio non ha alcuna autorità di agire se non quella prevista dalla legge speciale, ossia dalla Legge per le Elezioni Papali, Universi Dominici Gregis, e questo in base al Canone 359, che recita: Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium ea tantum in Ecclesia gaudet potestate, quae in peculiari lege eidem tribuitur; Ne consegue che non lo fa nemmeno la Chiesa romana, perché ciò che è negato a un superiore, è negato anche all’inferiore. Ma al Collegio cardinalizio è negata la licenza di agire in modo diverso da quello che è proibito dalla legge, quindi anche a tutta la Chiesa di Roma che è inferiore al Collegio.
3. Allo stesso modo, poiché la legge papale, Universi Dominici Gregis, n. 4, proibisce espressamente qualsiasi variazione o alterazione del diritto durante la Sede Vacante, quando dice: Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari contigerit, id suprema Nostra auctoritate nullum et irritum declaramus; non c’è nulla che la Chiesa romana possa fare, anche se tutti i Cardinali disertano, poiché il Diritto Canonico non prevede alcuna azione in tal senso.
4. Allo stesso modo, l’antico diritto della Chiesa romana di eleggere il Romano Pontefice è stato abrogato quando tale diritto è stato limitato al clero romano e, ancora, quando tale diritto è stato ulteriormente limitato ai cardinali della Chiesa romana. Pertanto, tale diritto non esiste.
5. Allo stesso modo, l’antico diritto della Chiesa romana di eleggere il Papa non era altro che una consuetudine della Chiesa romana. Ma le leggi di costume non hanno forza se non sono state osservate per 1300 anni (cfr. Canone 26). Pertanto, la Chiesa romana non ha tale diritto.
AL CONTRARIO:
Sembra che lo abbia:
1. Per istituzione apostolica dell’apostolo San Pietro, la Chiesa romana godeva indiscutibilmente del diritto di eleggere il Romano Pontefice. Questo diritto è stato ristretto in misura speciale nel VII secolo al clero romano e nell’XI secolo ai cardinali della Chiesa romana. Tuttavia, tale restrizione, che era prudenziale e un beneficio, non può estinguere il diritto apostolico, in accordo con il principio del diritto, che stabilisce che le prescrizioni generali hanno la precedenza sui benefici speciali: Generale praescriptum beneficio speciali anteferendum est (Codice Teodosiano: DEM AAA. VICTORIO P(RO)C(ONSULI) ASIAE). Pertanto, nel caso in cui non vi siano Cardinali Elettori, sia di fatto che per defezione ad un Anti-Papa, o ad una Chiesa eretica o scismatica, il diritto apostolico della Chiesa romana rivive. Pertanto, la Chiesa romana ha tale diritto in loro assenza.
2. Allo stesso modo, il Codice di Diritto Canonico dichiara che tutti i diritti che non sono mai stati revocati rimangono in vigore, secondo il canone 4, che recita: Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab Apostolica Sede ad haec usque tempora personis sive physicis sive iuridicis concessa, in usu sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur; ma il diritto di eleggere il Romano Pontefice è stato indubitabilmente concesso dall’Apostolo San Pietro alla Chiesa romana, e tale diritto non è mai stato revocato. Anzi, è la giustificazione stessa e il principio intrinseco che è stato mantenuto quando il Sinodo romano del VII secolo ha limitato l’esercizio di tale diritto al clero, e quando il Papa nell’XI secolo lo ha ulteriormente limitato al collegio cardinalizio. Ciò è confermato dal canone 6 §4, che limita l’abrogazione delle leggi e dei diritti precedenti a quelle cose che sono espresse integralmente nel Nuovo Codice. Ma questo caso, di mancanza di cardinali elettori, non è previsto. Pertanto, non è incluso integralmente. Pertanto, i diritti a cui si fa riferimento in tale caso NON sono obrogati. Pertanto, tale diritto rimane sempre in vigore e può essere ripristinato.
3. Allo stesso modo, l’antico diritto della Chiesa romana di eleggere il Romano Pontefice è sempre stato ritenuto avere forza di legge. Questo è evidente dalla storia. Ma come insegna il canone 25: Nulla consuetudo vim legis obtinet, nisi a communitate legis saltem recipiendae capaci cum animo iuris inducendi servata fuerit. Ma questo è il caso dell’antico diritto della Chiesa romana, tanto più che quando questo diritto è stato limitato, non è mai stata negata o abrogata esplicitamente la sua antica ragione. Lo dimostra il fatto che i Cardinali sono ancora chiamati Cardinali di Santa Romana Chiesa. Pertanto, in assenza di tutti i Cardinali, sia per cattiva volontà che per errore sostanziale, il diritto ritorna alla Chiesa Romana.
4. Allo stesso modo, la consuetudine è la migliore interprete della legge (Canone 27). Ma, quando Papa Giovanni Paolo II era prossimo alla morte, i Cardinali e i Vescovi in sua presenza presunsero il suo consenso a usare il suo anello con sigillo per nominare i Vescovi che aveva già considerato per la nomina. E nessuno nella Chiesa si è opposto. Pertanto, è giusto presumere il consenso di un legislatore, in casi che egli non ha mai previsto. Ma questo è il caso di un errore sostanziale in una dimissione papale, quando tutti i cardinali non si accorgono di tale errore sostanziale e sono di conseguenza portati a non riunirsi in conclave per eleggere un successore, ma si affidano invece a un antipapa che hanno eletto in modo non canonico durante la vita del Papa. Pertanto, in un caso così imprevisto e straordinario, la Chiesa romana ha il diritto di ricorrere alla legge antica.
5. Allo stesso modo, dal principio di sussidiarietà, che, cioè, quando una parte superiore o più dignitosa del corpo politico fallisce, il diritto di agire passa all’autorità subordinata. Ciò si basa sull’insegnamento di Papa Pio XI nella Quadragesimo Anno: Come è gravemente sbagliato togliere agli individui ciò che possono realizzare con la propria iniziativa e industria e darlo alla comunità, così è anche un’ingiustizia e allo stesso tempo un grave male e un disturbo del giusto ordine assegnare a un’associazione più grande e più alta ciò che organizzazioni minori e subordinate possono fare. Infatti, ogni attività sociale deve per sua natura fornire aiuto ai membri del corpo sociale, e mai distruggerli e assorbirli. È sostenuto anche dalla Legge pontificia sulle elezioni di Papa Giovanni Paolo II, Universi Domini Gregis, dove nel Prologo il Santo Padre dice espressamente che il Collegio cardinalizio “non è necessario” come istituzione “per una valida elezione papale”. – Quindi, con tutti i cardinali che falliscono, sarebbe sbagliato negare ciò che l’organizzazione minore e subordinata, la Chiesa romana, può fare. Pertanto, se tutti i Cardinali Elettori non agiscono a causa di un ostacolo che essi stessi non possono o non riescono a rimuovere, la Chiesa romana, in quanto entità a cui appartengono per incardinazione, riceve la licenza di ricorrere al diritto apostolico di cui ha sempre goduto, in tutto o in parte, di eleggere il Romano Pontefice.
6. Così pure, dallo stesso Codice di Diritto Canonico, al canone 28: nisi expressam de iis mentionem faciat, lex non revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles; quindi, poiché il diritto apostolico della Chiesa romana è di tempo immemorabile, e poiché tale diritto non è espressamente revocato nel presente Codice, esso rimane in vigore, nelle debite circostanze. Ma l’assenza di tutti i Cardinali Elettori non è solo una circostanza dovuta, ma una circostanza che mette in gravissimo pericolo la stessa costituzione della Chiesa, poiché l’Ufficio di San Pietro non è solo utile ma necessario per la salvezza delle anime. Pertanto, tale diritto non può essere considerato abrogato dal nuovo Codice né dalla legge papale sull’elezione del Romano Pontefice, anche se sembra essere espressamente abrogato. Pertanto, la Chiesa romana ha tale diritto, in tali circostanze.
RESPONDEO:
RISPONDO: Va detto che, che sia per buona o cattiva volontà, l’atto di eleggere un Romano Pontefice durante il periodo di vita di un Romano Pontefice validamente eletto è un crimine contro Dio e contro l’unità della Chiesa. È un crimine contro Dio, poiché Cristo ha ordinato un solo uomo per essere Papa in qualsiasi momento. È un crimine contro l’unità della Chiesa, poiché provoca uno scisma di fatto tra coloro che aderiscono al vero Papa e coloro che aderiscono all’usurpatore e al falso pretendente. Ora, anche se i cardinali che fanno questo, lo fanno senza malizia, ma operano sotto un errore sostanziale, tuttavia davanti alla legge devono essere ritenuti colpevoli del peccato e del crimine di scisma, per cui perdono ogni ufficio e privilegio nella Chiesa.
Ora la Chiesa romana, che da sempre detiene il diritto per privilegio apostolico di eleggere il Romano Pontefice, gode in modo particolare della promessa e del diritto concessi da Nostro Signore quando dichiara che “le porte dell’inferno non prevarranno mai contro la mia Chiesa”. Ma le porte dell’inferno prevarrebbero contro la Chiesa romana se fosse privata di un Papa validamente eletto e costretta a sottomettersi a un eretico pubblico e pertinace, a un apostata o a un massone. Pertanto, la Chiesa di Roma ha il diritto di eleggere il Romano Pontefice, nel caso particolare in cui tutti i Cardinali Elettori non esercitino il loro diritto di farlo. Ma in accordo con la legge papale, Universi Dominici Gregis, questo diritto deve essere esercitato entro 20 giorni dalla morte del Romano Pontefice.
Per questo motivo, vanno accettate le argomentazioni contrarie che confutano sufficientemente quelle che le contraddicono.
Ad. 1. Che un gruppo abbia un diritto, secondo una legge papale, non significa che un altro gruppo non abbia un diritto da qualche altra fonte di legge. Inoltre, la Chiesa romana ha il diritto di eleggere il Romano Pontefice in base alla Legge apostolica, che è superiore alla Legge papale, poiché la Legge apostolica fa parte della Legge divina e della Sacra Tradizione, che il Romano Pontefice non può mai abrogare.
Ad. 2. Se è vero che tutti gli ordini del clero nella Chiesa romana sono inferiori al Collegio cardinalizio, non è vero che tale Collegio sia superiore alla Chiesa romana. Pertanto, ciò che è negato a un inferiore, non è necessariamente negato a un superiore. Anzi, il potere papale ha negato il diritto di elezione agli inferiori, ma non ha negato il diritto di elezione ai superiori. Quindi, ex silentio non si può fare alcuna argomentazione.
Ad. 3. Se è vero che la Legge pontificia Universi Dominici Gregis nega ad altri che ai Cardinali di eleggere il Papa, essa condiziona questo e tutte le sue disposizioni alle elezioni durante i Conclavi. Non dice nulla su come condurre un’elezione per diritto apostolico, anche se nella sua introduzione fa riferimento a tale elezione come valida, come è chiaro.
Ad. 4. Il diritto in un ordine di leggi non è abrogato quando tale diritto è applicato da una legge minore. Così, quando le circostanze dell’applicazione non sono più valide, il diritto rivive. E questo è il caso in cui tutti i membri del Collegio cardinalizio si defilano o non si riuniscono entro i termini previsti dalla legge pontificia.
Ad. 5. L’antico diritto della Chiesa romana non è una semplice legge consuetudinaria, poiché tutti i teologi cattolici ritengono che sia un’ordinanza apostolica. Pertanto, se la consuetudine del diritto positivo può abolire il diritto consuetudinario, non può abolire questo diritto, che non è una semplice consuetudine degli uomini.
Prevost è un noto insabbiatore di casi di abusi sessuali su minori
Prevost è un noto insabbiatore di casi di abusi sessuali su minori