La pretesa dei Cardinali di avere una dispensa, era una completa e totale menzogna

La pretesa dei Cardinali riuniti il 30 aprile 2025 di avere una dispensa per non osservare il precetto formale contenuto nel paragrafo n. 33 della Legge Pontificia sui Conclavi, era una completa e totale menzogna, come si evince dal paragrafo n. 4 della stessa Legge Pontificia che vieta espressamente qualsiasi dispensa da qualsiasi parte della Legge Pontificia. Universi Dominic Gregis, di Papa Giovanni Paulo II:

4. Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari contigerit, id suprema Nostra auctoritate nullum et irritum declaramus.

Che, in una precisa traduzione italiana, reciterebbe:

4. Con la Sede Apostolica vacante, non è lecito che le leggi emanate dai Romani Pontefici siano in alcun modo corrette e/o modificate, né che si tolga o si aggiunga qualcosa da esse e/o si dispensi dalle loro parti, soprattutto da quelle che riguardano l’ordinamento dello svolgimento dell’elezione del Romano Pontefice. Se si dovesse fare e/o tentare di fare qualcosa contro questa prescrizione, Noi, con la Nostra Suprema Autorità, la dichiariamo nulla e irrita.

Pertanto, poiché la loro pretesa di avere una dispensa implica che essere dispensati da una parte della Legge papale, il n. 4 dichiara la loro pretesa nulla e irrita. E così, permettendo a 133 Cardinali Elettori di entrare in Conclave, era impossibile che il risultato non fosse reso nullo e irritus dal paragrafo n. 76 della Legge Pontificia. Pertanto, Prevosto non è il Papa, e non è necessario che la sua elezione sia dichiarata nulla, in quanto è già tale, perché secondo n. 76, nessun diritto o dignità o ufficio gli è stato conferito accettando la sua elezione illegittima.

76. Quodsi electio aliter celebrata fuerit, quam haec Constitutio statuit, aut non servatis condicionibus pariter hic praescriptis, electio eo ipso est nulla et invalida absque ulla declaratione, ideoque electo nullum ius tribuit.

Che in Italiano, reciterebbe:

76. Che, se l’elezione fosse celebrata altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate anche le condizioni qui prescritte, l’elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta.

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