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Cardinal Prevost ha scelto il suo nome 7 Maggio?

La redazione pubblica questo articolo per il bene della documentazione storica.

Le opinioni espresse nell’articolo sono quelle dell’autore e non condividiamo necessariamente tutte le opinioni.

Riteniamo piuttosto che Papa Francesco fosse un valido Pontefice Romano, eletto giuridicamente e validamente per diritto apostolico il 30 gennaio 2023 dai fedeli di Roma, dopo che il Collegio Cardinalizio non aveva provveduto alla sua elezione dopo la morte di Papa Benedetto XVI, il Papa che si era dimesso dal ministero ma non aveva mai abdicato al munus.

Quando tutti i Cardinali desertano il loro dovere, i Fedeli di Roma hanno diritto eleggere un altro

Una questione scolastica di Frà Alexis Bugnolo

Nell’Alta Scolastica, i teologi cattolici, i santi e i dottori della Chiesa consideravano spesso molte questioni speculative, sia riguardo a ciò che era vero ma inconoscibile per l’uomo (essendo nascosto nel mistero di Dio), sia riguardo a ciò che potrebbe essere in una circostanza speciale che potrebbe o non potrebbe mai verificarsi. Come fondatore di The Scholasticum, un’associazione italiana senza scopo di lucro dedicata alla rinascita del Metodo Scolastico, credo che il Metodo Scolastico possa aiutare molto la Chiesa anche nelle sue necessità più urgenti e nelle sue crisi straordinarie. Per questo motivo, presento qui una Questione Controversa, la cui importanza sorge quando i Cardinal eleggono un eretico, poichè tale elezione è invalida a ragione della censura contenuta nella Bolla Papale, Cum ex apostolatus officio, n. 6, del 15 Febbraio 1559 A. D., di Papa Paolo IV.

Con tutti i cardinali elettori disertati,
la Chiesa romana ha il diritto di eleggere il Papa?

E sembra che non lo abbia:

1. Perché solo i Cardinali della Chiesa Romana hanno il diritto di eleggere il Romano Pontefice, secondo quanto stabilito nel Canone 349, dove si dice cui competit ut electioni Romani Pontificis provideat ad normam iuris peculiaris. Pertanto, poiché la Chiesa romana comprende i Cardinali, i Vescovi e il Clero che non sono Cardinali Elettori, essi non hanno tale diritto. Pertanto, la Chiesa di Roma non ha il diritto di eleggere un Papa, anche se tutti i Cardinali Elettori non riescono a eleggerne uno.

2. Allo stesso modo, poiché durante la Sede Vacante il Collegio Cardinalizio non ha alcuna autorità di agire se non quella prevista dalla legge speciale, ossia dalla Legge per le Elezioni Papali, Universi Dominici Gregis, e questo in base al Canone 359, che recita: Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium ea tantum in Ecclesia gaudet potestate, quae in peculiari lege eidem tribuitur; Ne consegue che non lo fa nemmeno la Chiesa romana, perché ciò che è negato a un superiore, è negato anche all’inferiore. Ma al Collegio cardinalizio è negata la licenza di agire in modo diverso da quello che è proibito dalla legge, quindi anche a tutta la Chiesa di Roma che è inferiore al Collegio.

3. Allo stesso modo, poiché la legge papale, Universi Dominici Gregis, n. 4, proibisce espressamente qualsiasi variazione o alterazione del diritto durante la Sede Vacante, quando dice: Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari contigerit, id suprema Nostra auctoritate nullum et irritum declaramus; non c’è nulla che la Chiesa romana possa fare, anche se tutti i Cardinali disertano, poiché il Diritto Canonico non prevede alcuna azione in tal senso.

4. Allo stesso modo, l’antico diritto della Chiesa romana di eleggere il Romano Pontefice è stato abrogato quando tale diritto è stato limitato al clero romano e, ancora, quando tale diritto è stato ulteriormente limitato ai cardinali della Chiesa romana. Pertanto, tale diritto non esiste.

5. Allo stesso modo, l’antico diritto della Chiesa romana di eleggere il Papa non era altro che una consuetudine della Chiesa romana. Ma le leggi di costume non hanno forza se non sono state osservate per 1300 anni (cfr. Canone 26). Pertanto, la Chiesa romana non ha tale diritto.

AL CONTRARIO:

Sembra che lo abbia:

1. Per istituzione apostolica dell’apostolo San Pietro, la Chiesa romana godeva indiscutibilmente del diritto di eleggere il Romano Pontefice. Questo diritto è stato ristretto in misura speciale nel VII secolo al clero romano e nell’XI secolo ai cardinali della Chiesa romana. Tuttavia, tale restrizione, che era prudenziale e un beneficio, non può estinguere il diritto apostolico, in accordo con il principio del diritto, che stabilisce che le prescrizioni generali hanno la precedenza sui benefici speciali: Generale praescriptum beneficio speciali anteferendum est (Codice Teodosiano: DEM AAA. VICTORIO P(RO)C(ONSULI) ASIAE). Pertanto, nel caso in cui non vi siano Cardinali Elettori, sia di fatto che per defezione ad un Anti-Papa, o ad una Chiesa eretica o scismatica, il diritto apostolico della Chiesa romana rivive. Pertanto, la Chiesa romana ha tale diritto in loro assenza.

2. Allo stesso modo, il Codice di Diritto Canonico dichiara che tutti i diritti che non sono mai stati revocati rimangono in vigore, secondo il canone 4, che recita: Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab Apostolica Sede ad haec usque tempora personis sive physicis sive iuridicis concessa, in usu sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur; ma il diritto di eleggere il Romano Pontefice è stato indubitabilmente concesso dall’Apostolo San Pietro alla Chiesa romana, e tale diritto non è mai stato revocato. Anzi, è la giustificazione stessa e il principio intrinseco che è stato mantenuto quando il Sinodo romano del VII secolo ha limitato l’esercizio di tale diritto al clero, e quando il Papa nell’XI secolo lo ha ulteriormente limitato al collegio cardinalizio. Ciò è confermato dal canone 6 §4, che limita l’abrogazione delle leggi e dei diritti precedenti a quelle cose che sono espresse integralmente nel Nuovo Codice. Ma questo caso, di mancanza di cardinali elettori, non è previsto. Pertanto, non è incluso integralmente. Pertanto, i diritti a cui si fa riferimento in tale caso NON sono obrogati. Pertanto, tale diritto rimane sempre in vigore e può essere ripristinato.

3. Allo stesso modo, l’antico diritto della Chiesa romana di eleggere il Romano Pontefice è sempre stato ritenuto avere forza di legge. Questo è evidente dalla storia. Ma come insegna il canone 25: Nulla consuetudo vim legis obtinet, nisi a communitate legis saltem recipiendae capaci cum animo iuris inducendi servata fuerit. Ma questo è il caso dell’antico diritto della Chiesa romana, tanto più che quando questo diritto è stato limitato, non è mai stata negata o abrogata esplicitamente la sua antica ragione. Lo dimostra il fatto che i Cardinali sono ancora chiamati Cardinali di Santa Romana Chiesa. Pertanto, in assenza di tutti i Cardinali, sia per cattiva volontà che per errore sostanziale, il diritto ritorna alla Chiesa Romana.

4. Allo stesso modo, la consuetudine è la migliore interprete della legge (Canone 27). Ma, quando Papa Giovanni Paolo II era prossimo alla morte, i Cardinali e i Vescovi in sua presenza presunsero il suo consenso a usare il suo anello con sigillo per nominare i Vescovi che aveva già considerato per la nomina. E nessuno nella Chiesa si è opposto. Pertanto, è giusto presumere il consenso di un legislatore, in casi che egli non ha mai previsto. Ma questo è il caso di un errore sostanziale in una dimissione papale, quando tutti i cardinali non si accorgono di tale errore sostanziale e sono di conseguenza portati a non riunirsi in conclave per eleggere un successore, ma si affidano invece a un antipapa che hanno eletto in modo non canonico durante la vita del Papa. Pertanto, in un caso così imprevisto e straordinario, la Chiesa romana ha il diritto di ricorrere alla legge antica.

5. Allo stesso modo, dal principio di sussidiarietà, che, cioè, quando una parte superiore o più dignitosa del corpo politico fallisce, il diritto di agire passa all’autorità subordinata. Ciò si basa sull’insegnamento di Papa Pio XI nella Quadragesimo Anno: Come è gravemente sbagliato togliere agli individui ciò che possono realizzare con la propria iniziativa e industria e darlo alla comunità, così è anche un’ingiustizia e allo stesso tempo un grave male e un disturbo del giusto ordine assegnare a un’associazione più grande e più alta ciò che organizzazioni minori e subordinate possono fare. Infatti, ogni attività sociale deve per sua natura fornire aiuto ai membri del corpo sociale, e mai distruggerli e assorbirli. È sostenuto anche dalla Legge pontificia sulle elezioni di Papa Giovanni Paolo II, Universi Domini Gregis, dove nel Prologo il Santo Padre dice espressamente che il Collegio cardinalizio “non è necessario” come istituzione “per una valida elezione papale”. – Quindi, con tutti i cardinali che falliscono, sarebbe sbagliato negare ciò che l’organizzazione minore e subordinata, la Chiesa romana, può fare. Pertanto, se tutti i Cardinali Elettori non agiscono a causa di un ostacolo che essi stessi non possono o non riescono a rimuovere, la Chiesa romana, in quanto entità a cui appartengono per incardinazione, riceve la licenza di ricorrere al diritto apostolico di cui ha sempre goduto, in tutto o in parte, di eleggere il Romano Pontefice.

6. Così pure, dallo stesso Codice di Diritto Canonico, al canone 28: nisi expressam de iis mentionem faciat, lex non revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles; quindi, poiché il diritto apostolico della Chiesa romana è di tempo immemorabile, e poiché tale diritto non è espressamente revocato nel presente Codice, esso rimane in vigore, nelle debite circostanze. Ma l’assenza di tutti i Cardinali Elettori non è solo una circostanza dovuta, ma una circostanza che mette in gravissimo pericolo la stessa costituzione della Chiesa, poiché l’Ufficio di San Pietro non è solo utile ma necessario per la salvezza delle anime. Pertanto, tale diritto non può essere considerato abrogato dal nuovo Codice né dalla legge papale sull’elezione del Romano Pontefice, anche se sembra essere espressamente abrogato. Pertanto, la Chiesa romana ha tale diritto, in tali circostanze.

Quod si pravorum, atque iniquorum hominum ita perveritas invaluerit, ut pura, sincera, atque gratuita fieri in Urbe non possit electio, Cardinales Episcopi cum religiosis Clericis, catholicisque laicis, licet paucis, jus potestatis obtineat eligendi Apostolicae Sedis Pontificem, ubi conguerit (Nicholas P.P. II, In Nomine Domini, §3, 13 Aprile 1059)

RESPONDEO:

RISPONDO: Va detto che, che sia per buona o cattiva volontà, l’atto di eleggere un Romano Pontefice in violazione delle regole è un crimine contro Dio e contro l’unità della Chiesa. È un crimine contro Dio, poiché Cristo si è obbligato di osservare le regole stabilite dal Suo Vicario (Matteo 18,18) e quindi una elezione invalida trasgrede i diritti di Christo. È un crimine contro l’unità della Chiesa, poiché provoca uno scisma di fatto tra coloro che aderiscono al vero Papa e coloro che aderiscono all’usurpatore e al falso pretendente. Ora, anche se i cardinali che fanno questo, lo fanno senza malizia, ma operano sotto un errore sostanziale, tuttavia davanti alla legge devono essere ritenuti colpevoli del peccato e del crimine di scisma, per cui perdono ogni privilegio per eleggere il Pontefice Romano.

Ora, con Papa Niccolo II sostegno che la Chiesa romana, che da sempre detiene il diritto per privilegio apostolico di eleggere il Romano Pontefice, gode in modo particolare della promessa e del diritto concessi da Nostro Signore quando dichiara che “le porte dell’inferno non prevarranno mai contro la mia Chiesa”. Ma le porte dell’inferno prevarrebbero contro la Chiesa romana se fosse privata di un Papa validamente eletto e costretta a sottomettersi a un eretico pubblico e pertinace, a un apostata o a un massone. Pertanto con Papa Niccolo II dico che la Chiesa di Roma ha il diritto di eleggere il Romano Pontefice, nel caso particolare in cui tutti i Cardinali Elettori rifiutano eleggerne secondo le regole o eleggono un eretico (cf. Paolo PP. IV, Cum ex apostolatus officio, n. 6, 15 Febbraio 1559).

Per questo motivo, vanno accettate le argomentazioni contrarie che confutano sufficientemente quelle che le contraddicono.

Ad. 1. Che un gruppo abbia un diritto, secondo una legge papale, non significa che un altro gruppo non abbia un diritto da qualche altra fonte di legge. Inoltre, la Chiesa romana ha il diritto di eleggere il Romano Pontefice in base alla Legge apostolica, che è superiore alla Legge papale, poiché la Legge apostolica fa parte della Legge divina e della Sacra Tradizione, che il Romano Pontefice non può mai abrogare.

Ad. 2. Se è vero che tutti gli ordini del clero nella Chiesa romana sono inferiori al Collegio cardinalizio, non è vero che tale Collegio sia superiore alla Chiesa romana. Pertanto, ciò che è negato a un inferiore, non è necessariamente negato a un superiore. Anzi, il potere papale ha negato il diritto di elezione agli inferiori, ma non ha negato il diritto di elezione ai superiori. Quindi, ex silentio non si può fare alcuna argomentazione.

Ad. 3. Se è vero che la Legge pontificia Universi Dominici Gregis nega ad altri che ai Cardinali di eleggere il Papa, essa condiziona questo e tutte le sue disposizioni alle elezioni durante i Conclavi. Non dice nulla su come condurre un’elezione per diritto apostolico, anche se nella sua introduzione fa riferimento a tale elezione come valida, come è chiaro.

Ad. 4. Il diritto in un ordine di leggi non è abrogato quando tale diritto è applicato da una legge minore. Così, quando le circostanze dell’applicazione non sono più valide, il diritto rivive. E questo è il caso in cui tutti i membri del Collegio cardinalizio si defilano o non si riuniscono entro i termini previsti dalla legge pontificia.

Ad. 5. L’antico diritto della Chiesa romana non è una semplice legge consuetudinaria, poiché tutti i teologi cattolici ritengono che sia un’ordinanza apostolica. Pertanto, se la consuetudine del diritto positivo può abolire il diritto consuetudinario, non può abolire questo diritto, che non è una semplice consuetudine degli uomini.

Perché l’Elezione del cardinale Prevost è giuridicamente invalida

Trascrizione

Benvenuto a FromRome.info. Mi chiamo Frà Alexis Bugnolo, e sono il responsabile del FromRome.info, un giornale elettronico per le notizie che riguardano la Chiesa cattolica, Roma, L’Italia ed il Vaticano.

Poiché molti vorranno conoscere la mia opinione in riguardo a ciò ch’è successo ieri nel Conclave con il Cardinal Prevost nella Cappella Sistina al Vaticano: e quindi farò questa dichiarazione pubblica: L’elezione del cardinale Prevost, Roberto Prevost,a Leone XIV, è giuridicamente invalida: egli non è il papa; egli non può essere fatto il papa. E questa è in virtù della bolla papale di Papa Paolo IV, “Cum ex apostolatus officio” (1559), che non è mai stata abrogata ed in una clausola particolare non è stata mai obrogata. Quindi è tuttora valida, perché al punto 6 di quella bolla: se si scopre, se prima che un cardinale venga eletto papa validamente, se tale cardinale abbia professato un eresia o parlato in contrasto alla fede cattolica, la sua elezione è nulla ed invalida.

Primo voglio confrontare la precisione di diritto ecclesiastico che faccia questa clausola particolare unica nelle leggi della Chiesa Cattolica. La bolla papale in n. 6 rimane tuttora in vigore poiché si occupa di un caso molto particolare: un cardinale eretico eletto papa.

Una legge papale promulgata per avere efficacia perpetua, come questa bolla papale, rimane sempre in vigore fino a quando un altro papa lo abolisce, una cosa che mai è successa in riguardo a questa bolla papale. Ma se un altro papa pubblica una legge che riguarda le stesse circostanze giuridiche e non fa menzione della legge precedente, la prima è obrogata. In oltre, se un altro papa pubblica una nuova legge che non riguarda le stesse circostanze menzionate nella legge precedente, potrebbe essere che la legge precedente rimane in vigore in certe clausole ed i certe altre clausole sostituita: “obrogata” significa “sostituita”.

Nel 2015, ho pubblicato due articoli sulla bolla papale di Paolo IV, “Cum ex apostolatus officio”, in cui ho dimostrato che la bolla non è stata mai obrogata o abrogata. Ed è ancora citata nei commentari su diritto canonico fino ad oggi, come un fonte di diritto ancora in vigore per le leggi ecclesiastici di nostro tempo.

Comunque esiste una clausola di questa bolla che è tuttora in vigore (il n. 6) poiché riguarda una circostanza molto particolare che non mai è successo nella Chiesa, l’elezione in conclave di un eretico, una circostanza di cui non si tratta mai nei codici di diritto canonico: se qualsiasi cardinale sia eletto papa che in tempi precedenti alla sua elezione aveva mai professato un eresia o ha espresso una credenza in contrasto con la Fede Cattolica, la sua elezione è invalida e nulla e non si può mai fatta valida a ragioni degli indumenti si portino indosso, quanti Cardinali dicono che egli è il papa, o quanti vescovi, laici o governi delle nazione lo dicano concordino che egli è papa.

Questa è la legge papale di Paolo IV, in n. 6: è una legge molto particolare tra tutte le leggi ecclesiastiche,  che riguarda una circostanza molto particolare, che non precedentemente è successo nella storia del Collegio dei Cardinali, eleggendo un cardinale in conclave che è un eretico formale e manifesto.

Adesso, la maggior parte dei cattolici sanno che se un uomo è eretico non è membro della Chiesa. Ma nel diritto ecclesiastico il caso d’eresia è trattato moto precisamente, con molte distinzioni. La prima distinzione di un eretico è se abbia commesso il peccato o no, la seconda se abbia commesso il crimine o no. Parlo degli atti di eresia. E i modi di trattarne sono diversi. Per esempio, se un uomo commetterlo sia nei propri pensieri, ma non manifestarlo, questo è il peccato di eresia. Se non lo manifesta, tranne che al confessore, rimane peccato non crimine. Il crimine di eresia consiste in affermare una posizione eretica in pubblico ciò è davanti testimoni.

Ed anche se tutti di noi Cattolici, come individui, hanno la Fede Cattolica e la formazione giusta ed l’informazione vere di un caso in cui qualcuno ha professato eresia, ed siete capace di discernere l’eresia in un altro, il nostro giudizio non è il giudizio della Chiesa. Tramite questo discernimento giusto non riceviamo diritti ma obblighi, perché se un cattolico sa che qualcuno ha commesso questo crimine, ha l’obbligo di denunciarlo. Infatti, c’è stato un altro papa nel XVII o XVIII secolo che ha detto che se un cattolico non denuncia l’eresia entro 30 giorni, è lui stesso colpevole dell’approvazione del crimine.

E siccome da cattolico seguo quello che dicono i Papi, ho quindi l’obbligo di dirlo. Ma la bolla papale fa qualche cosa diverse del ordinamento attuale in riguardo ai reati di eresia.

Oggi secondo il diritto ecclesiastico in vigore, devi denunciare l’eretico al suo vescovo o al papa, a quel punto la chiesa farà partire un’inchiesta. Raccolgono le prove, ci sono tre avvertimenti, poi l’eretico viene convocato e gli si spiega quale sia il comportamento sbagliato. Questa è la procedura prevista nel sistema canonico attuale. In questo modo si determina cosa sia un ‘eretico pertinace’.  Il canone 1364 dice che se sei eretico, vieni scomunicato per il crimine di eresia.

Per essere colpevole del reato o crimine d’eresia non è sufficiente di aver espresso un opinione, devi essere consapevole che ciò che dici è contrario alla rivelazione divina e tuttavia continui a sostenerlo. Deve esserci almeno un testimone, e se dopo I tre avvertimenti sei ‘pertinace’, sei condannato e diventi un eretico ‘pubblico’ (che significa che la decisione è stata presa dall’autorità ecclesiale).

Quindi un eretico ‘pubblico’ è stato condannato dalla Chiesa e non è più un membro della chiesa.

Ma prima del giudizio ‘pubblico’, cioè espresso dall’autorità della chiesa, non possiamo dire che la nostra opinione sia la decisione finale della chiesa, e questo è un errore comune dei cattolici (lo chiamano ‘giudizio privato’).

Ma nella sua bolla Paolo IV concede a ogni cattolico il diritto più espansivo in merito a una circostanza particolare, cioè l’elezione di un eretico al trono di Pietro. E’ necessario solo che sia un eretico manifesto, non c’è bisogno che sia stato condannato dalla Chiesa.

Quindi, a cagione di n. 6 di questa bolla, ognuno di noi cattolici ha diritto di sostenere che una persona che è stata eletta papa ma è eretica non possa occupare quell’ufficio.

Al punto 6 della bolla papale, Paolo IV dice questo e dice che questa elezione è nulla. Inoltre dice che non c’è riparazione a questa situazione. Questo uomo di chiesa non può semplicemente rinunciare all’eresia dopo l’elezione. L’elezione non è valida in se stesa.

Quindi questo diritto e questo obbligo mi portano a dire che Prevost non è il papa, perché ha espresso eresia manifesta. E che nessuno ha il diritto od obbligo di riconoscerlo come papa; è un antipapa e non potrà mai diventare un vero papa, a meno che rinunci all’eresia e venga rieletto dal collegio cardinalizio.

Purtroppo, come abbiamo visto con l’invalida rinuncia di Benedetto XVI, il collegio Cardinalizio ha dimostrato di essere completamente incapace di auto critica. Se I cardinali non eleggono un valido papa, i fedeli hanno il diritto di farlo, perché quando San Pietro morì, diede diritto ai fedeli cattolici, non al collegio cardinalizio.

Il Collegio ha questo compito dal 1059 d.C., tramite la bolla di papa Nicola II, In Nomine Domini.

Con la Universi Dominici Gregis, Papa Giovanni Paolo II nel paragrafo 6 del prefazio dice che il conclave non è essenziale per un’elezione valida di un papa, ovviamente perché per I primi 1000 anni della chiesa non c’era stato un collegio cardinalizio, e neanche un conclave (il conclave iniziò nel 1274).

I cardinali, ieri, quindi hanno commesso sacrilegio eleggendo qualcuno che non ha il diritto di essere eletto papa. Infatti, anche loro hanno l’obbligo di seguire la bolla papale di paolo IV.

Quindi voglio incoraggiare tutti I cattolici del mondo ora, perché hanno il diritto di avere un papa cattolico, non dovete sottomettervi a questo papa. Avete l’obbligo non solo a resistergli ma di organizzarsi per avere un vero papa.

Le ragioni per cui il cardinale Prevost puzza terribilmente sono moltecipli, ne elenco solo alcune: per esempio che ha il supporto del cardinale Cupich, infervorato omosessuale eretico, è il candidato preferito di padre James Martin, gesuita anche lui chiaro omosessuale; che la sua elezione fosse stata decisa prima che papa Francesco morisse, e che porterà avanti il suo programma eretico, che è a favore dell’immigrazione illegale; che ha coperto il pedofilo seriale Robert McGrath quando lui era il suo superiore a Chicago, che ha ignorato le vittime di abusi sessuali in Peru, che è stato connivente con la diocesi peruviana per mettere a tacere lo scandalo (e quando Info Vaticana lo ha interpellato su questo con un dossier che aveva ottenuto dalla Congregazione per la dottrina della fede, lui non ha negato) ecc. Ecc.

Ma la cosa peggiore, che dimostra che è eretico (le altre cose che ho elencato sono crimini) è che lui approva Fiducia Supplicans, e che chiaramente è d’accordo che l’applicazione o meno di questo documento è responsabilità del vescovo.

Questa posizione del Cardinale Prevost è eresia formale manifesta, per due ragioni. 1. Approva l’uso incorretto del Nome Santissimo della Divina Maestà per approvare il comportamento sessuale perverso di alcuni individui. Il peccato di sodomia che grida vendetta al cospetto di Dio, Dio ha distrutto intere città a causa di questo peccato. Ma a sodoma e gomorra non hanno commesso il peccato in nome di Dio, e il loro prete non li ha benedetti per quello che facevano nel nome di Dio.

Questo è perchè Fiducia Supplicans è l’attacco più diabolico, blasfemo e sacrilego al secondo comandamento nella storia della salvezza, dell’umanità e del mondo. Chiunque dica che può essere applicato, è un ateo. Non è neanche cattolico. Mentre il dovere del papa è proteggere il nome divino di Dio. In fatti, se un papa proteggi il Santo Nome di Dio ha compiuto già 90% del suo dovere, poiché questo è il dovere essenziale di ognuno vescovo.

2. Inoltre dicendo che la responsibilità è del vescovo se applicare Fiducia Supplicans, sta negando il fondamento divino della chiesa cattolica apostolica. Negli ultimi 2000 hanno abbiamo creduto alla stessa cosa, abbiamo messo in pratica gli stessi insegnamenti, e non abbiamo mai invocato il nome di Dio per approvare relazioni sessuali perverse, sia di un individuo o di una coppia. L’idea della Chiesa che Prevost propone è protestante.

Potrebbe essere anche in pertinacia, ma la pertinacia può essere determinata solo da un tribunale ecclesiastico. Persino Burke lo ha approvato.

Quindi ora bisogna unirci per ottenere un’elezione valida, e abbiamo il diritto di usare il nostro diritto aplostico di eleggere il vescovo di Roma, visto che I cardinali non lo hanno fatto.

Quindi vi chiedo di supportarci con preghiere e donazioni se siete fuori dalla chiesa di Roma; e se siete membri della chiesa di Roma, vi chiedo di andare su chiesaromana.info e registrarvi e seguirci mentre facciamo questa cosa quasi impossibile. Grazie

Video originale, versione inglese