Cardinal Prevost ha scelto il suo nome 7 Maggio?

La redazione pubblica questo articolo per il bene della documentazione storica.

Le opinioni espresse nell’articolo sono quelle dell’autore e non condividiamo necessariamente tutte le opinioni.

Riteniamo piuttosto che Papa Francesco fosse un valido Pontefice Romano, eletto giuridicamente e validamente per diritto apostolico il 30 gennaio 2023 dai fedeli di Roma, dopo che il Collegio Cardinalizio non aveva provveduto alla sua elezione dopo la morte di Papa Benedetto XVI, il Papa che si era dimesso dal ministero ma non aveva mai abdicato al munus.

Perché l’Elezione del cardinale Prevost è giuridicamente invalida

Trascrizione

Benvenuto a FromRome.info. Mi chiamo Frà Alexis Bugnolo, e sono il responsabile del FromRome.info, un giornale elettronico per le notizie che riguardano la Chiesa cattolica, Roma, L’Italia ed il Vaticano.

Poiché molti vorranno conoscere la mia opinione in riguardo a ciò ch’è successo ieri nel Conclave con il Cardinal Prevost nella Cappella Sistina al Vaticano: e quindi farò questa dichiarazione pubblica: L’elezione del cardinale Prevost, Roberto Prevost,a Leone XIV, è giuridicamente invalida: egli non è il papa; egli non può essere fatto il papa. E questa è in virtù della bolla papale di Papa Paolo IV, “Cum ex apostolatus officio” (1559), che non è mai stata abrogata ed in una clausola particolare non è stata mai obrogata. Quindi è tuttora valida, perché al punto 6 di quella bolla: se si scopre, se prima che un cardinale venga eletto papa validamente, se tale cardinale abbia professato un eresia o parlato in contrasto alla fede cattolica, la sua elezione è nulla ed invalida.

Primo voglio confrontare la precisione di diritto ecclesiastico che faccia questa clausola particolare unica nelle leggi della Chiesa Cattolica. La bolla papale in n. 6 rimane tuttora in vigore poiché si occupa di un caso molto particolare: un cardinale eretico eletto papa.

Una legge papale promulgata per avere efficacia perpetua, come questa bolla papale, rimane sempre in vigore fino a quando un altro papa lo abolisce, una cosa che mai è successa in riguardo a questa bolla papale. Ma se un altro papa pubblica una legge che riguarda le stesse circostanze giuridiche e non fa menzione della legge precedente, la prima è obrogata. In oltre, se un altro papa pubblica una nuova legge che non riguarda le stesse circostanze menzionate nella legge precedente, potrebbe essere che la legge precedente rimane in vigore in certe clausole ed i certe altre clausole sostituita: “obrogata” significa “sostituita”.

Nel 2015, ho pubblicato due articoli sulla bolla papale di Paolo IV, “Cum ex apostolatus officio”, in cui ho dimostrato che la bolla non è stata mai obrogata o abrogata. Ed è ancora citata nei commentari su diritto canonico fino ad oggi, come un fonte di diritto ancora in vigore per le leggi ecclesiastici di nostro tempo.

Comunque esiste una clausola di questa bolla che è tuttora in vigore (il n. 6) poiché riguarda una circostanza molto particolare che non mai è successo nella Chiesa, l’elezione in conclave di un eretico, una circostanza di cui non si tratta mai nei codici di diritto canonico: se qualsiasi cardinale sia eletto papa che in tempi precedenti alla sua elezione aveva mai professato un eresia o ha espresso una credenza in contrasto con la Fede Cattolica, la sua elezione è invalida e nulla e non si può mai fatta valida a ragioni degli indumenti si portino indosso, quanti Cardinali dicono che egli è il papa, o quanti vescovi, laici o governi delle nazione lo dicano concordino che egli è papa.

Questa è la legge papale di Paolo IV, in n. 6: è una legge molto particolare tra tutte le leggi ecclesiastiche,  che riguarda una circostanza molto particolare, che non precedentemente è successo nella storia del Collegio dei Cardinali, eleggendo un cardinale in conclave che è un eretico formale e manifesto.

Adesso, la maggior parte dei cattolici sanno che se un uomo è eretico non è membro della Chiesa. Ma nel diritto ecclesiastico il caso d’eresia è trattato moto precisamente, con molte distinzioni. La prima distinzione di un eretico è se abbia commesso il peccato o no, la seconda se abbia commesso il crimine o no. Parlo degli atti di eresia. E i modi di trattarne sono diversi. Per esempio, se un uomo commetterlo sia nei propri pensieri, ma non manifestarlo, questo è il peccato di eresia. Se non lo manifesta, tranne che al confessore, rimane peccato non crimine. Il crimine di eresia consiste in affermare una posizione eretica in pubblico ciò è davanti testimoni.

Ed anche se tutti di noi Cattolici, come individui, hanno la Fede Cattolica e la formazione giusta ed l’informazione vere di un caso in cui qualcuno ha professato eresia, ed siete capace di discernere l’eresia in un altro, il nostro giudizio non è il giudizio della Chiesa. Tramite questo discernimento giusto non riceviamo diritti ma obblighi, perché se un cattolico sa che qualcuno ha commesso questo crimine, ha l’obbligo di denunciarlo. Infatti, c’è stato un altro papa nel XVII o XVIII secolo che ha detto che se un cattolico non denuncia l’eresia entro 30 giorni, è lui stesso colpevole dell’approvazione del crimine.

E siccome da cattolico seguo quello che dicono i Papi, ho quindi l’obbligo di dirlo. Ma la bolla papale fa qualche cosa diverse del ordinamento attuale in riguardo ai reati di eresia.

Oggi secondo il diritto ecclesiastico in vigore, devi denunciare l’eretico al suo vescovo o al papa, a quel punto la chiesa farà partire un’inchiesta. Raccolgono le prove, ci sono tre avvertimenti, poi l’eretico viene convocato e gli si spiega quale sia il comportamento sbagliato. Questa è la procedura prevista nel sistema canonico attuale. In questo modo si determina cosa sia un ‘eretico pertinace’.  Il canone 1364 dice che se sei eretico, vieni scomunicato per il crimine di eresia.

Per essere colpevole del reato o crimine d’eresia non è sufficiente di aver espresso un opinione, devi essere consapevole che ciò che dici è contrario alla rivelazione divina e tuttavia continui a sostenerlo. Deve esserci almeno un testimone, e se dopo I tre avvertimenti sei ‘pertinace’, sei condannato e diventi un eretico ‘pubblico’ (che significa che la decisione è stata presa dall’autorità ecclesiale).

Quindi un eretico ‘pubblico’ è stato condannato dalla Chiesa e non è più un membro della chiesa.

Ma prima del giudizio ‘pubblico’, cioè espresso dall’autorità della chiesa, non possiamo dire che la nostra opinione sia la decisione finale della chiesa, e questo è un errore comune dei cattolici (lo chiamano ‘giudizio privato’).

Ma nella sua bolla Paolo IV concede a ogni cattolico il diritto più espansivo in merito a una circostanza particolare, cioè l’elezione di un eretico al trono di Pietro. E’ necessario solo che sia un eretico manifesto, non c’è bisogno che sia stato condannato dalla Chiesa.

Quindi, a cagione di n. 6 di questa bolla, ognuno di noi cattolici ha diritto di sostenere che una persona che è stata eletta papa ma è eretica non possa occupare quell’ufficio.

Al punto 6 della bolla papale, Paolo IV dice questo e dice che questa elezione è nulla. Inoltre dice che non c’è riparazione a questa situazione. Questo uomo di chiesa non può semplicemente rinunciare all’eresia dopo l’elezione. L’elezione non è valida in se stesa.

Quindi questo diritto e questo obbligo mi portano a dire che Prevost non è il papa, perché ha espresso eresia manifesta. E che nessuno ha il diritto od obbligo di riconoscerlo come papa; è un antipapa e non potrà mai diventare un vero papa, a meno che rinunci all’eresia e venga rieletto dal collegio cardinalizio.

Purtroppo, come abbiamo visto con l’invalida rinuncia di Benedetto XVI, il collegio Cardinalizio ha dimostrato di essere completamente incapace di auto critica. Se I cardinali non eleggono un valido papa, i fedeli hanno il diritto di farlo, perché quando San Pietro morì, diede diritto ai fedeli cattolici, non al collegio cardinalizio.

Il Collegio ha questo compito dal 1059 d.C., tramite la bolla di papa Nicola II, In Nomine Domini.

Con la Universi Dominici Gregis, Papa Giovanni Paolo II nel paragrafo 6 del prefazio dice che il conclave non è essenziale per un’elezione valida di un papa, ovviamente perché per I primi 1000 anni della chiesa non c’era stato un collegio cardinalizio, e neanche un conclave (il conclave iniziò nel 1274).

I cardinali, ieri, quindi hanno commesso sacrilegio eleggendo qualcuno che non ha il diritto di essere eletto papa. Infatti, anche loro hanno l’obbligo di seguire la bolla papale di paolo IV.

Quindi voglio incoraggiare tutti I cattolici del mondo ora, perché hanno il diritto di avere un papa cattolico, non dovete sottomettervi a questo papa. Avete l’obbligo non solo a resistergli ma di organizzarsi per avere un vero papa.

Le ragioni per cui il cardinale Prevost puzza terribilmente sono moltecipli, ne elenco solo alcune: per esempio che ha il supporto del cardinale Cupich, infervorato omosessuale eretico, è il candidato preferito di padre James Martin, gesuita anche lui chiaro omosessuale; che la sua elezione fosse stata decisa prima che papa Francesco morisse, e che porterà avanti il suo programma eretico, che è a favore dell’immigrazione illegale; che ha coperto il pedofilo seriale Robert McGrath quando lui era il suo superiore a Chicago, che ha ignorato le vittime di abusi sessuali in Peru, che è stato connivente con la diocesi peruviana per mettere a tacere lo scandalo (e quando Info Vaticana lo ha interpellato su questo con un dossier che aveva ottenuto dalla Congregazione per la dottrina della fede, lui non ha negato) ecc. Ecc.

Ma la cosa peggiore, che dimostra che è eretico (le altre cose che ho elencato sono crimini) è che lui approva Fiducia Supplicans, e che chiaramente è d’accordo che l’applicazione o meno di questo documento è responsabilità del vescovo.

Questa posizione del Cardinale Prevost è eresia formale manifesta, per due ragioni. 1. Approva l’uso incorretto del Nome Santissimo della Divina Maestà per approvare il comportamento sessuale perverso di alcuni individui. Il peccato di sodomia che grida vendetta al cospetto di Dio, Dio ha distrutto intere città a causa di questo peccato. Ma a sodoma e gomorra non hanno commesso il peccato in nome di Dio, e il loro prete non li ha benedetti per quello che facevano nel nome di Dio.

Questo è perchè Fiducia Supplicans è l’attacco più diabolico, blasfemo e sacrilego al secondo comandamento nella storia della salvezza, dell’umanità e del mondo. Chiunque dica che può essere applicato, è un ateo. Non è neanche cattolico. Mentre il dovere del papa è proteggere il nome divino di Dio. In fatti, se un papa proteggi il Santo Nome di Dio ha compiuto già 90% del suo dovere, poiché questo è il dovere essenziale di ognuno vescovo.

2. Inoltre dicendo che la responsibilità è del vescovo se applicare Fiducia Supplicans, sta negando il fondamento divino della chiesa cattolica apostolica. Negli ultimi 2000 hanno abbiamo creduto alla stessa cosa, abbiamo messo in pratica gli stessi insegnamenti, e non abbiamo mai invocato il nome di Dio per approvare relazioni sessuali perverse, sia di un individuo o di una coppia. L’idea della Chiesa che Prevost propone è protestante.

Potrebbe essere anche in pertinacia, ma la pertinacia può essere determinata solo da un tribunale ecclesiastico. Persino Burke lo ha approvato.

Quindi ora bisogna unirci per ottenere un’elezione valida, e abbiamo il diritto di usare il nostro diritto aplostico di eleggere il vescovo di Roma, visto che I cardinali non lo hanno fatto.

Quindi vi chiedo di supportarci con preghiere e donazioni se siete fuori dalla chiesa di Roma; e se siete membri della chiesa di Roma, vi chiedo di andare su chiesaromana.info e registrarvi e seguirci mentre facciamo questa cosa quasi impossibile. Grazie

Video originale, versione inglese

L’Elezione del eretico formale Cardinal Prevost deve essere considerata invalida

L’Elezione del eretico formale Cardinal Prevost deve essere considerata invalida
Lettore video in fase di caricamento.
Orario attuale 0:00
Durata -:-
Caricato: 0%
Tipo di streaming LIVE
Tempo rimanente -:-
 
1x
    • Capitolo
    • Descrizioni disattivate, selezionato
    • Senza sottotitoli, selezionato
       

      Comunicato Stampa

      8 Maggio 2025

      Audio Player

      L’elezione del Cardinale Prevost deve essere considerata invalida, in virtù della Bolla di Papa Paulo IV, “Cum ex apostolatus officio”, poiché prima della sua elezione a Leone XIV, egli professò un’eresia manifesta e formale nell’approvare la “Fiducia Supplicans”, affermando che i Vescovi di ogni Diocesi avrebbero dovuto essere autorizzati ad applicarla come ritenevano opportuno e secondo quanto ritenevano accettabile per la cultura locale. Questa affermazione contiene anche una concezione eretica della Chiesa, come istituzione umana che esprime la cultura delle nazioni, piuttosto che come istituzione divina che trasmette in modo immutato le stesse verità nello stesso senso in cui Dio le ha rivelate attraverso Gesù Cristo, gli Apostoli e i Profeti di un tempo.

      Il solo fatto che Papa Francesco lo abbia nominato Cardinale Vescovo di Albano dimostra che il primo intendeva che il secondo fosse il suo successore. Ciò conferma la presunzione che Prevost sia un eretico furioso.

      Il fatto che il Cardinale Prevost abbia assunto il nome di Leone XIV non cambia nulla, né il fatto che tutti i Cardinali o Vescovi possano accettare la sua elezione. Né la sua elezione è valida se, dopo il fatto, egli ripudia la “Fiducia supplicans”. È già invalida. Non menzioneremo nemmeno il modo in cui ha protetto lo stupratore seriale di bambini, fra Richard McGrath, per quasi un decennio negli Stati Uniti quando era provinciale degli Agostiniani a Chicago, né le numerose vittime di abusi da parte di sacerdoti in Perù, che si è rifiutato di ascoltare.

      Papa Paolo IV ammonisce i Cardinali del Conclave di Maggio, 2025

      Cum ex apostolatus officio

      PAOLO, VESCOVO, SERVO DEI SERVI DI DIO, AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

      Impedire il Magistero dell’errore

      Audio Player

      Poiché, a causa della carica d’Apostolato affidataci da Dio, benché con meriti non condicevoli, incombe su di noi il dovere d’avere cura generale del gregge del Signore, e siccome per questo motivo, siamo tenuti a vigilare assiduamente per la custodia fedele e per la sua salvifica direzione e diligentemente provvedere come vigilante Pastore, a che siano respinti dall’ovile di Cristo coloro i quali, in questi nostri tempi, indottivi dai loro peccati, poggiandosi oltre il lecito nella propria prudenza, insorgono contro la disciplina della vera ortodossia e pervertendo il modo di comprendere le Sacre Scritture, per mezzo di fittizie invenzioni, tentano di scindere l’unità della Chiesa Cattolica e la tunica inconsutile del Signore, ed affinché non possano continuare nel magistero dell’errore coloro che hanno sdegnato di essere discepoli della verità.

      1 – Finalità della Costituzione: Allontanare i lupi dal gregge di Cristo.

      Noi, riteniamo che una siffatta materia sia talmente grave e pericolosa che lo stesso Romano Pontefice, il quale agisce in terra quale Vicario di Dio e di Nostro Signore Gesù Cristo ed ha avuto piena potestà su tutti i popoli ed i regni, e tutti giudica senza che da nessuno possa essere giudicato, qualora sia riconosciuto deviato dalla fede possa essere redarguito, e che quanto maggiore è il pericolo, tanto più diligentemente ed in modo completo si deve provvedere, con lo scopo d’impedire che dei falsi profeti o altre persone investite di giurisdizione secolare possano miserevolmente irretire le anime semplici e trascinare con sé alla perdizione ed alla morte eterna innumerevoli popoli, affidati alle loro cure e governo per le necessità spirituali o temporali; né accada in alcun tempo di vedere nel luogo santo l’abominio della desolazione predetta dal Profeta Daniele, desiderosi come siamo, per quanto ci è possibile con l’aiuto di Dio e come c’impone il nostro dovere di Pastore, di catturare le volpi indaffarate a distruggere la vigna del Signore e di tener lontani i lupi dagli ovili, per non apparire come cani muti che non hanno voglia di abbaiare, per non subire la condanna dei cattivi agricoltori o essere assimilati al mercenario.

      2 – Approvazione e rinnovo delle pene precedenti contro gli eretici.

      Dopo approfondito esame di tale questione con i nostri venerabili fratelli i Cardinali di Santa Romana Chiesa, con il loro parere ed unanime consenso, Noi, con Apostolica autorità, approviamo e rinnoviamo tutte e ciascuna, le sentenze, censure e pene di scomunica, sospensione, interdizione e privazione, in qualsiasi modo proferite e promulgate contro gli eretici e gli scismatici da qualsiasi dei Romani Pontefici, nostri predecessori o esistenti in nome loro, comprese le loro lettere non collezionate, ovvero dai sacri concili ricevute dalla Chiesa di Dio, o dai decreti dei Santi Padri, o dei sacri canoni, o dalle Costituzioni ed Ordinamenti Apostolici, e vogliamo e decretiamo che essi siano in perpetuo osservati e che si torni alla loro vigente osservanza ove essa sia per caso in disuso, ma doveva essere vigenti; inoltre che incorrano nelle predette sentenze, censure e pene tutti coloro che siano stati, fino ad ora, sorpresi sul fatto o abbiano confessato o siano stati convinti o di aver deviato dalla fede, o di essere caduti in qualche eresia, od incorsi in uno scisma, per averli promossi o commessi, di qualunque stato, grado, ordine, condizione e preminenza essi godano, anche se episcopale, arciepiscopale, primaziale o di altra maggiore dignità quale l’onore del cardinalato o l’incarico della legazione della Sede Apostolica in qualsiasi luogo, sia perpetua che temporanea; quanto che risplenda con l’autorità e l’eccellenza mondana quale la comitale, la baronale, la marchionale, la ducale, la regia o imperiale.

      3 – Sulle pene da imporre alla gerarchia deviata dalla fede.

      Legge e definizione dottrinale: privazione ipso facto delle cariche ecclesiastiche. Considerando non di meno che coloro i quali non si astengono dal male per amore della virtù, meritano di essere distolti per timore delle pene e che i vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali, legati, conti, baroni, marchesi, duchi, re ed imperatori, i quali debbono istruire gli altri e dare loro il buon esempio per conservarli nella fede cattolica, prevaricando peccano più gravemente degli altri in quanto dannano non solo se stessi, ma trascinano con se alla perdizione nell’abisso della morte altri innumerevoli popoli affidati alla loro cura o governo, o in altro modo a loro sottomessi; Noi, su simile avviso ed assenso (dei cardinali) con questa nostra Costituzione valida in perpetuo, in odio a così grave crimine, in rapporto al quale nessun altro può essere più grave e pernicioso nella Chiesa di Dio, nella pienezza della Apostolica potestà, sanzioniamo, stabiliamo, decretiamo e definiamo, che permangano nella loro forza ed efficacia le predette sentenze, censure e pene e producano i loro effetti, per tutti e ciascuno dei vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali, legati, conti, baroni, marchesi, duchi, re ed imperatori i quali, come prima è stato stabilito fino ad oggi, siano stati colti sul fatto, o abbiano confessato o ne siano stati convinti per aver deviato dalla fede o siano caduti in eresia o siano incorsi in uno scisma per averlo promosso o commesso, oppure quelli che nel futuro, siano colti sul fatto per aver deviato dalla fede o per esser caduti in eresia o incorsi in uno scisma, per averlo suscitato o commesso, tanto se lo confesseranno come se ne saranno stati convinti, poiché tali crimini li rendono più inescusabili degli altri, oltre le sentenze, censure e pene suddette, essi siano anche, per il fatto stesso e senza bisogno di alcuna altra procedura di diritto o di fatto, interamente e totalmente privati in perpetuo dei loro Ordini, delle loro chiese cattedrali, anche metropolitane, patriarcali e primaziali, della loro dignità cardinalizia e di ogni incarico di Legato, come pure di ogni voce attiva e passiva e di ogni autorità, nonché‚ di monasteri, benefici ed uffici ecclesiastici con o senza cura di anime, siano essi secolari o regolari di qualunque ordine che avessero ottenuto per qualsiasi concessione o dispensa Apostolica, o altre come titolari, commendatari, amministratori od in qualunque altra maniera e nei quali beneficiassero di qualche diritto, benché‚ saranno parimenti privati di tutti i frutti, rendite e proventi annuali a loro riservati ed assegnati, anche contee, baronie, marchesati, ducati, regni ed imperi; inoltre, tutti costoro saranno considerati come inabili ed incapaci a tali funzioni come dei relapsi e dei sovversivi in tutto e per tutto, per cui, anche se prima abiurassero in pubblico giudizio tali eresie, mai ed in nessun momento potranno essere restituiti, rimessi, reintegrati e riabilitati nel loro primitivo stato nelle chiese cattedrali, metropolitane, patriarcali e primaziali o nella dignità del Cardinalato od in qualsiasi altra dignità maggiore o minore, nella loro voce attiva o passiva, nella loro autorità, nei loro monasteri e benefici ossia nella loro contea, baronia, marchesato, ducato, regno ed impero; al contrario, siano abbandonati all’arbitrio del potere secolare che rivendichi il diritto di punirli, a meno che mostrando i segni di un vero pentimento ed i frutti di una dovuta penitenza, per la benignità e la clemenza della stessa Sede, non siano relegati in qualche monastero od altro luogo soggetto a regola per darsi a perpetua penitenza con il pane del dolore e l’acqua dell’afflizione. Essi saranno considerati come tali da tutti, di qualunque stato, grado, condizione e preminenza siano e di qualunque dignità anche episcopale, arciepiscopale, patriarcale, primaziale o altra maggiore ecclesiastica anche cardinalizia, ovvero che siano rivestiti di qualsiasi autorità ed eccellenza secolare, come la comitale, la baronale, la marchionale, la ducale, la regale e l’imperiale, e come persone di tale specie dovranno essere evitate ed escluse da ogni umana consolazione.

      4 – Estinzione della vacanza delle cariche ecclesiastiche

      Coloro i quali pretendono di avere un diritto di patronato (e di nomina delle persone idonee a reggere le chiese cattedrali, comprese le metropolitane, patriarcali, primaziali o anche monasteri ed altri benefici ecclesiastici resisi vacanti a seguito di tali privazioni, affinché‚ non siano esposti agli inconvenienti di una diuturna vacanza, ma dopo averli strappati alla servitù degli eretici, siano affidati a persone idonee a dirigere fedelmente i popoli nella via della giustizia, dovranno presentare a Noi o al Romano Pontefice allora regnante, queste persone idonee alle necessità di queste chiese, monasteri ed altri benefici, nei limiti di tempo fissati dal diritto o stabiliti da particolari accordi con la Sede, altrimenti, trascorso il termine come sopra prescritto, la libera disposizione, delle chiese e monasteri, o anche dei benefici predetti, sia devoluto di pieno diritto a Noi od al Romano Pontefice suddetto.

      5 – Pene per il delitto di favoreggiamento delle eresie.

      Inoltre, incorreranno nella sentenza di scomunica «ipso facto», tutti quelli che scientemente si assumeranno la responsabilità d’accogliere e difendere, o favorire coloro che, come già detto, siano colti sul fatto, o confessino o siano convinti in giudizio, oppure diano loro attendibilità o insegnino i loro dogmi; e siano tenuti come infami; né siano ammessi, né possano esserlo con voce, sia di persona, sia per iscritto o a mezzo delegato o di procuratore per cariche pubbliche o private, consigli, o sinodi o concilio generale o provinciale, né conclave di cardinali, né alcuna congregazione di fedeli od elezione di qualcuno, né potranno testimoniare; non saranno intestabili, né chiamati a successione ereditaria, e nessuno sarà tenuto a rispondere ad essi in alcun affare; se poi abbiano la funzione di giudici, le loro sentenze non avranno alcun valore e nessuna causa andrà portata alle loro udienze; se avvocati il loro patrocinio sia totalmente rifiutato; se notai, i rogiti da loro redatti siano senza forza o validità. Oltre a ciò, siano i chierici privati di tutte e ciascuna delle loro chiese, anche cattedrali, metropolitane, patriarcali e primaziali, delle loro dignità, monasteri, benefici e cariche ecclesiastiche in qualsivoglia modo, come sopra riferito, dalle qualifiche ottenute anche regolarmente, da loro come dai laici, anche se rivestiti, come si è detto, regolarmente delle suddette dignità, siano privati «ipso facto», anche se in possesso regolare, di ogni regno, ducato, dominio, feudo e di ogni bene temporale posseduto; i loro regni, ducati, domini, feudi e gli altri beni di questo tipo, diverranno per diritto, di pubblica proprietà o anche proprietà di quei primi occupanti che siano nella sincerità della fede e nell’unità con la Santa Romana Chiesa sotto la nostra obbedienza o quella dei nostri successori, i Romani Pontefici canonicamente eletti.

      6 – Nullità della giurisdizione ordinaria e pontificale in tutti gli eretici.

      Aggiungiamo che, se mai dovesse accadere in qualche tempo che un vescovo, anche se agisce in qualità di arcivescovo o di patriarca o primate od un cardinale di Romana Chiesa, come detto, od un legato, oppure lo stesso Romano Pontefice, che prima della sua promozione a cardinale od alla sua elevazione a Romano Pontefice, avesse deviato dalla fede cattolica o fosse caduto in qualche eresia (o fosse incorso in uno scisma o abbia questo suscitato), sia nulla, non valida e senza alcun valore, la sua promozione od elevazione, anche se avvenuta con la concordanza e l’unanime consenso di tutti i cardinali; neppure si potrà dire che essa è convalidata col ricevimento della carica, della consacrazione o del possesso o quasi possesso susseguente del governo e dell’amministrazione, ovvero per l’intronizzazione o adorazione dello stesso Romano Pontefice o per l’obbedienza lui prestata da tutti e per il decorso di qualsiasi durata di tempo nel detto esercizio della sua carica, né essa potrebbe in alcuna sua parte essere ritenuta legittima, e si giudichi aver attribuito od attribuire una facoltà nulla, per amministrare a tali persone promosse come vescovi od arcivescovi o patriarchi o primati od assunte come cardinali o come Romano Pontefice, in cose spirituali o temporali; ma difettino di qualsiasi forza tutte e ciascuna di qualsivoglia loro parola, azione, opera di amministrazione o ad esse conseguenti, non possano conferire nessuna fermezza di diritto, e le persone stesse che fossero state così promosse od elevate, siano per il fatto stesso e senza bisogno di una ulteriore dichiarazione, private di ogni dignità, posto, onore, titolo, autorità, carica e potere.

      7 – La liceità delle persone subordinate di recedere impunemente dall’obbedienza e devozione alle autorità deviate dalla fede.

      E sia lecito a tutte ed a ciascuna delle persone subordinate a coloro che siano stati in tal modo promossi od elevati, ove non abbiano precedentemente deviato dalla fede, né siano state eretiche e non siano incorse in uno scisma o questo abbiano provocato o commesso, e tanto ai chierici secolari e regolari così come ai laici come pure ai cardinali, compresi quelli che avessero partecipato all’elezione di un Pontefice che in precedenza aveva deviato dalla fede o fosse eretico o scismatico o avesse aderito ad altre dottrine, anche se gli avessero prestato obbedienza e lo avessero adorato e così pure ai castellani, ai prefetti, ai capitani e funzionari, compresi quelli della nostra alma Urbe e di tutto lo Stato Ecclesiastico, anche quelli obbligati e vincolati a coloro così promossi od elevati per vassallaggio o giuramento o per cauzione, sia lecito ritenersi in qualsiasi tempo ed impunemente liberati dalla obbedienza e devozione verso quelli in tal modo promossi ed elevati, evitandoli quali maghi, pagani, pubblicani ed eresiarchi, fermo tuttavia da parte di queste medesime persone sottoposte, l’obbligo di fedeltà e di obbedienza da prestarsi ai futuri vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali e Romano Pontefice canonicamente subentranti [ai deviati]. Ed a maggior confusione di quelli in tale modo promossi ed elevati, ove pretendano di continuare l’amministrazione, sia lecito richiedere l’aiuto del braccio secolare, né per questo, coloro che si sottraggono alla fedeltà ed all’obbedienza verso quelli che fossero stati nel modo già detto promossi ed elevati, siano soggetti ad alcuna di quelle censure e punizioni comminate a quanti vorrebbero scindere la tunica del Signore.

      8 – Permanenza dei documenti precedenti e deroga dei contrari

      Non ostano all’applicabilità di queste disposizioni, le costituzioni ed ordinamenti apostolici, né i privilegi, gli indulti e le lettere apostoliche dirette ai vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati e cardinali, né qualsiasi altro disposto di qualunque tenore e forma e con qualsivoglia clausola e neppure i decreti anche se emanati «motu proprio» e con scienza certa nella pienezza della potestà Apostolica, o promulgati concistorialmente od in qualsiasi altro modo e reiteratamente approvati e rinnovati od inseriti nel «corpus iuris», né qualsivoglia capitolo di conclave, anche se corroborati da giuramento o dalla conferma apostolica o rinforzate in qualsiasi altro modo, compreso il giuramento da parte del medesimo. Tenute presenti tutte le risoluzioni sopra precisate, esse debbono aversi come inserite, parola per parola, in quelle che dovranno restare in vigore, mentre per la presente deroghiamo tutte le altre disposizioni ad esse contrarie, soltanto in modo speciale ed espresso.

      9 – Mandato di pubblicazione solenne

      Affinché‚ pervenga notizia delle presenti lettere a coloro che ne hanno interesse, vogliamo che esse, od una loro copia (che dovrà essere autenticata mediante sottoscrizione di un pubblico notaio e l’apposizione del sigillo di persona investita di dignità ecclesiastica), siano pubblicate ed affisse sulle porte della Basilica del Principe degli Apostoli in Roma e della Cancelleria Apostolica e messe all’angolo del Campo dei Fiori da uno dei nostri corrieri; e che copia di esse sia lasciata affissa nello stesso luogo, e che l’ordine di pubblicazione, di affissione e di lasciare affisse le copie sia sufficiente allo scopo e sia pertanto solenne e legittima la pubblicazione, senza che si debba richiedere o aspettare altra.

      10 – Illiceità degli Atti contrari e sanzioni penali e divine

      Pertanto, a nessun uomo sia lecito infrangere questo foglio di nostra approvazione, innovazione, sanzione, statuto, derogazione, volontà e decreto, né contraddirlo con temeraria audacia. Che se qualcuno avesse la presunzione d’attentarvisi, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo.

      Data a Roma, in San Pietro, nell’anno 1559 dall’Incarnazione del Signore, il giorno 15 Febbraio, IV anno del Nostro Pontificato.
      † IO PAOLO
      VESCOVO DELLA CHIESA CATTOLICA

      † Io Giovanni Bellaio, Vescovo d’Ostia
      † Io R. Card. di Carpo, Vescovo di Porto e Santa Ruffina
      † Io F. Card. Pisano, Vescovo di Tuscolo
      † Io Fed. Card. Cesio, Vescovo di Palestrina
      † Io P. Card. Vescovo di Albano
      † Io R. Card. di Sant’Angelo Penitenziere Maggiore
      † Io T. Card. Crispo
      † Io Fulvio Card. di Perugia
      † Io Michele Card. Saraceno
      † Io Giovanni Card. di San Vitale
      † Io Giovanni Card. Pozzo
      † Io Gerolamo, Card. di Imola
      † Io B. Card. di Trani
      † Io Diomede, Card. d’Ariano
      † Io Scipione, Card. di Pisa
      † Io Card. Reumano
      † Io Antonio, Card. di San Pancrazio
      † Io Taddeo, Card. Gaddo
      † Io Virgilio Card. di Spoleto
      † Io F. Michele Card. Alessandrino
      † Io Clemente Moniliano, Card. di Santa Maria in Ara Coeli
      † Io G. Asc., Diacono Card. Camerario (Camerlengo)
      † Io N., Card. di Sermoneta
      † Io Giacomo Card. Sabello
      † Io Gerolamo, Card. di San Giorgio
      † Io Innocenzo, Card. del Monte
      † Io Luigi, Card. Cornelio
      † Io Carlo, Card. Carafa
      † Io Alfonso, Card. di Napoli
      † Io Vitellio, Card. Vitelli

      † Io Giovanni Battista, Card. consigliere.

      Notizie Cattoliche da Roma