L’Elezione del eretico formale Cardinal Prevost deve essere considerata invalida
Comunicato Stampa
8 Maggio 2025
L’elezione del Cardinale Prevost deve essere considerata invalida, in virtù della Bolla di Papa Paulo IV, “Cum ex apostolatus officio”, poiché prima della sua elezione a Leone XIV, egli professò un’eresia manifesta e formale nell’approvare la “Fiducia Supplicans”, affermando che i Vescovi di ogni Diocesi avrebbero dovuto essere autorizzati ad applicarla come ritenevano opportuno e secondo quanto ritenevano accettabile per la cultura locale. Questa affermazione contiene anche una concezione eretica della Chiesa, come istituzione umana che esprime la cultura delle nazioni, piuttosto che come istituzione divina che trasmette in modo immutato le stesse verità nello stesso senso in cui Dio le ha rivelate attraverso Gesù Cristo, gli Apostoli e i Profeti di un tempo.
Il solo fatto che Papa Francesco lo abbia nominato Cardinale Vescovo di Albano dimostra che il primo intendeva che il secondo fosse il suo successore. Ciò conferma la presunzione che Prevost sia un eretico furioso.
Il fatto che il Cardinale Prevost abbia assunto il nome di Leone XIV non cambia nulla, né il fatto che tutti i Cardinali o Vescovi possano accettare la sua elezione. Né la sua elezione è valida se, dopo il fatto, egli ripudia la “Fiducia supplicans”. È già invalida. Non menzioneremo nemmeno il modo in cui ha protetto lo stupratore seriale di bambini, fra Richard McGrath, per quasi un decennio negli Stati Uniti quando era provinciale degli Agostiniani a Chicago, né le numerose vittime di abusi da parte di sacerdoti in Perù, che si è rifiutato di ascoltare.
In accordo con la Bolla Papale di Papa Paulo IV, pubblicata il 15 febbraio 1559 e intitolata “Cum ex apostolatus officio”, n. 6, l’elezione di qualsiasi Cardinale che fosse un eretico manifesto e formale prima della sua elezione a Romano Pontefice è del tutto nulla e priva di valore, anche se tutti i Cardinali o Vescovi lo accettassero come Papa, noi fedeli cattolici di Roma, rigettando ogni eresia e attenendoci al magistero perenne, riconosciamo di avere il diritto di respingere l’elezione di qualsiasi eretico durante il presente Conclave che si tiene nella Cappella Sistina, in questi giorni, dal 7 maggio in poi. E facciamo questa pubblica dichiarazione per incoraggiare tutti i fedeli cattolici della Chiesa di Roma, residenti nelle Diocesi di Roma e nelle Sedi Suburbicarie, a difendere il proprio diritto ad avere un Papa cattolico e ad alzare la voce per proteggere la Santa Madre Chiesa dagli abusi per mano di un vile eretico.
Chiediamo a tutti i fedeli cattolici di iscriversi a ChiesaRomana.Info per ottenere maggiori informazioni sulle azioni che dovremo intraprendere e intraprenderemo per difendere la Santa Madre Chiesa nel caso in cui un eretico manifesto formale, come tutti coloro che approvano la ‘Fiducia supplicans’, venga eletto dai Cardinali.
Attribuzione del immagina in evidenza: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cappella_Sistina_-_2005.jpg
PAOLO, VESCOVO, SERVO DEI SERVI DI DIO, AD PERPETUAM REI MEMORIAM.
Impedire il Magistero dell’errore
Poiché, a causa della carica d’Apostolato affidataci da Dio, benché con meriti non condicevoli, incombe su di noi il dovere d’avere cura generale del gregge del Signore, e siccome per questo motivo, siamo tenuti a vigilare assiduamente per la custodia fedele e per la sua salvifica direzione e diligentemente provvedere come vigilante Pastore, a che siano respinti dall’ovile di Cristo coloro i quali, in questi nostri tempi, indottivi dai loro peccati, poggiandosi oltre il lecito nella propria prudenza, insorgono contro la disciplina della vera ortodossia e pervertendo il modo di comprendere le Sacre Scritture, per mezzo di fittizie invenzioni, tentano di scindere l’unità della Chiesa Cattolica e la tunica inconsutile del Signore, ed affinché non possano continuare nel magistero dell’errore coloro che hanno sdegnato di essere discepoli della verità.
1 – Finalità della Costituzione: Allontanare i lupi dal gregge di Cristo.
Noi, riteniamo che una siffatta materia sia talmente grave e pericolosa che lo stesso Romano Pontefice, il quale agisce in terra quale Vicario di Dio e di Nostro Signore Gesù Cristo ed ha avuto piena potestà su tutti i popoli ed i regni, e tutti giudica senza che da nessuno possa essere giudicato, qualora sia riconosciuto deviato dalla fede possa essere redarguito, e che quanto maggiore è il pericolo, tanto più diligentemente ed in modo completo si deve provvedere, con lo scopo d’impedire che dei falsi profeti o altre persone investite di giurisdizione secolare possano miserevolmente irretire le anime semplici e trascinare con sé alla perdizione ed alla morte eterna innumerevoli popoli, affidati alle loro cure e governo per le necessità spirituali o temporali; né accada in alcun tempo di vedere nel luogo santo l’abominio della desolazione predetta dal Profeta Daniele, desiderosi come siamo, per quanto ci è possibile con l’aiuto di Dio e come c’impone il nostro dovere di Pastore, di catturare le volpi indaffarate a distruggere la vigna del Signore e di tener lontani i lupi dagli ovili, per non apparire come cani muti che non hanno voglia di abbaiare, per non subire la condanna dei cattivi agricoltori o essere assimilati al mercenario.
2 – Approvazione e rinnovo delle pene precedenti contro gli eretici.
Dopo approfondito esame di tale questione con i nostri venerabili fratelli i Cardinali di Santa Romana Chiesa, con il loro parere ed unanime consenso, Noi, con Apostolica autorità, approviamo e rinnoviamo tutte e ciascuna, le sentenze, censure e pene di scomunica, sospensione, interdizione e privazione, in qualsiasi modo proferite e promulgate contro gli eretici e gli scismatici da qualsiasi dei Romani Pontefici, nostri predecessori o esistenti in nome loro, comprese le loro lettere non collezionate, ovvero dai sacri concili ricevute dalla Chiesa di Dio, o dai decreti dei Santi Padri, o dei sacri canoni, o dalle Costituzioni ed Ordinamenti Apostolici, e vogliamo e decretiamo che essi siano in perpetuo osservati e che si torni alla loro vigente osservanza ove essa sia per caso in disuso, ma doveva essere vigenti; inoltre che incorrano nelle predette sentenze, censure e pene tutti coloro che siano stati, fino ad ora, sorpresi sul fatto o abbiano confessato o siano stati convinti o di aver deviato dalla fede, o di essere caduti in qualche eresia, od incorsi in uno scisma, per averli promossi o commessi, di qualunque stato, grado, ordine, condizione e preminenza essi godano, anche se episcopale, arciepiscopale, primaziale o di altra maggiore dignità quale l’onore del cardinalato o l’incarico della legazione della Sede Apostolica in qualsiasi luogo, sia perpetua che temporanea; quanto che risplenda con l’autorità e l’eccellenza mondana quale la comitale, la baronale, la marchionale, la ducale, la regia o imperiale.
3 – Sulle pene da imporre alla gerarchia deviata dalla fede.
Legge e definizione dottrinale: privazione ipso facto delle cariche ecclesiastiche. Considerando non di meno che coloro i quali non si astengono dal male per amore della virtù, meritano di essere distolti per timore delle pene e che i vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali, legati, conti, baroni, marchesi, duchi, re ed imperatori, i quali debbono istruire gli altri e dare loro il buon esempio per conservarli nella fede cattolica, prevaricando peccano più gravemente degli altri in quanto dannano non solo se stessi, ma trascinano con se alla perdizione nell’abisso della morte altri innumerevoli popoli affidati alla loro cura o governo, o in altro modo a loro sottomessi; Noi, su simile avviso ed assenso (dei cardinali) con questa nostra Costituzione valida in perpetuo, in odio a così grave crimine, in rapporto al quale nessun altro può essere più grave e pernicioso nella Chiesa di Dio, nella pienezza della Apostolica potestà, sanzioniamo, stabiliamo, decretiamo e definiamo, che permangano nella loro forza ed efficacia le predette sentenze, censure e pene e producano i loro effetti, per tutti e ciascuno dei vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali, legati, conti, baroni, marchesi, duchi, re ed imperatori i quali, come prima è stato stabilito fino ad oggi, siano stati colti sul fatto, o abbiano confessato o ne siano stati convinti per aver deviato dalla fede o siano caduti in eresia o siano incorsi in uno scisma per averlo promosso o commesso, oppure quelli che nel futuro, siano colti sul fatto per aver deviato dalla fede o per esser caduti in eresia o incorsi in uno scisma, per averlo suscitato o commesso, tanto se lo confesseranno come se ne saranno stati convinti, poiché tali crimini li rendono più inescusabili degli altri, oltre le sentenze, censure e pene suddette, essi siano anche, per il fatto stesso e senza bisogno di alcuna altra procedura di diritto o di fatto, interamente e totalmente privati in perpetuo dei loro Ordini, delle loro chiese cattedrali, anche metropolitane, patriarcali e primaziali, della loro dignità cardinalizia e di ogni incarico di Legato, come pure di ogni voce attiva e passiva e di ogni autorità, nonché‚ di monasteri, benefici ed uffici ecclesiastici con o senza cura di anime, siano essi secolari o regolari di qualunque ordine che avessero ottenuto per qualsiasi concessione o dispensa Apostolica, o altre come titolari, commendatari, amministratori od in qualunque altra maniera e nei quali beneficiassero di qualche diritto, benché‚ saranno parimenti privati di tutti i frutti, rendite e proventi annuali a loro riservati ed assegnati, anche contee, baronie, marchesati, ducati, regni ed imperi; inoltre, tutti costoro saranno considerati come inabili ed incapaci a tali funzioni come dei relapsi e dei sovversivi in tutto e per tutto, per cui, anche se prima abiurassero in pubblico giudizio tali eresie, mai ed in nessun momento potranno essere restituiti, rimessi, reintegrati e riabilitati nel loro primitivo stato nelle chiese cattedrali, metropolitane, patriarcali e primaziali o nella dignità del Cardinalato od in qualsiasi altra dignità maggiore o minore, nella loro voce attiva o passiva, nella loro autorità, nei loro monasteri e benefici ossia nella loro contea, baronia, marchesato, ducato, regno ed impero; al contrario, siano abbandonati all’arbitrio del potere secolare che rivendichi il diritto di punirli, a meno che mostrando i segni di un vero pentimento ed i frutti di una dovuta penitenza, per la benignità e la clemenza della stessa Sede, non siano relegati in qualche monastero od altro luogo soggetto a regola per darsi a perpetua penitenza con il pane del dolore e l’acqua dell’afflizione. Essi saranno considerati come tali da tutti, di qualunque stato, grado, condizione e preminenza siano e di qualunque dignità anche episcopale, arciepiscopale, patriarcale, primaziale o altra maggiore ecclesiastica anche cardinalizia, ovvero che siano rivestiti di qualsiasi autorità ed eccellenza secolare, come la comitale, la baronale, la marchionale, la ducale, la regale e l’imperiale, e come persone di tale specie dovranno essere evitate ed escluse da ogni umana consolazione.
4 – Estinzione della vacanza delle cariche ecclesiastiche
Coloro i quali pretendono di avere un diritto di patronato (e di nomina delle persone idonee a reggere le chiese cattedrali, comprese le metropolitane, patriarcali, primaziali o anche monasteri ed altri benefici ecclesiastici resisi vacanti a seguito di tali privazioni, affinché‚ non siano esposti agli inconvenienti di una diuturna vacanza, ma dopo averli strappati alla servitù degli eretici, siano affidati a persone idonee a dirigere fedelmente i popoli nella via della giustizia, dovranno presentare a Noi o al Romano Pontefice allora regnante, queste persone idonee alle necessità di queste chiese, monasteri ed altri benefici, nei limiti di tempo fissati dal diritto o stabiliti da particolari accordi con la Sede, altrimenti, trascorso il termine come sopra prescritto, la libera disposizione, delle chiese e monasteri, o anche dei benefici predetti, sia devoluto di pieno diritto a Noi od al Romano Pontefice suddetto.
5 – Pene per il delitto di favoreggiamento delle eresie.
Inoltre, incorreranno nella sentenza di scomunica «ipso facto», tutti quelli che scientemente si assumeranno la responsabilità d’accogliere e difendere, o favorire coloro che, come già detto, siano colti sul fatto, o confessino o siano convinti in giudizio, oppure diano loro attendibilità o insegnino i loro dogmi; e siano tenuti come infami; né siano ammessi, né possano esserlo con voce, sia di persona, sia per iscritto o a mezzo delegato o di procuratore per cariche pubbliche o private, consigli, o sinodi o concilio generale o provinciale, né conclave di cardinali, né alcuna congregazione di fedeli od elezione di qualcuno, né potranno testimoniare; non saranno intestabili, né chiamati a successione ereditaria, e nessuno sarà tenuto a rispondere ad essi in alcun affare; se poi abbiano la funzione di giudici, le loro sentenze non avranno alcun valore e nessuna causa andrà portata alle loro udienze; se avvocati il loro patrocinio sia totalmente rifiutato; se notai, i rogiti da loro redatti siano senza forza o validità. Oltre a ciò, siano i chierici privati di tutte e ciascuna delle loro chiese, anche cattedrali, metropolitane, patriarcali e primaziali, delle loro dignità, monasteri, benefici e cariche ecclesiastiche in qualsivoglia modo, come sopra riferito, dalle qualifiche ottenute anche regolarmente, da loro come dai laici, anche se rivestiti, come si è detto, regolarmente delle suddette dignità, siano privati «ipso facto», anche se in possesso regolare, di ogni regno, ducato, dominio, feudo e di ogni bene temporale posseduto; i loro regni, ducati, domini, feudi e gli altri beni di questo tipo, diverranno per diritto, di pubblica proprietà o anche proprietà di quei primi occupanti che siano nella sincerità della fede e nell’unità con la Santa Romana Chiesa sotto la nostra obbedienza o quella dei nostri successori, i Romani Pontefici canonicamente eletti.
6 – Nullità della giurisdizione ordinaria e pontificale in tutti gli eretici.
Aggiungiamo che, se mai dovesse accadere in qualche tempo che un vescovo, anche se agisce in qualità di arcivescovo o di patriarca o primate od un cardinale di Romana Chiesa, come detto, od un legato, oppure lo stesso Romano Pontefice, che prima della sua promozione a cardinale od alla sua elevazione a Romano Pontefice, avesse deviato dalla fede cattolica o fosse caduto in qualche eresia (o fosse incorso in uno scisma o abbia questo suscitato), sia nulla, non valida e senza alcun valore, la sua promozione od elevazione, anche se avvenuta con la concordanza e l’unanime consenso di tutti i cardinali; neppure si potrà dire che essa è convalidata col ricevimento della carica, della consacrazione o del possesso o quasi possesso susseguente del governo e dell’amministrazione, ovvero per l’intronizzazione o adorazione dello stesso Romano Pontefice o per l’obbedienza lui prestata da tutti e per il decorso di qualsiasi durata di tempo nel detto esercizio della sua carica, né essa potrebbe in alcuna sua parte essere ritenuta legittima, e si giudichi aver attribuito od attribuire una facoltà nulla, per amministrare a tali persone promosse come vescovi od arcivescovi o patriarchi o primati od assunte come cardinali o come Romano Pontefice, in cose spirituali o temporali; ma difettino di qualsiasi forza tutte e ciascuna di qualsivoglia loro parola, azione, opera di amministrazione o ad esse conseguenti, non possano conferire nessuna fermezza di diritto, e le persone stesse che fossero state così promosse od elevate, siano per il fatto stesso e senza bisogno di una ulteriore dichiarazione, private di ogni dignità, posto, onore, titolo, autorità, carica e potere.
7 – La liceità delle persone subordinate di recedere impunemente dall’obbedienza e devozione alle autorità deviate dalla fede.
E sia lecito a tutte ed a ciascuna delle persone subordinate a coloro che siano stati in tal modo promossi od elevati, ove non abbiano precedentemente deviato dalla fede, né siano state eretiche e non siano incorse in uno scisma o questo abbiano provocato o commesso, e tanto ai chierici secolari e regolari così come ai laici come pure ai cardinali, compresi quelli che avessero partecipato all’elezione di un Pontefice che in precedenza aveva deviato dalla fede o fosse eretico o scismatico o avesse aderito ad altre dottrine, anche se gli avessero prestato obbedienza e lo avessero adorato e così pure ai castellani, ai prefetti, ai capitani e funzionari, compresi quelli della nostra alma Urbe e di tutto lo Stato Ecclesiastico, anche quelli obbligati e vincolati a coloro così promossi od elevati per vassallaggio o giuramento o per cauzione, sia lecito ritenersi in qualsiasi tempo ed impunemente liberati dalla obbedienza e devozione verso quelli in tal modo promossi ed elevati, evitandoli quali maghi, pagani, pubblicani ed eresiarchi, fermo tuttavia da parte di queste medesime persone sottoposte, l’obbligo di fedeltà e di obbedienza da prestarsi ai futuri vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati, cardinali e Romano Pontefice canonicamente subentranti [ai deviati]. Ed a maggior confusione di quelli in tale modo promossi ed elevati, ove pretendano di continuare l’amministrazione, sia lecito richiedere l’aiuto del braccio secolare, né per questo, coloro che si sottraggono alla fedeltà ed all’obbedienza verso quelli che fossero stati nel modo già detto promossi ed elevati, siano soggetti ad alcuna di quelle censure e punizioni comminate a quanti vorrebbero scindere la tunica del Signore.
8 – Permanenza dei documenti precedenti e deroga dei contrari
Non ostano all’applicabilità di queste disposizioni, le costituzioni ed ordinamenti apostolici, né i privilegi, gli indulti e le lettere apostoliche dirette ai vescovi, arcivescovi, patriarchi, primati e cardinali, né qualsiasi altro disposto di qualunque tenore e forma e con qualsivoglia clausola e neppure i decreti anche se emanati «motu proprio» e con scienza certa nella pienezza della potestà Apostolica, o promulgati concistorialmente od in qualsiasi altro modo e reiteratamente approvati e rinnovati od inseriti nel «corpus iuris», né qualsivoglia capitolo di conclave, anche se corroborati da giuramento o dalla conferma apostolica o rinforzate in qualsiasi altro modo, compreso il giuramento da parte del medesimo. Tenute presenti tutte le risoluzioni sopra precisate, esse debbono aversi come inserite, parola per parola, in quelle che dovranno restare in vigore, mentre per la presente deroghiamo tutte le altre disposizioni ad esse contrarie, soltanto in modo speciale ed espresso.
9 – Mandato di pubblicazione solenne
Affinché‚ pervenga notizia delle presenti lettere a coloro che ne hanno interesse, vogliamo che esse, od una loro copia (che dovrà essere autenticata mediante sottoscrizione di un pubblico notaio e l’apposizione del sigillo di persona investita di dignità ecclesiastica), siano pubblicate ed affisse sulle porte della Basilica del Principe degli Apostoli in Roma e della Cancelleria Apostolica e messe all’angolo del Campo dei Fiori da uno dei nostri corrieri; e che copia di esse sia lasciata affissa nello stesso luogo, e che l’ordine di pubblicazione, di affissione e di lasciare affisse le copie sia sufficiente allo scopo e sia pertanto solenne e legittima la pubblicazione, senza che si debba richiedere o aspettare altra.
10 – Illiceità degli Atti contrari e sanzioni penali e divine
Pertanto, a nessun uomo sia lecito infrangere questo foglio di nostra approvazione, innovazione, sanzione, statuto, derogazione, volontà e decreto, né contraddirlo con temeraria audacia. Che se qualcuno avesse la presunzione d’attentarvisi, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio Onnipotente e dei suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo.
Data a Roma, in San Pietro, nell’anno 1559 dall’Incarnazione del Signore, il giorno 15 Febbraio, IV anno del Nostro Pontificato.
† IO PAOLO
VESCOVO DELLA CHIESA CATTOLICA
† Io Giovanni Bellaio, Vescovo d’Ostia
† Io R. Card. di Carpo, Vescovo di Porto e Santa Ruffina
† Io F. Card. Pisano, Vescovo di Tuscolo
† Io Fed. Card. Cesio, Vescovo di Palestrina
† Io P. Card. Vescovo di Albano
† Io R. Card. di Sant’Angelo Penitenziere Maggiore
† Io T. Card. Crispo
† Io Fulvio Card. di Perugia
† Io Michele Card. Saraceno
† Io Giovanni Card. di San Vitale
† Io Giovanni Card. Pozzo
† Io Gerolamo, Card. di Imola
† Io B. Card. di Trani
† Io Diomede, Card. d’Ariano
† Io Scipione, Card. di Pisa
† Io Card. Reumano
† Io Antonio, Card. di San Pancrazio
† Io Taddeo, Card. Gaddo
† Io Virgilio Card. di Spoleto
† Io F. Michele Card. Alessandrino
† Io Clemente Moniliano, Card. di Santa Maria in Ara Coeli
† Io G. Asc., Diacono Card. Camerario (Camerlengo)
† Io N., Card. di Sermoneta
† Io Giacomo Card. Sabello
† Io Gerolamo, Card. di San Giorgio
† Io Innocenzo, Card. del Monte
† Io Luigi, Card. Cornelio
† Io Carlo, Card. Carafa
† Io Alfonso, Card. di Napoli
† Io Vitellio, Card. Vitelli
Coloro che erano contrari ai cattolici che prevedevano un successore di San Pietro hanno prevalso per convincere molti a non venire a votare, e quindi i risultati dell’elezione sono i seguenti:
Unanime per Jorge Mario Bergoglio, come successore di San Pietro e successore di Papa Benedetto XVI.
L’elettorato presente vuole che il mondo sappia che ha scelto l’unico risultato che potrebbe essere sia universalmente accettato che rimettere l’ordine canonico della Chiesa in armonia con la volontà di Cristo. Segue in questo l’esempio dei Cattolici di Roma che elessero sotto la minaccia dell’esercito imperiale il diacono dell’imperatore d’Oriente, che era un eretico monotelita. Con la sua elezione completata si convertì immediatamente alla fede cattolica sotto il potere della Preghiera di Gesù.
E così, speriamo e preghiamo che il Signore, le cui mani sono ora libere per rimettere in ordine la Chiesa, intervenga ora nella storia, senza violare la sua promessa a San Pietro, che “Tutto ciò che legherai sulla terra, sii legato in Cielo”.
Per la mia parte, ho suggerito come candidato il Mons. Gracida, Vescovo emerito di Corpus Christi, Texas, USA.
Con grande tristezza i cattolici di Roma hanno ricevuto la notizia della morte di Sua Santità Papa Benedetto XVI la mattina del 31 dicembre 2022. Poiché egli non ha mai rinunciato in accordo con il canone 332 §2, come hanno dimostrato numerosi studiosi in tutto il mondo negli ultimi 10 anni, il Collegio cardinalizio era vincolato dalla legge pontificia Universi Dominici Gregis ad entrare in conclave entro il 20° giorno. Quel giorno è stato venerdì.
Ora non c’è modo legale per i Cardinali in Conclave di eleggere il Papa. E così, il diritto di eleggerlo passa ai Fedeli Cattolici della Chiesa Romana, per farlo secondo diritto apostolico: la Chiesa Romana comprende tutti i Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, Sacerdoti, Diaconi, Seminaristi, Religiosi e laici delle Diocesi di Roma, Ostia, Albano, Velletri-Segni, Palestrina, Frascati, Sabina – Poggio Mirteto e Porto Santa Rufina. Inoltre, Papa Benedetto XVI ha adempiuto al canone 166 §1 l’11 febbraio 2013, quando ha convocato l’elezione del suo successore.
Non resta quindi alcun modo giuridicamente valido per eleggerlo se non che tutti i Fedeli che vogliano, si radunino e lo scelgano. Siete quindi cordialmente invitati a partecipare a questa storica elezione, presso l’Hotel Roma Marriot Park, alle ore 9:00. lunedì 30 gennaio. Porta il tuo documento d’identità e di residenza/domicilio e la prova che sei stato battezzato, o cresimato, o sposato nella Chiesa cattolica o, se sei un membro del clero, che sei incardinato in una di queste diocesi o nella Città del Vaticano. – Si informano i signori giornalisti che ci sarà una Conferenza Stampa alle ore 11,30 il Mercoledì, 25 gennaio all’Hotel Roma Marriott Park ove sarà possibile porre delle domande. — Per maggiori informazioni su requisiti e iscrizione, va al sito ChiesaRomana.Info.
Comitato Organizativo “Pro Eligendo”
ROMA
Per maggiori informazioni vedere Viso Scoperto su RadioRoma Canale 14, alle 22,00, lunedì e giovedì sera; ed in martedì e venerdì alle 12,00 e 17,00.
ORARIO
dal 8,00 al 12,00 — Registrazione – SALA TIZIANO
9,00 — Apertura – SALA MICHELANGELO
10,00 — Messa solenne per l’elezione del Papa
11,00 – Invocazione dello Spirito Santo e dei Santi
dal 11,30 al 18,00 — Esortazioni, Deliberazioni e Votazioni
ATTENZIONE: L’evento si svolgerà all’interno, in un’area riscaldata e sicura: saranno presenti posti a sedere. L’Hotel offre ristorante e bar alle spese personali
L’ingresso alla Sala Michelangelo sarà riservato a coloro che sono in possesso dei suddetti documenti per dimostrare di essere cattolici e residenti nelle diocesi sopra elencate.
Si raccomanda a coloro che intendono nominare un candidato di ottenere il preventivo consenso del candidato.
Il clero è pregato di portare tutto il necessario, per quanto riguarda paramenti, calici, pisside, per la Missa pro Eligendo Papam in sede vacante, secondo il Missale Romanum tradizionale, e di arrivare entro le ore 9,30 per preparare la messa (Il Comitato provvederà a tutto il necessario per l’altare e il Messale).
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