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PREGHIAMO PER IL SUCCESSORE DI PAPA BENEDETTO XVI CHE STA PER ESSERE ELETTO

Dio onnipotente e sempre vivente, che hai concesso alla Chiesa di avere per sempre successori nella Sede Apostolica di San Pietro, affinché l’immacolata Sposa di Gesù Cristo, la Santa Madre Chiesa, abbia sempre un vero pastore da guidare e proteggere Lei: ASCOLTACI TI PREGHIAMO!

Che TU susciti, benedici, ispiri e santifichi l’uomo che HAI SCELTO IN ANTICIPO DA TUTTA L’ETERNITÀ per essere il prossimo Successore di San Pietro, e che Tu possa guidare con l’influsso gentile e potente del Tuo Spirito Santo, coloro a cui esso spetta di diritto eleggerlo.

Nel nome di Gesù, noi vi preghiamo. AMEN!

https://www.fromrome.info/2023/01/16/let-us-pray-for-the-successor-of-pope-benedict-xvi-who-is-about-to-be-elected/

Il Grande Reset di Papa Benedetto XVI sta per essere lanciato

di Frà Alessio Bugnolo

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Per quasi 300 anni i Massoni hanno complottato per distruggere la Chiesa Cattolica. Le loro tattiche sono state l’infiltrazione, la dissimulazione, la manipolazione ed una disintegrazione pianificata e coordinata dall’interno. E la loro grande strategia è stata quella di prendere il controllo del Collegio dei Cardinali affinché potessero eleggere uno di loro come Romano Pontefice e di conseguenza arrivare al pieno controllo della chiesa affinché le loro tattiche potessero andare in porto.

Messi in guardia da numerosi santi ed informatori, Papa Giovanni Paolo II ed il Cardinale Ratzinger, tuttavia, hanno escogitato di dare il colpo di grazia a queste forze oscure inserendo nella legge della Chiesa un meccanismo per mettere in moto un piano per distruggere il progetto massonico risalente a 300 anni fa con una manovra che non avrebbero mai potuto prevedere o contro cui non avrebbero trovato alcuna contromisura.

Per contrastare il complotto di impadronirsi del Papato, questo piano consisteva in una manovra anti-usurpazione. Prendendo spunto dai principi del Diritto Dinastico Germanico, nel 1983 fu introdotta da Papa Giovanni Paolo II, con l’ausilio del Cardinale Ratzinger, una novità, nel Canone 332 §2, per cui per rinunciare al Papato,

l’uomo che era il Romano Pontefice avrebbe dovuto rinunciare alla fonte spirituale e radice del suo potere, il munus petrino, che è l’incarico che egli riceve da Gesù Cristo, nella Successione Apostolica di S. Pietro, quando egli accetta la sua legittima elezione come Romano Pontefice.

Benché questa sembrasse una considerazione di poca importanza, tale cambiamento portò dall’obbligo di una semplice rinuncia al dover esplicitare con precisione il rimettere la fonte e la radice del suo potere. Grazie a tale modifica, l’uomo che è il Papa, se dovesse essere messo sotto pressione per rinunciare, potrebbe esercitare un semplice atto e rinunciare a qualcosa che appariva essere la stessa cosa ma che di fatto non lo era e perciò ingannare la Massoneria Ecclesiastica facendole credere che avesse rinunciato quando in realtà non era vero.

Questi due Papi hanno rinforzato e blindato questa misura anti-usurpazione con il Canone 17, che proibiva qualsiasi interpretazione del Canone 332 §2, n.4, al di fuori dei termini del Codice del Diritto Canonico e tradizione canonica. Hanno avvalorato questa interpretazione tramite il Canone 1331, §2, n.4, con il confermare che coloro che si separano dalla potestà del Romano Pontefice si separano da ogni dignità, ufficio e munus nella Chiesa e ammonendo quindi a non ritenere che una rinuncia al ministero comporti una rinuncia del munus.

E così l’11 Febbraio 2013, sua Santità Papa Benedetto XVI, successore di San Pietro, Vicario di Cristo- pressato dalle ingerenze dell’Alta Finanza, che tramite Deutsch Bank e il Sistema Swift avevano bloccato tutte le forme di transazioni finanziarie dello Stato del Vaticano, dalla dittatura mass-mediatica che fin dal primo giorno della sua elezione con ferocia e continuità aveva attaccato la sua persona e da da vari capi di stato mondiali come Hillary Clinton e Joe Biden, che avevano complottato e progettato la sua abdicazione fino al punto di aizzare il NSA contro di lui per alzare la pressione- escogitò il più brillante, intelligente ed imprevisto colpo da maestro.

Lesse un testo in latino, che conteneva tutti gli elementi per distruggere i nemici di Cristo, con i più astuti stratagemmi, composti da sostituzioni e variazioni.

Poiché costoro ne chiedevano l’abdicazione con un atto giuridico di rinuncia in conformità al Canone 332 §2, come risposta, egli lesse ad alta voce una Declaratio formulata in conformità con il Canone 333 §2, per annunciare al mondo che ciò che stava facendo non era un atto giuridico di rinuncia, ma un atto amministrativo di ritiro dall’esercizio attivo del ministero per concentrarsi, in base alla sua vocazione di essere l’unico solo Papa, ad una vita di preghiera e contemplazione.

Tramite questo atto, da uomo di pace, che non era rivolto verso alcuno, ha messo alla prova tutta la Chiesa, confidando nello Spirito Santo che lo ha ispirato ad illuminare quelli dotati di buona volontà che a tempo debito avrebbero capito ciò che aveva fatto.

Perciò, quando venne il 14 Febbraio 2013, si incontrò con il Clero della Diocesi di Roma per accennare a loro quello che aveva fatto e dare loro la chiave per capirlo.

Perciò mentre sembrava assurdo al mondo che dovesse impegnarsi per tutto il convegno a parlare di come il Concilio Vaticano II era stato frainteso perché era stato mal interpretato a causa della dittatura mass-mediatica, li esortò a leggere i Documenti Ecclesiali sempre in Latino e attenersi scrupolosamente al loro significato, e a non fare affidamento su quanto I Media tradizionali dicevano che significassero.

E così avvenne che lui richiamò l’intero Mondo Cattolico a prestare attenzione al fatto che non aveva rinunciato con un atto giuridico al munus petrino (canone 332 §2), ma aveva dichiarato con un atto amministrativo che avrebbe lasciato Il ministero petrino (canone 333, §2 ).

Ma in più stava richiamando l’attenzione su altri due importantissimi aspetti del testo, che nessun altro latinista o canonista sarebbe mai stato disposto ad ammettere, ma che sono imprescindibili. Ne ho parlato prima, ma ora li riassumerò ( vedere qui l’intera discussione ).

In primo luogo, all’inizio della sua Dichiarazione, ha fatto un annuncio sorprendente.

Non soltanto per il fatto dei tre atti di canonizzazione vi ho riuniti per questo Concistoro, ma anche per potervi comunicare una separazione da voi, il che costituisce, un grande momento per la vita della Chiesa.

Con questo annunciava al Mondo Cattolico, che il Collegio dei Cardinali si erano posti in scisma da lui e che avrebbero perso il loro ruolo di elettori del suo successore.

Quindi, proseguendo nella disamina della sua Declaratio, lui dichiarava che un conclave doveva essere indetto da coloro che sono competenti, mettendo in guardia l’intero Collegio dei Cardinali di osservare scrupolosamente la Legge Papale per quanto riguarda i Conclavi, e che se non avessero ascoltato e prestato dovuta attenzione a questa Declaratio, avrebbero perso quel diritto.

Con questa dichiarazione lui non solo escludeva da quel futuro Conclave tutti i Cardinali che lui e Papa Giovanni Paolo II non avevano creato, ma li ammoniva ulteriormente dall’entrare in Conclave una volta lasciato il Ministero Petrino.

Ma con il più brillante stratagemma mai concepito, nel dichiarare che un tale Conclave fosse indetto in anticipo, metteva in atto il Canone 166 §1, che richiede che il Presidente di un collegio di elettori convenga quel collegio dal luogo in cui costoro dovranno essere chiamati e annunci ciò a tutti gli elettori!

Questa dichiarazione di un futuro conclave è apparsa a tutti i canonisti durante gli ultimi 10 anni come uno degli aspetti più bizzarri della sua Declaratio, perché costoro si sforzano di intendere quel testo come un’applicazione del Canone 332 non del Canone 333. Perché in un atto conforme al Canone 332, non c’è bisogno di tale convocazione di un futuro conclave, come si evince dalla stessa legge.

Perciò, Papa Benedetto aveva messo in conto anticipatamente, in questa manovra anti-usurpazione, che dopo aver lasciato il ministero petrino, ma non il munus,  le forze appartenenti alla Massoneria Ecclesiastica sarebbero uscite allo scoperto e avrebbero proceduto ad una elezione non-canonica di un altro Romano Pontefice, anche se lui fosse rimasto in vita e non avrebbe abdicato.

Essendosi accertato di questo fatto, il 28 Febbraio 2013 dichiarava da Castel Gandolfo che il giorno successivo i Cardinali avrebbero impedito la Sede Apostolica (Canone 335) indicendo un tale illegittimo conclave, dicendo, secondo l’antica misurazione papale del tempo: dopo le 8, non sarò più il Pontefice Supremo. E con questo poneva in atto l’ultima misura che Papa Giovanni Paolo II aveva incluso nel Codice di Diritto Canonico nel 1983: in quanto il Canone 335 è l’ultimo bastione contro ogni tipo di innovazione nella Chiesa, perché lo proibisce esplicitamente durante una sede impedita.

Il Signore Dio Spirito Santo, Che è sempre tenero con i figli di Dio adottati in Cristo tramite il Battesimo, diede quindi a Papa Benedetto una vita lunga, cosicché nei successivi 10 anni tutti noi avremmo avuto tempo di aprire gli occhi e renderci conto di quello che aveva fatto.

E con la morte di Papa Benedetto avvenuta il 31 Dicembre 2022, quel tempo è finito. Coloro che hanno capito queste cose hanno superato la prova, e ora sono qualificati nel procedere con il Grande Riassetto.

Ora, i Cardinali hanno tempo fino al 21 Gennaio per entrare in conclave. Se non lo fanno, il loro diritto esclusivo di eleggere il Romano Pontefice, successore di San Pietro e di Papa Benedetto XVI, cesserà. Ed il diritto di eleggerlo passerà per diritto apostolico a tutti i fedeli della Chiesa Romana, che godono di tale diritto e che include oltre alla Diocesi di Roma, quelle di Ostia, Albano, Velletri-Segni, Palestrina Frascati, Sabina Poggio Mirteto, e Porto Santa Rufina, e che annovera più di 5,600 preti e circa 4 milioni di anime.

Tuttavia, non ciascuno di questi è competente ad eleggere questo nuovo Papa della Chiesa Cattolica, perché non tutti vi hanno prestato attenzione, e molti sono stati ingannati dalla dittatura dei mezzi di comunicazione tradizionali, controllati dalle logge massoniche attraverso i servizi segreti degli Usa, del Regno Unito e della Repubblica Italiana, solo per citarne alcuni, affinché potessero pensare diversamente.

Perciò, la Chiesa di Roma è ora in sede vacante e solo coloro che sono competenti ad eleggere il nuovo Papa lo riconoscono. L’assemblea per eleggerlo è stata già convocata dal presidente del collegio, Papa Benedetto, tenendo fede in  questo al canone 166.

Ora rimane solo di radunare l’assemblea per votare, affinché la Chiesa riabbia in sé l’uomo che è detentore del munus petrino e che gode della PREGHIERA ONNIPOTENTE, INFALLIBILE, COSTANTE, E SEMPRE VITTORIOSA DI GESU’ CRISTO, NOSTRO SIGNORE!

 

Un Solenne Avvertimento al Collegio Cardinalizio

Un Solenne Avvertimento al Collegio Cardinalizio
in merito alla mancata convocazione di un Conclave
per eleggere un legittimo Successore di Papa Benedetto XVI

11 Gennaio 2023

Dato davanti San Pietro in Vincoli, Roma

PREMESSE

La Chiesa di Roma è la Chiesa che ha ricevuto lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste, la Chiesa presieduta da San Pietro per tutta la sua vita, la Chiesa che lui ha portato e fondato in questa antica capitale imperiale terrestre, cosicché da lei la luce e la grazia del Regno Celeste di Cristo potesse fluire a tutte le nazioni per la salvezza di molti.

La Chiesa di Roma è la Sposa Immacolata di Cristo che ha lavato le sue vesti lungo venti secoli di persecuzioni, prove, tribolazioni, tradimenti, sempre aiutata dalla Mano della Divina Provvidenza che è intervenuta, interviene, e interverrà con segni meravigliosi per assisterla nelle sue prove, e che ha suscitato servi di Dio che l’hanno sempre condotta per mano ad andare sempre avanti verso la fine dei tempi, quando Cristo , suo Sposo e Signore ritornerà per portarla al Banchetto Nuziale Celeste e ivi celebrerà le nozze eterne della Visione Beatifica.

La Chiesa di Roma ha conosciuto molti cambiamenti ed avvenimenti: i suoi 170,000 martiri, vergini, pontefici, preti, religiosi e santi cantano per sempre innanzi al Trono della Maestà Divina godendo di un particolare e singolare privilegio per aver servito il Re dei Re allo sgabellino del suo Trono in vita ed in gloria.

La Chiesa di Roma è la Chiesa della quale i Padri del Concilio Vaticano Primo hanno dichiarato infallibilmente che avrà perpetui successori nella Sede Apostolica, quali suoi Vescovi per pascere il gregge di Cristo che procede a fatica qui in questa valle di lacrime.

Questi Successori di San Pietro sono la garanzia istituzionalizzata della Promessa di Cristo Nostro Signore, che le Porte dell’Inferno non prevarranno mai sopra la sua Chiesa. Questi sono i soli garanti della Fede di Cristo che le Labbra Divine hanno lasciato in eredità agli Apostoli e tramite loro trasmessa alla Gerarchia Sacra per la salvezza di tutte le generazioni dei Cristiani.

DICHIARAZIONI

Come membri di questa Chiesa: Una, Santa, Cattolica, Apostolica e Romani, noi Fedeli Cristiani vogliamo rendere noto a tutti i nostri fratelli e sorelle in Cristo e in tutto il mondo che non staremo immobili a permettere che le Porte dell’Inferno prevalgano su questa Sposa Immacolata che noi riconosciamo come la Nostra Santa Madre Chiesa e perciò ora dichiariamo solennemente ad ognuno, che dato, che il Dio Vivente Sabaoth, Yahweh Adonai, ha dichiarato: Tu sei Pietro e su questa Pietra le Porte degli Inferi non prevarranno, e dato, che lo Stesso Signore Nostro Dio e Redentore ci ha insegnato nel suo magistero riguardo a questo Pietro ed ai suoi successori nella Successione Apostolica: Qualunque cosa legherai sulla terra, sarà legata nei cieli. Ed ancora: Le mie parole non passeranno mai.

E dato che questo stesso Apostolo San Pietro, il Pescatore, venne a Roma e piantò la Chiesa di Cristo e la innaffiò con il suo insegnamento e il sangue del suo martirio, lasciando ad essa il diritto perpetuo ed inalienabile di eleggere validamente il suo successore.

Noi dichiariamo che è parte della Fede divina e cattolica che la Chiesa di Roma abbia un diritto perpetuo ad eleggere il suo Vescovo, Successore di San Pietro, Vicario di Cristo, e che questo diritto è derivante dalla legge apostolica e parte della Sacra Tradizione della Chiesa e non può essere abolito da ogni usanza o legge, ma che esiste per sempre come fonte di diritto e di legge.

Ora, avendo visto con i nostri occhi, che Papa Benedetto XVI non ha mai rinunciato in vita al Munus Petrino che ha ricevuto il giorno della sua elezione nell’Aprile del 2005, in accordo con la Legge Papale, Universi Dominici Gregis, n.53, come è provato giuridicamente nel testo latino della Declaratio che ha dato l’11 Febbraio 2013, in comparazione al testo latino del canone 332 §2 del Codice di Diritto Canonico 1983, promulgato da Giovanni Paolo II, Successore di San Pietro, e come anche dimostrato dalle sue intenzioni da svariati autori e studi, noi riconosciamo come fatto storico oggettivo, che sua Santità Papa Benedetto XVI, era l’unico, solo, singolo e legittimo successore di San Pietro dal giorno della sua elezione canonica fino alla data della sua morte avvenuta il 31 Dicembre 2022, Anno Domini.

Perciò, da quel momento la Chiesa di Roma è in sede vacante ed il Collegio dei Cardinali ha il dovere sacrosanto di adempiere ai termini della Legge Papale, Universi Dominici Gregis.

Tuttavia, per nostra costernazione, shock e profondo dispiacere, questo Collegio dei Cardinali ha già cominciato a deviare dalla prescritta Legge Papale per la sepoltura del Romano Pontefice; anche se questa Legge è scritta in Cielo ed è considerata dal Signore Gesù Cristo, il Re dei Re come cogente in tutti i suoi dettagli secondo cui il Vicario di Cristo, Giovanni Paolo II, ha stabilito questo stesso Collegio come elettore esclusivo dei Successori di San Pietro, sotto specifiche condizioni, la cui inosservanza renderebbe ogni elezione intrapresa senza alcun valore legale e non conferirebbe alcun diritto su colui che fosse eletto, come si evince dalla norma specificata al n. 76 della stessa legge.

Per questa ragione, Jorge Mario Bergoglio, non è stato mai validamente eletto e non ha acquisito alcun diritto di essere il Vescovo della nostra Chiesa. In più, per quanto riguarda il Collegio del Cardinali, se non dovessero entrare in Conclave entro il ventunesimo giorno dalla morte del Romano Pontefice, perderebbero tutti i diritti ad eleggere validamente un altro pontefice.

Per salvare la Santa Madre Chiesa dall’eterna tragedia di non avere più Vescovi di Roma validamente eletti, non c’è altra soluzione basata sui principi del diritto che quella in cui i Fedeli di Roma, in mancanza di azione da parte del Collegio dei Cardinali, dovranno ricorrere al loro Diritto Apostolico per eleggere il nuovo pontefice.

L’AVVERTIMENTO SOLENNE

Perciò, noi dichiariamo solennemente, che se il Collegio dei Cardinali non dovesse entrare in Conclave entro il ventunesimo giorno, i Fedeli della Chiesa di Roma, che sarebbero quelli della Diocesi di Roma e delle Sedi Suburbicarie, avranno il gravoso dovere davanti a Dio e a San Pietro di radunarsi per eleggere il legittimo successore di San Pietro e di Papa Benedetto XVI.

Per cui, noi deliberiamo, dichiariamo, pronunciamo e testimoniamo che faremo pressioni che ciò venga fatto se dovesse presentarsi una tale circostanza e chiameremo tutti i Fedeli Cattolici della Chiesa di Roma ad unirsi in questa santa, religiosa, pia, giusta e vera Risoluzione di Fede.

Per l’onore e la gloria della Santissima Trinità e l’esaltazione della Fede Cattolica e la preservazione della Successione Apostolica, rimaniamo tutti uniti in preghiera, chiedendo allo Spirito Santo di illuminare tutti i Fedeli della Chiesa di Roma, così da poter essere guidati nel fare quella che è la volontà di Dio. Amen. Fiat. Fiat.

Norme Canoniche che influiscano sull’elezione del Romano Pontefice secondo diritto apostolico

di Fra’ Alexis Bugnolo

Poiché i fedeli cattolici della Chiesa di Roma considerano l’elezione del Romano Pontefice per diritto apostolico, vi sono alcune norme canoniche che devono essere tenute presenti per evitare che sorgano dubbi sulla validità dell’elezione. (Cfr. articoli precedenti al FromRome.info sull’argomento, qui, qui e qui)

Mentre si potrebbe sostenere che un’elezione condotta per diritto apostolico sia libera dall’obbligo di osservare tutte le norme canoniche di per sé, tuttavia l’opinione migliore è che, poiché un papa dubius è un papa nullus, quelle norme che riguardano la legge naturale devono essere osservate e si tenga conto di quelle norme generali che riguardano il diritto ecclesiastico.

Ripassiamo dunque le norme del Diritto Canonico in materia di elezioni, e raccogliamo insieme i principi che si devono osservare per l’elezione del Romano Pontefice, nella circostanza straordinaria in cui nessun Cardinale Elettore entra in conclave per eleggere il Romano Pontefice, dopo la morte di un Romano Pontefice validamente eletto, legittimo, cioè eletto per ricevere il munus petrino e di fatto lo ha ricevuto.

In primo luogo, va notato che nessuno può ricevere il munus petrino, se c’è già qualcuno che lo detiene. E nessuno può cessare di possederlo se non muore o vi ha espressamente rinunciato con atto giuridico. Inoltre, nessuno può essere eletto a riceverlo, mentre qualcuno lo detiene, e dopo la sua morte o rinuncia ad esso, considera sufficiente la rivendicazione della sua elezione priore per ottenerlo. Le elezioni devono essere posteriori nel tempo alle condizioni adatte per la validità di una elezione. Così Jorge Mario Bergoglio non ha mai detenuto il munus petrino e con la sua pretesa di 10 anni non ne ha alcun diritto.

In secondo luogo, l’elezione del Romano Pontefice in tali circostanze straordinarie, esige che gli elettori siano convocati in un determinato luogo e ora dal presidente del collegio degli elettori, quando tale presidente sia fisicamente presente nel luogo di convocazione (cfr can. 166 ). Questo Papa Benedetto XVI già ha fatto nella sua Declaratio di 11 Feb. 2013, quando ha dichiarato che l’elezione del suo successore si deve fare da quelli che sono competenti.

Non è necessario dire, perché è ovvio, che se la convocazione fosse fatta da chi non è membro della Chiesa di Roma, allora tale convocazione ed elezione in quel luogo sarebbe del tutto invalida. E questo è ovvio, perché l’autorità che convoca deve essere per diritto naturale parte dell’elettorato o avere diritto per legge a fare tale convocazione. Diversamente, l’atto non è un atto giuridico dell’elettorato, ma è l’imposizione di una volontà straniera ad esso estranea.

Terzo, tutti gli elettori devono essere convocati in un luogo pubblico. L’elezione non sarebbe valida, a meno che non ci sia almeno un tentativo di farlo. Così, se alcuni elettori, senza avvisare gli altri, si riunissero insieme, in segreto o in pubblico, l’elezione non sarebbe valida. Né possono escluderne altri in ragione di alcuna argomentazione, poiché a norma del diritto nessuno è presunto ineleggibile se non lo è per inosservanza di qualche norma canonica. Pertanto, qualsiasi chierico incardinato in qualsiasi diocesi della Chiesa romana (Roma o qualsiasi delle sue diocesi suburbicarie), qualsiasi religioso di un istituto di rito diocesano fondato da uno qualsiasi di questi vescovi in una qualsiasi di queste diocesi e residente in esse, e qualsiasi laico. E questo senza riguardo ad alcuna precedente opinione che potessero aver avuto, perché, è sufficiente che in questa assemblea dichiarino che Benedetto XVI è stato l’unico e solo Romano Pontefice fino alla sua morte, perché tutti siamo stati vittime in qualche modo o un’altra delle false narrazioni, e sono pochissimi tra noi che dall’11 febbraio 2013 non si sono fatti ingannare.

Quarto, l’elezione non sarà valida se è consentito votare a un non elettore (canone 169). Pertanto, nel caso di specie, non possono essere ammessi all’assemblea persone estranee alla Chiesa di Roma (coloro che non siano membri della Chiesa di Roma da almeno 1 anno di residenza nel territorio della Diocesi di Roma o da un Diocesi suburbana). Ma ragionevolmente, poiché l’assemblea sarà numerosa, questa limitazione ha a che fare con coloro che parlano durante l’assemblea e coloro che votano, poiché sarebbe quasi impossibile umanamente parlando assicurare che nessuno nell’assemblea sia un non elettore . Ma dovrebbe essere intrapresa la dovuta diligenza per escluderli.

Quinto, coloro che si radunano nel luogo di convocazione non possono essere sottoposti ad alcuna coercizione (can. 170), altrimenti l’elezione sarebbe invalida. Tra le cause che invalidano l’elezione vi sono quelle che ne impediscono di fatto la deliberazione dell’azione, cioè a mio avviso, comprensiva anche di un eventuale controllo psicologico di persone estranee alla Chiesa di Roma.*

Sesto, secondo il canone 171, non possono votare:

  1. Coloro che sono incapaci di un atto umano (cioè senza l’uso della ragione), per età o infermità.
  2. Coloro che non sono elettori.
  3. Coloro che sono stati scomunicati in forza di una sentenza giudiziale, decretale, cioè inflitta o annunciata.
  4. Coloro che notoriamente si sono separati dalla Chiesa cattolica (entrando in un gruppo che rifiuta in linea di principio la comunione con la Chiesa o con i suoi membri)

L’elezione di un particolare candidato sarebbe nulla se, come afferma il canone 171, gli elettori fossero stati preventivamente indotti, per timore o astuzia, applicati direttamente o indirettamente, a votare per un determinato candidato, sebbene la legge naturale non richieda che il voto sia segreto, a maggioranza dei due terzi. Credo che il voto dovrebbe essere contato e il modo di votare essere determinato, cioè contando i voti personali.

Il can. 173, quindi, afferma che il primo atto dell’elettorato dovrebbe essere quello di designare gli scrutatori del voto e la modalità di presentazione del voto, cioè dove gli elettori devono presentarsi per dichiarare il proprio voto. Penso che sarebbe meglio che ogni elettore si presentasse agli sportelli e dichiarasse il suo candidato. I voti non devono superare gli elettori, e quindi, penso che sarebbe necessario consentire solo a coloro che possono votare, entro una certa barriera, per impedire, al momento del voto, l’ingresso di persone estranee.

Il can. 174 consente, per legge naturale, che gli elettori nominino uno di loro a votare in loro vece durante l’assemblea. Ma questo è problematico, perché come potrebbe essere verificato giudizialmente senza documentazione scritta, che potrebbe essere contraffatta? Per questo motivo, farebbe sorgere un dubbio e renderebbe invalida l’elezione.

Il can. 177 richiede che l’eletto ne sia informato entro 8 giorni dall’elezione. Se non accetta, l’assemblea deve riunirsi di nuovo.

Can. 178, l’eletto, che accetta, riceve subito il munus petrino. Deve accettare per mezzo di parole che naturalmente, chiaramente e abitualmente si usano, come dicendo: “Accetto la mia elezione all’ufficio di Romano Pontefice” ecc.

Infine, il candidato da eleggere, deve essere uomo, cattolico, e avere almeno l’età della ragione, avendo ricevuto i sacramenti del Battesimo e della Cresima. Deve essere celibe, cioè non vincolato attualmente da matrimonio sacramentale o civile a nessun’altra persona. Deve avere il libero uso della ragione. Il dubbio su questo, come quello che potrebbe sorgere da una persona che ha permesso che la nanotecnologia fosse iniettata nel suo corpo, dovrebbe escludere tali candidati.

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** Questa è una coercizione morale del tipo come qualcuno che non può votare potrebbe dire a chi votare, sotto minaccia di dannazione spirituale. Questo sarebbe il peggior tipo di abuso spirituale. Gli elettori, cioè coloro che possono votare, sono completamente liberi e non dovrebbero esercitare il loro voto sotto costrizione. Se non possono liberamente scegliere autonomamente, non sono eleggibili, a norma del can. 171.