Il Diritto di Eleggere il Pontefice Romano spetta prima alla Chiesa Romana

di Frà Alessio Bugnolo

Contra factum non est argumentum, come recita l’adagio latino: cioè “contro un fatto non esiste argomento”.

Se c’è qualche cattolico che dubita che i cattolici di Roma abbiano il diritto di eleggere il proprio vescovo, non deve credere a tutto ciò che dico io, deve solo aprire un libro qualsiasi sulla storia dell’elezioni dei Papi, o in questo caso, anche vedi la Lista dei Papi su Wikipedia, per confermarlo.

Chi nega questo, e nega la Successione Apostolica nella Sede di Roma, e fa di ogni papa dopo Pietro un falso. Ma chi lo faccia, è anatemizzato dal Vaticano I, che ha dichiarato infallibilmente che ci saranno sempre successori di San Pietro a Roma, fino alla venuta del Signore.

Allora, ai YouTuber che leggono questa o quella parte della legge pontificia, Universi Dominici Gregis, e non ne capiscono niente, rispondo in questo modo.

Sì, c’è una restrizione in quella legge, che afferma che per l’elezione del Papa possono votare solo i Cardinali Elettori (n. 33), tale restrizione si applica solo al modo di elezione in quella Costituzione Apostolica, perché altrimenti sarebbe in pericolo la Successione Apostolica. Infatti, nella frase finale della prefazione, Papa Giovanni Paolo II afferma esplicitamente la sua intenzione, che le norme della legge speciale devono vincolare i cardinali. Non li impone a tutta la Chiesa.

Chi non la pensa così, finge che Giovanni Paolo II o gli studiosi di giurisprudenza che hanno lavorato per più di 10 anni al nuovo Codice di diritto canonico non sapessero cosa è successo nella Chiesa nei precedenti 19 secoli, o come il l’apostolo Pietro ha lasciato questo diritto a tutta la Chiesa, poiché pretendono che Giovanni Paolo II voglia in ogni tempo e luogo, anche al di fuori di un conclave, che votino solo i cardinali elettori.

Ma se così fosse, allora i nemici di Dio dovrebbero solo uccidere 120 uomini, per porre fine per sempre alla Successione Apostolica. E questo farebbe prevalere le Porte dell’Inferno. Il che è assurdo.

Quindi ovviamente né il Papa né i suoi esperti lo intendevano.

Il che significa che la loro argomentazione è falsa.

E questi esperti in giurisprudenza che hanno lavorato sul testo nel Codice di diritto canonico di 1983, ci dimostrano che questo argomento è falso, perché questa restrizione del n. 33 nella legge speciale UDG non hanno posto nei canoni 349 e 359, che riguardano i privilegi del Collegio cardinalizio. Inserendo questo in una legge speciale, rimuove la restrizione dall’applicazione generale. E questo è confermato da canone 5 §1 e §2, che affermano i diritti apostolici restano in vigore in circostanze speciali non previste.

E questo era necessario, perché il diritto canonico dipende dal diritto apostolico per la sua autorità, non viceversa. Pertanto, nessun Papa può abolire nulla nella Tradizione apostolica, nemmeno il diritto della Chiesa romana di eleggere il suo successore.

E all’ulteriore argomentazione, che nel can. 349 dice il contrario, è chiaro che tale argomentazione sarebbe errata, poiché il latino dice che l’elezione spetta al Collegio cardinalizio in quanto provvedere secondo normam (provideat ad normam) della legge speciale sulle elezioni. Non dice che godono di questo diritto per sé o sempre, né usa un verbo che significhi o connoti che possono ostacolare l’elezione violando le norme di quella legge speciale. Infatti, chi ha il diritto di provvedere a qualcosa di cui c’è bisogno, non ha il diritto di negare quella cosa quando è necessaria, perché il diritto di provvedere è diritto del servo, non del signore. Altrimenti, una madre che ha il diritto di provvedere alla cena dei suoi figli potrebbe giustamente farli morire di fame non provvedendovi, e un padre che tentasse di farlo, mentre lei li stava facendo morire di fame, non potrebbe legittimamente agire. Il dire di che sarebbe terribilmente assurdo.

Quindi ci sono molti laici là fuori che non sanno leggere il latino o che non hanno studiato legge o storia, che dicono cose stupide. Che non si soffermino a pensare cosa accadrà alla Chiesa prima di parlare, è incredibile, dopo i 10 anni di feroci attacchi alla Fede e alla Messa.

E per coloro che discutono contro n. 76, ho già risposto in nota al mio articolo Come Giovanni Paolo II ha determinato l’elezione del successore di Papa Benedetto XVI:

“Il divieto universale del n. 76 si applica anche al n. 37 e 77, come si evince dalla clausola, “Quodsi electio aliter celebrata fuerit, quam haec Constitutio statuit,”. Chi dice il contrario legge “hoc Capitulum” al posto di “haec Constitutio” e per di più lo fa in modo esclusivo. Ciò viola semplicemente le regole grammaticali e sintattiche oltre ad imporre un’interpretazione illecita del testo riservato al solo Legislatore. “Celebrata fuerit” è anche un verbo che si riferisce a un intero evento, non a una singola azione. Anche il latino “electio” non significa solo votare, ma si riferisce all’intenzione di sceglierne uno piuttosto che una moltitudine, e come tale ha un significato ampio. Coloro che affermano che si applica una lettura rigorosa, ma poi vogliono una lettura rigorosa per leggere il testo in modo non autentico facendo riferimento solo al voto, in realtà dicono che tutto nella Costituzione potrebbe essere violato, tranne il capitolo 5, e l’elezione ancora sarebbe valido. — Dico, provateci e vedete cosa succede nella Chiesa. — Peraltro, anche arguendo che il n. 76 non rende invalide l’elezione mediante altre violazioni dell’UDG, diverse da quelle che si trovano nel capitolo di cui al n. 76, tuttavia, poiché Papa Giovanni Paolo II ha chiaramente in molti altri luoghi comandato ai Cardinali di fare questo o quello, (ad esempio nei nn. 1 e 35 e 77) l’elezione sarebbe illecita, e quindi illegale, se violassero qualsiasi altra parte della legge papale durante il Conclave senza la scusa di forze maggiori. E quindi l’elezione sarebbe senza effetto, perché un atto illegale non è mai ritenuto avere effetto canonico nel diritto (can. 38). E sostenere il contrario, è semplicemente assurdo, perché equivarrebbe a dire che anche senza forza maggiore, i cardinali potrebbero violare intenzionalmente tutto il resto della legge o qualsiasi parte, e quindi, che la legge non era affatto legge. — Infine, poiché il Legislatore non ha mai inteso che il Collegio ostacoli la Successione Apostolica, eleggendo Antipapi e rifiutando di eleggere Papi legittimi, ritorna la stessa conclusione che qui presento facendo riferimento a principi superiori, perché i Cardinali non sono riusciti affatto ad eleggere un successore al vero Papa. E la legge non consente loro di eleggere successori di falsi papi. Mai, infatti, nella storia della Chiesa, la Sede Apostolica ha considerato il successore di un antipapa come vero papa. Tutti i veri papi succedono immediatamente a un altro vero papa. Quel fatto insormontabile della storia ne rende impossibile la lettura, in quanto implicherebbe che lo stesso Legislatore intendesse una nozione di successione insieme astorica e implicitamente eretica.”

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