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Cattolici! Conosciate i vostri diritti!

Quali diritti ha il singolo cattolico dopo un’elezione papale, in cui sono state violate le leggi o il candidato non aveva la capacità di essere eletto?

La posizione corretta, cattolica e perenne sulla validità delle elezioni papali si evince dalla storia del papato, e cioè che un’elezione papale non si presume MAI valida, se le regole sono state infrante o se il candidato non era eleggibile: ed è stata dichiarata non valida, NON APPENA l’uno o l’altro fatto è stato conosciuto da chi lo sapeva.

Si tratta di buon senso, e non c’è nemmeno bisogno di conoscere il latino per capirlo. La Chiesa cattolica non è un gulag ideologico marxista, dove nessuno è in grado di pensare senza il permesso di un tribunale. Ma le logge massoniche esigono che la gente lo creda, perché è uno strumento necessario per controllare il pensiero.

La realtà storica delle elezioni papali contestate è questa: i laici cattolici hanno votato con i piedi e lo Spirito Santo li ha condotti al vero Papa. È l’unico tipo di controversia nella Chiesa che non viene risolta in un tribunale o in una corte, ma nella congregazione dei cattolici intorno al vero Papa. E la Chiesa non ha mai insegnato che è necessario un permesso per sollecitare l’elezione di un Papa cattolico, o per aderire al Papa cattolico contro un antipapa.

In questa materia, tutti i fedeli sono liberi di agire sulla base della propria coscienza, e non hanno altro giudice che Dio, ed è così che la Chiesa rimane libera; quindi…

  1. Non appena vi accorgete che il modo in cui è avvenuta l’elezione ha violato la legge papale sulle elezioni, o che il candidato eletto non è cattolico, siete assolutamente liberi di dire che non è il Papa e di non obbedirgli.
  2. Siete anche liberi di interrompere la comunione con chiunque dica il contrario, anche se questo non è sempre un obbligo morale.
  3. E soprattutto, non appena sapete che un uomo non è il Papa, dopo un’elezione irregolare, siete assolutamente liberi di sollecitare un’elezione corretta e di aderire al Papa cattolico correttamente eletto, non appena sarà eletto.
  4. Infine, nemmeno il vostro confessore o direttore spirituale ha il diritto di intervenire in questa decisione, e nemmeno i vostri superiori diretti o intermedi.

Appello a tutti i Cattolici della Chiesa Romana

Appello a tutti i fedeli della Chiesa romana a riunirsi per l’elezione di un cattolico a Romano Pontefice

A tutti i Cardinali cattolici, Vescovi, Monsignori, Pastori, Sacerdoti, Diaconi, Seminaristi, Religiosi di diritto diocesano e Laici della Chiesa di Roma: delle Diocesi di Roma, Albano, Ostia, Velletri-Segni, Palestrina, Porto Santa Rufina, Sabina Poggio-Mirteto, Frascati

  1. Visto che i Cardinali Elettori hanno violato il canone 335 durante il Conclave, in abolendo la regola di 120 Cardinali elettori,
  2. Visto che la clausola promulgativa della legge pontificia di Giovanni Paolo II, Universi Dominici Gregis, dichiara irrita, cioè, nullo e invalido l’operato dei cardinali nell’annullare il precetto equipollente di cui al n. 33 della stessa legge,
  3. Visto che tramite il loro errore hanno violato il n. 68 della stessa legge papale contando 133 voti invalidamente,
  4. Visto che a conseguenza dei punti qui sopra nessuno è stato eletto validamente durante il Conclave recente,
  5. Visto che i Cardinali Elettori hanno eletto un eretico manifesto, che approva l’attacco blasfemo e diabolico al Santo Nome di Dio nella Fiducia supplicans, e che approva l’Amoris Laetitia, che rifiuta la Disciplina Apostolica dei Sacramenti nei confronti dei pubblici peccatori, e quindi che l’eletto ha parlato contra la Fede Cattolica e contra la Dottrina Cattolica,
  6. Visto che la bolla di P.P. Paolo IV, Cum ex apostolatus officio, al n. 6, conferisce il diritto di valutare come invalida l’elezione al papato di qualsiasi eletto, che è eretico manifesto formale o che ha parlato contra la dottrina Cattolica precedentemente alla sua elezione,
  7. Considerando che i Cardinali elettori sono colpevoli di un atto di scisma nell’eleggere un eretico, come il Cardinale Mueller ha valutato prima del Conclave,
  8. Considerando che il privilegio dei Cardinali di fornire alla Chiesa romana un pontefice non conferisce il diritto di eleggere un eretico manifesto,
  9. Considerando che il privilegio dei Cardinali è solo di natura ministeriale,
  10. Considerato che i Cardinali non hanno provveduto alla nostra Chiesa romana un Papa cattolico
  11. Considerato che i Cardinali, venendo meno al loro dovere ministeriale, hanno creato una condizione intollerabile nell’ordinamento giuridico della nostra Chiesa romana, avendo eletto una papa falso privato di ogni diritto,
  12. Visto che i Cardinali hanno fallito nella loro competenza in quanto non sono riusciti a dare alla nostra Chiesa Romana un Papa cattolico,
  13. Visto che secondo il diritto apostolico l’elezione del Romano Pontefice spetta in primo luogo a tutta la Chiesa Romana,
  14. Visto che nostro diritto apostolico rivive nella sua pienezza quando i Cardinali elettori disertano completamente il loro dovere ministeriale,

Dichiariamo che il Clero della nostra Chiesa Romana, composto da tutto il Clero incardinato nelle Diocesi sopra indicate, con tutti i Fedeli e tutti i Religiosi di diritto diocesano con sede in una qualsiasi di queste Diocesi,

ha il solenne e grave diritto e dovere di provvedere all’elezione di un Cattolico come Romano Pontefice, nel suddetto caso straordinario,

Noi fedeli della Chiesa Romana, a conoscenza di questi fatti e del diritto, vi invitiamo a partecipare ad un atto giuridico legittimo in caso d’emergenza  di elezione di un cattolico come Romano Pontefice per opporsi ad Antipapa Leone XIV,

ed vi invitiamo a iscrivere a ChiesaRomana.Info per ottenere le informazioni necessarie attraverso conferenze e incontri privati per prepararsi all’elezione e scegliere un degno candidato, per salvare la nostra Chiesa e le anime di tutto il mondo.

L’Elezione di Leo XIV è invalidata da Papa Giovanni Paolo II — Parte 2

In questo video, Fra Bugnolo spiega perché l’azione dei Cardinali nel permettere a 133 Cardinali Elettori di votare viola chiaramente la Legge Pontificia, Universi Dominici Gregis, di 22 Febbraio 1996, che a sua volta rende l’elezione invalida. Egli discute il testo latino della Legge papale, Universi Dominic Gregis, e spiega il senso del testo nei nn. 5, 33, 36 e nel penultimo paragrafo. Dimostra che le ragioni addotte dai cardinali, pubblicate da Vatican News, il 30 Aprile 2025 alle 11:05, sono disoneste, fraudolenti e di dubbia validità, e come esse comportino la violazione del n. 68, sul quale i cardinali non hanno alcuna autorità per reinterpretare il testo.

In questo video si fa menzione dell’opinione di Professoressa Ludwig-Wang, pubblicata il 3 Maggio 2025, QUI.

ADDENDUM

I cardinali non hanno l’autorità di ottenere dispense dalle leggi papali attraverso le loro interpretazioni delle azioni di un Romano Pontefice morto.

Infine, una cosa diventa più chiara dal comunicato stampa dei Cardinali il 30 Aprile 2025: i Cardinali stanno implicitamente rivendicando il diritto di interpretare le azioni di Papa Francesco in modo da ottenere una dispensa dalla norma del n. 33 della Legge Pontificia sui Conclavi.

Ma sebbene il canone 85 ammetta che ogni superiore può concedere una dispensa, ma solo i superiori, in nessun punto del Codice di Diritto Canonico del 1983 si ammette che un suddito possa ottenere una dispensa da un superiore semplicemente interpretando le azioni del superiore, soprattutto perché il canone 86 dichiara che non si possono concedere dispense contro quelle parti di una legge che sono essenzialmente costitutive delle disposizioni legislative, come sembra essere la norma sui 120 Cardinali al n. 33 della Universi Dominici Gregis (UDG), la legge Pontificia sui Conclavi.

Pertanto, il canone 16 § 1 limita il potere di interpretare la legge al legislatore della legge, o a colui al quale è stato concesso. Ma al n. 5 della Legge Pontificia sui Conclavi non viene concessa alcuna autorità di interpretare le azioni papali: piuttosto solo il diritto di interpretare i passaggi dubbi o controversi della UDG, un’autorità che i Cardinali non hanno mai preteso di usare nel loro comunicato stampa del 30 aprile 2025.

Tutto questo dovrebbe essere evidente a tutti, anche se non hanno una formazione giuridica. Perché se un suddito può, dopo la morte del suo superiore, avanzare la pretesa che una sua azione equivalga alla concessione di una dispensa, si scatenerebbe l’inferno nell’ordinamento giuridico che adottasse un simile principio. In realtà, l’idea stessa è in contrasto con il canone 335, che vieta a tutte le persone l’autorità di cambiare le leggi della Chiesa durante la sede vacante. L’universalità della disposizione negativa del canone 335 si estende a tutti i pretesi privilegi, dispense e atti giuridici di cui si sostiene l’esistenza, senza alcuna documentazione scritta.

L’Elezione di Leo XIV è invalidata da Papa Giovanni Paolo II — Parte 1

Video in Inglese di Frà Bugnolo. L’articolo originale inglese si trova QUI. In seguito, la traduzione Italiana:

di Frà. Alexis Bugnolo

Nella mia recente intervista in italiano da @EmmoNews su YouTube, ho osservato che nel recente conclave ci sono state tre violazioni della Legge Pontificia di Papa Giovanni Paolo II. Ho anche osservato che nessuna di queste violazioni avrebbe annullato la validità dell’elezione.

Tuttavia, dopo un’analisi più attenta di questa legge papale, voglio ritirare ciò che ho detto e parlare in modo più preciso, e dire che una di queste violazioni di fatto invalida la recente elezione.

In primo luogo, permettetemi di citare la clausola promulgativa ufficiale del Papa polacco nella sua legge papale sui conclavi, Universi Dominici Gregis, dalla traduzione del Vaticano, penultimo paragrafo. Come si può vedere dal secondo paragrafo, che dice,

Come sopra stabilito, … Dichiaro completamente nullo tutto ciò che viene fatto da qualsiasi persona, qualunque sia la sua autorità, consapevolmente o inconsapevolmente, in qualsiasi modo contrario a questa Costituzione.

Eppure, nel recente Conclave del maggio 2025, i Cardinali hanno permesso a 133 Cardinali Elettori di votare contemporaneamente, cosa espressamente vietata dalla Legge Pontificia, al n. 33, dove il linguaggio è strettamente vincolante:

Il numero massimo di Cardinali elettori non deve superare i centoventi.

Eppure, i Cardinali l’hanno violata direttamente, sostenendo di usare la loro autorità per interpretare sezioni ambigue. Ma non c’è assolutamente nulla di ambiguo in questa regola. E come ho detto nella mia intervista italiana con EmmoNews su YouTube, invece di violare la legge, avrebbero potuto scegliere a sorte e far astenere dal voto 13 Cardinali Elettori durante ogni turno di votazione.

Pertanto, la loro interpretazione di una norma non ambigua è di per sé NULLA e VIETATA dalla censura promulgativa sopra citata.

Il fatto che non abbiano avuto solo 120 voti in un momento, fa sì che l’elezione sia dubbia, a causa della clausola promulgativa di Papa Giovanni Paolo II che rende nulla e nulla ogni azione contraria alle regole della legge.

Ciò significa che ALMENO 13 voti in ogni votazione erano NULLI e NON potevano essere contati.

Ma secondo la Legge Pontificia, al n. 68, dove si legge:

Se il numero delle schede non corrisponde al numero degli elettori, le schede devono essere tutte bruciate e si deve procedere subito a una seconda votazione; …

Ora, il contesto di questa regola ha a che fare con il numero massimo di 120 cardinali. Quindi, quando si votò in 133, era giuridicamente impossibile che il numero di voti conteggiati non superasse il numero di 120 cardinali elettori autorizzati a votare in un conclave. Di fatto, in ogni scrutinio sono stati contati 133 voti, 13 dei quali non potevano essere legalmente conteggiati.

Ciò significa che in ogni sessione di scrutinio, per seguire la legge papale, gli Scrutatori dovevano bruciare i voti prima di contarli, e quindi nessun voto durante quella sessione era valido. Ma questo è stato fatto in tutti e 4 gli scrutini, al termine dei quali è stato dichiarato eletto il Cardinale Prevosto.

Ciò significa che tutte le votazioni erano giuridicamente nulle!

E ciò significa che il Cardinale Prevost NON è stato eletto validamente, anche se non è un eretico manifesto, la cui elezione sarebbe invalidata dalla Bolla di Paolo IV, “Cum ex apostolatus officio”!

Ancora una volta, come nel caso della rinuncia di Benedetto XVI, è a Papa Giovanni Paolo II e alla sua saggezza di legislatore, che possiamo dire con certezza al 100% che i Conclavi del 2013 e del 2025 sono nulli e che in ciascuno di essi nessuno è stato eletto Romano Pontefice.

Quando tutti i Cardinali desertano il loro dovere, i Fedeli di Roma hanno diritto eleggere un altro

Una questione scolastica di Frà Alexis Bugnolo

Nell’Alta Scolastica, i teologi cattolici, i santi e i dottori della Chiesa consideravano spesso molte questioni speculative, sia riguardo a ciò che era vero ma inconoscibile per l’uomo (essendo nascosto nel mistero di Dio), sia riguardo a ciò che potrebbe essere in una circostanza speciale che potrebbe o non potrebbe mai verificarsi. Come fondatore di The Scholasticum, un’associazione italiana senza scopo di lucro dedicata alla rinascita del Metodo Scolastico, credo che il Metodo Scolastico possa aiutare molto la Chiesa anche nelle sue necessità più urgenti e nelle sue crisi straordinarie. Per questo motivo, presento qui una Questione Controversa, la cui importanza sorge quando i Cardinal eleggono un eretico, poichè tale elezione è invalida a ragione della censura contenuta nella Bolla Papale, Cum ex apostolatus officio, n. 6, del 15 Febbraio 1559 A. D., di Papa Paolo IV.

Con tutti i cardinali elettori disertati,
la Chiesa romana ha il diritto di eleggere il Papa?

E sembra che non lo abbia:

1. Perché solo i Cardinali della Chiesa Romana hanno il diritto di eleggere il Romano Pontefice, secondo quanto stabilito nel Canone 349, dove si dice cui competit ut electioni Romani Pontificis provideat ad normam iuris peculiaris. Pertanto, poiché la Chiesa romana comprende i Cardinali, i Vescovi e il Clero che non sono Cardinali Elettori, essi non hanno tale diritto. Pertanto, la Chiesa di Roma non ha il diritto di eleggere un Papa, anche se tutti i Cardinali Elettori non riescono a eleggerne uno.

2. Allo stesso modo, poiché durante la Sede Vacante il Collegio Cardinalizio non ha alcuna autorità di agire se non quella prevista dalla legge speciale, ossia dalla Legge per le Elezioni Papali, Universi Dominici Gregis, e questo in base al Canone 359, che recita: Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium ea tantum in Ecclesia gaudet potestate, quae in peculiari lege eidem tribuitur; Ne consegue che non lo fa nemmeno la Chiesa romana, perché ciò che è negato a un superiore, è negato anche all’inferiore. Ma al Collegio cardinalizio è negata la licenza di agire in modo diverso da quello che è proibito dalla legge, quindi anche a tutta la Chiesa di Roma che è inferiore al Collegio.

3. Allo stesso modo, poiché la legge papale, Universi Dominici Gregis, n. 4, proibisce espressamente qualsiasi variazione o alterazione del diritto durante la Sede Vacante, quando dice: Sede Apostolica vacante, leges a Romanis Pontificibus latas non licet ullo modo corrigi vel immutari, neque quidquam detrahi iis sive addi vel dispensari circa partes earum, maxime eas, quae ad ordinandum negotium electionis Summi Pontificis pertinent. Si quid contra hoc praescriptum fieri vel attentari contigerit, id suprema Nostra auctoritate nullum et irritum declaramus; non c’è nulla che la Chiesa romana possa fare, anche se tutti i Cardinali disertano, poiché il Diritto Canonico non prevede alcuna azione in tal senso.

4. Allo stesso modo, l’antico diritto della Chiesa romana di eleggere il Romano Pontefice è stato abrogato quando tale diritto è stato limitato al clero romano e, ancora, quando tale diritto è stato ulteriormente limitato ai cardinali della Chiesa romana. Pertanto, tale diritto non esiste.

5. Allo stesso modo, l’antico diritto della Chiesa romana di eleggere il Papa non era altro che una consuetudine della Chiesa romana. Ma le leggi di costume non hanno forza se non sono state osservate per 1300 anni (cfr. Canone 26). Pertanto, la Chiesa romana non ha tale diritto.

AL CONTRARIO:

Sembra che lo abbia:

1. Per istituzione apostolica dell’apostolo San Pietro, la Chiesa romana godeva indiscutibilmente del diritto di eleggere il Romano Pontefice. Questo diritto è stato ristretto in misura speciale nel VII secolo al clero romano e nell’XI secolo ai cardinali della Chiesa romana. Tuttavia, tale restrizione, che era prudenziale e un beneficio, non può estinguere il diritto apostolico, in accordo con il principio del diritto, che stabilisce che le prescrizioni generali hanno la precedenza sui benefici speciali: Generale praescriptum beneficio speciali anteferendum est (Codice Teodosiano: DEM AAA. VICTORIO P(RO)C(ONSULI) ASIAE). Pertanto, nel caso in cui non vi siano Cardinali Elettori, sia di fatto che per defezione ad un Anti-Papa, o ad una Chiesa eretica o scismatica, il diritto apostolico della Chiesa romana rivive. Pertanto, la Chiesa romana ha tale diritto in loro assenza.

2. Allo stesso modo, il Codice di Diritto Canonico dichiara che tutti i diritti che non sono mai stati revocati rimangono in vigore, secondo il canone 4, che recita: Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab Apostolica Sede ad haec usque tempora personis sive physicis sive iuridicis concessa, in usu sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur; ma il diritto di eleggere il Romano Pontefice è stato indubitabilmente concesso dall’Apostolo San Pietro alla Chiesa romana, e tale diritto non è mai stato revocato. Anzi, è la giustificazione stessa e il principio intrinseco che è stato mantenuto quando il Sinodo romano del VII secolo ha limitato l’esercizio di tale diritto al clero, e quando il Papa nell’XI secolo lo ha ulteriormente limitato al collegio cardinalizio. Ciò è confermato dal canone 6 §4, che limita l’abrogazione delle leggi e dei diritti precedenti a quelle cose che sono espresse integralmente nel Nuovo Codice. Ma questo caso, di mancanza di cardinali elettori, non è previsto. Pertanto, non è incluso integralmente. Pertanto, i diritti a cui si fa riferimento in tale caso NON sono obrogati. Pertanto, tale diritto rimane sempre in vigore e può essere ripristinato.

3. Allo stesso modo, l’antico diritto della Chiesa romana di eleggere il Romano Pontefice è sempre stato ritenuto avere forza di legge. Questo è evidente dalla storia. Ma come insegna il canone 25: Nulla consuetudo vim legis obtinet, nisi a communitate legis saltem recipiendae capaci cum animo iuris inducendi servata fuerit. Ma questo è il caso dell’antico diritto della Chiesa romana, tanto più che quando questo diritto è stato limitato, non è mai stata negata o abrogata esplicitamente la sua antica ragione. Lo dimostra il fatto che i Cardinali sono ancora chiamati Cardinali di Santa Romana Chiesa. Pertanto, in assenza di tutti i Cardinali, sia per cattiva volontà che per errore sostanziale, il diritto ritorna alla Chiesa Romana.

4. Allo stesso modo, la consuetudine è la migliore interprete della legge (Canone 27). Ma, quando Papa Giovanni Paolo II era prossimo alla morte, i Cardinali e i Vescovi in sua presenza presunsero il suo consenso a usare il suo anello con sigillo per nominare i Vescovi che aveva già considerato per la nomina. E nessuno nella Chiesa si è opposto. Pertanto, è giusto presumere il consenso di un legislatore, in casi che egli non ha mai previsto. Ma questo è il caso di un errore sostanziale in una dimissione papale, quando tutti i cardinali non si accorgono di tale errore sostanziale e sono di conseguenza portati a non riunirsi in conclave per eleggere un successore, ma si affidano invece a un antipapa che hanno eletto in modo non canonico durante la vita del Papa. Pertanto, in un caso così imprevisto e straordinario, la Chiesa romana ha il diritto di ricorrere alla legge antica.

5. Allo stesso modo, dal principio di sussidiarietà, che, cioè, quando una parte superiore o più dignitosa del corpo politico fallisce, il diritto di agire passa all’autorità subordinata. Ciò si basa sull’insegnamento di Papa Pio XI nella Quadragesimo Anno: Come è gravemente sbagliato togliere agli individui ciò che possono realizzare con la propria iniziativa e industria e darlo alla comunità, così è anche un’ingiustizia e allo stesso tempo un grave male e un disturbo del giusto ordine assegnare a un’associazione più grande e più alta ciò che organizzazioni minori e subordinate possono fare. Infatti, ogni attività sociale deve per sua natura fornire aiuto ai membri del corpo sociale, e mai distruggerli e assorbirli. È sostenuto anche dalla Legge pontificia sulle elezioni di Papa Giovanni Paolo II, Universi Domini Gregis, dove nel Prologo il Santo Padre dice espressamente che il Collegio cardinalizio “non è necessario” come istituzione “per una valida elezione papale”. – Quindi, con tutti i cardinali che falliscono, sarebbe sbagliato negare ciò che l’organizzazione minore e subordinata, la Chiesa romana, può fare. Pertanto, se tutti i Cardinali Elettori non agiscono a causa di un ostacolo che essi stessi non possono o non riescono a rimuovere, la Chiesa romana, in quanto entità a cui appartengono per incardinazione, riceve la licenza di ricorrere al diritto apostolico di cui ha sempre goduto, in tutto o in parte, di eleggere il Romano Pontefice.

6. Così pure, dallo stesso Codice di Diritto Canonico, al canone 28: nisi expressam de iis mentionem faciat, lex non revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles; quindi, poiché il diritto apostolico della Chiesa romana è di tempo immemorabile, e poiché tale diritto non è espressamente revocato nel presente Codice, esso rimane in vigore, nelle debite circostanze. Ma l’assenza di tutti i Cardinali Elettori non è solo una circostanza dovuta, ma una circostanza che mette in gravissimo pericolo la stessa costituzione della Chiesa, poiché l’Ufficio di San Pietro non è solo utile ma necessario per la salvezza delle anime. Pertanto, tale diritto non può essere considerato abrogato dal nuovo Codice né dalla legge papale sull’elezione del Romano Pontefice, anche se sembra essere espressamente abrogato. Pertanto, la Chiesa romana ha tale diritto, in tali circostanze.

Quod si pravorum, atque iniquorum hominum ita perveritas invaluerit, ut pura, sincera, atque gratuita fieri in Urbe non possit electio, Cardinales Episcopi cum religiosis Clericis, catholicisque laicis, licet paucis, jus potestatis obtineat eligendi Apostolicae Sedis Pontificem, ubi conguerit (Nicholas P.P. II, In Nomine Domini, §3, 13 Aprile 1059)

RESPONDEO:

RISPONDO: Va detto che, che sia per buona o cattiva volontà, l’atto di eleggere un Romano Pontefice in violazione delle regole è un crimine contro Dio e contro l’unità della Chiesa. È un crimine contro Dio, poiché Cristo si è obbligato di osservare le regole stabilite dal Suo Vicario (Matteo 18,18) e quindi una elezione invalida trasgrede i diritti di Christo. È un crimine contro l’unità della Chiesa, poiché provoca uno scisma di fatto tra coloro che aderiscono al vero Papa e coloro che aderiscono all’usurpatore e al falso pretendente. Ora, anche se i cardinali che fanno questo, lo fanno senza malizia, ma operano sotto un errore sostanziale, tuttavia davanti alla legge devono essere ritenuti colpevoli del peccato e del crimine di scisma, per cui perdono ogni privilegio per eleggere il Pontefice Romano.

Ora, con Papa Niccolo II sostegno che la Chiesa romana, che da sempre detiene il diritto per privilegio apostolico di eleggere il Romano Pontefice, gode in modo particolare della promessa e del diritto concessi da Nostro Signore quando dichiara che “le porte dell’inferno non prevarranno mai contro la mia Chiesa”. Ma le porte dell’inferno prevarrebbero contro la Chiesa romana se fosse privata di un Papa validamente eletto e costretta a sottomettersi a un eretico pubblico e pertinace, a un apostata o a un massone. Pertanto con Papa Niccolo II dico che la Chiesa di Roma ha il diritto di eleggere il Romano Pontefice, nel caso particolare in cui tutti i Cardinali Elettori rifiutano eleggerne secondo le regole o eleggono un eretico (cf. Paolo PP. IV, Cum ex apostolatus officio, n. 6, 15 Febbraio 1559).

Per questo motivo, vanno accettate le argomentazioni contrarie che confutano sufficientemente quelle che le contraddicono.

Ad. 1. Che un gruppo abbia un diritto, secondo una legge papale, non significa che un altro gruppo non abbia un diritto da qualche altra fonte di legge. Inoltre, la Chiesa romana ha il diritto di eleggere il Romano Pontefice in base alla Legge apostolica, che è superiore alla Legge papale, poiché la Legge apostolica fa parte della Legge divina e della Sacra Tradizione, che il Romano Pontefice non può mai abrogare.

Ad. 2. Se è vero che tutti gli ordini del clero nella Chiesa romana sono inferiori al Collegio cardinalizio, non è vero che tale Collegio sia superiore alla Chiesa romana. Pertanto, ciò che è negato a un inferiore, non è necessariamente negato a un superiore. Anzi, il potere papale ha negato il diritto di elezione agli inferiori, ma non ha negato il diritto di elezione ai superiori. Quindi, ex silentio non si può fare alcuna argomentazione.

Ad. 3. Se è vero che la Legge pontificia Universi Dominici Gregis nega ad altri che ai Cardinali di eleggere il Papa, essa condiziona questo e tutte le sue disposizioni alle elezioni durante i Conclavi. Non dice nulla su come condurre un’elezione per diritto apostolico, anche se nella sua introduzione fa riferimento a tale elezione come valida, come è chiaro.

Ad. 4. Il diritto in un ordine di leggi non è abrogato quando tale diritto è applicato da una legge minore. Così, quando le circostanze dell’applicazione non sono più valide, il diritto rivive. E questo è il caso in cui tutti i membri del Collegio cardinalizio si defilano o non si riuniscono entro i termini previsti dalla legge pontificia.

Ad. 5. L’antico diritto della Chiesa romana non è una semplice legge consuetudinaria, poiché tutti i teologi cattolici ritengono che sia un’ordinanza apostolica. Pertanto, se la consuetudine del diritto positivo può abolire il diritto consuetudinario, non può abolire questo diritto, che non è una semplice consuetudine degli uomini.

Il Diritto di Eleggere il Pontefice Romano spetta prima alla Chiesa Romana

di Frà Alessio Bugnolo

Contra factum non est argumentum, come recita l’adagio latino: cioè “contro un fatto non esiste argomento”.

Se c’è qualche cattolico che dubita che i cattolici di Roma abbiano il diritto di eleggere il proprio vescovo, non deve credere a tutto ciò che dico io, deve solo aprire un libro qualsiasi sulla storia dell’elezioni dei Papi, o in questo caso, anche vedi la Lista dei Papi su Wikipedia, per confermarlo.

Chi nega questo, e nega la Successione Apostolica nella Sede di Roma, e fa di ogni papa dopo Pietro un falso. Ma chi lo faccia, è anatemizzato dal Vaticano I, che ha dichiarato infallibilmente che ci saranno sempre successori di San Pietro a Roma, fino alla venuta del Signore.

Allora, ai YouTuber che leggono questa o quella parte della legge pontificia, Universi Dominici Gregis, e non ne capiscono niente, rispondo in questo modo.

Sì, c’è una restrizione in quella legge, che afferma che per l’elezione del Papa possono votare solo i Cardinali Elettori (n. 33), tale restrizione si applica solo al modo di elezione in quella Costituzione Apostolica, perché altrimenti sarebbe in pericolo la Successione Apostolica. Infatti, nella frase finale della prefazione, Papa Giovanni Paolo II afferma esplicitamente la sua intenzione, che le norme della legge speciale devono vincolare i cardinali. Non li impone a tutta la Chiesa.

Chi non la pensa così, finge che Giovanni Paolo II o gli studiosi di giurisprudenza che hanno lavorato per più di 10 anni al nuovo Codice di diritto canonico non sapessero cosa è successo nella Chiesa nei precedenti 19 secoli, o come il l’apostolo Pietro ha lasciato questo diritto a tutta la Chiesa, poiché pretendono che Giovanni Paolo II voglia in ogni tempo e luogo, anche al di fuori di un conclave, che votino solo i cardinali elettori.

Ma se così fosse, allora i nemici di Dio dovrebbero solo uccidere 120 uomini, per porre fine per sempre alla Successione Apostolica. E questo farebbe prevalere le Porte dell’Inferno. Il che è assurdo.

Quindi ovviamente né il Papa né i suoi esperti lo intendevano.

Il che significa che la loro argomentazione è falsa.

E questi esperti in giurisprudenza che hanno lavorato sul testo nel Codice di diritto canonico di 1983, ci dimostrano che questo argomento è falso, perché questa restrizione del n. 33 nella legge speciale UDG non hanno posto nei canoni 349 e 359, che riguardano i privilegi del Collegio cardinalizio. Inserendo questo in una legge speciale, rimuove la restrizione dall’applicazione generale. E questo è confermato da canone 5 §1 e §2, che affermano i diritti apostolici restano in vigore in circostanze speciali non previste.

E questo era necessario, perché il diritto canonico dipende dal diritto apostolico per la sua autorità, non viceversa. Pertanto, nessun Papa può abolire nulla nella Tradizione apostolica, nemmeno il diritto della Chiesa romana di eleggere il suo successore.

E all’ulteriore argomentazione, che nel can. 349 dice il contrario, è chiaro che tale argomentazione sarebbe errata, poiché il latino dice che l’elezione spetta al Collegio cardinalizio in quanto provvedere secondo normam (provideat ad normam) della legge speciale sulle elezioni. Non dice che godono di questo diritto per sé o sempre, né usa un verbo che significhi o connoti che possono ostacolare l’elezione violando le norme di quella legge speciale. Infatti, chi ha il diritto di provvedere a qualcosa di cui c’è bisogno, non ha il diritto di negare quella cosa quando è necessaria, perché il diritto di provvedere è diritto del servo, non del signore. Altrimenti, una madre che ha il diritto di provvedere alla cena dei suoi figli potrebbe giustamente farli morire di fame non provvedendovi, e un padre che tentasse di farlo, mentre lei li stava facendo morire di fame, non potrebbe legittimamente agire. Il dire di che sarebbe terribilmente assurdo.

Quindi ci sono molti laici là fuori che non sanno leggere il latino o che non hanno studiato legge o storia, che dicono cose stupide. Che non si soffermino a pensare cosa accadrà alla Chiesa prima di parlare, è incredibile, dopo i 10 anni di feroci attacchi alla Fede e alla Messa.

E per coloro che discutono contro n. 76, ho già risposto in nota al mio articolo Come Giovanni Paolo II ha determinato l’elezione del successore di Papa Benedetto XVI:

“Il divieto universale del n. 76 si applica anche al n. 37 e 77, come si evince dalla clausola, “Quodsi electio aliter celebrata fuerit, quam haec Constitutio statuit,”. Chi dice il contrario legge “hoc Capitulum” al posto di “haec Constitutio” e per di più lo fa in modo esclusivo. Ciò viola semplicemente le regole grammaticali e sintattiche oltre ad imporre un’interpretazione illecita del testo riservato al solo Legislatore. “Celebrata fuerit” è anche un verbo che si riferisce a un intero evento, non a una singola azione. Anche il latino “electio” non significa solo votare, ma si riferisce all’intenzione di sceglierne uno piuttosto che una moltitudine, e come tale ha un significato ampio. Coloro che affermano che si applica una lettura rigorosa, ma poi vogliono una lettura rigorosa per leggere il testo in modo non autentico facendo riferimento solo al voto, in realtà dicono che tutto nella Costituzione potrebbe essere violato, tranne il capitolo 5, e l’elezione ancora sarebbe valido. — Dico, provateci e vedete cosa succede nella Chiesa. — Peraltro, anche arguendo che il n. 76 non rende invalide l’elezione mediante altre violazioni dell’UDG, diverse da quelle che si trovano nel capitolo di cui al n. 76, tuttavia, poiché Papa Giovanni Paolo II ha chiaramente in molti altri luoghi comandato ai Cardinali di fare questo o quello, (ad esempio nei nn. 1 e 35 e 77) l’elezione sarebbe illecita, e quindi illegale, se violassero qualsiasi altra parte della legge papale durante il Conclave senza la scusa di forze maggiori. E quindi l’elezione sarebbe senza effetto, perché un atto illegale non è mai ritenuto avere effetto canonico nel diritto (can. 38). E sostenere il contrario, è semplicemente assurdo, perché equivarrebbe a dire che anche senza forza maggiore, i cardinali potrebbero violare intenzionalmente tutto il resto della legge o qualsiasi parte, e quindi, che la legge non era affatto legge. — Infine, poiché il Legislatore non ha mai inteso che il Collegio ostacoli la Successione Apostolica, eleggendo Antipapi e rifiutando di eleggere Papi legittimi, ritorna la stessa conclusione che qui presento facendo riferimento a principi superiori, perché i Cardinali non sono riusciti affatto ad eleggere un successore al vero Papa. E la legge non consente loro di eleggere successori di falsi papi. Mai, infatti, nella storia della Chiesa, la Sede Apostolica ha considerato il successore di un antipapa come vero papa. Tutti i veri papi succedono immediatamente a un altro vero papa. Quel fatto insormontabile della storia ne rende impossibile la lettura, in quanto implicherebbe che lo stesso Legislatore intendesse una nozione di successione insieme astorica e implicitamente eretica.”

Norme Canoniche che influiscano sull’elezione del Romano Pontefice secondo diritto apostolico

di Fra’ Alexis Bugnolo

Poiché i fedeli cattolici della Chiesa di Roma considerano l’elezione del Romano Pontefice per diritto apostolico, vi sono alcune norme canoniche che devono essere tenute presenti per evitare che sorgano dubbi sulla validità dell’elezione. (Cfr. articoli precedenti al FromRome.info sull’argomento, qui, qui e qui)

Mentre si potrebbe sostenere che un’elezione condotta per diritto apostolico sia libera dall’obbligo di osservare tutte le norme canoniche di per sé, tuttavia l’opinione migliore è che, poiché un papa dubius è un papa nullus, quelle norme che riguardano la legge naturale devono essere osservate e si tenga conto di quelle norme generali che riguardano il diritto ecclesiastico.

Ripassiamo dunque le norme del Diritto Canonico in materia di elezioni, e raccogliamo insieme i principi che si devono osservare per l’elezione del Romano Pontefice, nella circostanza straordinaria in cui nessun Cardinale Elettore entra in conclave per eleggere il Romano Pontefice, dopo la morte di un Romano Pontefice validamente eletto, legittimo, cioè eletto per ricevere il munus petrino e di fatto lo ha ricevuto.

In primo luogo, va notato che nessuno può ricevere il munus petrino, se c’è già qualcuno che lo detiene. E nessuno può cessare di possederlo se non muore o vi ha espressamente rinunciato con atto giuridico. Inoltre, nessuno può essere eletto a riceverlo, mentre qualcuno lo detiene, e dopo la sua morte o rinuncia ad esso, considera sufficiente la rivendicazione della sua elezione priore per ottenerlo. Le elezioni devono essere posteriori nel tempo alle condizioni adatte per la validità di una elezione. Così Jorge Mario Bergoglio non ha mai detenuto il munus petrino e con la sua pretesa di 10 anni non ne ha alcun diritto.

In secondo luogo, l’elezione del Romano Pontefice in tali circostanze straordinarie, esige che gli elettori siano convocati in un determinato luogo e ora dal presidente del collegio degli elettori, quando tale presidente sia fisicamente presente nel luogo di convocazione (cfr can. 166 ). Questo Papa Benedetto XVI già ha fatto nella sua Declaratio di 11 Feb. 2013, quando ha dichiarato che l’elezione del suo successore si deve fare da quelli che sono competenti.

Non è necessario dire, perché è ovvio, che se la convocazione fosse fatta da chi non è membro della Chiesa di Roma, allora tale convocazione ed elezione in quel luogo sarebbe del tutto invalida. E questo è ovvio, perché l’autorità che convoca deve essere per diritto naturale parte dell’elettorato o avere diritto per legge a fare tale convocazione. Diversamente, l’atto non è un atto giuridico dell’elettorato, ma è l’imposizione di una volontà straniera ad esso estranea.

Terzo, tutti gli elettori devono essere convocati in un luogo pubblico. L’elezione non sarebbe valida, a meno che non ci sia almeno un tentativo di farlo. Così, se alcuni elettori, senza avvisare gli altri, si riunissero insieme, in segreto o in pubblico, l’elezione non sarebbe valida. Né possono escluderne altri in ragione di alcuna argomentazione, poiché a norma del diritto nessuno è presunto ineleggibile se non lo è per inosservanza di qualche norma canonica. Pertanto, qualsiasi chierico incardinato in qualsiasi diocesi della Chiesa romana (Roma o qualsiasi delle sue diocesi suburbicarie), qualsiasi religioso di un istituto di rito diocesano fondato da uno qualsiasi di questi vescovi in una qualsiasi di queste diocesi e residente in esse, e qualsiasi laico. E questo senza riguardo ad alcuna precedente opinione che potessero aver avuto, perché, è sufficiente che in questa assemblea dichiarino che Benedetto XVI è stato l’unico e solo Romano Pontefice fino alla sua morte, perché tutti siamo stati vittime in qualche modo o un’altra delle false narrazioni, e sono pochissimi tra noi che dall’11 febbraio 2013 non si sono fatti ingannare.

Quarto, l’elezione non sarà valida se è consentito votare a un non elettore (canone 169). Pertanto, nel caso di specie, non possono essere ammessi all’assemblea persone estranee alla Chiesa di Roma (coloro che non siano membri della Chiesa di Roma da almeno 1 anno di residenza nel territorio della Diocesi di Roma o da un Diocesi suburbana). Ma ragionevolmente, poiché l’assemblea sarà numerosa, questa limitazione ha a che fare con coloro che parlano durante l’assemblea e coloro che votano, poiché sarebbe quasi impossibile umanamente parlando assicurare che nessuno nell’assemblea sia un non elettore . Ma dovrebbe essere intrapresa la dovuta diligenza per escluderli.

Quinto, coloro che si radunano nel luogo di convocazione non possono essere sottoposti ad alcuna coercizione (can. 170), altrimenti l’elezione sarebbe invalida. Tra le cause che invalidano l’elezione vi sono quelle che ne impediscono di fatto la deliberazione dell’azione, cioè a mio avviso, comprensiva anche di un eventuale controllo psicologico di persone estranee alla Chiesa di Roma.*

Sesto, secondo il canone 171, non possono votare:

  1. Coloro che sono incapaci di un atto umano (cioè senza l’uso della ragione), per età o infermità.
  2. Coloro che non sono elettori.
  3. Coloro che sono stati scomunicati in forza di una sentenza giudiziale, decretale, cioè inflitta o annunciata.
  4. Coloro che notoriamente si sono separati dalla Chiesa cattolica (entrando in un gruppo che rifiuta in linea di principio la comunione con la Chiesa o con i suoi membri)

L’elezione di un particolare candidato sarebbe nulla se, come afferma il canone 171, gli elettori fossero stati preventivamente indotti, per timore o astuzia, applicati direttamente o indirettamente, a votare per un determinato candidato, sebbene la legge naturale non richieda che il voto sia segreto, a maggioranza dei due terzi. Credo che il voto dovrebbe essere contato e il modo di votare essere determinato, cioè contando i voti personali.

Il can. 173, quindi, afferma che il primo atto dell’elettorato dovrebbe essere quello di designare gli scrutatori del voto e la modalità di presentazione del voto, cioè dove gli elettori devono presentarsi per dichiarare il proprio voto. Penso che sarebbe meglio che ogni elettore si presentasse agli sportelli e dichiarasse il suo candidato. I voti non devono superare gli elettori, e quindi, penso che sarebbe necessario consentire solo a coloro che possono votare, entro una certa barriera, per impedire, al momento del voto, l’ingresso di persone estranee.

Il can. 174 consente, per legge naturale, che gli elettori nominino uno di loro a votare in loro vece durante l’assemblea. Ma questo è problematico, perché come potrebbe essere verificato giudizialmente senza documentazione scritta, che potrebbe essere contraffatta? Per questo motivo, farebbe sorgere un dubbio e renderebbe invalida l’elezione.

Il can. 177 richiede che l’eletto ne sia informato entro 8 giorni dall’elezione. Se non accetta, l’assemblea deve riunirsi di nuovo.

Can. 178, l’eletto, che accetta, riceve subito il munus petrino. Deve accettare per mezzo di parole che naturalmente, chiaramente e abitualmente si usano, come dicendo: “Accetto la mia elezione all’ufficio di Romano Pontefice” ecc.

Infine, il candidato da eleggere, deve essere uomo, cattolico, e avere almeno l’età della ragione, avendo ricevuto i sacramenti del Battesimo e della Cresima. Deve essere celibe, cioè non vincolato attualmente da matrimonio sacramentale o civile a nessun’altra persona. Deve avere il libero uso della ragione. Il dubbio su questo, come quello che potrebbe sorgere da una persona che ha permesso che la nanotecnologia fosse iniettata nel suo corpo, dovrebbe escludere tali candidati.

______________________

** Questa è una coercizione morale del tipo come qualcuno che non può votare potrebbe dire a chi votare, sotto minaccia di dannazione spirituale. Questo sarebbe il peggior tipo di abuso spirituale. Gli elettori, cioè coloro che possono votare, sono completamente liberi e non dovrebbero esercitare il loro voto sotto costrizione. Se non possono liberamente scegliere autonomamente, non sono eleggibili, a norma del can. 171.

REGOLE, REGOLAMENTI E PROCEDURE PER L’ELEZIONE DEL SUCCESSORE DI PAPA BENEDETTO XVI

di Frà Alexis Bugnolo

ORIGINALE INGLESE — TRADUZIONE FRANCESE

 traduzione italana di Emilio Augustino Palopoli

Il ruolo del successore di S. Pietro nel Piano Salvifico di Dio

Dio solo conosce i tempi e i luoghi nei quali ognuno di noi sarà chiamato a comparire dinnanzi al Trono di Cristo e ricevere il giudizio sulle proprie vite.

E, tale giudizio sarà inesorabile ed infinitamente giusto in ogni singolo dettaglio.

Ma, fino ad allora, dovremmo vivere come umili servitori, confessando i nostri peccati e lavorando per il bene della Chiesa di Cristo che è la Sua Sposa Mistica sulla Terra.

Durante il corso dei secoli, la Chiesa ha peregrinato (ad iniziare dalla Pentecoste nella quale è nata in mezzo agli uomini e si è manifestata per la prima volta ai non-credenti) fino all’Eterno, Finale Banchetto Nuziale Celeste in cui Essa celebrerà le nozze con Cristo Re.

E, per assicurarsi che essa arrivi salva a quel Giorno dei giorni, Nostro Signore e Maestro Gesù Cristo la affidò a S. Pietro e ai suoi successori nel tempo, cosicché, di generazione in generazione, in questo lungo pellegrinaggio, potesse avere una mano fedele nel guidarla senza errori verso quella festa magnifica.

Una breve Storia dell’Elezione dei Pontefici Romani

Ciascun Papa nella Successione Apostolica a Roma ottiene quell’ufficio nel momento in cui accetta la sua elezione come Vescovo di Roma.

Ma, nel corso degli anni, quell’elezione si è svolta secondo diverse procedure. Per cominciare, con la morte di S. Pietro, è molto probabile che l’Apostolo S. Paolo abbia presieduto alla prima elezione di un papa: S. Lino. Per timore delle persecuzioni, la Chiesa di Roma ricorse a incontri segreti per eleggere il proprio Vescovo che fosse allo stesso tempo un chierico fedele consacrato. In quei giorni la Chiesa di Roma si riuniva lungo l’intera valle del Tevere che si estendeva dalle colline toscane fino a quelle di Albano e dall’entroterra del Tevere fino ai lidi del Mar Tirreno.

Non abbiamo notizie precise circa la prima elezione di un papa. Non fu attraverso un Conclave perché tale termine fu coniato durante le prime elezioni del 13° secolo (1216?, 1241 e specialmente quella del 1269 a Viterbo), condotto con la serratura chiusa a chiave per impedire che i Cardinali si attardassero a lungo per prendere la loro decisione. Nel corso degli anni, le elezioni dei Pontefici Romani si tennero solitamente nella Provincia Romana, in vari luoghi, non sempre a Roma, ma sempre dove si radunavano coloro che avevano il diritto di eleggere.

Nei primi anni, inoltre, il diritto di eleggere il Pontefice apparteneva ad ogni membro della Chiesa ma, con il passare del tempo, tale diritto fu riservato ai Vescovi della città e delle diocesi suburbicarie (le diocesi satelliti intorno a Roma).

Papa Nicola III scrisse nel 1059 una delle prime leggi che regolano le Elezioni Papali – In Nomine Domini, 13 Aprile, 1059 . Attualmente è disponibile una lunga spiegazione storica delle elezioni papali su Wikipedia che fornisce ulteriori informazioni sulle elezioni dei pontefici nel corso degli anni, sebbene queste si trovino sotto il termine non sempre applicabile di “Conclave”.

Dapprima le elezioni papali si svolsero secondo la Tradizione Apostolica, ovvero secondo quanto stabilito dall’Apostolo San Paolo quando presiedette all’elezione di S. Lino e, S. Pietro, avendo stabilito la sua Sede a Roma, quando morì lasciò tale eredità alla Chiesa di Roma. E’ importante notare che la Chiesa di Roma non è una Diocesi separata dalle altre diocesi della Chiesa, ma è la Chiesa fondata da Gesù Cristo su Pietro, dalla quale tutte le altre diocesi si sono separate. Pertanto la Chiesa di Roma ha sempre seguito le sue particolari tradizioni e regole per l’elezione dei suoi Vescovi e non ha mai rispettato regole stabilite altrove, nemmeno quelle decise dai Concili Generali per le altre diocesi. Ritenere valide o meno le elezioni di un Pontefice Romano era possibile fintanto che una legge papale regolasse tali elezioni. Pertanto, solo a seguito della promulgazione di una legge papale, si poteva dichiarare se le elezioni stesse fossero legittime o meno. Quando i Papi stabilivano i canoni che regolavano la procedura, potevano essere considerate conformi a detti canoni o no.

Per esempio, nella Regola di S. Francesco d’Assisi, promulgata nel 1223 da Papa Onorio III, troviamo che S. Francesco promette di “mostrare riverenza e obbedienza al Signor Papa Onorio III e ai suoi successori eletti canonicamente“.

La limitazione contenuta nell’attuale Legge Pontificia riguardo alle Elezioni Papali

Oggigiorno, i Papi vengono eletti secondo la Legge Pontificia “Universi Dominici Gregis” promulgata dal Papa S. Giovanni Paolo II in occasione della Festa del Seggio di S. Pietro, il 22 Febbraio 1996. (1) Ma, poiché il Codice di Diritto Canonico del 1983 specifica che le elezioni rientrano in una legge speciale -ovvero Universi Dominici Gregis– tali elezioni possono essere dette allo stesso tempo canoniche e legittime, sebbene sarebbe meglio dire che sono legali o no.

Ad un’attenta lettura della Legge Pontificia sulle elezioni, tuttavia si evince che questa Legge Pontificia ha un carattere provvisorio, poiché essa proibisce ai Cardinali Elettori di eleggere un Pontefice Romano con qualsiasi altro mezzo che non sia quello di seguire tutte le prescrizioni di questa legge. Perciò, poiché questa legge richiede che costoro si incontrino al Conclave prima del ventunesimo giorno dopo la morte del Romano Pontefice, se non lo fanno, perdono completamente il diritto di eleggere il Romano Pontefice. E, se tale evento dovesse verificarsi senza che ci sia una causa di forza maggiore, allora la Legge non sarebbe più valida.(2)

Cosa farebbe la Chiesa di Roma in tal caso? Poiché questa legge in quanto promulgata esplicitamente abrogava tutte le leggi precedenti, tale elezione dovrebbe svolgersi secondo la Tradizione Apostolica, poiché questa è l’unica regola che non può essere abolita dal Romano Pontefice. Infatti, ogni Legge Pontificia e canone riguardanti le elezioni papali sono stati semplicemente un’applicazione di questo Diritto secondo una o più disposizioni riguardanti le specifiche e la riduzione numerica degli elettori a certe condizioni.

Ho già affrontato questo argomento, il 31 Agosto 2020 A.D, ma sarà proficuo  discutere questa questione ancora una volta. In assenza di una legge pontificia, tutte queste specifiche e riduzioni numeriche degli elettori risultano invalide.

Il boicottaggio dei Cardinali nei confronti di Papa Benedetto ha causato una Situazione Anomala e ne innescherà un’altra altrettanto difforme dalle leggi della Chiesa

Come summenzionato, questa considerazione che riguarda all’elezione di un Romano Pontefice nel caso in cui tutti i Cardinali Elettori non facciano il proprio dovere, non è una speculazione meramente ipotetica o inutile in quanto la Chiesa di Roma rischia in tale ipotesi di trovarsi in un vero e proprio scontro frontale. E questo perché Papa Benedetto non ha rinunciato al Papato. E questa realtà non cambia nonostante tutti i Cardinali Elettori riconoscano pubblicamente tale “rinuncia”.

L’anti-papa ed usurpatore è un eretico manifesto e persino non cristiano nelle sue credenze personali, come egli ha palesato in numerose occasioni pubbliche. Perciò, in conseguenza di tale situazione, i Cardinali non potrebbero convenire in conclave per eleggere un successore di Papa Benedetto XVI. E questa impossibilità a procedere a regolare elezione, costringerebbe all’applicazione della Tradizione Apostolica che in questo caso supererebbe la Legge Pontificia rendendo per loro illegale eleggere qualsiasi papa in una qualsiasi data più lontana nel futuro. Il solo modo per evitare ciò sarebbe quello in cui almeno un Cardinale Elettore riconosca pubblicamente come vero papa Papa Benedetto XVI e si riconcili con lui prima della sua morte. Sia la dichiarazione pubblica che la riconciliazione sono necessarie perché, a causa della comunione con un anti-papa eretico, sono coinvolti nel pubblico delitto di scisma a causa del quale perdono ogni diritto di eleggere un papa, perdendo anche tutti i diritti riguardanti la dignità del Cardinalato.

L’elezione di un Romano Pontefice secondo la Tradizione Apostolica

L’Elezione del successore di Papa Benedetto XVI potrebbe essere quindi la prima elezione di un Papa secondo la Tradizione Apostolica dal 769 AD, quando il Sinodo del Laterano abolì il diritto dei laici a partecipare all’elezione. Questa abolizione fu essa stessa eliminata dalla clausola generale nell’attuale legge pontificia che aboliva tutte le leggi precedenti.

Pertanto, è  presumibile che non ci sarà alcuna legge pontificia a regolamentare l’elezione del successore di Papa Benedetto XVI, il che è forse ciò che lui intendeva nella sua Declaratio quando ha parlato dei Cardinali che si erano staccati (vobis decisionem) e di una futura elezione da parte di coloro ai quali compete (ab his quibus competit ).

E’ qui importante evidenziare che, se Papa Benedetto XVI nel suo Testamento, del quale ha fatto menzione occasionalmente, stabilisce qualcosa a questo riguardo, se non viene pubblicato mentre è in vita, non acquisisce forza giuridica, poiché una legge papale si deve promulgare durante la vita del Papa, in quanto egli non ha alcuna autorità dopo la sua morte. Parimenti, se nel segreto è avvenuta una riconciliazione fra lui e qualche Cardinale, tale atto non può essere considerato autentico a meno che non sia accompagnato da un documento sottoscritto da testimoni veraci e contrassegnato con il suo sigillo, durante la sua vita.

IL RUOLO DEL DIRITTO CANONICO IN TALE ELEZIONE SECONDO IL DIRITTO APOSTOLICO

Questo non vuol dire che i principi generali del Diritto Canonico debbano essere ignorati. Se tutti i fedeli potranno partecipare, essi devono comunque partecipare secondo le norme del Diritto Canonico: devono essere battezzati secondo il Rito Romano, essere nell’età della ragione; devono avere ricevuto il Sacramento della Confermazione che rende adulto un membro della Chiesa; devono essere esenti da censure ecclesiastiche imposte da veri Papi; e secondo la legge ecclesiastica devono essere residenti nella Diocesi di Roma o in una delle Diocesi Suburbicarie, visto che tutte loro sono parti della Chiesa di Roma secondo un’usanza ecclesiastica.

In questo numero di fedeli, tutti elettori, sono inclusi tutti i Cattolici che dichiarano che Papa Benedetto XVI era il vero Papa. Questo numero include i Cardinali della Chiesa Romana che siano elettori o no, gli Arcivescovi, i Vescovi, i Monsignori, i Pastori, i Preti, i Diaconi, i Seminaristi, e tutti i religiosi che sono membri della Congregazione del Rito Diocesano in ognuna delle diocesi- come già menzionato- e che sono residenti a Roma o dintorni. Ciò include i laici di ogni specie e rango civili, dalla casalinga al capostipite di Famiglie Nobili Romane.

Possono anche partecipare: il Clero incardinato nella Diocesi di Roma, a prescindere dal luogo di residenza e i Cardinali, che siano elettori o no che si pentano del loro scisma con atto pubblico prima o all’inizio di una tale elezione a prescindere dalla loro residenza, in quanto in virtù della loro dignità di Cardinali sono principi della Chiesa di Roma.

Non può partecipare nessun membro di logge massoniche di ogni rito o osservanza poiché questi sono scomunicati dal Diritto Canonico come il Cardinale Ratzinger ha ricordato a tutti più di 40 anni fa.

Arcivescovi e vescovi di altre diocesi possono semplicemente partecipare come testimoni, ma non possono intervenire senza permesso, né possono avere alcun diritto a votare.

Per essere residenti bisogna aver dimorato a Roma o in una delle suddette diocesi da almeno un anno prima dell’elezione avendo così abbandonato la propria residenza fisica in tutti gli altri luoghi, con nessuna intenzione di ritornarvi.

CONDIZIONI DI TEMPO E LUOGO E CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI

Non ci sono particolari requisiti sul quando l’elezione debba avere luogo, sebbene io sia dell’opinione che, per eliminare qualsiasi dubbio canonico, essa debba essere tenuta non prima del 22esimo giorno dopo la morte del Romano Pontefice per escludere qualsiasi pretesa da parte dei Cardinali Elettori di ritenersi possessori dell’esclusivo diritto ad eleggerlo. Può essere tenuta in ogni parte del territorio della Chiesa di Roma, come già menzionato. Credo che ci sia un’argomentazione solida nel dire che la convocazione dei Fedeli della Chiesa di Roma debba essere fatta dal Clero Romano, se c’è qualcuno fra loro in comunione con Papa Benedetto XVI – e a quanto mi è dato sapere, ce ne sono. In verità, ne conosco almeno un paio e c’è un’alta probabilità che ve ne siano molti altri.

L’Elezione può essere tenuta per pubblica acclamazione o per voto pubblico o segreto, ma il metodo di elezione deve essere concordato dagli elettori. Il voto, per essere considerato valido, dovrà essere approvato da una maggioranza o da un terzo degli elettori e questo è un ulteriore tema su cui decidere.

Se ci debba poi essere una moderazione in seno all’elezione è anch’essa una decisione che dovrà essere  presa.

Se si dovesse verificare qualsiasi caso di simonia, ciò invaliderebbe l’elezione di colui che è stato eletto in virtù della sua influenza, e ciò secondo le norme generali del Diritto Canonico.

Questo è l’unico punto su cui i canoni della Chiesa impongono una più severa normativa rispetto all’attuale Legge Pontificia, la quale ritiene valida un’ elezione simoniaca a causa del fatto che il Conclave si svolge in segreto rendendo impossibile l’accertamento di qualsivoglia simonia da parte del resto della Chiesa.

Tuttavia credo che il tempo ed il luogo dell’elezione dovrebbe essere pubblicizzato anticipatamente per togliere qualsiasi dubbio che ad agire sia la Chiesa di Roma e non qualche gruppo privato.

Chi può essere eletto come il Successore di Papa Benedetto XVI?

Per quanto riguarda colui che viene eletto, il Diritto Canonico rimane in vigore; l’eletto deve essere un Cattolico, senza fare distinzioni sul rito con il quale sia stato battezzato; maschio, dell’età della ragione, libero da qualsiasi censura ecclesiastica sotto Papa Benedetto XVI o i suoi predecessori. Ma non è necessario che sia un Cardinale, un Arcivescovo, Vescovo, Prete, Diacono o persino un seminarista o un religioso. Deve essere un maschio celibe, ovvero in quel momento non impegnato in un Matrimonio Sacramentale né in uno Civile, e libero dall’obbligo morale di provvedere alla prole. Dovrebbe godere di una buona reputazione morale e possedere capacità di leadership. Non deve essere cittadino di qualche nazione particolare, né essere residente nella Città del Vaticano o essere un membro della Curia Romana. Deve essere maschio biologico per nascita, e non può essere mutilato o avere avuto una ri-assegnazione sessuale (purtroppo è necessario chiarire questo punto a causa del mondo malvagio in cui viviamo).

Deve essere una persona che è pubblicamente conosciuta per non aver partecipato allo scisma e ai tradimenti contro Papa Benedetto XVI, o altrimenti potranno essere sollevati seri dubbi riguardo la legittimità della sua elezione perché sicuramente molti potrebbero dire che i nemici di Papa Benedetto XVI hanno assunto il controllo dell’assemblea – e in quanto scismatici ed eretici non possono essere eletti Papa, e sorgerebbero dubbi sulla validità del processo elettivo.

Tuttavia, a mio parere, l’eletto dovrebbe perlomeno conoscere il Latino e aver studiato Teologia, altrimenti non sarebbe in grado di governare la Chiesa.

Colui che sarà eletto non deve necessariamente essere presente alla convocazione per l’elezione; potrà infatti trovarsi in qualsiasi altra parte del mondo. Tuttavia, se non presente, il suo consenso ad accettare la sua elezione deve essere certificata da almeno tre testimoni che possano parlare con lui via telefono o in video conferenza. Dovrebbero essere i convocati a decidere chi sarà incaricato di fare ciò. E, se tale elezione dovesse aver luogo, allora colui che sarà eletto dovrebbe prepararsi ad essere crocifisso, perché, senza alcun dubbio, tutto l’Inferno alzerebbe la sua voce contro di lui, e sarà perseguitato da un capo all’altro della Terra.

I Poteri e i Diritti che l’Eletto otterrà appena accetterà la sua elezione

L’elezione sarà valida se sarà tenuta secondo le norme e le prassi canoniche summenzionate. Appena l’eletto accetterà la sua elezione, diverrà il Successore di S. Pietro, anche se non dovesse essere stato ancora consacrato Vescovo o persino prete. Da quel momento in poi, egli avrà i pieni poteri di Vicario di Cristo per governare e legiferare e potrà riconciliare ogni Cardinale, Arcivescovo, Vescovo, prete, diacono o seminarista, che risulti scismatico o sotto censura. Potrà inoltre cominciare a rimettere ordine nella Chiesa attraverso la scomunica formale dei ribelli e nel riconciliare i pentiti. E’ tuttavia mio parere che sia solo il Papa ad avere il diritto di esercitare il potere di insegnamento dopo la sua ordinazione episcopale, ma questa è una questione aperta al dibattito. Rimango fermo su questa mia opinione, perché il munus per insegnare ai fedeli è contenuto solo nel Sacramento della Consacrazione Episcopale, che, sebbene distinto dal munus petrino, ha una necessaria correlazione con esso, poiché colui che viene eletto è eletto per essere il Vescovo di Roma, non meramente o unicamente Vicario di Cristo o il Successore di S. Pietro. Secondo il canone 355 §1, la consacrazione episcopale del Papa, se costui non è vescovo, è una prerogativa che appartiene per diritto al Decano del Collegio Cardinalizio, e se costui è impedito, al Cardinale più anziano. – Questo presume che ci sia almeno un Cardinale non in situazione di scisma da Papa Benedetto XVI. Nel caso non ci fosse, allora il suo primo atto sarebbe quello di nominare Cardinali almeno alcuni Vescovi che dovranno eleggere il loro Decano, che presiederà alla sua consacrazione. Questi Cardinali di nuova nomina potranno ricevere ognuno dei tredici titoli storici, che al momento non sono assegnati a nessuno nel Collegio.


NOTE DELL’EDITORE

(1) Tenete presente, che nel suo Motu Proprio, che pubblicava questa Legge Pontificia, Papa S. Giovanni Paolo II afferma: “Precisamente per questa Ragione, mentre si riconosce che teologi e canonisti di ogni tempo concordano che questa istituzione non è per sua natura necessaria per la valida elezione del Romano Pontefice”. — Qui egli ammette che c’è un altro modo per eleggere il Romano Pontefice. Questa è parte della sua clausola segreta -secondo la mia opinione- della rinuncia Papale che richiede  quella al munus (canone 332 §2)- che, se anche passasse inosservata da parte di tutti i Cardinali Elettori, in un tentato colpo di stato contro il Papa regnante, permetterebbe un’elezione per Diritto Apostolico, che è appunto ciò che sto trattando in questo mio articolo.

(2) Perché si può ragionevolmente arguire, nel caso di estrema necessità indotta da minacce esterne (ad esempio l’occupazione di Roma da parte di una forza militare o governo ostili) o da situazioni estreme (ad esempio Roma che viene distrutta da un attacco nucleare), che i Cardinali abbiano l’autorità concessa a loro nella Legge Pontificia, di organizzare un Conclave in data futura. Tuttavia questo non potrà essere fatto se questi cardinali sono scismatici e in comunione con un antipapa poiché, in tal caso, non potranno esercitare il loro diritto ad eleggere il Successore del vero Pontefice Romano.

(3) Concilio III del Laterano, canone 1. Cf. Dictatus, XXIII di S. Gregorio VII. Questo canone e dottrina si sono applicati nell’elezione di Papa Adriano V, anche se il Canone 332 §1 afferma che “piena e suprema potestà“ (termini non ben definiti nel loro significato) viene ricevuta dopo la consacrazione episcopale. Cf. Juan Ignazio Arrieta, ed., Codice di Diritto Canonico, commentario al canone 332 §1.