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La Rinuncia è invalida per 6 ragioni

di Frà Alexis Bugnolo

Mentre i cattolici iniziano lo sforzo di far sapere al clero che sono stati defraudati della loro fedeltà al Vicario di Cristo il 28 febbraio 2013, è importante avere una breve sintesi dei problemi canonici nella dichiarazione di Papa Benedetto XVI dell’11 febbraio 2013, Non solum propter. (Testo ufficiale qui al sito web del Vaticano)

Ecco un breve riassunto.

6 errori canonici nell’atto di rinuncia

  1. Nell’Atto, il Romano Pontefice rinuncia “al ministero affidato a lui attraverso le mani dei Cardinali” il giorno della sua elezione. Ma il canone 332 §2, nel testo ufficiale latino di quel canone, richiede che la rinuncia sia al “munus” petrino, cioè al’Ufficio Papale (cfr. canoni 331, 333, 334, 749). Pertanto, l’atto NON è una rinuncia al papato. Così, per quanto riguarda il canone 332 §2, l’atto è un ACTUS NULLUS. E se si dice o si pensa che sia un atto di rinuncia al papato, allora l’affermazione o la stima è falsa in ragione del Canone 188, che dichiara IRRITA qualsiasi rinuncia all’ufficio viziata da errore sostanziale, cioè da un errore che tocca la sostanza dell’atto (che, in questo caso, è costituita dall’essenza dell’atto come atto di rinuncia al munus, non del ministerium).*
  2. Nell’Atto, il Romano Pontefice non nomina l’ufficio con alcun termine canonico proprio, e quindi l’atto è anche un ACTUS INVALIDUS in ragione del requisito del canone 332 §2, che l’atto sia debitamente manifestato (rite manifestetur), poiché ciò che non viene nominato non è manifesto.
  3. Nell’Atto, la libertà del Romano Pontefice riguarda ciò che fa, non ciò che non fa, il che, non essendo egli non lo fa, che sia libero di farlo o meno, non è espresso. Pertanto, l’atto è un ACTUS INVALIDUS in ragione del requisito del canone 332 §2, che l’atto di rinuncia al munus sia eseguito liberamente (libere fiat).
  4. Nel fare una dichiarazione di rinuncia, invece di rinunciare, l’atto è anche un ACTUS NULLUS, perché il diritto canonico non considera le dichiarazioni come atti canonici. Sono solo annunci. (cfr. la sezione penale sugli annunci riguardanti persone che hanno subito scomunicazioni latae sententiae ipso iure).
  5. Nel fare quella che sembra essere una rinuncia al papato, senza nominare l’ufficio papale come richiesto dal Canone 332 §2, l’uomo che fa la dichiarazione, in quanto è l’uomo che ha ricevuto l’ufficio e che sta cercando di separarsi dall’ufficio, aveva bisogno di ottenere dall’uomo che è il Papa, una deroga esplicita ai termini del canone 332 §2, in virtù del canone 38, e poiché egli non ha fatto, poiché nell’atto non viene menzionata alcuna concessione di deroga a tale requisito, allora in ragione del canone 38, l’atto, essendo contrario alla legge del canone 332 §2 e gravemente lesivo del diritto dei fedeli di sapere chi sia il vero papa e quando sia canonicamente dimesso, è un ACTUS SINE EFFECTU, cioè un atto che manca di ogni effetto.
  6. Infine, rinunciando al “ministero”, il Romano Pontefice pone un atto giuridico che non è previsto dal Codice di Diritto Canonico, poiché in esso nessun canone parla di rinuncia al ministero. Pertanto, l’atto è un ACTUS NULLUS a norma di legge. Pertanto, secondo il canone 41, nessuno che abbia un ufficio nella Chiesa ha il dovere di riconoscerlo.

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* Non includo l’errore sostanziale come uno degli errori canonici dell’Atto, perché l’atto non è mai stato un atto di rinuncia all’ufficio papale. L’argomento che l’errore sostanziale vizia l’atto, tecnicamente, ha più a che fare con le percezioni errate o false affermazioni fatte sul valore canonico dell’atto, che con l’atto stesso. Parlare di errore sostanziale è quindi necessario quando si discute con qualcuno che opera sotto la falsa premessa che il Papa ha rinunciato al papato, ma alla fine si deve parlare della realtà di ciò che il Papa ha effettivamente detto in quel giorno, e distinguere quella realtà dall’idea sbagliata che è stata pubblicata in tutto il mondo.

P.S.: Si noti che nel titolo di questo post uso la parola “invalida” nel senso comune di un atto che non incide su ciò che si pensa che abbia effetti, ma propriamente parlando il termine dovrebbe essere “viziata” o “erronea”, perché come si può vedere dalla lista di 6 errori canonici, 3 riguardano la nullità, 2 riguardano l’invalidità, e 1 riguarda l’essere senza effetto.

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Eminente Canonista di Roma ammette che Bergoglio è antipapa

L’ardente sostenitore di papa Francesco
non riesce a produrre argomentazioni canoniche  per la validità della Rinuncia
di Papa Benedetto XVI

di un fedele della Chiesa di Roma

Al di pro della causa di sostenere che Papa Benedetto XVI è il vero papa, sono rivolto ad uno dei più eminenti canoniste della Chiesa che c’è, e che vive a Roma, per parlare della rinuncia di Papa Benedetto e la non conformità di quel atto alla legge ecclesiastica.

L’occasione è stata una grazia vera e opportunità unica per parlare con uno dei più saggi Dottore in Diritto Canonico. Quindi, è importante di sentire ciò che ha detto sul argomento per capire meglio che è successo il 11 Febbraio 2013.

La nostra chiacchierata è durata forse 20 minuti, e abbiamo parlato solamente sui principi di Diritto Canonico che riguardano la cessazione ab ufficio del Romano Pontefice. Non avevo apparecchiatura per registrare ciò che è stato detto, quindi, descrivo ciò che mi ha detto a quanto ricordo.

Essendo che qui, a ChiesaRomana.info, lo scopo è diffondere la verità non a seminare divisioni nella nostra Chiesa locale, non è importante chi precisamente egli è. Infatti è sufficiente semplicemente a raccontare i punti in diritto su cui siamo stati d’accordo e in disaccordo.

Egli ha confermato per me che:

    1. Un atto di rinuncia al papato rientra nel genere di atti legali che riguardano la cessazione al potere.
    2. La cessazione al potere non è mai presunta, deve manifestarsi nell’atto giuridico.
    3. La Curia romana assiste il papa nell’esercizio del Ministero petrino, ma nessuno in Curia romana, nemmeno il segretario di Stato, partecipa al Munus petrino.
    4. Durante una sede vacante non può esserci innovazione nella legge della Chiesa.
    5. Se il Ratzinger si è dimesso validamente, dal momento in cui lo ha fatto, c’era una sede vacante.
    6. Durante una sede vacante l’intera Chiesa è obbligata a giudicare chi non è papa e chi è papa sulla base della norma della legge, non del sentire dire o delle pretese di nessuno, per non parlare dei giornalisti.
    7. Il canone 145 §1 definisce ogni ufficio ecclesiastico come un munus.
    8. Il Canone 332 § 2 impone alla Chiesa di riconoscere che una rinuncia papale ha luogo quando vi è una rinuncia libera e manifesta al Munus petrino.
    9. Canone 1331 §2, n. 4, non proibisce a una scomunica di esercitare o svolgere un ministero nella Chiesa, e non identifica il ministero con dignità, ufficio o munus.
    10. La promessa e la preghiera di Cristo per il Successore di San Pietro è infinitamente più importante di un sostegno per il Papa che tutte le preghiere e le buone opere della Chiesa per il Papa. E solamente colui che ha il Munus petrino la riceve.
    11. È necessario che l’intera Chiesa abbia cura che una successione petrina, cioè il passaggio dell’ufficio del papato da un uomo all’altro, avvenga nel modo in cui la legge canonica e la volontà di Cristo lo intendono.
    12. La nostra preoccupazione per la soluzione di questo problema dovrebbe basarsi sulla massima carità e giustizia sia per Benedetto che per Francesco.
    13. Non c’è canone nel Codice di Diritto Canonico che afferma che ministero = munus.

Comunque, il canonista non era d’accordo con me in altri punti. Egli sostiene in fatti:

    1. Che è cattiveria proprio che qualsiasi mette in discussione le pretese validi di Papa Francesco al papato.
    2. Chi muovo una domanda o un’indagine sulla Rinuncia di Papa Benedetto con tali motivi non deve essere sentito proprio.
    3. La Scolastica non è la mente della Chiesa e non definisce la realtà.
    4. Il Codice di Diritto Canonico non definisce la realtà.
    5. Munus è contenuto in Ministerium.
    6. Il Canone 17 che stabilisce la norma secondo cui ogni canone nel Codice deve intendersi, non ha nessuna applicazione in questioni di validità o invalidità per la Rinuncia di Benedetto o le pretese di Bergoglio al papato.
    7. Cattolici devono leggere solo quei scrittori che sostengono la validità della Rinuncia e la validità delle pretese di Bergoglio al papato.

COMMENTARIO

L’usurpazione del potere è un atto in base al quale qualcuno che non ha un diritto, rivendica tale diritto. Viviamo in un secolo di usurpazioni, come si può riconoscere dalle notizie quotidiane. Ma quando si incontra un canonista che assume la posizione in cui si sostiene che la detenzione del potere rende legittima la pretesa al potere, si trova faccia a faccia con la prova che non vi è alcuna ragione o obbligo legale per sostenere la sua rivoluzione.

Quindi, anche se non abbiamo parlato delle opinioni del Cardinale Burke, quando ricordo che il Cardinale abbia chiamato tutti coloro che mettono in discussione la legittimità delle pretese di papa Francesco al papato, “estremisti”, mi chiedo cosa avrebbe detto il Cardinale su questi stessi punti in diritto? Perché comunque cos’è l’estremismo, nel cattivo senso della parola? Afferma che 2 + 2 deve = 4 e che coloro che lo affermano non hanno torto? O insiste che una pretesa al potere, che manca ogni fondamento in diritto, è insindacabile?

Le affermazioni più eclatanti di questo canonista sono contenute in nn. 5 e 6. Rifiutare la norma del canone 17 nella lettura del Codice significa in realtà gettare nel cestino ogni obbligo di ritenere che il Codice significhi ciò che Papa Giovanni Paolo II ha detto che significa e ciò che esso stesso o la tradizione canonica lo dice significare.

E affermare che “munus è contenuto nel ministero” è in somma rifiutare l’intera Incarnazione, perché questa è la dottrina di quei cristiani che affermano che lo svolgimento di un ministero dà autorità. È il principio protestante dell’ufficio, che nega che il Cristo ha consegnato agli uomini gli uffici ecclesiastici. Come uno storico molto eminente in confrontare l’ufficio ecclesiastico nella Chiesa cattolica e nelle chiese della Riforma mi ha recentemente affermato in una chat privata, i protestanti sono tutto d’accordo che il fare di un ministero porta con se l’autorità di farlo.

Quindi, in una parola, se munus è contenuto nel ministero, allora se qualcuno inizia a vestirsi come il Papa e ad agire come il papa, nominando i vescovi e consacrandoli, ALLORA È IL PAPA!

Infine, per un canonista affermare che il Diritto canonico non determina la realtà in una discussione sulla questione della validità canonica della Rinuncia è per conseguenza concedere che la Rinuncia è chiaramente e manifestamente NON CONFORME ALLA NORME DEL CANONE 332 §2! E quindi, che Bergoglio è antipapa, senza ogni pretesa legittima al papato!

Quindi la prossima volta che qualcuno ti dice che devi accettare Papa Francesco come papa “PERCHÉ ALTRIMENTI sei un peccatore o un eretico o uno scismatico”, forse dovresti rispondere così:

“Nella Chiesa cattolica solo egli è papa che è stato eletto canonicamente dopo la morte o le dimissioni canoniche dell’uomo precedente. Se uno dei più eminenti canonisti di Roma, che sostiene Papa Francesco, ha ammesso i punti in diritto secondo cui la Rinuncia non è conforme ai requisiti canonici del Codice di Diritto canonico, quindi penso di avere un DIRITTO INSINDACABILE a cagione del battesimo per rifiutare Bergoglio come papa. Perché chiaramente, se i sostenitori di Bergoglio dopo quasi 7 anni non hanno un argomento canonico che dimostra la sua pretesa è valida,  non esiste un argomento canonico! E se non c’è nessuno, perché in Cielo o in Terra, devo io accettarlo? ”

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