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La Rinuncia è invalida per 6 ragioni

di Frà Alexis Bugnolo

Mentre i cattolici iniziano lo sforzo di far sapere al clero che sono stati defraudati della loro fedeltà al Vicario di Cristo il 28 febbraio 2013, è importante avere una breve sintesi dei problemi canonici nella dichiarazione di Papa Benedetto XVI dell’11 febbraio 2013, Non solum propter. (Testo ufficiale qui al sito web del Vaticano)

Ecco un breve riassunto.

6 errori canonici nell’atto di rinuncia

  1. Nell’Atto, il Romano Pontefice rinuncia “al ministero affidato a lui attraverso le mani dei Cardinali” il giorno della sua elezione. Ma il canone 332 §2, nel testo ufficiale latino di quel canone, richiede che la rinuncia sia al “munus” petrino, cioè al’Ufficio Papale (cfr. canoni 331, 333, 334, 749). Pertanto, l’atto NON è una rinuncia al papato. Così, per quanto riguarda il canone 332 §2, l’atto è un ACTUS NULLUS. E se si dice o si pensa che sia un atto di rinuncia al papato, allora l’affermazione o la stima è falsa in ragione del Canone 188, che dichiara IRRITA qualsiasi rinuncia all’ufficio viziata da errore sostanziale, cioè da un errore che tocca la sostanza dell’atto (che, in questo caso, è costituita dall’essenza dell’atto come atto di rinuncia al munus, non del ministerium).*
  2. Nell’Atto, il Romano Pontefice non nomina l’ufficio con alcun termine canonico proprio, e quindi l’atto è anche un ACTUS INVALIDUS in ragione del requisito del canone 332 §2, che l’atto sia debitamente manifestato (rite manifestetur), poiché ciò che non viene nominato non è manifesto.
  3. Nell’Atto, la libertà del Romano Pontefice riguarda ciò che fa, non ciò che non fa, il che, non essendo egli non lo fa, che sia libero di farlo o meno, non è espresso. Pertanto, l’atto è un ACTUS INVALIDUS in ragione del requisito del canone 332 §2, che l’atto di rinuncia al munus sia eseguito liberamente (libere fiat).
  4. Nel fare una dichiarazione di rinuncia, invece di rinunciare, l’atto è anche un ACTUS NULLUS, perché il diritto canonico non considera le dichiarazioni come atti canonici. Sono solo annunci. (cfr. la sezione penale sugli annunci riguardanti persone che hanno subito scomunicazioni latae sententiae ipso iure).
  5. Nel fare quella che sembra essere una rinuncia al papato, senza nominare l’ufficio papale come richiesto dal Canone 332 §2, l’uomo che fa la dichiarazione, in quanto è l’uomo che ha ricevuto l’ufficio e che sta cercando di separarsi dall’ufficio, aveva bisogno di ottenere dall’uomo che è il Papa, una deroga esplicita ai termini del canone 332 §2, in virtù del canone 38, e poiché egli non ha fatto, poiché nell’atto non viene menzionata alcuna concessione di deroga a tale requisito, allora in ragione del canone 38, l’atto, essendo contrario alla legge del canone 332 §2 e gravemente lesivo del diritto dei fedeli di sapere chi sia il vero papa e quando sia canonicamente dimesso, è un ACTUS SINE EFFECTU, cioè un atto che manca di ogni effetto.
  6. Infine, rinunciando al “ministero”, il Romano Pontefice pone un atto giuridico che non è previsto dal Codice di Diritto Canonico, poiché in esso nessun canone parla di rinuncia al ministero. Pertanto, l’atto è un ACTUS NULLUS a norma di legge. Pertanto, secondo il canone 41, nessuno che abbia un ufficio nella Chiesa ha il dovere di riconoscerlo.

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* Non includo l’errore sostanziale come uno degli errori canonici dell’Atto, perché l’atto non è mai stato un atto di rinuncia all’ufficio papale. L’argomento che l’errore sostanziale vizia l’atto, tecnicamente, ha più a che fare con le percezioni errate o false affermazioni fatte sul valore canonico dell’atto, che con l’atto stesso. Parlare di errore sostanziale è quindi necessario quando si discute con qualcuno che opera sotto la falsa premessa che il Papa ha rinunciato al papato, ma alla fine si deve parlare della realtà di ciò che il Papa ha effettivamente detto in quel giorno, e distinguere quella realtà dall’idea sbagliata che è stata pubblicata in tutto il mondo.

P.S.: Si noti che nel titolo di questo post uso la parola “invalida” nel senso comune di un atto che non incide su ciò che si pensa che abbia effetti, ma propriamente parlando il termine dovrebbe essere “viziata” o “erronea”, perché come si può vedere dalla lista di 6 errori canonici, 3 riguardano la nullità, 2 riguardano l’invalidità, e 1 riguarda l’essere senza effetto.

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